AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
34.2000.21
Data decisione, Autorità:
10.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
34.2000.00021
MB/tf
Lugano
10 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 17 maggio
2000 di
Fondazione collettiva __________,
contro
__________,
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in
fatto
1.1. Con effetto
dal 1. ottobre 1996 la società __________, con sede a __________, ha aderito,
in qualità di datore di lavoro, alla Fondazione collettiva __________, ai fini
dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti ai sensi
della relativa legge federale (LPP; cfr. doc. _ ).
1.2. In data 26
marzo 1998 la Fondazione ha sollecitato, da parte del datore di lavoro, il
pagamento dei contributi dovuti al 31 dicembre 1997 per fr. 1'481.65 e delle
spese di diffida di fr. 50 (doc. _).
Il 15
giugno 1998 la Fondazione ha poi fatto spiccare, dall'Ufficio esecuzione di
__________, il precetto esecutivo no. __________, per un importo di fr.
1'481.65, a titolo di premi della previdenza professionale, oltre a interessi
del 5% dal 16 giugno 1998, spese per fr. 50 e interessi in conto corrente fino
al 15 giugno 1998 per fr. 34.45 (doc. _). La ditta interessata ha interposto
opposizione in data 17 giugno 1998.
A causa
del mancato pagamento dei premi la Fondazione ha, quindi, disdetto il contratto
di adesione e sollecitato nuovamente il pagamento dei contributi impagati.
Un nuovo
precetto esecutivo è poi stato fatto spiccare in data 22 marzo 2000 per
l'importo di fr. 1'635.30 oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000. Anche in
questa occasione la ditta ha interposto opposizione.
1.3 Con
petizione 17 maggio 2000 la Fondazione collettiva __________ ha chiesto al TCA
di giudicare:
"
- La convenuta sia da obbligare a versare
all'attrice:
fr. 1'635.30 più un
interesse del 5% p.a. dal 01.01.2000 oltre a tutte le spese della domanda
d'esecuzione n° __________dell'Ufficio esecuzione di __________.
-
All'attrice venga concesso il rigetto provvisorio
dell'opposizione per questo importo nell'esecuzione n° __________ dell'Ufficio
esecuzione di __________.
-
Spese ed indennità conseguenti a carico della convenuta."
A
motivazione delle proprie richieste l’attrice ha rammentato che le parti hanno
concluso un contratto di adesione, secondo cui la convenuta deve pagare i premi
fatturati.
1.4. Pendente
causa la convenuta ha chiesto in due occasioni a questa Corte la concessione di
una proroga per la presentazione della risposta, senza tuttavia intervenire in
causa.
1.5 Questa Corte
ha dal canto suo chiesto alcuni chiarimenti all'attrice, in particolare l'invio
del conteggio dettagliato dei premi dovuti. Le risultanze di causa sono state
trasmesse alla controparte per eventuali osservazioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è il versamento, da parte della __________ alla Fondazione
collettiva __________, dei contributi previdenziali arretrati, in particolare
del saldo al 31 dicembre 1997, data della rescissione del contratto di
adesione, oltre agli interessi di mora e alle spese.
La
convenuta dal canto suo non ha mai contestato la pretesa né è intervenuta in
causa.
L'art. 11
cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare
obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente
registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore
di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP).
Per quel
che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'Istituto
di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei
contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di
lavoro dev'essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il
datore di lavoro deve all'Istituto gli interi contributi e deduce dal salario
la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è
l'unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechts- verhältnis zwischen
Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32).
Secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare
liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di
conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli
accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale
sulla LPP p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza,
i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3. Nel caso
concreto l'obbligo di versare i contributi da parte del datore di lavoro è
previsto all'articolo 5 del contratto di adesione. Le modalità di finanziamento
della previdenza sono invece fissate agli art. 47ss del regolamento e nelle
disposizioni complementari (doc. _).
Secondo
l'art. 47 del regolamento
"
La previdenza per il personale viene finanziata
tramite i seguenti contributi da parte del datore di lavoro e degli assicurati:
incluse prestazioni di libero passaggio
-
premio di rischio per le prestazioni nel caso
di decesso e invalidità
-
contributo per misure speciali
-
contributo al Fondo svizzero di garanzia
-
contributo per l'aggiornamento delle rendite di
rischio LPP
all'evoluzione dei prezzi
Agli assicurati viene trattenuto dal salario un
contributo. Tale contributo è indicato nelle disposizioni complementari.
I contributi vengono trattenuti dal momento
dell'ammissione all'assicurazione fino alla fine del mese del quale
l'assicurato decede o lascia l'impiego; al più tardi comunque fino al momento
del pensionamento, a meno che l'assicurato non venga esonerato dal pagamento
dei premi a causa di inabilità al lavoro.
Per l'art. 48
"
Il premio di risparmio corrisponde agli
accrediti di vecchiaia scontati nell'anno d'assicurazione in corso."
L'ammontare
degli accrediti di vecchiaia è previsto all'art. 19 delle disposizioni
complementari e coincide con quello della LPP (doc. _; art. 15 LPP).
Il premio
di rischio viene determinato in base alla tariffa collettiva approvata
dall'UFAS (C. Helbling, Personalvorsorge und BVG, Berna e Stoccarda 1990, p.
67).
Per le
modalità di finanziamento delle spese accessorie, infine, fa stato la LPP.
2.4. Pendente
causa il TCA ha chiesto all'attrice di trasmettere la lista dei dipendenti e
dei salari da essi percepiti nel periodo contestato, il conteggio dettagliato
dei contributi dovuti e l'estratto conto relativo ai contributi
dall'affiliazione in poi (VII).
Dai
documenti inviati a questa Corte dalla Fondazione risulta che la convenuta nel
1997 faceva capo ad un unico dipendente nella persona di __________, che
percepiva un salario annuo di fr. 36'000 e che quindi era obbligatoriamente
assicurato alla LPP. Nel 1997 erano infatti sottoposti alla LPP gli assicurati
che percepivano un salario tra fr. 23'880 e fr. 71'640 (VIII e allegati).
Sulla
base del conteggio dettagliato inviato dal datore di lavoro questa Corte
ritiene giustificato concludere che il calcolo dei contributi previdenziali
(fr. 634.05 nel 1996 e fr. 2'797.80 nel 1997) dovuti da __________, è stato
effettuato conformemente alle disposizioni regolamentari esposte al
considerando 2.3 e alla LPP e pertanto va confermato.
Del resto
la convenuta non ha contestato né l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei
premi. Dall'estratto conto trasmesso dall'attrice risulta inoltre che in data
29 settembre 1997 ha versato un acconto di fr. 1'400 (doc. _).
In simili
condizioni la petizione deve essere accolta e la convenuta condannata a versare
i contributi previdenziali, pari a fr. 1'635.30 chiesti dall'attrice (I).
2.5. Sull’importo
dei contributi dovuti la Fondazione chiede anche che le siano assegnati
interessi di mora del 5% dal 1 gennaio 2000.
Anche
questa richiesta non è contestata.
Poiché il
tasso è pari a quello legale (art. 104 cpv. 1 CO) e la convenuta è palesemente in
mora con il pagamento dei contributi (art. 102 CO), la pretesa, in quanto
fondata, può essere riconosciuta.
Anche
questa richiesta di petizione deve quindi essere accolta e la convenuta
condannata a versare fr. 1'635.30 oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio 2000.
2.6. Per quanto
riguarda le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto
dell'opposizione in questa sede si precisa che esse non sono oggetto della
sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione
in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere
sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione,
in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di
esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144,
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss
des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983, p. 106), senza che sia
necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re
R.B.).
Né
l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli
assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
La
richiesta, in quanto infondata, va quindi respinta,
2.7. L’attrice
chiede infine la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione del precetto
esecutivo no. __________del 22 marzo 2000 emesso dall'Ufficio esecuzione di
__________.
Si
ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza federale, il creditore che
"in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti
conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione
dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto
dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione
pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un
Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro
dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il
dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca
con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione
integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della
giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss (cfr. DTF 121 V
109ss e DTF 119 V 329ss.).
Il
principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252).
La
condizione aggiuntiva introdotta dalla citata sentenza federale, é che il
giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del
credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in
casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali) faccia preciso
riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum,
all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del
credito riconosciuto.
Visto
quanto sopra la richiesta tendente al rigetto definitivo dell'opposizione
interposta dalla convenuta al precetto esecutivo in esame può essere ammessa.
2.8. Per quel che
riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura,
si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20
capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 8 della legge di applicazione
della LPP (LALPP), la procedura è di principio gratuita.
Il TFA ha
tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
Secondo
la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la
propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un
opinione palesemente illegale.
Al
contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un
parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende
convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il
ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito
favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la
temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un
fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere
l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V
287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
2.9 Nel caso in
esame la convenuta ha dato seguito solo parzialmente alle richieste di
pagamento inviatele dall'attrice, ha interposto opposizione ai due precetti
esecutivi notificatile, ha chiesto in due occasioni la proroga del termine per
presentare la risposta, non intervenendo tuttavia in causa (malgrado anche la
fissazione, da parte del presidente del TCA, di due termini per la
presentazione della risposta).
In simili
condizioni il comportamento della convenuta va considerato temerario e a titolo
di spese vengono quindi posti a suo carico fr. 300.
2.10 Il tema della
rifusione delle ripetibili non è regolato dalla LPP.
L'art. 73
cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di
ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta
d'ufficio i fatti.
Il
principio, enunciato sia dall'art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI,
PC, IPG, AF contadini di montagna) sia dall'art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF,
secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non può essere
applicato per analogia in materia di LPP. E neppure, per costante
giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a
ripetibili può essere dedotto dall'art. 4 CF così come non è deducibile
dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.
Vi ha
provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, che prevede il "diritto nella misura
stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle
spese di patrocinio".
Il
diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale
sopraccitate, al solo ricorrente.
Il motivo
di questo privilegio è esposto dal TFA in DTFA 7 dicembre 1989 in causa D.W.,
pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF, precisando
che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente
debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative
senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza,
un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del
diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto
pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (112 V 49).
In
materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato al
convenuto-assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi
accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.
L'assicuratore
che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 112 V 356, STCA
del 9 marzo 1992 in re F.P. c/S. SA; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362,
RAMI 1992).
2.11. Visto quanto
sopra la Fondazione, vittoriosa in causa, non ha diritto al rimborso di spese
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione
é parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________, è condannata a versare alla Fondazione collettiva
__________, fr. 1'635.30 , a titolo di contributi della previdenza
professionale e spese dovuti nel 1997, oltre a interessi del 5% dal 1 gennaio
2000.
§§ E' rigettata
in via definitiva l'opposizione interposta da __________, al precetto esecutivo
no. __________del 22 marzo 2000 emesso dall'Ufficio esecuzione di __________,
per l'importo di fr. 1'635.30, dovuti a titolo di contributi della previdenza
professionale e spese, oltre a interessi del 5% dal 1. gennaio 2000.
2.- La tassa di
giustizia e le spese di fr. 300 sono poste a carico di __________.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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