AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2003.4
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2003.4+5
IR/cd
Lugano
10 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 23 dicembre 2002
di
e
contro
le decisioni del 25 novembre 2002 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni 23 novembre 2002 la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
respinto la richiesta formulata da __________ ed __________, domiciliati a
__________, di ottenere una prestazione complementare a motivo del superamento
del fabbisogno con il reddito non privilegiato. In precedenza ai signori
__________ erano state concesse prestazioni complementari nella misura del
sussidio per il pagamento del premio della Cassa Malati.
Avverso
tale decisione i signori __________ sono insorti con due distinti gravami con
cui contestano il valore commerciale attribuito alla sostanza immobiliare per
quanto attiene alla proprietà fondiaria in comunione ereditaria. In particolare
i signori __________ evidenziano come l’immobile sia situato nel nucleo di
__________ con insolazione nulla, senza solaio e non sia locato. Il valore
locativo è limitato a CHF 1'200.- annui. I ricorrenti evidenziano una cubatura
errata ritenuta dall’amministrazione, materiali vecchi e di scarsa qualità,
chiedendo quindi una rettifica del valore commerciale attribuito e la verifica
del calcolo della PC. I signori __________ propongono di ritenere un valore di
CHF 200.- il mq.
1.2. Con
osservazioni 17 marzo 2003 l'amministrazione ha postulato la reiezione
dell'impugnativa con le seguenti argomentazioni:
"
(…)
Dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che i
ricorrenti sono titolari in comproprietà in ragione di ½ rispettivamente di ¼
delle particelle __________RFD e __________RFD site in territorio del comune di
__________. Le stesse non costituiscono l'abitazione primaria dei ricorrenti.
(…)
la resistente ha ordinato le perizie immobiliari tendenti a
stabilire il valore corrente delle sostanze immobiliari di proprietà dei
ricorrenti.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'Ufficio cantonale
di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore
corrente complessivo della sostanza immobiliare, posseduta in comproprietà, di fr. 108'500.- (pos. 46.02 della tabella di
calcolo). Questo valore preclude purtroppo la prestazione complementare dei
ricorrenti.
A titolo informativo e poiché i ricorrenti in sede ricorsuale
sollevavano delle contestazioni di natura tecnica la resistente a voluto
nuovamente verificare, presso l'Ufficio cantonale di stima, l'esattezza delle
perizie trasmesseci in data 5 novembre 2002.
Con risposta del 26 febbraio 2003 l'ufficio stima ci comunicava di
aver esperito, in data 21 febbraio 2003, un incontro con i signori __________ e
__________ procedendo ad un ulteriore sopralluogo.
Durante l'incontro del 21 febbraio 2003 si è potuto analizzare i
vari aspetti riguardanti le valutazione espresse nelle perizie in riferimento
alle osservazioni presentate dai ricorrenti e dopo aver discusso le differenze
tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali ed il valore
commerciale l'Ufficio preposto ha riconfermato, in tutto il suo aspetto, i
valori precedenti." (cfr. doc. _)
I
ricorrenti sono stati invitati a prendere posizione in merito ed è stata messa
a disposizione la perizia allestita dall'ufficio stima.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. I gravami
sottoposti al TCA dai signori __________ appaiono identici nel loro tenore,
hanno per oggetto la medesima decisione dell’amministrazione e si riferiscono
alla medesima proprietà immobiliare. I due ricorsi vanno quindi congiunti nella
trattazione ed evasi con un unico giudizio a norma degli art. 23 della
legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC.
2.3. Va rilevato
che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia
non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid.
1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag.
4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA
del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui, ogni
riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
Nel
merito
2.4. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.5. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.6. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.7. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere
dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi
e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI,
a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.8. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che
danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.9. I ricorrenti
censurano la decisione della Cassa nella misura in cui la stessa ha considerato
la sostanza immobiliare ad un valore reputato eccessivo e tale da incidere
nell’ambito della determinazione della prestazione complementare.
A tal
proposito va rammentato che giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza
immobiliare che non serve d'abitazione al richiedente o a una persona compresa
nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Nel caso
in esame i signori __________ dispongono dei seguenti fondi:
__________RFP
__________ di proprietà di __________ in ragione di ½
__________RFP
__________ di proprietà di __________ in ragione di ¼
Il primo
mappale è stato valutato, per la quota di proprietà di __________, in CHF
107'500.- mentre il valore del secondo mappale è stato complessivamente
ritenuto dall’Ufficio di Stima (incaricato dalla Cassa di operare la valutazione
dell’immobile) in CHF 4'000.- e quindi, per la quota del ricorrente
__________, in CHF 1'000.-. In totale l’amministrazione ha fissato una sostanza
al valore commerciale di CHF 108'500.-.
Conformandosi
all'art. 17 cpv. 4 OPC - AVS / AI l'amministrazione ha quindi computato il
valore commerciale dei beni fatto salvo il valore di stima per l'abitazione
primaria (CHF 28'333.-).
In
proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore
commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio
competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della
Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di
stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva
risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
Al proposito si osserva ancora che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.10. Nel caso di
specie l'Ufficio Stima ha determinato la sostanza globale dei ricorrenti, come
detto, in CHF 108'500.- oltre a CHF 28'333.- per il valore dell’immobile
costituente l’abitazione primaria e ritenuto al valore di stima.
Con i
gravami i signori __________ evidenziano come le proprietà immobiliari al
valore commerciale siano state sopravalutate e computate in maniera non
precisa.
Va qui
evidenziato come, nelle more della procedura, a fronte delle critiche mosse dai
ricorrenti alla valutazione delegata dalla Cassa all’Ufficio Stima,
l’amministrazione abbia chiesto agli esperti incaricati un riesame della
situazione.
Va
osservato anzitutto che nella perizia l’Ufficio cantonale di stima, ufficio cui
fa capo la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG per le valutazioni
immobiliari, il perito ha ritenuto per i fondi edificati sia le dimensioni del
sedime, il suo inserimento nel P.R., l'ubicazione del fondo, la forma, i
confini, gli accessi, le immissioni, le infrastrutture esistenti, la
sistemazione del terreno, le caratteristiche della costruzione, le
installazioni e la suddivisione interna.
Contrariamente
a quanto asseriscono i signori __________ nell'impugnativa il perito ha
considerato sia la vetustà delle strutture, sia i materiali non pregiati
impiegati, sia l’assenza di insolazione per l’esame – in particolare - dei
luoghi dove sono stati ubicati i fondi. L’esame si è concentrato anche sullo
stato di conservazione degli edifici rispettivamente il loro utilizzo ed il
loro inserimento nel P.R.
Le
perizie appaiano poi complete, esaurienti, specifiche e dettagliate. Il valore
ritenuto appare, alla luce della descrizione del fondo e delle costruzioni,
equo e corretto.
2.11. In merito a
quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le
perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK
1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS
1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).
2.12. In sede
istruttoria, come specificato nelle considerazioni di fatto, è stata chiesta
una verifica al responsabile dell’Ufficio Stima ing. __________. L’esperto ha
in particolare ritenuto:
"
(…)
abbiamo esperito un incontro con il signor __________ e la signora
__________, il 21 febbraio 2003, procedendo ad un ulteriore sopralluogo.
Durante l'incontro del 21 febbraio 2003, abbiamo analizzato i vari
aspetti riguardanti le valutazioni espresse nelle nostre perizie e le
osservazioni presentate dal signor __________. Si è pure discusso della
differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali, che
sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza
immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella applicata nella
richiesta della prestazione complementare, fornendo le necessarie informazioni.
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione
vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si
trovano i fondi;
b) i prezzi
pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute
nella località negli ultimi anni;
c) il valore di
reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto
corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti
paragonabili;
d) il valore dei
fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua
maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi
d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme
pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le
caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei
fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Nel merito:
particella __________RFP __________
· Dal riesame delle valutazioni
contenute nella nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che
non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la
valutazione, a nostro giudizio il valore proposto appare quindi giustificato.
particella __________RFP __________
· Dal riesame delle valutazioni
contenute nella nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che
non siano già stati considerati dal perito incaricato di allestire la
valutazione, a nostro giudizio il valore proposto appare quindi giustificato.
Per
quanto riguarda le contestazioni riguardanti la cubatura dell'edificio e il
reddito presunto abbiamo potuto appurare che il signor __________ aveva
considerato unicamente l'appartamento situato al primo piano, ed omesso quello
al piano terreno.
Facciamo comunque osservare che contrariamente da quanto indicato
nel catastrino fiscale partita no. __________, il trapasso immobiliare tra la
comunione ereditaria __________ e i signori __________ e __________ non è stato
ancora iscritto all'ufficio dei Registri.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati riteniamo di
dover confermare in tutto il suo aspetto le nostre perizie immobiliari."
(cfr. doc. _)
2.13. Questo TCA,
dopo avere esaminato nel dettaglio i referti peritali e le considerazioni
aggiuntive dell’ing. __________ eseguite dopo le verifiche in luogo e dopo
contraddittorio, deve ritenere la piena affidabilità del lavoro peritale che
appare - lo si ripete - completo esaustivo ed obbiettivo. La cubatura ritenuta
dagli esperti dell’Ufficio Stima è apparsa corretta, la vetustà della
costruzione ed i materiali di scarsa qualità sono stati considerati
adeguatamente.
La
sostanza ritenuta dal perito va quindi condivisa e cifrata in CHF 108'500.--.
Questa
sostanza deve essere quindi computata nel calcolo del reddito non privilegiato,
ciò dopo aggiunta dell'importo dell’immobile al valore di stima, da un lato, e
dopo avere dedotto la franchigia di CHF 40'000.--.
2.14. Circa il
computo della sostanza va rammentato alla ricorrente che lo stesso non va
confuso con il rendimento della sostanza stessa. Come indicato in precedenza la
sostanza come tale va presa in considerazione nella misura del 10 % come impone
l'art. 3c LPC. Nel caso di specie quindi la sostanza di 108'500.- al valore
commerciale, cui va sommata la sostanza al valore di stima per CHF 28'333.-, e
dedotta la franchigia di CHF 40'000.- va determinata in CHF 96’8333,
computabile per CHF 9'683.-. Già questo importo sommato alle rendite percepite
dai ricorrenti pari a CHF 30'132.- non permette la concessione di prestazioni
complementari alla luce del fabbisogno complessivo di CHF 37'794.-. Va comunque
rammentato che oltre al computo della sostanza va ancora aggiunto il reddito
della sostanza.
A tale
proposito va rammentato che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC detto
reddito comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione
nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092; CARIGIET/KOCH,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b),
LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o
di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale
ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si
può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a
valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio
dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa
l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica
della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.15. Nel caso dei
signori __________, anche volendo solo calcolare il computo della sostanza
senza considerare il reddito della stessa, il reddito non privilegiato supera
il fabbisogno accertato e non contestato.
I gravami
vanno respinti senza carico di tasse e spese e senza riconoscimento di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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