AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2002.24
Data decisione, Autorità:
18.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2002.00024
IR/cd
Lugano
18 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2002 di
contro
la decisione del 12 aprile 2002 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 aprile 2002 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha
fissato in CHF 174.- mensili, con effetto retroattivo al 1° marzo 2002, la
prestazione complementare dovuta a __________.
Avverso
tale decisione è insorto l’assicurato con gravame dell’8 maggio 2002 in cui
__________ evidenzia quanto segue:
"
(…)
Con la mia lettera del 16.4.2002 (doc. _) ho chiesto spiegazioni
alla spett. Cassa AVS/PC riguardante la composizione dell'importo PC mensile.
Infatti, ricevendo in termini reali l'identico importo come in precedenza,
ossia Fr. 124.-- mensili (doc. _), risulta, agli effetti dell'aiuto
complementare AVS, corrisposto dalla Cassa comunale di __________, una
diminuzione da Fr. 377.-- (anno 2001 doc. _) a Fr. 250.-- (anno 2002 doc. _)
per trimestre.
Ciò è dovuto al fatto che l'importo PC mensile ammonta ora a Fr.
174. (e fa stato per il calcolo dell'aiuto complementare AVS comunale), ma di
cui sono versati Fr. 50.-- all'UAM e Fr. 124.-- a mio favore. Ritengo
penalizzante per me il citato nuovo sistema di calcolo PC, e sarebbe più corretto da parte della spett. Cassa AVS
Bellinzona di notificare alla spett. Cassa comunale AVS di __________ l'importo
realmente riservatami e non quello calcolatorio.
Ho ricevuto oggi stesso una risposta AVS/PC (doc. _), secondo cui
si tratta di un'operazione di sdoppiamento puramente teorico,
dovuta ad esigenze contabili e che il risultato che ne deriva è esattamente
uguale all'anno 2001.
Se quanto affermato è corretto, la spett. Cassa cantonale AVS deve
avvertire la spett. Cassa comunale AVS che l'aumento PC di Fr. 600.-- annuo e
soltanto teorico e non reale, e quindi da non prendere in considerazione agli
effetti del calcolo dell'aiuto complementare AVS comunale.
Prego a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni
di voler accogliere il mio ricorso" (cfr. doc. _)
1.2. Dal canto
suo la Cassa ha risposto con atto del 16 maggio 2002 in cui evidenzia come il
signor __________ non contesti l’importo della prestazione complementare
attribuita e che il calcolo eseguito appaia corretto.
In
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Con la
sua impugnativa __________ chiede di accogliere il ricorso chiedendo nella
sostanza che l'amministrazione cantonale informi quella comunale dell'entità e
modalità del versamento della PC.
Con il
gravame il ricorrente non contesta il merito della decisione impugnata, non
contesta in particolare l’ammontare del fabbisogno personale, del contributo
fisso dell’assicurazione malattia e le altre poste del fabbisogno ammesse quali
la pigione annua e l’ammontare delle spese di manutenzione dei fabbricati.
D’altro canto neppure sono poste in discussione l’ammontare delle rendite ed il
valore dell’usufrutto ritenuti per determinare l’ammontare del reddito non
privilegiato.
Data la
natura delle richieste formulate da __________ il ricorso è irricevibile.
Come detto la prestazione di PC come tale ed il calcolo eseguito dalla cassa e
rilevato nella decisione impugnata non vengono contestati. __________ non
pretende infatti che l'amministrazione gli abbia riconosciuto una prestazione
inferiore alle sue spettative ed ai suoi diritti. L'entità dell'importo di PC
non è anzi contestato. In discussione è il suo aumento a fronte della necessità
di fronteggiare il premio di cassa malati dedotto il sussidio federale cifrato
in CHF 2'772.—e soprattutto la modalità di comunicazione dello stesso
all’autorità comunale. Come indicato, alla luce delle contestazioni mosse dal
ricorrente il ricorso è irricevibile.
Nel
merito
2.2. Nonostante
l’irricevibilità dell’impugnativa il gravame può fare oggetto di un esame di
merito visto l’esito. Va qui rammentato che la LPC persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC)
contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II
pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la
terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
Per
l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta
l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS, e
l’importo della prestazione di PC corrisponde alla differenza tra l’eccedenza
delle spese riconosciute rispetto ai redditi determinati.
2.3. Per quanto
riguarda le spese riconosciute va ricordato, per quanto attiene all’oggetto
dell’impugnativa, che la legge ammette:
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
2.4. Giusta
l’art. 3c LPC i redditi determinanti non comprendono tra l’altro, e per quanto
qui d’interesse:
"
Non sono computati come redditi determinanti:
…
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
…
2.5. Il quantum
fissato con la decisione intimata al ricorrente il 12 aprile 2002 sembra essere
stato accettato dal signor __________ che chiede che sia data comunicazione
all’amministrazione comunale del fatto che “in termini reali” egli percepisce
ancora CHF 124.- mensili. Ciò avrebbe come conseguenza che le prestazioni
comunali in favore dei beneficiari di prestazioni complementari dovrebbero
essere aumentate ai CHF 377.- in precedenza riconosciutigli invece degli
attuali CHF 250.-.
Anche
analizzando nel merito la decisione impugnata questo TCA deve concludere per
una corretta attività della Cassa, infatti il ricorrente percepisce mensilmente
CHF 124.- per un totale annuo di CHF 1'488.- a fronte comunque di un fabbisogno
che supera di CHF 4'856.- annui il reddito non privilegiato. In merito alla
modalità di pagamento di questo importo l’amministrazione così si è espressa
nelle sue osservazioni:
"
(…)
La prestazione complementare è una prestazione di diritto che è
subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene conto del
fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito
legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di
garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo
dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente ha quindi
riesaminato il calcolo notificato ai ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
Nel caso concreto tuttavia il ricorrente contesta la ripartizione
riguardante il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria ed
a tal proposito occorre quindi precisare che per le persone al beneficio di una
prestazione complementare all'AVS o all'AI, l'Istituto delle assicurazioni
sociali provvede al pagamento integrale del premio lordo dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Per il calcolo della prestazione complementare non viene
considerato il premio lordo di ogni singola cassa malati ma il premio medio
stabilito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna.
Per il 2002 il premio annuo ammonta a fr. 3'372.-
per gli adulti, a fr. 2'388.- per i giovani in formazione
dai 18 ai 25 anni ed a fr. 912.- per i minorenni.
Un importo forfetario di fr. 600.- per gli
adulti, di fr. 504.- per figli in formazione
rispettivamente di fr. 204.- per i minorenni viene
addebitato sul conto delle prestazioni complementari che girano successivamente
all'Ufficio dell'assicurazione malattia." (cfr. doc. _)
La
differenza tra fabbisogno e reddito non privilegiato ammonta a CHF 4'856.- con
maggiorazione di CHF 276.- rispetto all’anno precedente per l’aumento del
premio di Cassa Malati. Il premio è stato fissato, per il Cantone Ticino, in
CHF 3'372.- annui in virtù dell’Ordinanza sui premi medi cantonali 2002
dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari del 25 ottobre 2001 del DFI. Detto premio non viene più
integralmente coperto dal sussidio cantonale come successo nel corso dell’anno
precedente ma viene parzialmente posto a carico della PC. In altri termini nel
2001 il contributo fisso per l’assicurazione malattia di CHF 3'096.- era
interamente coperto dal sussidio cantonale all’assicurazione malattia. Per
l’anno 2002 la situazione si è modificata ed il sussidio cantonale limitato a
CHF 2'772.-. Per giungere all’importo del premio medio per l’assicurazione
malattia ammesso nel Cantone Ticino e riconosciuto nel fabbisogno, cifrato come
indicato in CHF 3'372.-, l’importo di CHF 600.- è stato posto a carico delle
prestazioni complementari con il loro conseguente aumento. L’aumento non si è
tradotto però, per l’assicurato, in un beneficio reale poiché, nella misura di
CHF 50.- mensili pari 600.- annui, viene utilizzato per pagare il premio della
CM. In pratica per l’assicurato l’aumento della PC è andato a compensare il
minor importo del sussidio cantonale all’assicurazione malattia.
2.6. Interpellata
in merito alla fissazione del sussidio cantonale dell'assicurazione malattia in
CHF 2'772.-- e quindi della relativa presa a carico da parte delle PC di CHF
600.-- annui (doc. _) la cassa cantonale di compensazione AVS-AI-IPG ha così
preso posizione:
"
(…)
• secondo
la Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie
(LCAMal) del 26 giugno 1997, i beneficiari di una prestazione complementare
sono esentati dal presentare l'istanza di sussidio ed il loro premio
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è corrisposto
direttamente dal Cantone agli assicuratori (cfr. art. 40 e 41 cpv. 1);
• l'importo
complessivo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione
complementare AVS/AI è finanziato in parte dai sussidi nell'assicurazione
sociale contro le malattie e in parte attraverso l'Ordinanza relativa all'aumento
dei limiti di reddito a seguito dell'introduzione di una riduzione di premi
nella LAMal, del 13 settembre 1995 (cfr. art. 41 cpv. 2 LCAMal);
• l'ammontare
dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 a carico dell'assicurazione
sociale contro le malattie è determinato, di regola, in base all'importo di
sussidio destinato ad assicurati con il medesimo reddito disponibile rispetto
alle persone beneficiarie di PC AVS/AI (cfr. art. 42 LCAMal);
• per
l'anno 2002 abbiamo deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari,
per ogni assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di fr. 600.-. Questo importo corrisponde alla quota minima che ogni
assicurato sussidiato deve corrispondere;
• la
differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di fr. 3'372.- conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della
prestazione complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari
di fr. 600.-, ossia fr. 2'772.- è
presa a carico dei sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. Resta
inteso che l'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede al pagamento
effettivo del premio richiesto dall'assicuratore." (cfr. doc. _)
Non
esiste, a livello normativo, un decreto esecutivo relativo alla fissazione in
CHF 2'772.-- della parte del premio dell'assicurazione malattia presa a carico
dei sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie.
La
decisione di porre a carico delle prestazioni complementari l'importo di CHF
600.-- ossia la differenza tra il premio medio fissato per il cantone Ticino
con ordinanza 25 ottobre 2001 del DFI e l'importo di CHF 2'772.-- posta a
carico dei sussidi LAMal è stata adottata a livello dell'amministrazione
ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro entrate.
Il ricorrente, con scritto del 26 giugno 2002 osserva invece di subire una
flessione, di complessivi CHF 508.--, per la diminuzione del sussidio comunale
ai beneficiari di PC.
Si
rammenta qui come il sussidio comunale, di natura assistenziale rispettivamente
prestazione d’aiuto sociale, concesso dal Comune ai beneficiari di prestazioni
complementari, non è preso in considerazione per la fissazione delle
prestazioni di PC.
Va
rilevato il tenore dell'art. 3 della LC di applicazione della LPC secondo cui
il premio lordo dell'assicurazione obbligata delle cure medico sanitarie degli
assicurati beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati.
Nella
LCAMal è previsto il medesimo principio ossia che:
"
il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-
sanitarie degli assicurati beneficiari di
prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli
assicuratori"
L'art. 41
cpv. 2 prevede poi che:
"
L'importo complessivo del premio lordo degli
assicurati beneficiari di
prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in
parte dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie e in parte
attraverso l'Ordinanza relativa all'aumento dei limiti di reddito a seguito
dell'introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre
1995."
L'ammontare
dell'importo globale così previsto è determinato - di regola - in base
all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo reddito
disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC AVS/AI (art. 42 cpv. 1
LCAMal).
In altri
termini dunque il DFI determina l'ammontare dei premi medi cantonali per
l'assicurazione di base, fissati a CHF 3'372.-- per il Ticino nell'anno 2002,
premio che viene in parte pagato dal Cantone con finanziamenti dai sussidi
all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il
resto, nel caso dei beneficiari di prestazioni di PC essendo il premio
interamente a carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal
va a carico della PC che viene adeguata di conseguenza.
Con
decisione dell'amministrazione, siccome ininfluente finanziariamente per gli
assicurati, i preposti uffici hanno fissato le quote del premio della Cassa
malati a carico della PC.
All'autorità
amministrativa non può essere rimproverata una violazione delle norme che
reggono la materia dei sussidi.
2.7. Nel caso
concreto __________ si trova nelle medesime condizioni economiche in cui si
trovata con la decisione dell’amministrazione con cui è stata fissata la PC per
l’anno 2001. Egli si vede in effetti versare mensilmente CHF 124.-. Ma la PC
riconosciutagli assomma non più ai CHF 1'488.- annui del 2001 ma ai CHF 2088.-
del 2002. Il fatto che tale nuova determinazione, economicamente neutra per
l’assicurato nell’ottica della LPC siccome l'aumento delle prestazioni è
bilanciato da un'uscita maggiore per premi di cassa malati, abbia ripercussione
sugli aiuti che i comuni riconoscono ai cittadini domiciliati nel loro
territorio a beneficio di prestazioni complementari è circostanza che non può
essere ritenuta, purtroppo, in questa sede. Tale sussidio comunale non essendo
influente nella determinazione delle prestazioni complementari volute con la
LPC, la sua diminuzione non può essere presa in considerazione per la
determinazione della PC sulla base della LPC.
2.8. Alla luce di
quanto precede il ricorso, irricevibile, andrebbe comunque respinto. Non si fa
carico delle tasse e delle spese e non si riconoscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster