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Numero d'incarto:
33.2001.93
Data decisione, Autorità:
13.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00093
ir/nh
Lugano
13 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2001
di
contro
la decisione del 27 agosto 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 27
agosto 2001 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha deciso
di non concedere ad __________ ed alla moglie __________ alcuna prestazione
complementare in conseguenza alla domanda formulata in data 16 agosto 2001. La
Cassa ha infatti ritenuto un fabbisogno totale di CHF 36'249.-, composto dal
fabbisogno vitale cifrato in CHF 25'320.-, dal contributo fisso per
l’assicurazione malattia e l’importo per pigione annua.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale si è così espresso:
"
Con la presente mi permetto fare ricorso alla
allegata decisione di rifiuto della prestazione complementare datata 27.8.01.
Vi elenco entrata ed uscite mensili.
Entrata
AVS FR 3.090.‑
=========
Uscite
affitto FR
884.‑
spese accessorie (acqua calda, riscaldamento
ecc.) 111.‑
cassa malati 733.‑
imposte federali, cantonali, comunali 50.‑
acqua potabile, elettricità, spese rifiuti 100.-
telefono e __________ 100.‑
__________ 30.‑
acconto a Uff. Esecuzione, __________ 50.‑
acconto a __________ 50.-
FR
2.108.‑
==========
Nella speranza di ricevere la prestazione
complementare Vi ringrazio e Vi porgo i miei migliori saluti."
1.3. La Cassa si
è opposta all’accoglimento del gravame con risposta del 27 settembre 2001 con
le seguenti argomentazioni:
"
La prestazione complementare è una prestazione
di diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti
dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno,
oltre alle spese di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo
esaustivo dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
E' quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
dedurre certe spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione
complementare non può essere diverso da quello notificato in data 27 agosto
2001.
Visto quanto precede si chiede pertanto a codesto
lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di voler respingere il ricorso
confermando la decisione impugnata."
1.5. Il
ricorrente è stato invitato a prendere posizione in merito. Il giudice delegato
ha acquisito informazioni presso il Municipio di __________ circa la
coabitazione, già indicata nella domanda di prestazioni PC del ricorrente, dei
coniugi __________ con i signori __________ e __________.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99). Recentemente,
e meglio con sentenza del 10 ottobre 2001 in re R.F. (U 347/98), il TFA ha
confermato la sostanziale legalità del diritto processuale cantonale che
ammette la delega ad un solo giudice dei giudizi che presentano i caratteri
suesposti ammettendo la prassi cantonale dedotta dall’art. 2 cpv. 1 della
LPrTCA.
Nel
merito
2.2. La
prestazione complementare persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b CF e Disp. Trans. all’art. 112 CF (art. 34 quater vCF, RCC
1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V
280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 le
persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Con l’ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 settembre 2000 (RS 831.307) il Consiglio Federale ha
aumentato l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno personale dei
coniugi beneficiari di prestazioni AVS/AI cifrandoli in CHF 25 320 franchi al
massimo. I figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI, rispettivamente a 8050 franchi al minimo
e a 8850 franchi al massimo.
A norma
dell'art. 3b cpv. 2 LPC tra le spese riconosciute vanno annoverate:
" la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le
spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di
una richiesta di restituzione.
Mentre per l’art. 3b cpv. 3 LPC
" Per
le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il
conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa
la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
" a. le
entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività
lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi
per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di
due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa é interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. La presente
lite verte sull’ammontare degli importi ritenuti dalla Cassa quale fabbisogno,
da un lato, e sul mancato riconoscimento di spese dall’altro.
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC spetta ai
Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione giusta l’art. 3b cpv. 1
lett. b LPC fino a concorrenza, in un anno, di fr. 12'000.- per le persone sole
e di fr. 13'800.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto ad una rendita. Tale importo è stato anch’esso aumentato in virtù
dell’ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 18 settembre 2000 (RS 831.307) agli importi di CHF 13'200.- per le persone
sole e di CHF 15'000.- per coniugi e le persone con figli che hanno o danno
diritto ad una rendita.
Per
quanto attiene alla pigione ritenuta occorre rilevare come nel caso concreto
__________ paghi una pigione di 9'474.- di pigione lorda. L’importo ritenuto
nel calcolo da parte della Cassa assomma a CHF 4'737.- ossia la metà
dell’importo comprovato della pigione. Il calcolo dell’amministrazione appare
da condividere, in effetti secondo l’art. 16c OPC, entrato in vigore il 1.
gennaio 1998,
" Quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della PC, la pigione computabile dev’essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono
prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua”
(cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito
in parti uguali” (cpv. 2)
In una recente sentenza del 3 gennaio 2001 in re A
pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è
conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto
di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque
confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve
essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica.
Secondo l’Alta corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locatizio
è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di
sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V
272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in
una sentenza non pubblicata del 30 Marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
2.6. Nel suo
gravame il ricorrente fa valere altre spese quali quelle riferite alla
__________, per la concessione radiotelevisiva, o per il telefono, od ancora le
spese per la via cavo ed ancora per l’acqua elettricità od imposte. Tali spese
non possono purtroppo essere prese in considerazione essendo la lista dell’art.
3b LPC esaustiva.
Ne
discende che il gravame deve essere respinto. Non si accollano tasse e spese e
non si concedono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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