AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.87
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00087
33.2001.00095
TB
Lugano
14 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 4 e 18 settembre
2001 di
contro
le decisioni del 27 agosto 2001 e del 13
settembre 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni 27 agosto 2001 (doc. _ dell'Inc. __________) e 13 settembre 2001
(doc. _ dell'Inc. __________), la Cassa di compensazione di Bellinzona ha
rifiutato a __________ il rimborso delle postulate spese di malattia relative
all'anno 2001, ammontanti rispettivamente a Fr. 63.20 ed a
Fr. 276.-.
1.2. Con ricorsi
4 rispettivamente 18 settembre 2001 (docc. _ degli Inc. __________),
l'assicurato contesta il rifiuto del rimborso delle predette fatture di
malattia. Egli sostiene che, essendo al beneficio di una prestazione
complementare mensile di Fr. 409.- a partire dal 1° gennaio 2001 (doc. _:
decisione 15 giugno 2001), come è evidenziato sul retro di quest'ultima
decisione, i beneficiari di prestazioni complementari possono richiedere il
rimborso delle spese di malattia.
1.3. Con risposta
29 ottobre 2001 (doc. _ dell'Inc. __________), ripresa integralmente per il
secondo gravame (doc. _ dell'Inc. __________), la Cassa ha proposto il rigetto
del ricorso osservando quanto segue:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che il
ricorrente, residente ininterrottamente in Svizzera dal 1° luglio 1995, è al
beneficio di una mezza rendita AI quale caso rigoroso di fr. 106.- mensili
rispettivamente di fr. 409.- di prestazione complementare.
Secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. c. LPC gli
stranieri domiciliati abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni
complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: se, in virtù di
una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria
dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata prevista alle
lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione
complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa
corrispondente che nel caso specifico ammonta, per l'anno 2001, a fr. 515.-
(mezza rendita AI).
La cifra marginale 5017.01 delle direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) recita: "… insieme alla
prestazione complementare annua e alla rendita dell'AVS o dell'AI non può
essere versato un importo superiore all'importo minimo previsto per la rendita
ordinaria intera in questione".
Nella fattispecie, il ricorrente non risiede
ancora in Svizzera da 10 anni come previsto dall'art. 2 cpv. 2 lett. a. LPC e
pertanto non può percepire una prestazione complementare che copre l'intero
fabbisogno. L'ammontare massimo che può essergli corrisposto ammonta a fr.
515.-, importo coperto in ragione di fr. 106.- dalla mezza rendita AI e di fr.
409.- dalle prestazioni complementari. Per un rimborso delle spese di malattia
non vi è più disponibilità." (…)
1.4. Con scritto
9 gennaio 2002 (doc. _) il ricorrente osserva infine che:
"
(…)
Io ritengo che l'istituto delle assicurazioni
sociali di Bellinzona al momento che mi ha notificato la decisione della
complementare era obbligato di specificare questo per me importante fatto.
Invece lascia intendere che ho tutti diritti di beneficiare del rimborso spese
di malattia. Infatti anche sulla tabella di calcolo PC 2002 e scritto
chiaramente che i beneficiari della PC, ed io sono uno di questi, possono
richiedere il rimborso delle spese di malattia. Non c'è assolutamente nessuna
notifica da parte loro che mi impedirebbe di usufruire di tale diritto."
(…)
L'assicurato allega la tabella di calcolo PC per
l'anno 2002 allestita in data 17 dicembre 2001 (docc. _ e _).
in
diritto
In ordine
2.1. I ricorsi presentati il 4 e
18 settembre 2001 da __________ vengono congiunti a norma degli artt. 23 della
Legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC. Il presente giudizio, portante
quindi su entrambe le cause (Incc. __________), sarà intimato al ricorrente in
un unico esemplare.
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.3. Oggetto
delle presenti liti è il rifiuto del rimborso delle spese di malattia (Fr.
63.20 + Fr. 276.-) sopportate dal ricorrente, cittadino italiano residente
ininterrottamente in Svizzera a far data dal 1995, durante l'anno 2001.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 LPC, in vigore dal 1° gennaio
1998,
"
I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera che adempiono una delle condizioni previste agli
articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese
riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti”.
Secondo il capoverso 2 della medesima norma,
"
Gli stranieri domiciliati e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri:
a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione
complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni
e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a
un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai
sensi dell'articolo 2b lettera b; o
b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla
quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente
in Svizzera durante cinque anni; o
c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una
rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla
durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno
diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo
della rendita ordinaria completa corrispondente."
2.4. Per l’art.
2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera
dell'AI.
2.5. A norma
dell'art. 3 LPC, le prestazioni complementari comprendono:
"a. la
prestazione complementare annua, versata ogni mese;
b. il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità."
2.6. Quanto al
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 3d cpv. 1 LPC recita
che:
"
I beneficiari di una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso,
debitamente comprovate:
a. di
dentista;
b. di
aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne;
c. per
diete;
d. di
trasporto fino al più vicino luogo di cure;
e. di
mezzi ausiliari e
f. di
partecipazione alle spese giusta l'articolo 64 LAMal."
2.7. A mente del
ricorrente, giusta quanto figura sul retro della decisione 15 giugno 2001 (doc.
_ dell'Inc. __________), beneficiando egli di una prestazione complementare,
conseguentemente dovrebbe altresì poter richiedere il rimborso delle spese di
malattia. L'assicurato sostiene di essere stato tratto in inganno dalla
predetta comunicazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali, quindi di non
essere stato debitamente avvertito che, nella sua situazione di beneficiario
straniero di una PC, non avrebbe avuto diritto ad alcun rimborso delle spese di
malattia.
Dagli atti dell'Amministrazione risulta che
l'assicurato risiede ininterrottamente in Svizzera dal 1° luglio 1995 ed è al
beneficio di una mezza rendita AI, quale caso rigoroso, pari a Fr. 106.- al
mese. Di conseguenza, egli ha diritto a percepire una prestazione complementare
sulla base del succitato art. 2 cpv. 2 lett. c LPC (cfr. consid. 2.3.).
A tal proposito, il N. 2013.1 delle Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevede
che:
"
I cittadini stranieri che, in virtù di una
convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto ad una rendita
straordinaria dell'AVS/AI pur non adempiendo il periodo d'attesa fissato al N.
2013 hanno ciononostante diritto ad una PC se hanno dimorato in Svizzera
ininterrottamente:
-
per
una rendita per superstiti o una rendita di vecchiaia che la sostituisce (o che
sostituisce una rendita AI): durante almeno 5 anni completi,
-
per
una rendita AI: durante almeno 5 anni completi."
Il N. 2013.2 DPC riprende, precisandolo, il
predetto art. 2 cpv. 2 lett. c LPC:
"
Per i cittadini stranieri di cui al N. 2013.2 si
deve fissare un limite massimo per la PC. Sommata alla rendita, la PC annua non
deve superare l'importo minimo della corrispettiva rendita integrale ordinaria.
Nell'Allegato V figura un esempio di calcolo che illustra questo caso.
Il limite massimo è da osservare anche in caso di
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. N. 5017.1)."
Per il N. 5017.1 DPC,
"
Nei casi di cui al N. 2013.1, insieme alla PC
annua e alla rendita dell'AVS o dell'AI non può essere versato un importo
superiore all'importo minimo previsto per la rendita ordinaria intera in
questione."
Nel caso concreto, dunque, l'importo minimo
previsto per la rendita ordinaria intera dell'AI di cui beneficia il ricorrente
è pari, per l'anno 2001, a Fr. 1'030.- mensili. Siccome l'interessato riceve
soltanto una mezza rendita AI, alla stessa stregua il predetto importo minimo
deve essere adattato alla corrispettiva rendita, e meglio a metà della rendita
ordinaria, quindi a Fr. 515.- (Fr. 1'030.- : 2).
Ciò stante, correttamente la Cassa ha calcolato
in Fr. 409.- mensili la PC di cui ha diritto il ricorrente (Fr. 515.- quale
importo minimo della corrispettiva rendita AI - Fr. 106.- della mezza rendita
AI).
Quanto alle spese di malattia, giusta le
direttive DPC NN. 2013.2 e 5017.1, detti costi non possono essere rimborsati se
il minimo della rendita ordinaria in questione è già stato raggiunto. In
specie, come detto, il ricorrente già riceve questo importo minimo di Fr. 515.-
al mese sotto forma di rendita AI (Fr. 106.-) sommata alla rendita PC (Fr.
409.-). Pertanto, a buon diritto non v'è più spazio per poter coprire le spese
di malattia sostenute dall'assicurato, rifondendogliele.
Abbondanzialmente questo Tribunale osserva che
quanto figura sul retro delle tabelle di calcolo PC che concedono o rifiutano
una prestazione complementare ai richiedenti, corrisponde al principio generale
per le situazioni normali. Tuttavia, siccome il ricorrente non adempie a tutte
le condizioni che farebbero sì che possa beneficiare di tutti i benefici delle
prestazioni complementari (il ricorrente non risiede ininterrottamente in
Svizzera da dieci anni, ma solo dal 1995), egli non rientra nei summenzionati
casi. Per queste persone il legislatore ha limitato i diritti di cui esse
possono beneficiare.
La Cassa ha quindi agito correttamente in
entrambe le decisioni impugnate.
2.8. Da quanto
sopra risulta che i ricorsi devono essere respinti e le decisioni 27 agosto
2001 e 13 settembre 2001 della Cassa di compensazione di Bellinzona vanno
confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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