AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.78
Data decisione, Autorità:
14.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00078
TB
Lugano
14 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2001 di
__________,
2.
__________,
contro
le decisioni del 25 luglio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni rese entrambe in data 25 luglio 2001, la Cassa di
compensazione di Bellinzona ha fissato la prestazione complementare a favore di
__________ e __________ in zero franchi, con effetto al 1° agosto 2001, contro
i precedenti Fr. 527.- concessi loro a partire dal 1° gennaio 2001. Ai
ricorrenti è stato tuttavia riconosciuto il premio dell'assicurazione malattia
obbligatoria che viene pagato direttamente dall'Istituto delle assicurazioni
sociali.
1.2. Con
tempestivo ricorso 7 agosto 2001 prodotto in lingua tedesca (doc. _),
successivamente tradotto in italiano (doc. _) conformemente al decreto del
Giudice delegato (doc. _), gli assicurati chiedono che il calcolo effettuato
dalla Cassa venga rivisto poiché con le sole entrate dell'AVS di entrambi e la
rendita estera del marito, i ricorrenti sopravvivono a stento.
Unitamente alla predetta traduzione, i ricorrenti
hanno inoltrato lo scritto 24 agosto 2001 (doc. _) con cui hanno
specificatamente contestato tre punti delle decisioni impugnate:
"
(…)
Punto 44.02 – Proprietà fondiaria al valore
commerciale
Siamo proprietari di un piccolo locale
commerciale in __________. In base ai documenti forniti all'Ufficio
circondariale di tassazione dalla Banca __________ (che ha compilato la
dichiarazione d'imposta per noi), il valore di questo immobile è stimato a fr.
48'961.—
Non comprendiamo la ragione per cui la stima
ufficiale di questo locale non è stata accettata e ci chiediamo quali parametri
siano stati adottati per attribuire d'ufficio un valore di fr. 100'000.-
Punto (2) – Sostanza computabile 1/10
Siccome riteniamo di possedere una sostanza
inferiore a quella riportata nella tabella di calcolo (fr. 131'235.--),
chiediamo che l'incidenza della sostanza nel calcolo del reddito non
privilegiato (attualmente fr. 9'123.--) venga aggiornata.
Punto 28 – Reddito lordo della proprietà
fondiaria
In base alla documentazione fornita dalla Banca
__________ all'Ufficio di tassazione, il reddito immobiliare netto per l'anno
2000 ammonta a fr. 6'830.—
Per motivi che ci sono sconosciuti, nella tabella
di calcolo contestata viene riportato un reddito (fr. 10'000.--) decisamente
superiore (+46,4%!) a quello effettivamente percepito.
La ragione / i parametri / i dati / i regolamenti
per cui a gennaio 2001 ci veniva considerato un reddito di fr. 5000.— e da
agosto 2001 questo reddito viene raddoppiato a fr. 10'000.— ci sono ignoti. In
ogni caso, l'importo di fr. 10'000.— è decisamente eccessivo e per questa
ragione chiediamo un adeguamento a valori reali." (…)
1.3. Nella
propria risposta 21 settembre 2001 (doc. _) la Cassa di compensazione ha
proposto la reiezione del gravame, poiché le cifre contestate sono state prese
dalla notifica di tassazione 1999/2000 degli assicurati, ormai cresciuta in
giudicato. Pertanto, il ricorso sarebbe da respingere e tutti gli ammontari
presenti nelle impugnate tabelle di calcolo PC da confermare.
1.4. I ricorrenti
non hanno prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1° della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute per l'anno 1998, l’art. 3b LPC prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al
massimo 24435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In
caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può
tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione." (cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a
concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,
eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio
cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. Nel caso in
esame la Cassa ha ritenuto le spese riconosciute pari a Fr. 45'004.- ed ha
cifrato i redditi in Fr. 39'538.-. V'è stato dunque unicamente spazio per
concedere ai coniugi __________ il pagamento del premio dell'assicurazione
obbligatoria.
A mente dei ricorrenti, ai fini del calcolo del
diritto alla prestazione complementare bisognerebbe ridurre nelle tabelle di
calcolo allestite dall'Amministrazione le posizioni relative al valore
commerciale della proprietà fondiaria in __________ (Fr. 100'000.-) ed al
conseguente reddito lordo (Fr. 10'000.-).
A sostegno delle proprie tesi gli assicurati
osservano che le proprie dichiarazioni di tassazione 1999/2000 e 2001/2002
indicano tutt'altri valori, pari alla metà di quanto di contro considerato
dalla Cassa (docc. _; cfr. consid. 1.2.).
Gli importi evidenziati dai ricorrenti nelle
suddette dichiarazioni d'imposta non possono tuttavia essere confermati.
Difatti, secondo l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per
gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della
legge federale sulle prestazioni complementari possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato.
Pendente causa, questo Tribunale ha acquisito le
tassazioni dei ricorrenti relative ai periodi 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002
(doc. _). Dagli atti fiscali risulta che per detti bienni fiscali il valore
degli immobili all'estero (locale commerciale in __________) è stato fissato in
Fr. 100'000.-, mentre il relativo reddito della sostanza è stato fiscalmente
determinato in Fr. 10'000.- netti annui.
Inoltre, le notifiche di tassazione per gli anni
1997/1998 e 1999/2000 sono rimaste incontestate: esse sono quindi regolarmente
cresciute in giudicato. Di contro, la notifica di tassazione 2001/2002 intimata
agli assicurati in data 10 giugno 2002 è stata invece oggetto di reclamo.
Stante la suevidenziata norma di legge e gli accertamenti
esperiti da questo TCA, i succitati valori devono conseguentemente essere
ritenuti ai fini del calcolo della PC in favore dei ricorrenti. La Cassa ha
dunque agito correttamente.
Ne discende che sia l'importo della sostanza
computabile nei redditi non privilegiati (Fr. 9'123.-) sia il reddito lordo
della proprietà fondiaria ammontante, come detto, a Fr. 10'000.- vanno
integralmente riconfermati.
2.8. Visto quanto
precede, il ricorso deve quindi essere respinto e le decisioni impugnate sono
entrambe confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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