AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.55
Data decisione, Autorità:
10.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00055
TB
Lugano
10 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'11 giugno 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 25 maggio 2001 emanate
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
distinte decisioni 25 maggio 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha
respinto la richiesta 24 ottobre 2000 postulata da __________, tutore ufficiale
del ricorrente __________, tesa all'ottenimento di una prestazione
complementare: la prima si riferiva al periodo ottobre 2000-dicembre 2000, la
seconda all'anno 2001. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi
dell'assicurato che sarebbero superiori alle spese riconosciute.
1.2. Con
tempestivo ricorso 11 giugno 2001, in nome e per conto dell'assicurato,
__________ ha precisato quanto segue:
"
(…)
Attualmente __________ presenta un disturbo del
comportamento sociale e familiare, caratterizzato da eccessi di rabbia,
instabilità emotiva, scarsa autostima, disagi nella relazione con l'adulto.
I signori __________ necessitano di un continuo
supporto psicologico, dato che la gestione quotidiana di __________ comporta un
grosso dispendio d'energia che sicuramente non è richiesto nei
"normali" affidi.
L'ufficio del servizio sociale di Bellinzona
valutato il caso, in considerazione delle particolari cure e prestazioni cui
necessita __________, conferma che l'affido presso la famiglia __________ è da
considerarsi terapeutico, quindi un riconoscimento di CHF 75.- dalla dimissione
dal CPE.
In considerazione del fatto che:
§
miglioramenti evolutivi di __________ sono stati
favoriti dalla grande disponibilità e competenza della famiglia affidataria
§
non è il bene del bambino metterlo in un
istituto (lo vivrebbe come abbandono, non potrebbe più contare su un ambiente
familiare che è riuscito a sovvertire una prognosi che appariva molto infausta),
e i relativi costi non sarebbero inferiori
Si chiede pertanto al lodevole Tribunale
d'appello di decidere:
-
Il ricorso è accolto. __________ ha diritto ad una prestazione
complementare
-
L'affido presso la famiglia __________ è da considerarsi di tipo
terapeutico
-
Si rinuncia alle spese e ripetibili." (doc. _)
1.3. Nella
propria risposta 26 giugno 2001 la Cassa di compensazione ha proposto la
reiezione del gravame, poiché ritenendo un fabbisogno vitale per orfani, le
entrate risultano superiori alle spese riconosciute del ricorrente, per cui non
v'è spazio per attribuirgli una prestazione complementare (doc. _):
"
(…)
Per il calcolo della prestazione complementare di
questo minore si pone quindi l'interrogativo a sapere quale limite di reddito
sia applicabile per determinare il diritto alla prestazione.
A questo interrogativo risponde chiaramente la
cifra 2023 delle direttive sulle PC all'AVS e AI (DPC) la quale recita:
" il
limite di reddito per persone sole è pure applicabile anche ai figli minorenni
o maggiorenni che vivono fuori dalla comunità familiare (quindi non con i
genitori o il genitore superstite), cui spetta una rendita d'orfano o che danno
diritto a una rendita per figli. Di regola, non sono considerati persone che
vivono sole quei figli che, pur vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano
con fratelli o sorelle, presso parenti o genitori affilianti. In tali casi é
tuttavia riservata la prova del fatto che le spese di mantenimento sostenute
dal figlio superano l'importo per il fabbisogno vitale per orfani,
giustificando in tal modo l'applicazione di un importo più elevato, ma al
massimo pari all'importo per il fabbisogno vitale per persone sole."
Dal testo della direttiva appare quindi chiaro
che al minore, nel caso concreto, debba essere applicato il limite di reddito
per figli pari a fr. 8'630.-. (…)" (Doc. _)
1.4. Il
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in
diritto
2.1. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato
dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo
per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; D.
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera
dell'AI.
2.3. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.4. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, gli
importi relativi al fabbisogno vitale sono stati fissati a fr. 14'860.- al
minimo ed a
fr. 16'460.- al massimo, fr. 22'290.- al minimo e
fr. 24'690.- al massimo, fr. 7'830.- al minimo e fr. 8'630.- al massimo (art. 1
dell'Ordinanza 99 del 16 settembre 1998 sull'adeguamento delle prestazioni
complementari all'AVS/AI).
Per l'anno 2001, i suddetti fabbisogni vitali
sono stati modificati come segue: fr. 15'280.- al minimo e fr. 16'880.- al
massimo,
fr. 22'920.- al minimo e fr. 25'320.- al massimo,
fr. 8'050.- al minimo e fr. 8'850.- al massimo (art. 1 dell'Ordinanza 01 del 18
settembre 2000 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI).
2.5. Secondo
l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività
lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.6. Oggetto del
contendere è il calcolo effettuato dalla Cassa per stabilire la prestazione
complementare eventualmente dovuta a __________, nato nel 1990 ed in
affidamento dal 1993 alla famiglia __________ in __________.
In virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone
legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto ad una rendita completiva
per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita
per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.
Nel caso di specie, siccome la madre naturale del
ricorrente soffre di disturbi psichici, sin dalla nascita egli ha percepito una
rendita completiva AI fissata in fr. 14'004.- per l'anno 2000 ed in fr.
14'352.- per l'anno 2001 (cfr. documentazione agli atti dell'Amministrazione).
Per l'art. 7 OPC-AVS/AI,
" 1
La prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita
per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o
dell'assicurazione invalidità (AI) è calcolata come segue:
a. se i figli
vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
b. se i figli
vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il
diritto a una rendita completiva dell'AVS o dell'Al, la prestazione
complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
c. se il
figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto
alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la
prestazione complementare è calcolata separatamente.
2 Nel caso di computo conformemente al capoverso 1
lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario
al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro
carico."
(cfr. in
proposito anche CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento,
Zurigo 2000, pagg. 79 segg.).
In concreto è applicabile la lettera c del summenzionato
disposto, giacché il ricorrente non vive con i genitori naturali, ma con una
famiglia affidataria. Egli ha perciò un proprio diritto indipendente alla PC.
2.7. La questione
che si pone è la determinazione del fabbisogno vitale applicabile alla
fattispecie, e meglio se una persona che vive presso genitori affidatari debba
essere classificata come persona sola (per la quale il fabbisogno vitale
ammonta a
fr.
16'460.- per l'anno 2000 rispettivamente a fr. 16'880.- per l'anno 2001) o come
orfana (laddove il fabbisogno vitale ammonta a fr. 8'630.- per l'anno 2000 ed a
fr. 8'850.- per l'anno 2001).
Quanto all'importo per il fabbisogno vitale per
persone sole, le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC),
edite dall'UFAS, al N. 2023 precisano che:
" Tale
importo è applicabile anche ai figli minorenni o maggiorenni che vivono fuori
dalla comunità familiare (quindi non con i genitori o il genitore superstite),
cui spetta una rendita d'orfano o che danno diritto a una rendita per figli. Di
regola, non sono considerati persone che vivono sole quei figli che, pur
vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano con fratelli o sorelle, presso
parenti o genitori affilianti. In tali casi è tuttavia riservata la prova del
fatto che le spese di mantenimento sostenute dal figlio superano l'importo per
il fabbisogno vitale per orfani, giustificando in tal modo l'applicazione di un
importo più elevato, ma al massimo pari all'importo per il fabbisogno vitale
per persone sole."
Per il N. 2027 DPC,
" L'importo
per il fabbisogno vitale per orfani è applicato a tutti i figli minorenni e
maggiorenni che hanno diritto a una rendita per orfani o a favore dei quali è
versata una rendita per figli, purché essi convivano con i genitori o con il
genitore superstite e non siano coniugati. A costoro sono parificati i figli
che, pur vivendo fuori dalla comunità familiare, abitano con fratelli o
sorelle, presso parenti o genitori affilianti e le cui spese di mantenimento
non superano, o superano di poco, l'importo per il fabbisogno vitale previsto
per gli orfani (cfr. N. 2023)."
Al fine di determinare il fabbisogno vitale del
ricorrente, bisogna anzitutto individuare le spese di mantenimento di
quest'ultimo. Per far ciò, siccome il ricorrente è posto al beneficio di una
rendita completiva AI, si deve dunque far riferimento alle norme sull'AI, e
meglio alle Direttive e circolari sulle rendite.
L'Allegato III di dette Direttive tratta dei
tassi per la determinazione dei contributi per alimenti per i figli. I tassi considerati
determinanti dal TFA corrispondono agli importi calcolati da H. Winzeler (Die
Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zurigo 1974; RCC 1978 pag.
321). I tassi validi dal 1° gennaio 1987 sono stati stabiliti dall'UFAS sulla
base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 108,5 (stato al 31 dicembre
1985). A partire dal 1988 i tassi che servono a determinare i contributi per
alimenti saranno adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari
contemporaneamente alle rendite e nella stessa misura (cfr. Allegato III).
Secondo le citate tabelle Winzeler, le spese di
mantenimento mensili riconosciute per un bambino di età compresa fra i 7 ed i
12 anni come __________ che nel 2000 aveva 10 anni e che convive con altri
quattro fratelli (tre figli naturali dei coniugi __________ ed un altro bambino
in affidamento) ammontano a
fr. 964.- per l'anno 2000, mentre nel 2001 sono
pari a fr. 989.-, ciò che corrisponde a fr. 11'568.- annui rispettivamente a
fr. 11'868.-.
Giusta l'art. 276 cpv. 2 CC, il mantenimento
consiste nella cura e nell'educazione. Nel caso in esame, è la famiglia
affidataria che sopporta le spese di mantenimento di cui abbisogna il
ricorrente. Sulla base degli artt. 293 e 294 CC, l'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento del Canton Ticino (ex Ufficio assistenza sociale) sopporta
le spese di mantenimento che eccedono i mezzi dei genitori affidatari e
fornisce inoltre loro un congruo compenso per le cure prestate al bambino in
affido.
Secondo l'art. 13 "Spese per il mantenimento
del minorenne" del Regolamento concernente le condizioni per l'affidamento
dei minorenni a famiglie e istituti e la concessione di sussidi agli istituti
riconosciuti dallo Stato del 22 febbraio 2000 (RL 6.4.3.1), il Dipartimento
determina mediante direttive le modalità per il calcolo e la corresponsione del
contributo dovuto agli affidatari ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LMI.
L'art. 7 "Affidamento a famiglie" della
Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e
dell'adolescenza (LMI) del 15 gennaio 1963 (RL 6.4.3) recita:
"
I minorenni indicati nell'art. 1, lett. b) della
presente legge possono essere affidati a famiglie atte a dare loro cure,
educazione e preparazione professionale appropriate. (cpv. 1)
In caso di necessità l'affidamento può continuare
sino all'età di vent'anni compiuti. (cpv. 2)
Alle famiglie indicate nel cpv. 1 è accordato, su
loro richiesta, un contributo commisurato alle spese di mantenimento, cura,
educazione e preparazione professionale del minorenne, al massimo fino al
compimento del ventesimo anno di età. (cpv. 3)"
L'art. 1 lett. b LMI prevede che lo Stato
promuove e coordina l'assistenza sociale a favore della maternità e dei
minorenni, in particolare assume, anche in via preventiva, la protezione dei minorenni
privi di cure, moralmente o materialmente abbandonati o che per anomalie
fisiche, psichiche, intellettuali o per ambiente familiare inadatto devono
essere temporaneamente o permanentemente affidati presso altra famiglia od a un
istituto.
Per l'art. 11 LMI, le spese – anticipate
dall'assistenza sociale (cpv. 2) - derivanti dall'applicazione degli artt. da 5
a 8 inclusi nella presente legge sono a carico dell'assistenza sociale nella
misura in cui eccedono i mezzi dei genitori e dei figli, riservato il diritto
di rimborso o di regresso secondo la legge relativa (cpv. 1).
In specie, tenuto conto del parere di un
assistente sociale e del certificato pedopsichiatrico 29 agosto 2000 rilasciato
dal dr. __________ (doc. _), con comunicazione 2 ottobre 2000 (doc. _)
l'Ufficio del servizio sociale ha avvisato il tutore ufficiale dell'assicurato
che per quest'ultimo, in considerazione delle particolari cure e prestazioni
educative di cui necessita, l'affidamento familiare presso la famiglia
__________ è considerato di tipo terapeutico. Conseguentemente, a partire dal
1° luglio 2000 gli è riconosciuta una retta professionale corrispondente a fr.
75.- al giorno.
Le prestazioni assistenziali versate dallo Stato
del Cantone Ticino al tutore ufficiale dell'assicurato servono per il
mantenimento e le cure prestate dalla famiglia affidataria a quest'ultimo,
certamente maggiori rispetto a quelle che un bambino dato in normale
affidamento richiede.
Pendente causa questo TCA si è rivolto
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per ottenere chiarimenti
circa le modalità di versamento della summenzionata retta professionale (docc.
_ e _).
Con scritti 29 maggio 2002 (docc. _ e _) il
predetto Ufficio ha precisato che, a far data dal 1° luglio 2000, versa a __________,
tutore ufficiale del ricorrente, una prestazione media mensile di fr. 1'100.-
integrativa alla rendita completiva AI che __________ già percepisce. Questo
significa che nell'anno 2000 il tutore ha ricevuto mensilmente l'ammontare
complessivo di fr. 2'267.- (fr. 1'100.- di retta professionale + fr. 1'167.- di
rendita completiva AI), importo che provvedeva a trasferire alla famiglia
affidataria per le spese di affidamento.
Ne deriva una prestazione pubblica di natura
assistenziale corrispondente a fr. 37.- al giorno (fr. 1'100.- : 30 giorni),
quindi a fr. 13'505.- all'anno (fr. 37.- x 365 giorni) che, in virtù dell'art.
3c cpv. 2 lett. c LPC (cfr. consid. 2.5.), non deve essere computata quale
reddito determinante.
Per l'anno 2001, dette prestazioni assistenziali
sono rimaste invariate a fr. 1'100.- al mese, mentre la rendita completiva AI
assommava a fr. 1'196.-, per cui i coniugi __________ ricevevano
complessivamente fr. 2'296.- al mese (doc. _). Anche in questo caso, l'importo
versato dal Cantone è escluso dal computo dei redditi determinanti.
Da quanto sopra discende che sia per l'anno 2000
che per l'anno 2001, i contributi annui che lo Stato del Canton Ticino ha
versato al ricorrente (fr. 13'505.-) coprivano integralmente gli oneri di
mantenimento che gli erano riconosciuti (cfr. Tabelle di Winzeler) assommanti
annualmente, come appena detto, rispettivamente a fr. 11'568.- ed a fr.
11'868.-.
Pertanto, nessun ulteriore onere di mantenimento
che sarebbe superiore alla retta professionale di collocamento, è rimasto
scoperto e quindi a carico della famiglia __________.
Ciò stante, secondo quanto dispone la lettera
della summenzionata direttiva N. 2027 DPC, torna dunque applicabile il limite
di reddito relativo agli orfani, poiché le restanti spese di mantenimento a
carico della famiglia __________ non superavano - essendo nulle - l'importo per
il fabbisogno vitale previsto per gli orfani pari a fr. 8'630.- per l'anno 2000
rispettivamente a fr. 8'850.- per l'anno 2001 (cfr. Decreti esecutivi
concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
(LPC) del 18 novembre 1998 rispettivamente del 6 dicembre 2000).
Correttamente, quindi, la Cassa ha computato al
ricorrente quali fabbisogni vitali i succitati ammontari relativi ad un orfano.
2.8. A proposito
delle spese riconosciute, si rileva che, secondo l’art. 3b cpv. 1 lett. b LPC,
si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese
accessorie.
Nella fattispecie, il ricorrente abita in un
immobile di proprietà dei genitori affidatari. Pertanto, non essendoci un
contratto di locazione fra l'assicurato e la famiglia presso la quale vive, a
titolo di pigione dovrà essergli computato il valore locativo di detta
abitazione.
Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto,
usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria
abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, N. 2092;
CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag.
99).
Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore
locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come
pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri
validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio
(CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).
Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD
l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di
parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza
immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola il valore locativo deve corrispondere
alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene
equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II, 389). Il Tribunale federale ha
precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si
potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il
godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle
particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25;
Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n.
15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore
locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima
dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle
contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile.
Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo
cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si
può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a
valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione
dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del
diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di
massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%,
se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima
risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del
7,25% se la stima risale al
1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si
applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30%
nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal
1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del
30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere
non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di
trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre, per gli assicurati la cui sostanza ed i
cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere
stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali
sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.9. Per
determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ in cui vive il
ricorrente, la Cassa ha fatto capo alla decisione di tassazione 1997/1998 (agli
atti dell'Amministrazione) relativa ai coniugi __________, la quale ha
confermato l'importo di fr. 15'600.- esposto nella loro dichiarazione
d'imposta. Tale valore è rimasto invariato nel successivo biennio fiscale.
Per le persone proprietarie di immobili, la
pigione si compone, oltre che del valore locativo, delle spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI prevede un forfait per spese accessorie (cpv. 1), il cui
ammontare annuo è di fr. 1'680.- (cpv. 3).
Al ricorrente, dunque, dovrebbe essere computata
una pigione annua pari a fr. 17'280.- (fr. 15'600.- + fr. 1'680.-).
Tuttavia, l’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, in vigore
dal 1° gennaio 1999, precisa inoltre che:
"
I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di
pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un
anno, di:
-
12000 franchi per le persone sole,
-
13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita”.
Per l'anno 2001, i suddetti importi sono stati
fissati rispettivamente a fr. 13'200.- al massimo ed a fr. 15'000.- al massimo
(art. 2 della citata Ordinanza 01, cfr. consid. 2.4.).
Per le persone sole – come nel caso in esame
laddove ci si deve riferire unicamente al ricorrente -, il Cantone Ticino ha
stabilito per l'anno 2000 una pigione massima pari a fr. 12'000.-, mentre per
l'anno 2001 essa ammonta a fr. 13'200.- (cfr. predetti Decreti esecutivi,
consid. 2.7.).
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione
computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo
appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il
1° gennaio 1998 prevede che:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua” (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa
norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et
non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations
sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en
principe"."
La norma citata ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti,
il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le
persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una
persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 274).
Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in
questione sia occupata da sette persone, compreso il ricorrente (cfr.
comunicazione
1° dicembre 2000 del tutore ufficiale __________,
agli atti dell'Amministrazione), a giusta ragione la Cassa ha computato
all'assicurato per entrambi i periodi in questione fr. 2'469.- mensili a titolo
di pigione [(fr. 15'000.- + fr. 1'680.-) : 7 persone].
Da quanto sopra discende pertanto che le
impugnate tabelle di calcolo PC allestite dalla resistente devono essere
integralmente confermate e con esse le relative decisioni 25 maggio 2001.
2.10. Il ricorso va
quindi respinto, poiché i redditi del ricorrente, composti della rendita
completiva AI ammontante a fr. 14'004.- per il 2000 rispettivamente a fr.
14'352.- per il 2001, superano le spese riconosciute per l'anno 2000 pari a fr.
11'908.- rispettivamente a fr. 12'159.- per l'anno 2001. Tali spese sono
costituite dal fabbisogno vitale per orfani (fr. 8'630.- per l'anno 2000
rispettivamente fr. 8'850.- per l'anno 2001), dal contributo fisso per
l'assicurazione malattia (fr. 809.- rispettivamente
fr.
840.-) e dalla pigione lorda annua assommante a fr. 2'469.-.
Ne discende che l'amministrazione ha rettamente
negato al ricorrente una prestazione complementare per il periodo ottobre
2000-dicembre 2000 e per l'anno 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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