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Numero d'incarto:
33.2001.51
Data decisione, Autorità:
19.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
33.2001.51
IR/sc
Lugano
19 aprile 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
nella procedura conseguente a ricorso 9
maggio 2001 formulato da
rappr. da: _______________
ed ora dal Servizio di consulenza
giuridica per persone andicappate, 6512 Giubiasco (vedi sentenza federale)
contro
le decisioni del 12 aprile 2001 emanate
da
in materia di prestazioni complementari
considerato
in
fatto ed in diritto
- che con
sentenza 12 agosto 2002 conseguente ad elaborata e lunga istruttoria condotta
d'ufficio dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il ricorso formulato da
__________ il
9 maggio
2001 contro decisioni 12 aprile 2001 della Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI, Bellinzona, con successivo patrocinio di __________, è stato
parzialmente accolto e la decisione impugnata riferita alla prestazione
complementare per l'anno 2000 annullata con rinvio degli atti
all'amministrazione per una nuova decisione;
-
che, con
il patrocinio del __________, __________ è insorta contro il giudizio cantonale
al Tribunale federale delle assicurazioni che, con sentenza 30 marzo 2004, ha
parzialmente accolto l'impugnativa riconoscendo più ampio diritto di __________
a beneficiare di prestazioni complementari;
-
che la
Corte federale ha imposto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di
"statuire di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza
tenuto conto dell'esito del processo in sede federale";
-
che, a
questo proposito, va rilevato come il ricorso stesso (doc. _ del 9 maggio 2001)
sia stato formulato direttamente dalla signora __________;
-
che
l'impegno del rappresentante ha comportato, oltre alla trasmissione di
specifici atti, anche la comparsa dinanzi al Tribunale per un'udienza;
-
che, alla
luce dell'impugnativa a livello federale, si giustifica fissare le ripetibili
in CHF 800.-- a carico della Cassa;
decreta 1. vista
la sentenza 30 marzo 2004 del Tribunale federale delle assicurazioni che impone
a questo Tribunale nuova fissazione delle ripetibili in favore della
ricorrente, la Cassa convenuta verserà a __________ CHF 800.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa);
- comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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