AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.44
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00044
TB/IR
Lugano
14 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2001 di
contro
la decisione del 24 aprile 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 24 aprile 2001 la Cassa cantonale di Bellinzona (in seguito Cassa) ha
respinto la richiesta di ottenimento di una prestazione complementare formulata
il 31 gennaio 2001 da __________. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile
agli introiti del ricorrente che sarebbero superiori al fabbisogno
dell'assicurato.
1.2. L'assicurato
si è aggravato contro la predetta decisione con ricorso 7 maggio 2001 (doc. _),
sostenendo:
"
(…)
Il fatto è che questa decisione è stata basata su
una situazione patrimoniale purtroppo assolutamente diversa rispetto a quella
in cui mi trovo attualmente: infatti è stata costruita su dati fiscali che non
hanno più ragion d'essere sul piano concreto, soprattutto a partire dal gennaio
del 1999.
Infatti, come già ho avuto modo di sottolineare
ripetute volte nelle sedi amministrative più diverse, e come tengo a ribadire
anche in questa specifica circostanza ricorsuale, se già nel 1997 e poi nel
1998 è venuta meno una parte cospicua del mio reddito, con atto notarile del
15.01.1999 ho donato a mio figlio __________ tutti i miei beni mobili ed
immobili, comprensivi di un capitale di 100 mila franchi e di una quota di 1/5
di una casa sita in via __________ del valore di 177 mila franchi (e fra
l'altro mi chiedo come mai, contrariamente alle indicazioni di ogni altro
documento ufficiale, nella decisione di rifiuto impugnata risulti una cifra
fantasiosa di 249170 franchi). Questa mia scelta è stata originata dalla
volontà di consentire a mio figlio di estinguere (anche per conto del fratello
__________) i debiti nel frattempo accumulati dalla ditta di famiglia, fondata
già da mio padre e che ho diretto per lunghi anni. In effetti mio figlio
__________, come fra l'altro è stato accertato dall'Autorità fiscale preposta
alla vigilanza sulle successioni e sulle donazioni (e come è in ogni momento
dimostrabile), ha utilizzato quanto ricevuto, come da me stabilito,
esclusivamente a tal fine (questo tramite anche l'accensione di un'ipoteca del
valore di 200 mila franchi sulla quota dell'immobile segnalato, dei cui oneri
egli si è fatto interamente carico), per un ammontare complessivo di 300 mila
franchi versati ai creditori dell'impresa.
Tale atto di donazione è stato per altro deciso
ben prima della mia forzata entrata alla Casa __________, ed imposto come detto
dall'impellente ed urgente necessità (per me prioritaria) di aiutare i miei
figli a superare una grave situazione finanziaria che con i loro mezzi non
potevano affrontare.
Esso non è quindi da intendere in modo alcuno
come tentativo di occultare fondi esistenti, bensì come una scelta obbligata
sul piano morale. Un dato, questo, per altro riconosciuto in termini espliciti
anche dal Consiglio di Stato che, con una decisione del 14.12.2000, ha
pienamente accolto un mio ricorso (non diverso nella sostanza effettiva della
forma e delle motivazioni rispetto a quello odierno) contro il calcolo della
retta presso l'Istituto Casa per anziani __________ in cui dimoro
(sottolineando come "il caso in esame presenti delle caratteristiche del
tutto singolari, peculiarità che non permettono un'applicazione restrittiva
delle direttive in questione, pena l'arbitrio", e aggiungendo che "si
impone pertanto una deroga, in via del tutto eccezionale, con riguardo alla
particolarità della fattispecie"). (…)
1.3. Stanti le
precedenti censure, in data 11 maggio 2001 la resistente ha incaricato
l'Ufficio stima di esperire una perizia sul fondo part. n. __________RFD di
__________ (doc. _) detenuto in comunione ereditaria dall'assicurato nella
misura di una quota di partecipazione di un quinto.
1.4. Sulla base
del referto peritale 27 marzo 2001 (doc. _), nella propria risposta 12 giugno
2001 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso a margine, poiché i redditi
di cui l'assicurato poteva disporre sarebbero stati di gran lunga superiori al
fabbisogno (doc. _).
1.5. Invitato a
produrre eventuali altri mezzi di prova ed a prendere posizione in merito alla
summenzionata perizia (doc. _), con osservazioni 30 giugno 2001 il ricorrente
ha precisato ancora che
"
(…)
Al di là del fatto che mio figlio mi ha ospitato
a casa sua dal 1985 al 1998 (fintanto cioè che le mie condizioni di salute
l'hanno consentito) senza chiedermi alcun contributo finanziario, quindi
consentendomi di conservare i pochi beni che mi erano rimasti e che poi gli ho
donato, è palese che in ogni modo una precisa contropartita a quell'atto
esisteva ed è stata pienamente rispettata dal ricevente: la mia volontà
(prioritaria e obbligata sul piano morale) di consentire con ciò l'estinzione
dei debiti della ditta di famiglia purtroppo accumulati; per averne la conferma
basta osservare gli allegati 3, 4 e 5 del mio ricorso, che appunto attestano in
termini inequivocabili quanto asserito." (…) (doc. _)
ed ha prodotto, inoltre, una perizia fatta
allestire dall'arch. __________ con oggetto il succitato immobile.
1.6. A richiesta
dell'Amministrazione (doc. _), l'Ufficio stima si è pronunciato sulla perizia
di parte confermando integralmente il contenuto del proprio referto peritale 27
marzo 2001 (docc. _ e _).
Conseguentemente, in data 17 settembre 2001 la
Cassa ha ribadito la sua risposta di causa 12 giugno 2001 (doc. _).
1.7. Nel termine
di dieci giorni assegnatigli da questo Tribunale, il ricorrente non ha prodotto
alcuna osservazione in merito agli atti menzionati al precedente considerando.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Circa le
spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che
"
Per le persone che vivono durevolmente o per un
lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un
istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. tassa giornaliera;
b. importo per le spese personali (cpv. 2).”
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che
danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se
l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
"
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
2.7. In concreto,
a far tempo dal 1° dicembre 1998 (cfr. doc. _) il ricorrente è degente in modo
definitivo presso la Casa per anziani __________.
A norma
dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in
considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale.
In ossequio
a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta
giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in
case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo
concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI
(LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
Pertanto,
per il calcolo del fabbisogno a’ sensi delle prestazioni complementari gli si
deve computare l’importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale
ammontare vanno aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di
spese personali per gli assicurati ed il contributo fisso per l'assicurazione
malattia.
Correttamente la Cassa ha dunque ritenuto a
titolo di fabbisogno l'ammontare totale di Fr. 34'071.-.
2.8. Con
il suo gravame il ricorrente contesta il computo della sostanza alienata nel
1999.
In
proposito si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di
garantire un reddito minimo (Pratique VSI 1994 pag. 225). Di principio, per il
calcolo della prestazione complementare, vengono presi in considerazione solo
quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre
senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154;
RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995,
pag.156/ 166; ZAK 1989 pag. 238). Di conseguenza è rilevante la circostanza che
l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni
esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V
355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è applicabile
nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando
dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma
non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350
consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile,
non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile
(AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a;
RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).
In questi
casi la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag.
350 consid. 3b).
La giurisprudenza si è limitata a riconoscere
l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo
legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte
che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di
procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se
in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità
(AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo,
1995, pag. 120).
In ambito di prestazioni complementari e più
precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a
cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia
è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la
richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una
direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque
anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).
L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.
Si evidenzia, infine, come il rinunciare alla
propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione
complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei proprî beni
alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il
valore della sostanza alienata deve essere riportato invariato al 1° gennaio
dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.-
ogni anno (cpv. 2) fino all'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994
pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito
annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non
pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
2.9. Nel caso in
esame è dimostrato dalla documentazione versata atti (doc. _) che, con atto di
donazione e atto successorio di rinuncia per fine ereditaria rogato il 15
gennaio 1999 dall'avv. __________, l'assicurato ha ceduto gratuitamente al
figlio __________ la propria quota di partecipazione di un quinto alla
comunione ereditaria, come pure l'importo di Fr. 100'000.-.
Nelle proprie osservazioni alla risposta della
Cassa, tuttavia, l'assicurato ha contraddetto l'affermazione della resistente
secondo la quale "il ricorrente ha donato al figlio i propri beni mobili e
immobili senza contropartita alcuna" (cfr. consid. 1.5.). A suo dire, la
donazione al figlio __________ sarebbe la controprestazione dello stato di cose
che ha portato quest'ultimo ad ospitare il padre nella propria casa per il
periodo 1985-1998 senza percepire alcunché, prima che il ricorrente venisse
ricoverato in modo definitivo presso la Casa per anziani __________.
In proposito, questa Corte rileva che, secondo
l'art. 328 cpv. 1 CC,
" I parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno”.
Di
principio esiste pertanto, per legge, un obbligo di mantenimento dei genitori
nei confronti dei figli e viceversa.
Nel caso di specie il ricorrente è stato ospitato
per tredici anni dal figlio __________ prima di essere ricoverato nella Casa
per anziani __________. A quell'epoca il ricorrente era già al beneficio di una
rendita AVS/AI e disponeva quindi di una propria entrata economica. Il
ricorrente non era dunque verosimilmente alloggiato e nutrito gratuitamente dalla
famiglia del figlio __________. La circostanza non è comunque stata in alcun
modo resa verosimile dal ricorrente.
Secondo il dire stesso del ricorrente
l'ospitalità sarebbe avvenuta senza nulla chiedere, e quindi senza che da ciò
nasca un credito in favore del figlio.
In proposito, questa Corte rileva che dalle
dichiarazioni d'imposta dell'assicurato, in particolare dalla notifica di
tassazione 1999-2000 presente agli atti dell'Amministrazione, non risulta
esposta alcuna posizione debitoria che possa essere riconducibile al figlio con
attinenza alla summenzionata ospitalità.
A questo si aggiunge che anche in sede
ricorsuale, come indicato, l'assicurato non ha comprovato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV
Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pagg. 263 segg.; DTF 121 V 208 consid. 6a;
RAMI 1994 pagg. 210-211), che il figlio __________ ha contribuito al suo
mantenimento con contemporanea nascita di un credito del figlio verso il padre.
Tantomeno risulta quantificato e provato l'importo che quest'ultimo avrebbe
erogato a favore dell'assicurato oltre alla rendita da questi percepita.
In tali circostanze, la tesi del ricorrente
secondo la quale la donazione di sostanza del gennaio 1999 sarebbe avvenuta
contro prestazione adeguata fornitagli dal figlio in virtù della citata
assistenza parentale, non può trovare accoglimento nella presente sede.
2.10. Circa la
motivazione dell'essere stato accudito ed ospitato per anni dal figlio
__________, questo TCA evidenzia ancora come essa sembri peraltro passare in
secondo piano rispetto all'altra motivazione data in più occasioni dal
ricorrente per giustificare l'intera importante donazione al figlio.
ha infatti posto l'accento sul fatto che
"
(…)
con atto notarile del 15.01.1999 ho donato a mio
figlio __________ tutti i miei beni mobili ed immobili, comprensivi di un
capitale di 100 mila franchi e di una quota di 1/5 di una casa sita in via
__________ del valore di 177 mila franchi (…).
Questa mia scelta è stata originata dalla volontà
di consentire a mio figlio di estinguere (anche per conto del fratello
__________) i debiti nel frattempo accumulati dalla ditta di famiglia,
fondata già da mio padre e che ho diretto per lunghi anni. In effetti mio figlio
__________, (…), ha utilizzato quanto ricevuto, come da me stabilito,
esclusivamente a tale fine (…).
Tale atto di donazione è stato per altro deciso
ben prima della mia forzata entrata alla Casa __________ ed imposto, come
detto, dall'impellente ed urgente necessità (per me prioritaria) di aiutare
i miei figli a superare una grave situazione finanziaria che con i loro mezzi
non potevano affrontare.
Esso non è quindi da intendere in modo alcuno
come tentativo di occultare fondi esistenti, bensì come una scelta obbligata
sul piano morale. (…) (sottolineatura
della redattrice) (doc. _)
Ancora, nelle summenzionate osservazioni il
ricorrente riferisce che
"
(…)
è palese che in ogni modo una precisa
contropartita a quell'atto esisteva ed è stata pienamente rispettata dal
ricevente: la mia volontà (prioritaria e obbligata sul piano morale) di
consentire con ciò l'estinzione dei debiti della ditta di famiglia purtroppo
accumulati;" (…) (sottolineatura
della redattrice) (doc. _)
Inoltre, con il proprio ricorso l'assicurato ha
prodotto principalmente un verbale di audizione steso dall'Ufficio delle
imposte di successione donazione (doc. _) e una dichiarazione fiscale della
Banca __________ concernente __________ (doc. _). Questa documentazione è
indubbiamente tesa a dimostrare che il ricorrente ha agito al fine di aiutare
finanziariamente il figlio __________ sul piano morale e senza alcun obbligo
legale.
E' opportuno in proposito precisare che il
ricorrente è stato titolare della ditta individuale __________con sede a
__________ fino al giugno 1989, momento in cui l'attivo ed il passivo sono
confluiti nella __________detenuta dai figli __________ ed __________, entrambi
soci. A sua volta, in data 10 febbraio 1994, detta società in nome collettivo è
confluita nella neocostituita __________, che ha visto inizialmente il proprio
consiglio di amministrazione composto dei due succitati figli. Successivamente,
con la cessione gratuita da parte di __________ delle sue cinquanta azioni
(corrispondenti al 50% del capitale azionario) al fratello __________,
quest'ultimo è diventato amministratore ed azionista unico della predetta SA
(cfr. citato verbale di audizione, doc. _).
In conclusione, dal momento della cancellazione
della propria ditta individuale, il ricorrente non ha più avuto alcun legame
giuridico con le società sorte successivamente, né da un punto di vista
gestionale (essere socio o membro del consiglio d'amministrazione), né dal
profilo di una qualsivoglia partecipazione al capitale sociale e tanto meno al
momento della donazione in discussione (gennaio 1999), allorquando la
__________era detenuta ed amministrata dal solo __________.
Da ciò discende che la rinuncia alla propria
sostanza (cfr. consid. 1.2.) è avvenuta senza obbligo legale e senza
controprestazione adeguata (cfr. consid. 2.8.).
Sono infatti irrilevanti sia il motivo per cui la
donazione è avvenuta, sia il fatto che, dopo tale atto, le circostanze si sono
modificate in maniera inattesa.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha
giustamente ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art.
3c cpv. 1 lett. g LPC, la sostanza alienata in questione deve essere computata
retroattivamente.
Anche su questo punto la decisione impugnata
merita conferma.
2.11. A proposito
del valore computabile della sostanza alienata si rileva che, secondo l'art.
17a OPC-AVS/AI, ai fini del calcolo della PC il valore della sostanza al
momento della rinuncia viene riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che
segue la rinuncia (cpv. 2) ed in seguito è ridotto annualmente di Fr. 10'000.-
(cpv. 1) fino all'anno per cui è assegnata la prestazione (cfr. consid. 2.8. in
fine).
Nella fattispecie, il ricorrente censura la
valutazione della part. n. __________RFD di __________ esperita dall'Ufficio
stima. Egli lamenta infatti che il referto peritale 27 marzo 2001 giunga ad un
valore venale eccessivo (Fr. 1'500'000.-).
Per l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio
federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese
riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente.
Secondo
tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al
richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione
complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che
l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag.
424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
Le
Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC) prevedono al N.
4010 che:
"
Il soggiorno in un istituto deve essere
considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio
oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.” (N. 4010)
Nel caso di specie, poiché l’assicurato è degente
presso la casa per anziani __________ a far tempo dal 1° dicembre 1998 (doc.
_), l’immobile posseduto in comunione ereditaria (part. n. __________RFD di
__________) non gli serve da abitazione primaria. Correttamente, quindi, la
Cassa di compensazione ne ha computato il valore venale.
2.12. In proposito
va rilevato che per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve
far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato
illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare
sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo
metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello
corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto la Cassa affida il compito
all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
2.13. Con perizia
immobiliare 27 marzo 2001 (doc. _), l’Ufficio stima ha fissato in Fr.
1'500'000.- il valore venale complessivo del fondo part. n. __________RFD di
__________, rispettivamente in Fr. 300'000.- l'importo imputabile
all'assicurato, ritenuto come – fino al 1999 (cfr. doc. _) – quest'ultimo ne
poteva beneficiare nella misura di un quinto.
Con il gravame l'assicurato sostiene che il
valore venale della sua quota di partecipazione – ormai alienata – debba essere
ridotto. Egli menziona che l'intero fondo in questione è infatti detenuto da
cinque persone in comunione ereditaria; pertanto, tale condizione diminuisce
sia l'attrattività nei confronti di un acquirente sia il valore stesso della
sua quota di partecipazione (Fr. 300'000).
Il ricorrente ha inoltre prodotto una perizia
allestita dall'arch. __________, secondo la quale al 5 giugno 1998 – momento
della valutazione del perito di parte - la quota ereditaria alienata valeva Fr.
270'000.- (doc. _).
Pendente causa, viste le censure ricorsuali,
l’Ufficio stima, chiamato dalla Cassa a prendere posizione in merito ed
esperito in data 11 settembre 2001 un secondo sopralluogo alla presenza di
__________, ha provveduto ad una nuova valutazione dell'immobile ed ha
riconfermato integralmente la propria precedente perizia, osservando in
particolare che
"
(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo
residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o
quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di
locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località
o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il
genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i
comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di
conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la
posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la
topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli
accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul
valore commerciale.
Dal riesame delle valutazioni contenute nella
nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già
stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.
Per quanto riguarda l'esistenza di una
comproprietà, a nostro parere riteniamo che la stessa non influenzi il valore
venale di un fondo. Nel Codice Civile Svizzero, sono indicate le disposizioni
che regolano i rapporti di comproprietà (diritti e obblighi), che tra l'altro
prevedono la possibilità di disporre come un proprietario e il diritto di
chiedere la cessazione della comproprietà.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati
riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia
immobiliare." (…) (doc. _).
2.14. In proposito
va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche
eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189;
RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e
332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Questa giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
Dal canto suo il ricorrente ha invero cercato di
contestare la perizia dell'Ufficio stima producendone una fatta allestire
appositamente da un perito esterno. Tuttavia, il risultato finale non diverge
ragguardevolmente dai referti peritali 27 marzo 2001 e 14 settembre 2001 (Fr.
270'000.- contro Fr. 300'000.-).
Questa Corte evidenzia ancora come la perizia di
parte risalga al giugno 1998 mentre quella ordinata dalla Cassa al marzo 1999.
Pertanto, una differenza di Fr. 30'000.- equivalente quindi al 10% del valore
venale della quota parte in discussione (Fr. 300'000.-), in funzione
dell'attribuzione di una prestazione complementare, può essere in specie priva
di ogni interesse (cfr. consid. 2.15.).
Alla luce di quanto precede questo TCA non ha
motivo di ritenere che le perizie esperite dall’Ufficio stima siano
inaffidabili: in effetti non vi sono elementi contraddittori agli atti. Di
conseguenza, poiché le perizie si fondano su accertamenti approfonditi,
esperiti da specialisti nel ramo e la liceità delle perizie dell’Ufficio stima
è già stata verificata da questa Corte e dal TFA, il valore venale del fondo in
questione, stabilito pendente causa (Fr. 1'500'000.- rispettivamente Fr.
300'000.- per la quota di partecipazione alienata nel gennaio 1999 al figlio
__________), va considerato corretto e può essere posto alla base della
presente sentenza (cfr. summenzionata STFA del 27 febbraio 1998, ibidem).
Anche considerando un valore corrente pari a Fr.
270'000.- il ricorrente supererebbe ugualmente abbondantemente con i propri redditi
il limite del fabbisogno [(Fr. 270'000.- + Fr. 100'000.- della donazione in
contanti - Fr. 10'000.- d'ammortamento - Fr. 25'000.- importo fisso) x 1/10 +
(Fr. 24'720.- della rendita AVS + Fr. 5'040.- per il reddito ipotetico
alienato) = Fr. 63'260.- di reddito contro Fr. 34'071.- di spese per il proprio
fabbisogno].
2.15. Il ricorso va
quindi respinto siccome i redditi non privilegiati del ricorrente superano il
suo fabbisogno.
L'Amministrazione ha rettamente negato una
prestazione complementare al ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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