AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.23
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00023
33.2001.00026
TB/sc
Lugano
20 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 12 febbraio 2001
e del 3 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 12 gennaio 2001 e 13
febbraio 2001 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
separate decisioni rese entrambe il 12 gennaio 2001, la Cassa cantonale di
compensazione (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta 22 dicembre 2000 tesa
all’ottenimento di una prestazione complementare postulata dall’assicurata: la
prima si riferiva unicamente al mese di dicembre 2000, la seconda all’anno
2001. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile agli introiti della
ricorrente consistenti da una parte, in una rendita intera di invalidità a far
data dal 1° luglio 1998, dall’altra, in un reddito da attività lucrativa che,
sommati, darebbero un provento superiore al fabbisogno dell’assicurata.
1.2. Con
tempestivo ricorso 12 febbraio 2001, l’assicurata ha contestato dette decisioni
amministrative, chiedendo a cod. Tribunale l’assegnazione di una prestazione
complementare. A motivazione della propria richiesta quest’ultima, tramite il
di lei patrocinatore, ha precisato che:
"
(…)
- Nella
concreta evenienza, la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito nella
tabella di calcolo della PC quanto segue:
Fabbisoqno
Fabbisogno vitale (limite di reddito) Fr. 16'880
Contributo fisso assic. malattia Fr.
3'096
Pigione annua lorda Fr. 15'555 Massimo deducibile Fr. 13'200
TOTALE FABBISOGNO Fr.
33'176
Reddito privilegiato
Reddito da attività dipendente Fr.
24'843
Totale reddito Fr.
24'843
Deduzione fissa Fr.
1'000 ‑
REDDITO COMPUTABILE Fr.
23'843
Reddito non privilegiato
Reddito privilegiato computabile 2/3 Fr.
15'895
Rendite AVS, Al, senza AGI Fr.
24'720
TOTALE REDDITI Fr.
40'615
Fondandosi sulla suesposta tabella di
calcolo PC, la Cassa ha ritenuto che non erano dati i requisiti per accordare a
__________ prestazioni complementari alla rendita Al poiché il totale dei
redditi supera il fabbisogno.
-
La ricorrente
contesta in maniera categorica le poste considerate in detta tabella, in quanto
il Servizio PC non ha tenuto debitamente conto della sua effettiva situazione
economica.
-
In effetti,
detto Servizio ha computato un reddito annuo d'attività dipendente di Fr.
24'843.‑ che è contestato, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto
teoricamente percepire dal suo ultimo datore di lavoro, la __________, un
reddito netto di Fr. 1'911.‑ per il mese di dicembre 2000 e di Fr. 1940.‑
per il mese di gennaio 2001. (…)" (Doc. _, inc. __________)
1.3. A sostegno
di questa sua pretesa, la ricorrente ha esposto le seguenti motivazioni:
"
(…)
-
Si contesta
recisamente il computo di detto reddito d'attività dipendente, in quanto
__________ è stata posta, con decisione del 26.07.1999, al beneficio di una
rendita intera dell'AI a decorrere dall'1.07.1998, ammontante negli anni
1997/98 a Fr. 1'990.‑, nel 1999 a Fr. 2'010.‑ e nel 2001 a Fr.
2'060.-.
-
Da detta
decisione risulta palesemente che __________ non è più in grado di svolgere
un'attività lucrativa a tempo parziale, e di conseguenza si contesta che ella
abbia conseguito un reddito d'attività lucrativa, come invece ritenuto dalla
Cassa. Si osserva che detti redditi costituiscono teoricamente delle
entrate economiche, anticipate dal datore di lavoro, il quale, a sua volta, le
ricupererà o dall'assicuratore infortuni o dall'assicuratore incaricato di
coprire la previdenza professionale per conto della __________.
-
A titolo
abbondanziale, si aggiunge che, a torto, la __________ ha dedotto dalle entrate
anticipate a __________ gli oneri sociali, deducibili per le persone esplicanti
un'attività lucrativa, sebbene l'assicurata fosse invalida in misura del 100%
già a decorrere dall'1.07.1998!
-
È comunque
doveroso precisare, a tale riguardo, che detti redditi, computati a torto dalla
Cassa nella tabella di calcolo delle PC quale reddito d'attività lucrativa
dipendente, non sono stati percepiti dall'assicurata, in quanto i medesimi sono
stati pignorati il 14.09.2000 dall'Ufficio Esecuzione __________ ‑
Settore _. Ne discende quindi che l'assicurata dispone di un'unica entrata
economica, costituita dalla rendita Al, ammontante mensilmente nell'anno 2000 a
Fr. 2010.‑ e nell'anno 2001 a Fr. 2'060.‑.
-
Sulla base dei
motivi suesposti, risulta manifestamente che la Cassa non ha tenuto debitamente
conto dell'effettiva e reale situazione economica della ricorrente, la quale
percepisce unicamente una rendita intera Al di Fr. 24'720.‑ annui, pari a
Fr. 2'060.‑ x 12 : per coprire il fabbisogno calcolato dal Servizio PC,
__________ necessita quindi di un importo di Fr. 8’456.‑,
costituito da: Fr. 33'176 (fabbisogno) ‑ Fr. 24720 (rendita annua AI).
(…)" (Doc. _, inc. __________)
1.4. Con risposta
di causa 19 aprile 2001, la Cassa ha proposto di respingere il predetto
ricorso, illustrando così come segue le proprie giustificazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che la Signora __________
è stata posta, con decisione del 26 luglio 1999, al beneficio di una rendita
semplice d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 1998.
In data 22 dicembre 2000 la ricorrente presentava una richiesta di
prestazione complementare alla rendita Al allegando alla stessa i relativi
certificati di salario percepiti dalla __________ per il periodo dal 1° gennaio
1999 al 31 dicembre 1999 nonché i conteggi di salario per i mesi da agosto a
novembre 2000.
In considerazione di ciò la resistente effettuava il calcolo della
prestazione prendendo come base di calcolo, per l'anno 2000, il salario mensile
riportandolo su base annua. Tale computo ha prodotto un reddito da attività
dipendente di fr. 24'843.‑ (pos. 21 della tabella di calcolo PC).
Il rappresentante dell'assicurata contesta tale importo; in
particolare sostiene: "non essendo l'assicurata più in grado con le sue
entrate economiche di far fronte ai propri debiti, il 14.09.2000 l'Ufficio
esecuzione __________ ‑ ha proceduto a un pignoramento, impropriamente
detto di "stipendio": in realtà si è trattato di un pignoramento di
prestazioni, anticipate all'insorgere dal datore di lavoro e che saranno
rimborsate a quest'ultimo o dall'assicuratore infortuni oppure
dall'assicuratore chiamato a fornire le prestazioni di previdenza
professionale".
In sede ricorsuale la resistente ha pertanto accertato l'ammontare
del salario percepito dalla Signora __________ durante l'anno 2000. Lo stesso
ammonta, al netto delle deduzioni, a fr. 24'843.75 (cfr. dichiarazione della
__________) e pertanto questo reddito va senza dubbio riconfermato.
A complemento di quanto precede va inoltre fatto rilevare che la
prestazione complementare è una prestazione di diritto che è subordinata alla
situazione economica del richiedente e tiene conto del fabbisogno
(sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di fabbricati, ev.
contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita AVS/AI,
pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori previsti
dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1 LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il limite di reddito
legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno, ha per scopo di
garantire un reddito minimo. Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo
dall'art. 3b LPC.
Considerare un reddito inferiore a quanto effettivamente di
diritto, così come proposto dal rappresentante della ricorrente, perché
pignorato, equivarrebbe riconoscere una doppia deduzione (affitti arretrati e
già considerati nel calcolo della PC nonché di deboli scoperti e quindi non di
competenza delle prestazioni complementari." (Doc. _, inc. __________)
1.5. Pendente
causa, l’assicurata ha inoltrato in data 3 marzo 2001 un altro ricorso contro
la decisione 13 febbraio 2001 della medesima Cassa con oggetto il rifiuto del
rimborso delle spese di malattia (inc. __________).
1.6. Previa una
richiesta di proroga accordata dal TCA (docc. _ e _), la Cassa ha prodotto in
data 19 aprile 2001 la propria risposta respingendo integralmente la richiesta
della ricorrente, lasciando però di fatto aperta una finestra:
"
(…)
Resta comunque inteso che la decisione di
rimborso delle spese di malattia sarà oggetto di riesame qualora la sentenza
relativa al ricorso contro il rifiuto della prestazione complementare
modificasse il calcolo a favore dell’assicurata.” (Doc. _, inc. __________).
In
ordine
2.1. I ricorsi presentati il 12
febbraio 2001 ed il 3 marzo 2001 vengono congiunti a norma degli artt. 23 della
Legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC. In virtù della procura agli atti
nonché della corrispondenza intercorsa con l'avv. __________ (Docc. _ e _),
ritenuto quindi come egli patrocini la signora __________ in entrambe le cause,
il presente giudizio sarà intimato solo a quest'ultimo in un unico esemplare.
2.2. Le presenti
vertenze non pongono questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.3. Oggetto del
contendere è in primis la non concessione all’assicurata __________ da parte
della Cassa di una prestazione complementare mensile a motivo del superamento,
con i propri redditi, del fabbisogno.
In
proposito va rilevato che la LPC persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai
sensi dell'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC)
contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II
pagg. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito
rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e
di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176;
1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza
revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,
pagg. 3, 8 e 9).
2.4. In virtù
dell’art. 2c LPC hanno tra l’altro diritto alla prestazione complementare gli
invalidi che:
"
a. hanno diritto a una mezza rendita o a una
rendita intera dell’AI”.
2.5. Per quanto
riguarda il calcolo della prestazione complementare, secondo l’art. 3a cpv. 1
LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi.”
2.6. Inoltre, in
merito alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 15280 franchi e al massimo 16880 franchi;
-
per i coniugi, almeno 22920 franchi e al massimo 25320 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 8050 franchi e al massimo 8850 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.7. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che
hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.8. Non sono
invece computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e
seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d'aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
2.9. Nel caso
concreto, al fine di individuare il reddito determinante dell’assicurata
bisogna eccezionalmente tener conto dei redditi conseguiti dalla ricorrente nel
corso del 2000, e non invece di quelli percepiti nell’anno civile precedente
alla domanda di una PC, come vuole la regola. Questo poiché se si facesse
effettivamente capo al 1999, la ricorrente ne uscirebbe sfavorita ritenuto come
il guadagno netto di Fr. 30'528.- avuto nel 1999 (cfr. certificato di salario
per la dichiarazione d’imposta agli atti rilasciato dalla __________ in data 31
dicembre 1999) sia alquanto superiore al salario netto di Fr. 24'843.-
conseguito nel 2000 (cfr. dichiarazione 6 marzo 2001 della __________), cioè
durante il periodo per cui l’assicurata ha chiesto la prestazione.
A tale
risultato si arriva applicando l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, il quale recita:
"
Se la persona che pretende una prestazione
complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo
per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno
notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di
calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.”
Il
fabbisogno totale è stato fissato in Fr. 31'436.- ed il reddito computabile
invece a Fr. 23'843.-. Secondo la Cassa, il totale dei redditi non privilegiati
assomma a Fr. 40'015.-.
Per il
periodo dal 1° gennaio 2001 l'Amministrazione ha invece ritenuto il fabbisogno
di Fr. 33'176.-, il reddito privilegiato di Fr. 23'843.- (Fr. 24'843.- - Fr. 1'000.-,
cfr. summenzionata dichiarazione __________) ed il totale dei redditi non
privilegiati fissato in Fr. 40'615.- (doc. _).
Come base
di calcolo la resistente ha quindi fatto nuovamente capo all’anno 2000, poiché
lo stipendio mensile della ricorrente per il mese di gennaio 2001 era
praticamente uguale a quello percepito mensilmente nel 2000.
La
ricorrente contesta alla Cassa di aver erroneamente computato il salario che
ella “(…) avrebbe dovuto teoricamente
percepire” (doc. _ dell’Inc. __________), sostenendo
che “(…) detti redditi
costituiscono teoricamente delle entrate economiche, anticipate dal
datore di lavoro, il quale, a sua volta, le ricupererà o dall’assicuratore
infortuni o dall’assicuratore incaricato di coprire la previdenza professionale
per conto della __________ ” (doc. _, dell’Inc.
__________).
L’assicurata
ha effettivamente percepito per l’anno 2000 Fr. 24'843.- netti, come rilevabile
dall’attestazione __________ del 6 marzo 2001 prodotta dall’avv. __________
alla Cassa. Pertanto, tale importo deve essere ritenuto nel calcolo del reddito
non privilegiato.
Il fatto
che il grado d’invalidità sia stato aumentato al 100% retroattivamente a far
data dal 1° luglio 1998 (doc. _) con conseguente versamento alla __________ di
parte del conguaglio delle rendite AI maturate (doc. _), nulla muta.
Le
affermazioni della ricorrente secondo la quale la stessa, posta al beneficio di
una rendita intera AI, non sarebbe più stata in grado di svolgere un’attività
lucrativa a tempo parziale, con conseguente impossibilità di realizzare un
reddito, non possono essere ritenute. Va considerato invece che la __________
ha effettivamente corrisposto per l’anno 2000 Fr. 24'843.-.
La
signora __________ ha rilevato ancora che il salario mensile che percepiva era
in parte pignorato (doc. _) al fine di ridurre così mensilmente a poco a poco i
debiti che gravavano sulla medesima (cfr. per i mesi di agosto 2000-novembre
2000 la documentazione agli atti, nonché per il mese di dicembre 2000 il doc.
_). A mente della ricorrente, ciò significa che ella disponesse in realtà "di un’unica entrata economica,
costituita dalla rendita AI ammontante mensilmente nell’anno 2000 a Fr. 2'010.-
e nell’anno 2001 a Fr. 2'060." (Doc. _).
Tale tesi
non può essere accolta. Infatti, per quanto attiene ai debiti, il TCA rileva
che essi sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (STCA del 23 marzo
2001 nella causa V., Inc. __________). La lista di cui all’art. 3c LPC è invero
esaustiva (cfr. consid. 2.6.).
Ciò che
interessa ai meri fini del presente giudizio è la determinazione degli
effettivi redditi guadagnati dalla ricorrente, così come dianzi appurati. Di
conseguenza, nel caso di specie i debiti contratti dall’assicurata non devono
essere dedotti dal reddito determinante per il calcolo della prestazione
complementare.
Anche per
questi motivi, le decisioni impugnate devono essere entrambe confermate.
2.10. Nelle sue
conclusioni ricorsuali __________ chiede la concessione della rendita di
prestazioni complementari a far data dal 1° settembre 2000. Visto l’esito del
gravame non occorre esaminare oltre la questione.
2.11. Per quanto
attiene al ricorso 3 marzo 2001 (doc. _ dell’Inc. __________) va osservato come
con decisione 13 febbraio 2001 la Cassa ha rifiutato di prendersi a carico la
fattura per cure dentarie ammontante a Fr. 204.60 emessa dal dr. __________ in
data 28 dicembre 2000.
L’assicurata
__________ si è personalmente aggravata al TCA rilevando che presso
quest’ultimo vi era già un ricorso pendente contro il rifiuto di concessione di
una prestazione complementare (cfr. Inc. __________), concludendo con ciò che
l’importo relativo alla summenzionata fattura dovesse essere messo a carico
della Cassa medesima (Doc. _, Inc. __________).
Il
rimborso delle spese di malattia e d’invalidità rientra nella sfera delle
prestazioni complementari (art. 3 lett. b LPC).
La
lettera dell’art. 3d LPC sul rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è
a tal riguardo molto chiara:
"
I beneficiari di una prestazione complementare
annua hanno diritto al rimborso delle spese
dell’anno civile in corso, debitamente comprovate:
a. di dentista."
Nel caso
di specie, la richiesta della ricorrente tendente a beneficiare del rimborso
delle spese di malattia, ed in particolare della citata fattura per cure
dentarie, deve essere respinta, giacché l’assicurata – come analizzato sub
considerando 2.9. – non ha diritto ad una prestazione complementare per il mese
di dicembre 2000.
Tuttavia,
l’art. 19a OPC-AVS/AI viene in aiuto alle persone con un’eccedenza di redditi
(i redditi determinanti sono superiori alle spese riconosciute), potendo così
esse beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia (cpv. 1). Tale
rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte
eccedentaria dei redditi (cpv. 2).
Al N.
5019 in vigore dal 1° gennaio 1998, le Direttive sulle prestazioni
complementari all’AVS e AI (DPC) edite dall’UFAS illustrano con un chiaro
esempio questo concetto:
"
(…) il rimborso avviene secondo la seguente
formula:
Spese
di malattia e d’invalidità riconosciute
meno
l’eccedenza di reddito
Esempio: eccedenza
di reddito = 12'000 franchi
Spese
di spitex = 20'000 franchi
Rimborso
= 8'000 franchi
L’importo
massimo per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (cfr. N. 5017)
non può essere superato”.
Applicando
tale formula al caso in esame, si ha che le spese di malattia e d’invalidità
riconosciute ammontano a Fr. 204.60 mentre l’eccedenza di reddito è pari a Fr.
7'439.- (Fr. 40'615.- - Fr. 33'176.-); ne discende che non v’è spazio per un
rimborso.
Alla luce
di quanto sopra, la ricorrente non ha diritto di beneficiare del rimborso della
fattura 28 dicembre 2000 emessa per cure dentarie. Pertanto, la querelata
decisione resa dalla succitata Cassa trova quindi piena conferma nella presente
sede ed anche questo ricorso deve essere respinto.
2.12. L'insorgente
con il gravame chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: richiamo degli
incarti AI, LAINF, LPP e UEF).
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8
marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00;
DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
12 febbraio 2001 e 3 marzo 2001 sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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