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Numero d'incarto:
33.2001.2
Data decisione, Autorità:
10.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00002
rs
Lugano
10 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 dicembre 2000
di
contro
la decisione del 27 marzo 2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
al beneficio di una rendita semplice intera AI e
dall'anno
1990 essa ha percepito pure le prestazioni complementari (cfr. doc. _).
Dal 1°
gennaio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito Cassa) ha erogato
a __________ una prestazione complementare pari a fr. 327.-- mensili. Inoltre
il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria è stato assunto
integralmente dall'IAS (cfr. doc. _).
Con
decisione del 27 marzo 2000 la Cassa ha ridotto l'importo della PC a favore
dell'assicurata. A decorrere dal 1° aprile 2000 le è, infatti, stato
riconosciuto unicamente il pagamento del premio dell'assicurazione malattie
obbligatoria (cfr. doc. _). La modifica della prestazione complementare è
riconducibile al computo nel fabbisogno dell'interessata di una pigione di un
importo inferiore rispetto a quello ritenuto nella precedente decisione.
1.2. Con scritto
25 giugno 2000, inviato a questo Tribunale, __________, ha posto dei quesiti e
espresso alcuni suoi dubbi in relazione soprattutto alla problematica del
rimborso delle spese di malattia ai sensi dell'art. 3d LPC.
Tale
lettera è stata trasmessa alla Cassa per quanto di sua competenza (cfr. doc.
_).
1.3. In data 25
dicembre 2000 l'assicurata ha inoltrato al TCA un ricorso sempre contro la
decisione della Cassa emanata il 27 marzo 2000 con il quale contesta il calcolo
effettuato dall'amministrazione, in quanto non terrebbe conto di determinate
spese che essa deve sostenere (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. Secondo
l'art. 7 cpv. 1 LPC, contro le decisioni concernenti le prestazioni
complementari può essere interposto ricorso. Il cpv. 2 enuncia che i Cantoni
designano un'autorità di ricorso indipendente dall'amministrazione e regolano
la procedura. Sancisce inoltre che l'art. 85 LAVS è applicabile per analogia.
Ai sensi
dell'art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC (LAPC),
contro le decisioni della Cassa cantonale di compensazione è data facoltà di
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. La procedura è regolata
dalle norme processuali della legge federale sull'AVS (cfr. E. Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, nota 211 pag. 46).
Giusta
l'art. 84 cpv. 1 LAVS gli interessati possono interporre ricorso all'autorità
cantonale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
Per
quanto attiene al computo dei termini l'art. 9a LPC rinvia agli art. 20-24
della Legge sulla procedura amministrativa (PA), per cui il termine di ricorso
comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA).
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il
termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 PA).
Ex art.
22a PA i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità sono sospesi e pertanto
non decorrono:
a. dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso;
b. dal 15
luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso.
Il
termine è osservato quando gli atti scritti sono consegnati all'autorità
oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale al più tardi l'ultimo
giorno del termine (cfr. art 21 cpv. 1 PA).
Un invio raccomandato
è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso
in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato
depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio
raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se
ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni,
l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un
secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi
sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Secondo
costante giurisprudenza federale affinché un atto possa essere ritenuto
notificato non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal
fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I
139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il
termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37
consid. 2).
2.2. Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti di causa che la decisione 27 marzo 2000 è stata
notificata all'assicurata al più tardi il 25 giugno 2000, infatti in tale data
la ricorrente ha inviato uno scritto al TCA nel quale fa riferimento al
provvedimento della Cassa ora impugnato (cfr. consid. 1.2., doc. _).
Il
termine per presentare il ricorso è pertanto palesemente e ampiamente scaduto.
Il
gravame dell'assicurata del 25 dicembre 2000 è di conseguenza tardivo.
2.3. A titolo
abbondanziale occorre comunque ribadire che, nonostante la decisione 27 marzo
2000 della Cassa indichi che all'assicurata è stata assegnata una prestazione
complementare mensile di fr. 0.--, essa precisa che il premio dell'assicurazione
malattia obbligatoria è pagato dall'IAS, in quanto il fabbisogno
dell'interessata supera i redditi disponibili (cfr. consid. 1.1.).
Infatti
l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della prestazione complementare
annua enuncia che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il l 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal (cfr.
E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.). Tale
modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo contro
le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della determinazione
delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997 concernente la
Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione
malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Giova,
comunque, rilevare che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale e in parte attraverso i sussidi LAMal.
Va,
altresì, segnalato che la Cassa ha deciso di riconoscere all'assicurata il
pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria anche per l'anno
2001. In sostanza la sua situazione economica non è in effetti mutata, ad
eccezione, dal 1° gennaio 2001, dell'adeguamento del fabbisogno vitale e della
rendita AI, come pure dell'aumento del premio della cassa malati. Il reddito
della ricorrente è dunque sempre insufficiente alfine di coprire il suo intero
fabbisogno (cfr. doc. _).
Per
quanto attiene alle censure invocate dall'assicurata nell'atto ricorsuale
relative al calcolo della PC, ovverosia che la Cassa non avrebbe computato
delle spese a cui in ogni caso essa deve far fronte, va altresì osservato che
la lista delle spese riconosciute menzionata dalla LPC è esaustiva (cfr. art.
3b LPC).
Di
conseguenza l'amministrazione non può tenere conto di ulteriori esborsi.
Per di
più molte delle spese menzionate da __________, come ad esempio il costo
dell'elettricità, degli abiti, dei prodotti per la cura personale e della casa,
sono già comprese nell'importo del minimo vitale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è irricevibile in quanto tardivo.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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