AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.16
Data decisione, Autorità:
10.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00016
TB
Lugano
10 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2001
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 gennaio 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 12 gennaio 2001 la Cassa di compensazione di Bellinzona ha fissato la
prestazione complementare a favore del ricorrente in Fr. 218.- mensili con
effetto dal 1° gennaio 2001, contro i precedenti Fr. 460.- concessigli a
partire dal 1° novembre 2000 (doc. _). Questa modifica è riconducibile al
computo, al valore commerciale, di Fr. 220'000.- a titolo di proprietà
fondiaria alienata ai due figli dalla moglie dell'assicurato.
1.2. Con ricorso
31 gennaio 2001 (doc. _) interposto per il tramite dell'avv. __________ il
ricorrente contesta l'ammontare del valore venale della part. n. __________ RFD
di __________ (Fr. 220'000.-) computatogli a titolo di sostanza immobiliare
alienata, come pure l'importo relativo all'ipotetico rendimento della predetta
proprietà fondiaria alienata (Fr. 3'080.-) e chiede di ripristinare la
precedente PC. Nell'eventualità in cui ciò non sia possibile, il ricorrente postula
che il valore del fondo alienato in data 18/29 settembre 2000 venga portato a
Fr. 200.-/mq, contro i Fr. 300.-/mq fissati dall'Ufficio stima con perizia 24
luglio 2000 (cfr. Inc. __________ relativo alla PC a partire dal 1° novembre
2001, che è stato oggetto di stralcio in data 7 maggio 2002, e che viene qui
richiamato).
Il rappresentante del ricorrente chiede altresì
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria estesa al gratuito
patrocinio.
1.3. Con risposta
9 febbraio 2001 (doc. _) la Cassa ha proposto la reiezione del gravame,
confermando il computo al ricorrente dell'importo di Fr. 220'000.- a titolo di
sostanza immobiliare alienata ex art. 3c cpv. 1 lett. g LPC. Tale importo
scaturisce infatti dal valore corrente del citato fondo determinato
dall'Ufficio stima.
1.4. Invitato a
produrre ulteriori mezzi di prova (doc. _), il ricorrente, per il tramite del
suo patrocinatore, ha ribadito le proprie tesi ricorsuali ed ha ritirato la
domanda di assistenza giudiziaria.
1.5. A richiesta
dell'Amministrazione (doc. _), in data 26 marzo 2001, l'Ufficio stima si è
pronunciato sulle allegazioni del ricorrente confermando integralmente il
contenuto del proprio referto peritale 24 luglio 2000 (doc. _).
Conseguentemente, il 31 ottobre 2001, la Cassa ha
riconfermato in tutto il suo aspetto il contenuto della propria risposta di
causa (doc. _).
1.6. Su esplicito
invito di questo TCA (doc. _), il 31 ottobre 2001, l'Ufficio stima ha prodotto
la perizia completa 24 luglio 2000 relativa alla particella precedentemente
detenuta dalla moglie del ricorrente (doc. _).
1.7. Con scritto
12 dicembre 2001 (doc. _ dell'inc. __________) il ricorrente ha chiesto di
procedere ad un riesame della valutazione del citato fondo, poiché a mente del
medesimo il prezzo di Fr. 250.-/mq rispecchierebbe meglio la realtà dei prezzi
allora praticati nel Comune di __________. A tal proposito, in data 12 marzo
2002 (doc. _) l'avv. __________ ha prodotto un'attestazione del citato Comune
secondo cui dal 1999 ad oggi sono stati acquistati degli scorpori di terreno ad
un prezzo massimo di Fr. 250.-/mq (doc. _).
1.8. Il 18 aprile
2002 (doc. _ dell'Inc. __________), a seguito delle osservazioni formulate
dall'Ufficio stima in data 16 aprile 2002 con oggetto il succitato prezzo (doc.
_ dell'Inc. __________) - che riprendono integralmente il contenuto del
predetto doc. _ (cfr. consid. 1.5.) -, la resistente si è riconfermata nella
risposta di causa.
1.9. Il 3 maggio
2002 (doc. _ dell'Inc. __________) il ricorrente ha prodotto quali ulteriori
mezzi di prova delle valutazioni eseguite dall'Ufficio acquisizione terreni per
il Tribunale delle espropriazioni (docc. _), attestanti anch'esse il valore di
Fr.
250.-/mq per terreni in zona edificabile a __________.
Pronunciatosi in merito (doc. _), in data 28
maggio 2002, l'Ufficio stima ha confermato l'iniziale valore di Fr. 300.-/mq e
di riflesso la Cassa ha ribadito l'integrale contenuto della risposta 9
febbraio 2001 (doc. _).
In diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la diminuzione da parte della Cassa al ricorrente della
prestazione complementare a far data dal 1° gennaio 2001, a motivo di un
maggior superamento, con i propri redditi, delle spese riconosciute.
In proposito va rilevato come la LPC persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è
più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991-II
pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la
terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,
pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2c lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC gli invalidi che hanno diritto a una mezza rendita o a una rendita intera
dell'AI.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998, l’art. 3b LPC
prevedeva che
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i
due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo
determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un
terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le
persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1° gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000)
l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno è pari a Fr. 16’460.- per
persone sole, Fr. 24’690.- per coniugi, Fr. 8’630.- per il primo e per il
secondo figlio o orfano, Fr. 5'755.- per il terzo e per il quarto figlio o
orfano e Fr. 2’880.- per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.-
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a Fr. 8'850.- (art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle
prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Giusta
l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
Per il capoverso 2 del medesimo disposto, non
sono invece computati come redditi determinanti:
"a. le
prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le
prestazioni d’aiuto sociale;
c. le
prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli
assegni per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI;
e. le
borse di studio e altri aiuti finanziari all’istruzione."
2.7. Conformemente
alla lettera g) del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC per stabilire la prestazione
complementare dell'assicurato la Cassa ha tenuto conto dell’importo di Fr.
220'000.- a titolo di sostanza alienata, così pure dell'ipotetico rendimento
della stessa (doc. _).
A mente del ricorrente, invece, ai fini del
calcolo del diritto alla prestazione complementare bisognerebbe eliminare dalla
tabella di calcolo allestita dall'Amministrazione le posizioni relative al
computo della sostanza immobile alienata (Fr. 220'000.-) ed al conseguente
ipotetico rendimento della stessa (Fr. 3'080.-). L'assicurato indica che dal
18/29 settembre 2000 la part. n. __________RFD di __________, precedentemente
di proprietà dalla moglie, è stata donata ai due figli, per cui egli non
deterrebbe più alcuna sostanza. Di conseguenza per la PC valida dal 1° gennaio
2001 i summenzionati importi dovrebbero essere stralciati (cfr. gli atti
dell'Amministrazione).
In proposito si rileva che la prestazione
complementare persegue lo scopo di garantire un reddito minimo (Pratique VSI
1994 pag. 225). Di principio, per il calcolo della prestazione complementare
vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente
ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166
consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf
Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pag.156/166; ZAK 1989 pag. 238). Di
conseguenza è rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi
necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha
condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei
limiti. Segnatamente non è applicabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato
a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione
adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una
determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese
(RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di
cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività
lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994
pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397
consid. 2).
In questi casi la giurisprudenza considera che vi
è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT
I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).
La giurisprudenza si è limitata a riconoscere
l'applicabilità del citato articolo se la rinuncia è avvenuta senza obbligo
legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il
sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere
ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in
passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità
(AHI Praxis 1995 pag. 167 consid. 2b; CARIGIET, Ergänzungsleistungen, Zurigo,
1995, pag. 120).
In ambito di prestazioni complementari e più
precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a
cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia
è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la
richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una
direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque
anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).
L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della
rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.
In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c
cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli
di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo
giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle
prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare
dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua
libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta
disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).
2.8. Nel caso in
esame è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'Amministrazione
(cfr. Inc. __________) che, con atto di donazione rogato il 18 settembre 2000
dall'avv. __________, la moglie dell'assicurato ha ceduto gratuitamente ai
figli __________ e __________, in ragione di un mezzo ciascuno, la proprietà
del fondo __________RFD di __________.
Giusta l'art. 3a cpv. 4 LPC, le spese
riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che
hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia
domestica comune sono sommati. L'art. 1b cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il contenuto
della citata norma, aggiungendo che nei redditi determinanti è compresa
l'erosione della sostanza secondo l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid.
2.6.). Il capoverso 2 recita che le franchigie applicabili sono quelle previste
per le coppie.
Secondo le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2029 è previsto che:
"
Le PC annue a favore di coniugi e di persone con
figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente. A
questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli importi per
il fabbisogno vitale) e i redditi determinati dei beneficiari o dei familiari
che partecipano al beneficio della prestazione."
Ritenuto dunque come anche la sostanza – in
specie appartenente alla moglie dell'assicurato - rientri nei redditi
determinanti, ai fini del calcolo della PC essa deve essere sommata ai redditi
del marito.
La censura del ricorrente secondo cui il bene
immobile precedentemente appartenente alla moglie non debba essere preso in
considerazione ai fini del calcolo della PC non merita dunque accoglimento.
Nello scritto 14 dicembre 2000 (doc. _ dell'Inc.
__________), la moglie dell'assicurato ha inoltre precisato come la stessa ha
donato ai figli detto bene immobile in contropartita dell'aiuto che essi hanno
prestato al ricorrente a ragione delle sue cagionevoli condizioni di salute,
ciò che ha portato i donatarî ad occuparsi per anni del padre senza percepire
alcunché e dando prova di grandi sacrificî.
In proposito questa Corte osserva che, secondo
l'art. 328 cpv. 1 CC in vigore dal 1° gennaio 2000, chi vive in condizioni
agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando
senza di ciò essi cadessero nel bisogno.
Di principio esiste pertanto, per legge, un
obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli e viceversa.
Non è stato sostanziato dal ricorrente,
nonostante l'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti che incombe
d'ufficio al giudice, un onere finanziario sopportato dai figli __________ e
__________ che, d'altra parte, hanno svolto un apprendistato concluso nel 1996
rispettivamente 1997 (cfr. atti inc. __________).
Ne discende che la rinuncia alla sostanza
immobiliare è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata
(cfr. consid. 2.7.).
Sono infatti irrilevanti sia il motivo per cui la
donazione è avvenuta, sia il fatto che, dopo tale atto, le circostanze si sono
modificate in maniera inattesa.
Conseguentemente l'Amministrazione ha giustamente
ritenuto che vi è stata rinuncia a sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1
lett. g LPC, il fondo alienato deve essere computato.
Su questo punto la decisione impugnata merita
conferma.
2.9. Per quanto
attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai
sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la
valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della
sostanza.
Si evidenzia come il rinunciare alla propria
sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione
complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei proprî beni
alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il
valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato
al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di
Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è
assegnata la PC (cpv. 3).
Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato
prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a
riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica
del 12 giugno 1989).
Questa regolamentazione è stata dichiarata
conforme alla legge ed alla Costituzione da parte del TFA (Pratique VSI 1994
pag. 162, RCC 1992 pag. 436).
La giurisprudenza ha precisato che la sostanza
deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito
annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non
pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).
Inoltre, a norma dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI,
"
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova
in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore."
2.10. Nella
fattispecie la moglie dell’assicurato ha donato nel 2000 ai figli la particella
n. __________RFD di __________.
Sulla scorta della legislazione federale citata,
detta sostanza alienata deve essere integralmente ripresa al 1° gennaio
dell'anno che segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 2001. Siccome il
ricorrente ha inoltrato la domanda di prestazioni complementari nel 2001,
conformemente a quanto sopra esposto non v'è spazio per procedere ad un
ammortamento. Conseguentemente, la sostanza netta ai fini dell'attribuzione di
una prestazione complementare rimane invariata.
Più specificatamente ancora, è il valore venale
del citato fondo n. __________che deve essere ritenuto per il calcolo in
questione.
Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha fatto
esperire una perizia dall'Ufficio cantonale di stima per stabilire il valore
venale del suddetto mappale.
In proposito va rilevato che secondo la prassi
del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far
esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato
illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare
sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo
metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello
corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la
determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve
sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta
Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle
prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti
(Pratique VSI 1993 pag. 137).
In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida
detto compito all’Ufficio stima.
Al riguardo va ancora rilevato che il TFA, in un
caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la
valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato
l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).
In concreto, con perizia 24 luglio 2000 (doc. _)
l'Ufficio stima ha stabilito in Fr. 220'000.- il valore venale della suddetta
part. n. __________, donata dalla moglie del ricorrente, nella misura di un
mezzo ciascuno, ai figli __________ e __________.
Nella decisione impugnata, quindi, la Cassa ha
ritenuto tale importo.
2.11. In proposito
va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche
eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189;
RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e
332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S. H; LOCHER, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie
dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;
RAMI 1993 pag. 95).
Per quanto concerne il valore probatorio d'un
rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate,
se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.
Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio
l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio
richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).
Il giudice non si scosta, senza motivi
imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti
proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche
conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata
fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per
tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP
n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito
immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).
Nel caso in discussione, nelle sue osservazioni
del 12 dicembre 2001 (doc. _ dell'Inc. __________) l'assicurato si è limitato a
sottolineare come "il valore di fr. 300.--/mq stabilito dall'Ufficio
cantonale di stima è infatti eccessivo ed assolutamente non corrispondente alla
realtà dei prezzi attualmente praticati nel Comune di __________. Basti pensare
che alcune recenti rettifiche confini eseguite in zona edificabile dal Comune
di __________ per piccoli scorpori di terreno nell'ambito di lavori di riordino
delle strade comunali hanno avuto come base il prezzo di fr. 250.--/mq.".
Pendente causa, viste dette censure in data 26
marzo 2001 l'Ufficio stima (ing. __________), chiamato dalla Cassa a prendere
posizione in merito, ha provveduto ad una nuova valutazione dell'immobile
alienato ed ha confermato integralmente la propria precedente perizia,
osservando in particolare che:
"
(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da
valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo
residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o
quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
d) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la
posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la
topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli
accessi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul
valore commerciale.
Dal riesame delle valutazioni contenute nella
nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già
stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati
riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia
immobiliare." (…) (doc. _).
2.12. In merito
alla documentazione successivamente prodotta dall'avv. __________ (doc. _) ed
in particolare le tabelle redatte dall'Ufficio acquisizioni terreni (docc. _)
attestanti un valore di Fr. 250.-/mq, essa non può tuttavia essere presa in
considerazione.
Infatti per determinare il valore commerciale
l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Nel Canton
Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima che si è debitamente
pronunciato sulle allegazioni fornite dal ricorrente, confermando l'iniziale
valore di Fr. 300.-/mq..
I dati forniti dall'arch. __________ dell'Ufficio
stima con perizia 24 luglio 2000 sono stati invero riconsiderati in due
occasioni dall'ing. __________ (docc. _), giungendo sempre quest'ultimo a
corroborare l'iniziale valore di Fr. 300.-/mq. Nell'ultima valutazione esperita
in data 28 maggio 2002 (doc. _), il perito incaricato dalla resistente ha
difatti osservato quanto segue:
"
(…)
Dall'esame delle nuove osservazioni, riteniamo
che non via siano nuovi elementi che non siano già stati considerati dal perito
incaricato di allestire le valutazioni.
Come già affermato nelle precedenti osservazioni,
il confronto tra degli scorpori di terreni e la particella __________a nostro
avviso non può essere preso in considerazione, trattandosi di una situazione
molto differente dal profilo pianificatorio, dalle caratteristiche fisiche, dalle
dimensioni, dallo sfruttamento e dalla configurazione. Dalle informazioni
ricevute dall'ufficio acquisizione terreni del Dipartimento del Territorio, le
proposte d'espropriazione si basano oltre ai prezzi pagati a dei criteri
particolari e non da ultimo si riferiscono ai valori pagati per l'acquisto di
scorpori di terreni, nel caso specifico si sono basati sui valori pagati dal
Municipio di __________.
Facciamo osservare che il valore del terreno è di
regola determinato sulla base della parità del prezzo d'acquisto e sul
confronto delle compravendite con terreni aventi le medesime caratteristiche.
Se questi criteri non possono essere utilizzati si può procedere con il metodo
delle classi di situazione, con il calcolo alla rovescia a partire dal valore di
reddito, con il calcolo alla rovescia a partire dal prezzo di vendita e con il
calcolo a partire dal reddito. Il perito aveva attentamente esaminato la
situazione pianificatoria dettata dal PR, ritenendo che per determinare il
valore del terreno si dovevano adottare:
§
il criterio sulla parità del prezzo d'acquisto
§
il criterio del confronto delle compravendite
Nel caso concreto non si era potuto applicare il
metodo della parità del prezzo d'acquisto, si era quindi optato per il
confronto delle compravendite.
Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe
si poteva dedurre che i valori dei terreni, variano dai 250 a 320 fr. al mq per
la zona R3 e dai 200 a 280 fr. al mq per la zona R2.
Il perito in sede di sopralluogo aveva esaminato
attentamente la situazione del terreno, tenendo in considerazione tutti i
fattori influenti e determinanti per la valutazione, in particolare la
configurazione del terreno e il diritto di passo, in base alle proprie
conoscenze ed esperienza aveva determinato il valore a 300 fr. al mq.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati
riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia
immobiliare." (…)
2.13. Considerato
l'immobile nel suo stato attuale, tenendo conto di tutte le peculiarità
rilevanti quali l'insediamento in zona residenziale R3, l'accesso al fondo
direttamente dalla strada comunale asfaltata e la buona insolazione, occorre
concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la
correttezza delle citate perizie.
Del resto queste si fondano su accertamenti
approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criterî
generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali
parametri. I referti peritali giungono altresì a conclusioni logiche, conformemente
a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per questi
motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che
risultano pienamente affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.
consid. 2b).
Il valore
venale della sostanza lorda immobiliare alienata dal ricorrente ammonta
pertanto correttamente a Fr. 220'000.- e tale risulta pure essere la sostanza
netta alienata, giacché non vi sono da dedurre debiti. Detto importo va posto
alla base della presente sentenza.
Ne consegue
che, dedotta inoltre la parte non computabile pari a Fr. 55'000.- (Fr. 40'000.-
per coniugi + Fr. 15'000.- per la figlia __________, cfr. consid. 2.6.), la
sostanza computabile che va ad aggiungersi agli altri redditi non privilegiati
(la rendita AI e l'ipotetico rendimento della medesima sostanza alienata),
assomma quindi, a buon diritto, a Fr. 11'000.- ([Fr. 220'000.- - Fr. 55'000.-]
: 1/15).
La Cassa ha dunque operato correttamente.
Anche l'importo di Fr. 3'080.- relativo all'ipotetico
rendimento della sostanza alienata deve essere confermato. Infatti, giusta il
N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC)
edite dall'UFAS,
"
Fa pure parte del reddito proveniente dalla
sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è
rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse
medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la
prestazione (VSI 1994 p. 161)."
Sempre secondo tale direttiva, il tasso
d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2000 corrisponde all'1,4%. Pertanto,
il reddito ipotetico della sostanza immobiliare in questione assomma
correttamente a Fr. 3'080.- (Fr. 220'000.- x 1,4%).
2.14. Quanto alle
spese riconosciute, esse sono state correttamente cifrate dalla Cassa in Fr.
52'968.-.
Dette spese sono costituite dal fabbisogno vitale
per coniugi e per figli che danno diritto ad una rendita dell'AVS/AI, che
devono essere sommati (NN. __________, __________, __________e __________DPC).
Solo __________ rientra nel computo della PC postulata dal papà, mentre
__________, giusta l'art. 3a cpv. 6 LPC e l'art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, a far
data dal 1° luglio 1996 è escluso dal calcolo delle PC annue siccome il suo
reddito determinante raggiunge o supera le spese riconosciute (cfr. gli atti
dell'Amministrazione dell'Inc. __________). Pertanto, conformemente all'art. 3b
LPC (cfr. consid. 2.5.), per l'anno 2001, detto ammontare è pari a Fr. 25’320.-
per coniugi ed a Fr. 8'850.- per la figlia, per un totale di Fr. 34'170 (cfr.
Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001).
A ciò si aggiungono i contributi fissi per
l'assicurazione malattie che per l'anno 2001 assommano a Fr. 3'096.- per gli
adulti ed a Fr. 2'076.- per i giovani fino ai 25 anni (art. 1 del predetto
Decreto esecutivo), per complessivi Fr. 8'268.-.
Anche la pigione annua lorda è stata rettamente
individuata dalla resistente in Fr. 10'530.-. Anche se __________ abita con la
propria famiglia, siccome è escluso dal calcolo della PC, giusta l'art. 16c
OPC-AVS/AI la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone,
ma le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).
Inoltre, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2). A ciò
va ad aggiungersi il forfait di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento (art.
16b OPC-AVS/AI). A buon diritto, quindi, il canone di locazione previsto
contrattualmente (Fr. 13'200.-, agli atti dell'Amministrazione dell'Inc.
__________) deve essere computato nella misura di 3/4.
A fronte di Fr. 52'968.- di spese riconosciute,
il ricorrente presenta dei redditi ammontanti a Fr. 42'088.- (la sostanza
computabile è pari, come visto sub consid. 2.13., a Fr. 11'000.-; le rendite AI
assommano a Fr. 28'008.- e l'ipotetico rendimento, anch'esso analizzato sub
consid. 2.13., è stato cifrato in Fr. 3'080.-). Conseguentemente gli importi
presenti nella tabella di calcolo PC della Cassa vanno riconosciuti esatti.
2.15. L'insorgente
chiede l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: allestire una nuova perizia in
contraddittorio ed esperire un sopralluogo).
Conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450,
KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e
F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost.;
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame dei documenti agli atti, per
cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Come evidenziato al consid. 2.12., infatti, i
documenti prodotti pendente causa (docc. _ e _) non mutano in modo rilevante le
basi sulle quali questo TCA si è fondato per formulare il presente giudizio.
Alla stessa stregua, le perizie redatte
dall'Ufficio stima danno un chiaro e completo quadro della fattispecie, senza
bisogno quindi di esperire altri accertamenti o sopralluogo.
2.16. Il ricorso va
quindi respinto e l'importo di Fr. 218.- al mese fissato dall'Amministrazione a
favore del ricorrente deve essere confermato a titolo di prestazione
complementare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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