AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.84
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00084
rs/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella
Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 agosto 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
titolare di una rendita AVS, dal 1995 beneficia di una prestazione complementare.
Dal 1° gennaio 2000 essa ammontava a fr. 176.-- mensili.
Con
decisione del 14 agosto 2000, con effetto dal 1° agosto 2000, la Cassa
cantonale di compensazione (in seguito la Cassa) ha aumentato a fr. 746.--
mensili la prestazione complementare erogata all'assicurata (cfr. doc. _).
La
modifica della prestazione complementare è riconducibile al computo nel
fabbisogno dell'interessata di una retta per degenti in istituti e il relativo
importo per le spese personali, a seguito del ricovero di __________ in una
casa per anziani a partire dal 24 luglio 2000 (cfr. atti dell'amministrazione).
1.2. Con
tempestivo ricorso del 16 settembre 2000, l'assicurata, rappresentata da
__________, ha impugnato la decisione dell'amministrazione precisando che:
" Nella
mia qualità di curatore della signora __________ (AVS __________), già
domiciliata a __________, attualmente ospite in via definitiva della Casa per
anziani __________, inoltro ricorso per conto della medesima, le cui condizioni
fisiche e psichiche le impediscono di farlo personalmente, contro la decisione
di prestazione complementare cantonale (P. C.) del 14.08.2000 che La concerne.
Secondo la decisione in questione la rendita annua di PC è stata fissata a Fr.
8943.- mensili, già dedotto il sussidio cantonale assicurazione malattia,
essendo stato calcolato un reddito non privilegiato di Fr. 6000.- derivante
dal diritto di usufrutto dell'abitazione già di sua comproprietà fino al 1972,
anno in cui mi è stata donata. Accertamenti eseguiti presso l'Ufficio dei
Registri di __________ hanno consentito di chiarire che il diritto di usufrutto
delle sorelle __________ e __________ ‑ quest'ultima defunta ‑ non
figura a registro e che la mia proprietà di __________ non ha vincoli o
limitazioni di sorta, come risulta confermato dall'allegato estratto censuario.
In soprappiù faccio notare che non si è trattato di un diritto di usufrutto
vero e proprio quello esercitato dapprima dalle sorelle __________ e poi dalla
superstite __________ in quanto dal 1972 praticamente tutti i lavori di
manutenzione della casa (alcuni per importi notevoli) sono stati eseguiti a mie
spese per mancanza di mezzi da parte loro. Più propriamente si deve parlare di
un obbligo morale che mi sono assunto verso chi mi ha donato nel 1972 la sua
casa, e che mi sono ben volentieri impegnato ad onorare fino a quando la
superstite delle sorelle __________ non sarebbe stata costretta a ritirarsi in
una Casa per anziani.
Tenuto conto di questa situazione è ovvio che vadano stralciati
alla voce "Fabbisogno" della tabella di calcolo PC in questione i
1500 franchi di "spese di manutenzione fabbricati".
Nella fattispecie faccio notare ancora che
‑ l'importo annuo di PC di Fr. 8943.- e le rendite annuali
di cui gode la signora __________ ‑ e precisamente le prestazioni
periodiche di un datore di lavoro di Fr. 1080 e la rendita AVS di Fr. 16'452 ‑
forniscono un reddito annuo di Fr. 26'475, insufficiente a pagare la retta
della Casa per anziani __________ di Fr. 27'375 e le altre spese riconosciute a
norma di legge." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 26 ottobre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le
seguenti motivazioni:
" Dalla
documentazione agli atti rileviamo che in data __________ 1972, con rogito No.
__________ dell'avv. __________, la ricorrente unitamente alla sorella,
quest'ultima defunta, donavano al Signor __________ le particelle N.
__________e __________site in territorio del comune di __________.
Dallo stesso si evince inoltre quanto segue:
"Alle donanti è riservato il diritto di usufrutto e di
abitazione gratuito loro vita natural durante. Questo patto non è da
iscriversi, per il momento a RF: lo potrà essere dietro semplice istanza
scritta di una o dell'altra delle donanti".
Mal si comprendono i motivi per cui il ricorrente sostenga, in
sede ricorsuale, che sulle particelle, oggetto del contendere, non risultino
vincoli o limitazioni di sorta.
Alla luce di quanto precede e appurate le volontà delle donanti la
resistente non può far altro che riconfermare, senza alcun dubbio, l'importo di
fr. 6'000.‑ (pos. 30 della tabella di calcolo PC) come previsto dall'art.
3c cpv. 1 lett. b. e g. LPC." (Doc. _)
1.4. L'assicurata,
con osservazioni 13 novembre 2000, ha puntualizzato:
" Vi
faccio notare quanto segue:
‑ Nello
stato attuale in cui si trova la casa di mia proprietà, e di cui la signorina
__________, è usufruttuaria è improponibile ogni possibilità di affitto. Tra
l'altro non è ben chiaro se il diritto di abitazione sia automaticamente
decaduto con il ricovero dell'usufruttuaria in casa per anziani o meno.
‑ Per
poter affrontare il tema dell'affitto occorrono dei lavori di miglioria
attualmente in fase di accertamento e di quantificazione della spesa relativa.
‑ Impossibile
prevedere, tenuto conto di quanto sopra, quando potrà essere affittata la casa
in questione e a quali condizioni.
‑ Già
attualmente ho dovuto anticipare Fr. 600.-- in data 27.9.2000 per fronteggiare
le spese derivanti dalla sola retta della Casa per anziani. E' del resto
evidente che a fronte di un'entrata mensile di Fr.2207.‑ (rendita AVS
Fr.1371.‑ + PC Fr.746.‑ + pensione padronale Fr.90.‑) si ha
un esborso di almeno Fr. 2250.- (pari a Fr. 75.‑ al giorno per 30 giorni)
per la sola degenza in casa per anziani, cui vanno aggiunti 300 franchi di
spese personali.
‑ Aggiungasi
ancora che mi debbo sobbarcare le spese di assicurazione per la casa,
illuminazione, riscaldamento, manutenzione giardino (ho il braccio destro
inutilizzabile perché colpito da paresi dalla nascita per cui mi è impossibile
effettuare lavori manuali); nonché tutte le varie tasse comunali.
‑ Tutto
ciò mi crea non pochi problemi di carattere finanziario in quanto sono pre‑pensionato;
problemi che potranno essere risolti solo fra diversi mesi, magari fra un anno,
quando si riuscirà ad affittare la casa in questione: ipotesi, quest'ultima,
puramente teorica e tutta da verificare, e che, invece, la Cassa cantonale di
compensazione ritiene già acquisita, addirittura operante, avendone tenuto
conto nel suo calcolo di definizione della P.C. a favore di __________.
‑ Per il
finanziamento dei lavori di miglioria si dovrà forzatamente aumentare l'ipoteca
esistente, resasi necessaria, a suo tempo, per fronteggiare le spese
straordinarie, non sopportabili dall'usufruttuaria per mancanza di mezzi. Si veda
in merito l'estratto censuario allegato al ricorso del 16.9.2000. E tutto
questo aggraverà sensibilmente gli oneri finanziari a mio carico." (Doc.
_)
1.5. Il 17
novembre 2000 la Cassa si è riconfermata integralmente nella risposta di causa
(cfr. doc. _).
1.6. Il 14
dicembre 2000 il rappresentante dell'assicurata con un ulteriore scritto ha
rilevato che:
" In
relazione al ricorso presentato per conto della signora __________, già in
__________ e ora ospite della Casa per anziani __________, Vi comunico che si è
verificata una situazione del tutto nuova. La suddetta signora __________ ha,
in data odierna, rinunciato spontaneamente al diritto di usufrutto di quelle
che fino al 1972 erano le sue proprietà site a __________, e che con rogito
dell'avv. __________ __________ 1972 erano state donate al sottoscritto
curatore __________.
Alla luce della situazione nuova sopra descritta chiedo, con la
presente, a codesto Lod. Tribunale, di ricalcolare la PC a favore di __________
sulla base della documentazione contenuta nel nostro ricorso del 16.9.2000, e
nella nostra replica del 13.11.2000, in modo che la signora in questione possa
fronteggiare tutte le spese derivanti dal suo ricovero alla __________."
(Doc. _)
Inoltre
ha allegato, all'attenzione del TCA, la dichiarazione 14 dicembre 2000 di
rinuncia dell'usufrutto di __________ e il certificato medico 14 dicembre 2000
del dott. __________ nel quale attesta che la ricorrente è capace di intendere
e di volere (cfr. doc. _ e _ allegati a doc. _).
1.7. Il 23 febbraio
2001 infine __________ ha sollecitato, tramite l'invio al TCA di un fax,
l'evasione della vertenza (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. e disp. Transitoria all'art. 112 Cost (34quater v. Cost; RCC 1992
p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli
effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per
le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285),
RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.2. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi (cpv. 1).
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che,
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"a. spese per
il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Il reddito
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta
l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag.
100).
Da ciò
emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello
dell'usufruttuario va computato.
Giusta
l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o
dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito
un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai
fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della
proprietà fondiaria.
Di regola
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993
II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve
corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15,
361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative,
Losanna 1988, pag. 98).
Secondo
la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n.
15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad
una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di
stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore
dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra
il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1.
gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del
valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale
delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla
circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea
di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24
del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Inoltre,
secondo la LPC per gli assicurati dei quali la sostanza e il reddito da
considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).
2.5. Con il
ricorso l'assicurata contesta la computazione del valore locativo
dell'usufrutto sulle particelle n° __________e __________ RFD di __________ nel
calcolo delle prestazioni complementari erogatele a partire dal 1° agosto 2000
(cfr. consid. 1.1.), in quanto esso non è iscritto a Registro fondiario.
Secondo
la ricorrente non si è trattato di un vero e proprio usufrutto, bensì piuttosto
di un obbligo morale del donatario nei confronti della donante, ovvero
dell'assicurata, la quale nel 1972 aveva donato ad __________ i mappali di
__________ (cfr. Rogito n° __________dell'avv. __________ del __________ 1972,
agli atti dell'amministrazione).
Precisa
inoltre che tutti i lavori di manutenzione della casa sono stati eseguiti a
spese dell'attuale proprietario (cfr. consid. 1.2.).
E' utile
rilevare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del 18 settembre
2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I
76/00; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Va
pertanto esaminato se l'assicurata, al momento in cui l'amministrazione ha
emanato la decisione impugnata, era effettivamente beneficiaria di un diritto
di usufrutto computabile, come sostenuto dalla Cassa o meno.
Giusta
l'art. 745 CCS
"
1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti
o un'intera sostanza.
2 Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa,
salvo contraria, disposizione."
Inoltre l'art.
746 CCS prevede
"
1 Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione
all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel
registro fondiario se si tratta di fondi.
2 Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per
l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la
proprietà."
Ex art.
749 cpv. 1 CCS
"
L'usufrutto cessa con la morte
dell'usufruttuario e per le persone giuridiche col loro scioglimento."
L'usufrutto,
dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente una servitù che
conferisce a una determinata persona il pieno godimento di una cosa o di un
diritto; per contro esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto
gravato, né in fatto, né in diritto (cfr. P.-H. Steinauer, Les droits réels,
Tome III, Berna 1992, n. 2402 segg.).
In quanto
diritto reale l'usufrutto è un diritto assoluto che si impone nei confronti di
qualsiasi persona (cfr. P.-H. Steinauer, Les droits réels, Tome I, n. 19
segg.).
Esso è
costituito tramite l'iscrizione a Registro fondiario, la quale è richiesta dal
proprietario (cfr. P.-H. Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2419).
L'omissione
dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra le parti, in virtù di un
determinato contratto che costituisce il titolo di acquisto, si instauri
unicamente un rapporto di diritto personale. Il beneficiario ha così unicamente
un credito tendente alla costituzione della servitù (P.-H. Steinauer, Les
droits réels, Tome II, n. 2224).
2.6. Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti che, come già menzionato, con rogito __________
1972, trasmesso dall'assicurata alla Cassa nel 1995 in occasione della domanda
di assegnazione delle prestazioni complementari (cfr. atti
dell'amministrazione), la ricorrente e la sorella, ora defunta, hanno donato ad
__________ i mappali n° __________ e __________RFD di __________. Alle donanti
è stato riservato il diritto di usufrutto e di abitazione gratuito vita natural
durante, tuttavia è stato pattuito che, almeno momentaneamente, non fosse da
iscrivere a registro fondiario. Esso avrebbe potuto comunque essere iscritto
dietro semplice istanza scritta di una o dell'altra delle donanti (cfr. atti
dell'amministrazione).
Dall'estratto
del RF (cfr. doc. _) si evince inoltre che l'iscrizione di tale diritto non è
mai stata richiesta.
Alla luce
di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.5), occorre dunque concludere che
l'assicurata ha abitato nella casa di __________ non in virtù di un usufrutto.
Esistendo
tra le parti unicamente un contratto, l'assicurata era invece titolare di un
diritto personale.
2.7. L'art. 305
CO enuncia
"
Il comodato è un contratto per cui il comodante
si obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito di una cosa, e questi a
restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito."
Il cpv. 1
e 2 dell'art. 306 CO prevedono
"
1 Il comodatario può servirsi della cosa prestata soltanto per l'uso
determinato dal contratto, in difetto di stipulazioni relative, dalla natura
della cosa o dallo scopo cui essa è destinata.
2 Il comodatario non può concederne l'uso ad altri."
Inoltre
ex art. 309 CO
"
1 Ove non sia stipulato un termine fisso, il comodato cessa tosto che
il comodatario abbia fatto della cosa l'uso determinato dal contratto o sia
spirato il tempo entro il quale quest'uso avrebbe potuto farsi.
2 Il comodante può richiedere anche prima la restituzione della cosa,
qualora il comodatario ne faccia un uso diverso dal convenuto, o la deteriori,
o ne conceda l'uso ad un terzo, ovvero quando per casi impreveduti lo stesso
comodante ne abbia urgente bisogno."
Infine
l'art. 311 CO sancisce
"
Il comodato cessa con la morte del
comodatario."
Dalle
disposizioni legali citate emerge che il contratto di comodato, il quale può
vertere sia su mobili, sia su immobili (cfr. P. Tercier, Les contrats spéciaux,
Zurigo 1995, n. 2302), non si distingue, relativamente ai suoi effetti, in modo
marcato dall'usufrutto (cfr. Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch,
Zurigo 1999, ad art. 745-778, n. 52 segg.), salvo chiaramente per la
circostanza che, non trattandosi di un diritto reale, bensì di un diritto
personale, non è opponibile a tutti (cfr. P.Tercier, op. cit., n. 2309)
Per
inciso va osservato che il comodato si differenzia dal contratto di locazione,
in quanto quest'ultimo è a titolo oneroso, In effetti il locatore si obbliga a
concedere in uso una cosa al conduttore e questi a pagargli un corrispettivo,
definito pigione per gli immobili e nolo per i mobili (cfr. art. 253 CO).
Nel caso
di specie nel rogito __________ 1972 è stato stabilito che l'assicurata aveva
il diritto di vivere nell'abitazione donata in proprietà ad __________, a
titolo gratuito.
Pertanto,
non avendo proceduto all'iscrizione a registro fondiario, tra la ricorrente e
il donatario è stata conclusa unicamente una convenzione di comodato.
Al
riguardo va richiamato il principio secondo cui ogni rapporto giuridico, che
può avere il contenuto di una servitù, ovvero di un diritto reale limitato, può
essere costituito anche come semplice rapporto giuridico personale secondo il
diritto delle obbligazioni (cfr. J. Schmid, Sachenrecht, Zurigo 1997, pag.
244-245).
2.8. Nella
presente fattispecie, il nuovo proprietario del mappale ha concesso
all'assicurata il diritto di utilizzare l'abitazione vita natural durante.
Di
conseguenza entra in considerazione l'art. 27 cpv. 2 CCS, il quale enuncia che:
"
Nessuno può alienare la propria libertà, né
assoggettarsi nell'uso della medesima ad una limitazione incompatibile col
diritto o con la morale."
Va
quindi appurato se il contratto stipulato tra l'assicurata e __________ è
valido.
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza non possono essere conclusi contratti di durata
illimitata (cfr. DTF 113 II 210; DTF 114 II 161). In effetti, giusta la
disposizione testé citata, la libertà personale ed economica non può essere
ristretta in modo eccessivo (DTF 93 II 300; DTF 103 II 185; DTF 114 II 161).
Per
determinare se la durata è eccessiva occorre valutare di caso in caso (cfr. DTF
114 II 162).
Va
comunque rilevato che per pronunciarsi in merito deve essere considerato pure
l'oggetto della limitazione: nei casi in cui una persona si obbliga a eseguire
ripetute prestazioni la durata ammissibile della convenzione deve essere più
breve rispetto ai casi in cui rinuncia a disporre di una cosa (DTF 93 II 300;
DTF 114 II 162). In questo senso un locatore può, dunque, nonostante
l'inammissibilità di un contratto di locazione di durata illimitata (cfr. DTF
103 II 185-186), rinunciare per un lungo periodo a disdire il contratto (DTF 56
II 190).
Nella
fattispecie le parti hanno determinato la durata del contratto. L'espressione
"vita natural durante", menzionata nel rogito, indica infatti un
termine certo, pertanto non si tratta di un negozio giuridico di durata
illimitata.
Inoltre
va osservato che al momento della stipula __________ aveva già 67 anni.
A mente
di questa Corte la questione a sapere se, comunque, la durata del contratto di
comodato è eccessiva e quindi se la convenzione è valida o meno può qui
rimanere irrisolta e ciò per due motivi.
In primo
luogo secondo l'art. 309 cpv. 1 CO la durata del contratto può essere
determinata sia in rapporto a un termine, sia in rapporto all'uso convenuto.
Quando il
comodatario ha fatto uso dell'oggetto del contratto o avrebbe potuto farlo
agendo in buona fede, il contratto si estingue (cfr. P. Tercier, op. cit., n.
2332; DTF 125 III 363).
Nel caso
concreto l'assicurata è degente definitivamente in una casa per anziani. Appare
pertanto chiaro che essa non potrà più abitare nella casa di __________. Anche
ammettendo che il contratto era valido, esso si è estinto automaticamente dal
24 luglio 2000, giorno del ricovero, dopo che la ricorrente ha fatto uso
dell'oggetto della convenzione nel modo convenuto.
Essendosi
estinto, il comodato non ha comunque nessuna influenza ai fini della
determinazione della prestazione complementare a favore della ricorrente.
In
secondo luogo, anche se il contratto, ritenuto per ipotesi valido (cfr. art. 27
cpv. 2 CC e 20 CO), non si fosse estinto, ciò non sarebbe stato rilevante per
il calcolo della prestazione complementare.
Infatti
un contratto di comodato non è computabile come reddito (cfr. consid. 2.4.).
2.9. Tuttavia va
rilevato che, come esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), l'assicurata aveva
comunque la possibilità di richiedere in ogni tempo l'iscrizione a registro
fondiario del diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante sulle
particelle n° __________ e __________RFD di __________.
Secondo
l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC si deve tener conto delle entrate e delle parti di
sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
Per il
calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di
principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di
cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 p. 166 consid. 2a; RDAT I
1992 p. 154; RCC 1984 p. 189; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen,
Baden 1995, p.156/ 166; ZAK 1989 p. 238). È infatti rilevante la circostanza
che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi
bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF
115 V 355).
Tale
principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile
nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne
giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un
diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia
uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 p. 350 consid. 3b; 1988 p. 275
consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno
a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 p. 166
consid. 2a; Pratique VSI 1994 p. 225 consid. 3a; RCC 1992 p. 348; DTF 115 V 353
consid. 5c; cfr. Anche DTF 122 V 397 consid. 2).
In tal
caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi
dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I 1994 p. 189 consid. 3a; RCC 1989 p. 350
consid. 3b).
La
ricorrente, non avendo mai esercitato il suo diritto di richiedere l'iscrizione
a RF dei diritti reali limitati, di cui al rogito __________ 1972 dell'avv.
__________ (cfr. atti dell'amministrazione), non si è valsa della sua pretesa
di costituire un usufrutto e un diritto di abitazione vita natural durante sui
mappali donati ad __________ (cfr. consid. 2.5.). Essa inoltre, perlomeno da
quando è entrata nella casa anziani __________ il 24 luglio 2000 (cfr. atti
dell'amministrazione), non ha ricevuto nessuna controprestazione adeguata.
Ai fini
delle prestazioni complementari tale comportamento costituisce dunque una
rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC.
La rinuncia al
diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della prestazione
complementare di un assicurato che entra in casa per anziani.
In
effetti dal momento del ricovero, il diritto di abitazione di cui beneficiava
l'assicurato è divenuto privo di valore economico. Trattandosi infatti di un
diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CCS), l'assicurato non
avrebbe potuto in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio, cedendo in locazione
l'appartamento, contrariamente a quanto accade per il diritto di usufrutto
(cfr. art. 758 CCS).
Nel
rogito n° ____________________ 1972 (cfr. atti dell'amministrazione), tuttavia,
non è stato riservato l'usufrutto per una particella e il diritto di abitazione
per l'altra. Al contrario risulta piuttosto che l'usufrutto è stato previsto
per entrambi i mappali.
Ai fini
del calcolo della prestazione complementare va considerato quindi che
l'assicurata ha rinunciato a costituire un usufrutto sui due mappali di
__________.
Come il
Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito in una sentenza del 9
dicembre 1996 nella causa Y., pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, nel caso di
rinuncia a un usufrutto, nel conteggio relativo alla prestazione complementare,
deve essere considerato il reddito ipotetico dell'usufrutto, quale rinuncia al
reddito (per un rapporto con la cessione di sostanza immobiliare contro la
costituzione di un usufrutto cfr. DTF 122 V 394).
Visto che
il reddito di un usufrutto corrisponde al valore locativo dell'immobile (cfr.
consid. 2.4.), la Cassa ha correttamente inserito nel calcolo della prestazione
complementare a beneficio di __________ l'importo di fr. 6'000.-- a titolo di
usufrutto.
In simili
condizioni occorre concludere che il conteggio effettuato dall'amministrazione
è incensurabile.
Pertanto
questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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