AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
33.2000.81
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00081
MA/sc
Lugano
16 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
con redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 14 agosto 2000 e 25
agosto 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con tre
decisioni 14 agosto 2000 ed una decisione 25 agosto 2000, la Cassa cantonale di
compensazione (di seguito la Cassa) ha accolto la richiesta di __________
tendente all’assegnazione di una prestazione complementare limitatamente al
riconoscimento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria a far tempo
dal 1° gennaio 1998 (doc. _).
1.2. Contro queste
decisioni l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel
quale il suo patrocinatore, l’avv. __________, si è così espresso:
"
(…)
-
Si
premette che la querelata decisione è stata spedita il 14 agosto 2000 e
ricevuta dalla ricorrente al più presto il giorno successivo, pertanto il
presente ricorso è tempestivo.
-
Si
premette che la domanda di essere posta al beneficio di prestazioni
complementari dalla ricorrente è stata respinta dall'Istituto delle
assicurazioni sociali in Bellinzona, con effetto dal 1. gennaio 1998 dato che
sulla scorta della tabella di calcolo annessa alla decisione medesima che il
reddito determinante risulterebbe superare il limite annuo fissato dalla legge
a norma dell'art. 4 LPC.
A
mente della ricorrente tali decisioni si fondano su premesse sbagliate dalle
quali non possono che scaturire decisioni altrettanto errate.
- Secondo
la tabella di calcolo l'autorità competente ha valutato la sostanza immobiliare
al valore commerciale per un importo di fr. 58'333.‑‑, fondato
certamente su una valutazione del tutto sproporzionata.
Va
da prima precisato che la sostanza in esame, relativa alla part. N.
__________del Comune di __________ trattasi di una comproprietà ordinaria e non
di una comunione ereditaria.
In particolare l'istante è comproprietaria in ragione di
1/3.
Il fondo in esame è formato da una
casa di due piani diroccata e dichiarata non abitabile, del Comune di
__________, il cui valore di stima, quota parte della ricorrente, è di soli fr.
8'933.‑ (1/3 di fr. 26'800.‑‑).
Trattandosi di sostanza che in
pratica non produce assolutamente alcun reddito, mal si comprende come si possa
aver accertato un valore commerciale di ben fr. 58'333.‑‑, ritenuto
poi che lo stabile si trova a __________ dove il mercato immobiliare di questi
ultimi anni è diminuito in linea del resto con tutto il mercato immobiliare di
questo decennio.
- Considerato
quanto sopra si ritiene che le modalità di calcolo così come determinate sono
puramente teoriche, anche se dettate dalla legge.
Di
transenna la qui ricorrente, con l'approvazione del sottoscritto legale, chiede
espressamente che si abbia, non solo a procedere ad una verifica del valore
commerciale del fondo in comproprietà, ma anche ad un sopralluogo affinché
codesti Giudici abbiano a vedere di persona in che stato si trova lo stabile in
esame, invero molto fatiscente.
P.q.m.,
viste le norme di legge sopra richiamate,
così come ogni altra in concreto applicabile,
riservato ogni più ampio sviluppo in fatto e in diritto in corso
di procedura,
chiedesi piaccia
giudicare
- Le
decisioni del 14 agosto 2000 e del 25 agosto 2000 dell'Istituto delle
assicurazioni sociali in Bellinzona, con la quale è stata rifiutata la
prestazione complementare alla signora __________ sono annullate.
§ Di
conseguenza alla signora __________ è accordata una rendita di prestazione
complementare, il cui importo sarà determinato in corso di istruttoria e
prudenzialmente quantificato in fr. 260.‑‑.
- Protestate spese e ripetibili." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta 23 ottobre 2000 (doc. _) la Cassa ha proposto di respingere il
ricorso, osservando:
" Dalla
documentazione agli atti rileviamo che la ricorrente è comproprietaria in
ragione di 1/3 della particella N. __________sita in territorio del Comune di
__________ e che dal 2 dicembre 1997 si trova degente ininterrottamente presso
la Casa __________ per anziani di __________.
Per quanto attiene la valutazione della sostanza immobiliare
l'art. 17 cpv. 4 OPC stabilisce:
" la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona
compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente."
Nel caso specifico si verifica quanto previsto dal citato articolo
per cui la resistente ha ordinato la perizia tecnica atta a stabilire il valore
corrente della sostanza immobiliare posseduta in comproprietà.
Per questa valutazione è stato dato mandato all'ufficio cantonale
di stima il quale, a perizia conclusa, ha permesso di stabilire un valore
corrente della sostanza immobiliare di fr. 58'333.‑ (1/3 di fr. 175'000.‑).
Circa i parametri utilizzati per valutare la sostanza la
resistente non può che riconfermarsi nel valore citato e contestato in quanto
scaturito da una perizia specificatamente richiesta. A tal proposito giova
infatti ricordare che anche codesto lodevole Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha già avuto modo di confermare tale prassi amministrativa.
Alla luce di quanto precede e tutto ben considerato si chiede
pertanto, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler
respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate." (Doc. _)
1.4. Il 13
novembre 2000 la ricorrente, alla quale è stata inviata copia della perizia 2
agosto 2000, ha fatto pervenire al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(…)
Per quel che concerne la perizia dell'Ufficio di stima, si postula
che venga esperita una perizia giudiziaria sull'oggetto di contestazione,
atteso che la perizia prodotta dalla Cassa di compensazione AVS deve essere
considerata di parte.
Va evidenziato che l'edificio come rettamente riconosciuto è una
casa disabitata e di antica data, senza alcuna
installazione ed in uno stato di conservazione pessimo, ragione per la quale la
valutazione commerciale espressa è del tutto sproporzionata e non tiene
minimamente conto del fatto che l'abitazione è praticamente inabitabile.
A mente della ricorrente, la perizia giudiziaria, che deve
necessariamente essere effettuata unitamente ad un sopralluogo, permetterà di
riequilibrare l'effettivo valore dello stabile e di stabilire se la valutazione
dell'Ufficio di stima sia corretta oppure no."
(Doc. _)
1.5. Con scritto
16 novembre 2000 la Cassa, invitata dal TCA a formulare le proprie
osservazioni, si è integralmente riconfermata nella risposta di causa (doc. _).
1.6. Il 31
gennaio 2001 il TCA ha provveduto ad ulteriori accertamenti, chiedendo
all’amministrazione se, nel caso concreto, fosse stato esperito un sopralluogo
in presenza dell’assicurata al fine di stabilire la correttezza della valutazione
peritale (doc. _).
1.7. In data 13
marzo 2001 la Cassa, riconfermandosi nella reiezione del gravame (doc. _), ha
indirizzato al TCA le seguenti osservazioni a cura dell’Ufficio stima:
"
Con riferimento alla vostra richiesta del 1
febbraio 2001, tendente alla verifica della nostra perizia, a seguito del
ricorso del 13 novembre 2000 contro la decisione di prestazione complementare
alla rendita AVS/AI da parte dell'IAS, abbiamo esperito un incontro con il
signor __________ e l'avvocato __________ l'8 marzo 2001.
Durante l'incontro abbiamo analizzato i vari
aspetti riguardanti le valutazioni espresse nella nostra perizia e le
osservazioni presentate dal signor __________ e dall'avvocato __________,
procedendo ad un ulteriore sopralluogo. Si è pure discusso della differenza tra
la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali, che sono determinati
in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare e al
rispettivo regolamento d'applicazione e quella applicata nella richiesta della
prestazione complementare, fornendo le necessarie informazioni.
Il valore venale è stato determinato tenendo in
considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in
particolare:
a) l'importanza
della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la
situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale
della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si
trovano fondi;
b) i
prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private,
avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il
valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di
costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con
gli incomodi di abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione.
d) le
norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni,
le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo
sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accessi, le servitù, nonché quei
fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.
Dal riesame delle valutazioni contenute nella
nostra perizia, riteniamo che non vi siano nuovi elementi che non siano già
stati considerati dal perito incaricato di allestire la valutazione.
Pertanto sulla base dei considerandi sopraccitati
riteniamo di dover confermare in tutto il suo aspetto la nostra perizia
immobiliare."
(Doc. _)
Le
osservazioni dell’Ufficio stima sono state trasmesse al patrocinatore della
ricorrente il quale ha rilevato che :
« nella
mia qualità di patrocinatore della signora __________ ho preso atto del
contenuto della perizia allestita dall’Ufficio stima e le comunico che da parte
della ricorrente non vi sono osservazioni particolari da formulare e ci si
rimette interamente al prudente giudizio di questo Tribunale » (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Scopo della
prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF
(RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell’AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
"
L'importo della prestazione complementare annua
deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i
redditi (cpv. 1)."
Per
quanto attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. tassa
giornaliera;
b. importo per le
spese personali (cpv. 2)."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa
la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.5. Con il
ricorso l’assicurata contesta il valore venale della sostanza immobiliare ai
fini del calcolo della PC, in quanto sarebbe troppo elevato (doc. _).
Per
l’art. 3c cpv. 7 lett. b LPC il Consiglio federale disciplina la valutazione
dei redditi determinanti, delle spese riconosciute e della sostanza.
Secondo
l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999
"
La valutazione della sostanza computabile deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1).
La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 4).
In caso di alienazione di un immobile, a titolo
oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in
presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c
capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge,
esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5).
Invece del valore
venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione
determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."
La
modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal
Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e
sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.
I
capoversi 2 e 3 sono invece stati abrogati con effetto dal 31 dicembre 1998.
Se,
quindi, la sostanza immobiliare serve di abitazione dell'assicurato, fa stato
il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la valutazione della sostanza
computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
La norma
in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento
della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla
tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare
(RCC 1991 pag. 422).
Secondo
la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere,
di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima
della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).
A norma
dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti
per il valore di stima ufficiale.
Ne
consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di
stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT
I-1993, pag. 232).
A tale
disposizione fa tuttavia eccezione il capoverso 4, nella misura in cui la
sostanza immobiliare che non serve da abitazione all’assicurato deve essere
computata non già al valore determinato in sede fiscale, bensì al suo valore
corrente (valeur vénale, Verkehrswert; Pratique VSI 1994 p. 194). Questa
distinzione si fonda sul fatto che il valore corrente o valore venale, vale a
dire il valore che raggiunge un immobile nel corso di normali transazioni commerciali,
è in genere più elevato del valore fiscale (RCC 1991 p. 424). Con valore venale
si intende altresì il prezzo pagato per dei fondi agricoli secondo le leggi di
mercato (Pratique VSI 1994 p. 194). Nella misura in cui la sostanza non serve
più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della
prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il
valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato.
Non
sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la
sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I
titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati
peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 p. 195; RCC 1991 p. 424).
In una
sentenza pubblicata in VSI 1994 p. 290 il TFA ha specificato che tale disposizione
è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua
proprietà.
2.6. Nel caso di
specie, l'immobile dell'assicurata non le serve da abitazione, in quanto
risulta risiedere in casa per anziani. Correttamente, quindi, la Cassa di
compensazione ha computato il valore venale dell’immobile di sua proprietà. Il
fatto non è del resto contestato.
In
proposito, va rilevato che per determinare il valore commerciale
l’amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il
TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che
consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima
ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime, poteva risultare
un valore superiore a quello corrente (RDAT II/1995 p. 203ss.).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, l’ufficio cantonale deve sempre far capo
allo stesso servizio per la determinazione del valore corrente degli immobili
(SVR 1998 LPC No. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti
inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a
stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 p. 137).
In
concreto la Cassa affida il compito all’Ufficio stima.
Al
riguardo va ancora rilevato che, il TFA, in un caso riguardante il Canton
Ticino, in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare
operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti
(STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S).
2.7. L’Ufficio
stima, con perizia immobiliare 2 agosto 2000, ha stabilito in frs. 175'000.- il
valore venale dell’immobile in comproprietà dell’assicurata (doc. _).
Secondo
costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V
212; SZS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993
in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p.
332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione presso medici esterni
(DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per
quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tien
conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le
conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo
probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la
designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o
di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29
settembre 1998 in re S. F).
Il
giudice non si scosta, senza motivi imperativi dalle risultanze di una perizia,
compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione
della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli
aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161).
La citata
giurisprudenza del TFA, applicata in particolare per i referti medici, deve
valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale
SVR 1998 LPP no. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite
in ambito immobiliare (cfr. STCA del 24 febbraio 1997 in re L.M).
Alla luce di
quanto precede, non merita tutela la censura dell’assicurata secondo cui la
perizia immobiliare dell’Ufficio stima equivale ad una mera perizia di parte
scevra di valore probatorio.
2.8. Con il
ricorso l’assicurata sostiene che l’importo computato dalla Cassa quale valore
venale è eccessivo ed in particolare che i valori indicati nei rapporti
peritali sono irrealizzabili e meramente teorici, essendo l’edificio di antica
data, disabitato, sprovvisto delle necessarie installazioni ed in pessimo stato
di conservazione (doc. _).
Tuttavia,
agli atti non v’é alcun indizio per cui il valore corrente dell’immobile
andrebbe ridotto rispetto a quello stabilito dall’amministrazione. Dalla
perizia emerge che il perito ha proceduto a valutare i fondi della ricorrente
considerando il fabbricato al suo stato attuale, tenendo conto delle pessime
condizioni di manutenzione, dello stato carente e del fatto che lo stesso sia
ormai di antica data, disabitato e sprovvisto di installazioni. Va inoltre
rilevato che la particella dell’assicurata oltre ad essere libera da servitù ed
oneri fondiari è dotata di un discreto appezzamento di terra ed è ubicata in
zona nucleo vecchio del piano regolatore comunale, per cui si giustifica un
valore venale più elevato (doc. _ agli atti dell’amministrazione).
In simili
circostanze, occorre concludere che non vi sono elementi atti a mettere in
discussione la correttezza della perizia eseguita dall’Ufficio di stima. Del
resto quest’ultima si fonda su accertamenti approfonditi, esperiti da
specialisti nel ramo, che si sono fondati su criteri generalmente applicabili
in questo ambito. Essa giunge inoltre a conclusioni logiche, conformemente a
quanto stabilito dai criteri giurisprudenziali succitati.
Per
questi motivi il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni
peritali che risultano affidabili (cfr. STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S
consid. 2b).
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che l’amministrazione, viste
le censure ricorsuali, ha indetto un sopralluogo in presenza della ricorrente e
del suo patrocinatore ed ha provveduto al riesame completo delle valutazioni
oggetto della perizia 2 agosto 2000 (doc. _). In questo contesto i periti,
confermando il referto peritale succitato, hanno pure tenuto conto
dell’importanza della località in cui siede la proprietà, dei prezzi pagati
nelle contrattazioni pubbliche e private di compravendita negli ultimi anni,
del valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, il genere della
costruzione, i comodi e gli incomodi di abitabilità o d’utilizzazione, lo stato
di conservazione e, infine, delle norme pianificatorie dettate dal Piano
regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, ecc. (cfr.
consid. 1.7.).
2.9. Con il
ricorso l’assicurata ha chiesto anche l’esperimento di un sopralluogo ed una
perizia giudiziaria. Al proposito, posto che la prima richiesta è già stata
evasa pendente causa (cfr. doc. _, consid. 1.7. e 2.7.), in aggiunta a quanto
esposto sub 2.7 e 2.8 si rileva che nuovi accertamenti sono superflui quando
tutti gli elementi necessari ai fini di una valutazione corretta del valore
venale di un fondo, alla data decisiva, sono già disponibili nell'incarto (cfr.
STFA del 14 luglio 2000 nella causa M.T., I 35/00; STFA del 5 giugno 2000 nella
causa V.P., I 76/00; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d; 122 III 223
consid. 3c; 122 II 469 consid. 4a; DTF 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344 consid.
3c).
Al
proposito, va poi ritenuto come conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47, no. 63; Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports
de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991,
pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF
124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo
di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai
sensi dell’art. 4 cpv. 1 CF, corrispondente all'art. 29 cpv. 2 della nuova CF
(DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
2.10. In
conclusione, considerato che il valore venale complessivo dei beni immobili di
proprietà dell'assicurata è pari a fr. 58'333.— (1/3 di fr. 175'000.--) il
totale dei redditi determinanti corrisponde a fr. 31'501.— nel 1998, fr.
31'729.- nel 1999 e nel 2000. Visto il fabbisogno della signora __________, che
assomma a fr. 33'912.— nel 1998, fr. 33'926.- nel 1999 ed a fr. 33'951.-- nel
2000, deve esserle erogata una prestazione complementare annua di fr. 2'411.—
per il 1998, di frs. 2'197.- per il 1999 e di fr. 2'222.- a decorrere dal 1°
gennaio 2000 come peraltro correttamente ritenuto dall’amministrazione.
Al
riguardo va segnalato che l'art. 26 OPC concernente l'ammontare minimo della
prestazione complementare annua, prevede che:
"
I beneficiari di prestazioni complementari annue
ricevono un versamento globale (prestazione complementare e ammontare della
differenza rispetto alla riduzione di premio) di un ammontare almeno uguale a
quello della riduzione del premio alla quale hanno diritto."
Inoltre
l'art. 26a OPC prevede che:
"
L'ammontare massimo della prestazione
complementare annua (art. 3a cpv. 2 e 3 LPC) può essere aumentato
dell'ammontare forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria malattie
secondo l'articolo 3b cpv. 3 lett. d LPC."
Queste
due disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 1998 a seguito della terza
revisione della LPC, disciplinano la coordinazione con le norme relative alla
riduzione dei premi mediante sussidi dell'ente pubblico introdotte dalla LAMal
(cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBWR, pag. 34 segg.).
Tale modifica aveva, infatti, provocato l'esclusione del premio assicurativo
contro le malattie dal calcolo del fabbisogno individuale ai fini della
determinazione delle PC (cfr. Messaggio aggiuntivo del CdS del 19 febbraio 1997
concernente la Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull'assicurazione malattia, pag. 5).
In Ticino
era, in ogni caso, già stato regolamentato in tal senso per far fronte ai
cambiamenti introdotti dalla LAMal.
L'art. 3
della Legge cantonale di applicazione della LPC del 16 dicembre 1997, la quale
riprende quanto già considerato nella legislazione precedente (cfr. Messaggio
del CdS del 9 aprile 1997 relativo all'introduzione di una nuova legge di
applicazione della LPC, pag. 10) e l'art. 41 della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997, sanciscono quanto segue:
"
Il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni
complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal cantone agli
assicuratori."
Va,
comunque, osservato che il premio lordo della LAMal viene finanziato in parte
attraverso la LPC, tramite il trasferimento di un importo pari al premio medio
cantonale, e in parte attraverso i sussidi LAMal.
Le prestazioni
complementari annue di cui è beneficiaria l'assicurata, sono in ogni caso
inferiori al sussidio cantonale annuo dell’assicurazione malattia.
Pertanto,
alla luce della legislazione federale e cantonale, occorre concludere che la
ricorrente ha diritto unicamente al pagamento integrale del premio relativo
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, come peraltro correttamente
ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).
In simili
condizioni, questo TCA non può che confermare la decisione impugnata e
respingere l’impugnativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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