AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2000.76
Data decisione, Autorità:
14.12.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00076
MA/sc
Lugano
14 dicembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Armati
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 agosto 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 14 agosto 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa)
ha respinto la richiesta di __________, beneficiaria di una rendita AVS,
tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile (doc. _).
1.2. Con
tempestivo ricorso 8 settembre 2000 __________, per il tramite del suo
rappresentante legale, ha impugnato la decisione amministrativa adducendo le
seguenti motivazioni:
"
(…)
In fatto ed in diritto
-
La
Signora __________, già al beneficio di una rendita AVS, aveva a suo tempo
fatto domanda per ottenere la prestazione complementare, siccome la sola
rendita AVS non le è sufficiente per far fronte ai propri bisogni.
-
L'Istituto
delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona,
ha però, con decisione 14 agosto 2000, rifiutato questa legittima richiesta,
fondandosi su una tabella di calcolo che la ricorrente non può accettare.
Di
questa tabella di calcolo si contesta in particolare la posizione "30 del
reddito non privilegiato: usufrutto vitalizio, altre conv. analoghe, diritto di
abitazione" determinato in fr. 16'460.‑‑ e meglio come si
evince dal Doc. _.
- E'
vero che la Signora __________ è al beneficio di un diritto di abitazione vita
natural durante sull'abitazione (appartamento) al pianterreno della casa al
mappale __________ RFD di __________, iscritto a Registro Fondiario in data
__________ 1984, dg. __________e meglio come risulta dai Doc. _ e _.
E'
però altrettanto vero che l'oggetto del diritto d'abitazione è in pratica un
piccolo appartamento così composto:
‑ 1 cucina di mq. 17
‑ 1 retro cucina di mq. 10.6
‑ 1 camera da letto di mq. 10.7
‑ 1 bagno con servizi di mq. 5.7
Si osserva che tutta la struttura è
veramente "rustica". Basti pensare che il pavimento della cucina
(unico locale abitativo) è costituito da piode in sasso ed evidentemente non vi
è nessun tipo di riscaldamento, se non quello di una stufa a legna.
Si precisa che l'appartamentino non è
mai stato oggetto di alcuna riattazione o ristrutturazione di qualsivoglia
genere.
Questo descritto risulta d'altra
parte confermato nella dichiarazione 30 agosto 2000 del Segretario comunale di
__________, che viene allegata quale Doc. _.
- Il valore di
un simile diritto d'abitazione non può quindi, a non averne dubbio, essere
valutato in fr. 16'460.‑‑, come determinato dalla Cassa.
Avuto
riguardo a oggetti simili nella zona __________, il diritto d'abitazione su un
appartamento del genere può essere definito in fr. 250.‑‑ al mese,
ossia fr. 3'000.‑‑ annui.
- Si
chiede quindi rivedere la tabella di calcolo PC nel senso che il totale del
reddito non privilegiato imputabile alla Signora __________ sia di fr. 15'082.--
e non di fr. 28'542.‑‑ come inspiegabilmente calcolato dalla Cassa
cantonale dì compensazione AVS.
Operando
questa più che giustificata riduzione, il reddito determinante della Signora
__________ non supera il limite annuo fissato dalla legge, per cui le deve
essere concessa la prestazione complementare.
P. Q. M.
vista la LPC
si chiede a giudicare
1 . Il ricorso è accolto.
- La
decisione 14 agosto 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa
cantonale di compensazione AVS, Bellinzona, è annullata.
§. Di
conseguenza, alla Signora __________ viene riconosciuta la prestazione
complementare richiesta.
- Protestate spese e ripetibili." (Doc. _)
1.3. Con ordinanza
16 novembre 2000 (doc. _) il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un
ultimo termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa.
1.4. Con risposta
23 novembre 2000 (doc. _), l’amministrazione ha proposto di respingere il
gravame con le le seguenti motivazioni:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti rileviamo che con contratto di
divisione ereditaria parziale, stipulato dall'avv. __________, al p.to 2 e 3 lo
stesso stabilisce:
2.‑
"A favore della Signora __________, il coerede assegnatario
signor __________, costituisce a carico della particella N. __________,
sopraspecificata, una servitù personale di abitazione vita natural durante,
consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l'appartamento
al piano terreno della casa d'abitazione al mappale gravato.
3.‑
Il coerede __________, assegnatario della particella N.
__________, si impegna a garantire alla sorella __________, un tenore di vita
decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta
l'assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze."
Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi ritenuto
giustificato, nel rispetto delle volontà sancite con contratto divisionale,
imporre l'assistenza personale e finanziaria garantita con il limite di
fabbisogno vitale (fr. 16'460.‑) previsto dalla Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'Al.
Tutto ben considerato la resistente non può quindi che
riconfermarsi nella decisione impugnata e chiede, a codesto lodevole Tribunale
cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso." (Doc. _)
1.5. Pendente
causa la scrivente Corte ha sottoposto all’insorgente le perizie immobiliari
effettuate dall’Ufficio di stima per presa di posizione (doc. _).
1.6. Il 12
dicembre 2000 (doc. _), il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA
una copia del contratto di divisione ereditaria dei beni immobili di compendio
della comunione ereditaria __________ del 6 maggio 1991, osservando, in
particolare, quanto segue:
“Come potete constatare a tergo del contratto, il trapasso delle
proprietà agli eredi è stato iscritto a Registro Fondiario Provvisorio di
__________ in data __________ 1991, dg.__________.
Si precisa che questa divisione, sebbene iscritta nel 1991, regolarizza
la situazione di fatto in vigore fra gli eredi già dal 1984.
In particolare, per quanto concerne la ricorrente, Signora
__________, si veda il punto 7 del contratto menzionato. Infatti, la
ricorrente ha già ricevuto la propria parte con il contratto di divisione
ereditaria parziale iscritto a Registro Fondiario Provvisorio di __________ in
data __________ 1984, dg. __________, e già allegato agli atti quale Doc. _. La
stessa non ha più ricevuto alcun bene con la divisione definitiva.
Il valore venale dei diversi mappali prodotto agli atti non ha
quindi alcuna attinenza per la concessione o meno delle prestazioni
complementari.
Si fa osservare che l'impegno del fratello della ricorrente,
Signor __________, è da intendere come un eventuale aiuto complementare a
rendite sociali e non sostitutivo del legittimo diritto alla prestazione
complementare." (Doc. _)
Lo
scritto succitato è stato trasmesso all’amministrazione per osservazioni, la
quale si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. _).
1.7. Pendente
causa, questa Corte ha chiesto alla Cassa di precisare “per quali motivi non è
stato aggiunto nel fabbisogno dell’assicurata il valore locativo
dell’appartamento in cui vive in qualità di usufruttuaria” (doc. _).
Al proposito, con scritto 4 maggio 2001 (doc. _), l’amministrazione si è così
espressa:
« (…)
il valore locativo dell’appartamento in cui vive l’usufruttuaria è stato
tralasciato in quanto giudicato ininfluente al fine del calcolo PC. Infatti,
qualora fosse stato considerato nel fabbisogno un importo quale valore
locativo, il correlativo ammontare sarebbe stato aggiunto al reddito non
privilegiato quale usufruttuario risultando così un’operazione neutra. »
in
diritto
2.1. Scopo delle
prestazioni complementari è quello di garantire un "reddito minimo"
per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2
lett. b Cost. e disposizione transitoria all'art. 112 Cost (cfr. art. 34 quater
vCF; RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo
vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia
di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni
cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986
pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della
sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e
pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).
2.2Giusta l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:
"
a. la prestazione complementare annua versata
ogni mese;
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.”
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."
2.4. Per quanto
attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale, per anno:
-
per
le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per
i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli
si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due
altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a
titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr.
8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e
per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o
orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti
per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 25 luglio 2000.
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
" a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
2.5. Inoltre,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un
contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia.”
Per
il cpv. 2 del medesimo disposto, non sono invece computati come redditi
determinanti:
a.
le prestazioni dei
parenti giusta gli art. 328 e seg. CCS;
b.
le prestazioni d’aiuto
sociale;
c.
le prestazioni pubbliche
o private di natura manifestamente assistenziale;
d.
gli assegni per grandi
invalidi dell’AVS o dell’AI;
e.
le borse di studio e
altri aiuti finanziari all’istruzione.
2.6. Oggetto del
contendere è il computo di fr. 16'460.— a titolo di “usufrutto, vitalizio,
altre convenzioni analoghe, diritto d’abitazione” ai fini del calcolo della PC
di __________ (doc._).
Con il
gravame l’assicurata riconosce di essere al beneficio di un diritto
d’abitazione vita natural durante sull’appartamento sito al pian terreno della
casa di cui al mappale no. __________RFD di __________. Tuttavia ne contesta
recisamente il valore stabilito dall’amministrazione, in quanto sarebbe troppo
elevato.
La cassa,
dal canto suo, ritiene giustificato imporre l'assistenza personale e
finanziaria garantita all’assicurata dal fratello con il limite di fabbisogno
vitale (fr. 16'460.‑) previsto dalla Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'Al.
In concreto, occorre
quindi esaminare la questione di sapere se l’impegno assunto
dal fratello della ricorrente di garantirle un tenore di vita decoroso e di
prestarle tutta l’assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze
(cfr. contratto di divisione ereditaria parziale del __________ 1984, doc. _)
sia assimilabile ad un contratto di vitalizio, ad un’analoga convenzione (cfr.
art. 3c cpv. 1 lett. e LPC) oppure ad una prestazione di mantenimento fra
parenti ex art. 328 e seg. CCS. Quest’ultima prestazione, infatti, non
viene computata come reddito determinante ai fini del calcolo della PC (cfr.
consid. 2.5).
2.7. A norma
dell’art. 13 OPC gli assicurati che beneficiano di un contratto vitalizio che
conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non
possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è
provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le
prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni
locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il
capoverso 2, a norma del quale, se le prestazioni fornite dal debitore del
contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle
che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le
controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a
conto del creditore.
Le
prescrizioni dei capoversi 1 e 2 valgono anche per le convenzioni analoghe ai
contratti di vitalizio.
Ora, la rendita vitalizia ed il contratto
vitalizio sono previsti agli art. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg.
CO.
Il contratto
vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una
sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e
l’assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua
validità, la forma prescritta per il contratto successorio, ossia la forma
pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).
Secondo
l’art. 524 CO inoltre
" chi
ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del
debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente
attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali
ha sino allora vissuto.
Il debitore è tenuto
a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli
deve la necessaria assistenza e cura medica."
La rendita
vitalizia, di contro, può essere costituita sulla vita del creditore, del
debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l’atto
scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per semestri o anticipatamente (art.
518 cpv. 1 CO).
Le due
prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore riceve una prestazione a
vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia della prestazione medesima:
nel caso della rendita vitalizia questa avviene in denaro, nell’ambito di un
contratto vitalizio in natura (S. Werlen, der Anspruch auf Ergänzungsleistungen
und deren Berechnung, Baden 1995, p. 149).
Le convenzioni
analoghe al contratto vitalizio, invece, riguardano accordi che nella
sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma
nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla legge (Werlen, op. cit.
p. 152). Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della
prestazione è rilevante soltanto il contenuto e non la designazione
contrattuale (ZAK 1967 p. 502ss).
Secondo
la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità religiose o di beneficenza
ricevono prestazioni per il loro mantenimento in base a contratto, statuto o
ordinamenti, esse sono considerate e computate come analoghe a prestazioni
derivanti da contratto vitalizio (Werlen, op. cit. p. 152).
Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B. riassunta in RCC 1974
a pag. 281, il TFA ha stabilito che:
" Se
una persona pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si
occupa di assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la
sua attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono
adempite. (Conferma della pratica)."
In
altri termini, se la comunità fa fronte interamente al mantenimento del membro
non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni complementari (ZAK 1974
p. 305; 1969 p. 188).
Tale
giurisprudenza è poi stata concretizzata dall’amministrazione nelle Direttive
sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC). La cifra 2122 recita
infatti:
"
Le prestazioni di mantenimento concesse a membri
di comunità religiose o assistenziali in virtù di contratto, statuti o regole
dell’ordine quale contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o
dei beni portati sono considerate prestazioni provenienti da una convenzione
analoga al vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC 1974 p.
281).”
Infine,
per quanto attiene alla valutazione dell'importo da computare il TFA ha
stabilito che se esiste un diritto al mantenimento completo, è corretto
prendere in considerazione l'importo necessario per la copertura del fabbisogno
vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e consid. 2.3, cfr. pure:
Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen
und Invalidenversicherung; Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 30).
A questo
va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se però è stato concluso
un accordo secondo cui l’avente diritto al mantenimento fa fronte lui stesso,
nell’ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio mantenimento, la
rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni erogate e solo la
differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968
pag. 122; Rumo-Jungo, op. cit., p. 32, cfr. pure STCA del 7 febbraio 2001 in re
F. C. cresciuta in giudicato).
2.8. Giusta
l’art. 3c cpv. 2 lett. a LPC non sono invece computabili come reddito le
prestazioni dei parenti ai sensi degli art. 328 e seg. CCS (cfr. consid. 2.6),
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente sono tenuti a soccorsi
vicendevolmente allorquando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno. Al
proposito, il TFA ha già avuto modo di ritenere che tali prestazioni, le quali
- contrariamente alle prestazioni complementari - non configurano delle
prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e quindi irrilevanti
nell’ambito della sua fissazione (DTF 116 V 328).
In quella
sentenza, l’alta Corte ha rilevato, in particolare, che per stabilire se ci si
trova confrontati con una prestazione ai sensi degli art. 328 e seg. CCS
occorre sapere se essa si fonda, da un lato, sul bisogno del creditore e
dall’altro sull’obbligo di mantenimento del debitore in ragione del suo legame
di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331 consid. 1c, cfr pure:
Rumo-Jungo, op. cit., p. 48). La prestazione di mantenimento deve quantomeno
consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse del creditore, di coprire le
spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure quelle mediche e farmaceutiche
nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292 consid. 3a).
Il TFA ha ad
esempio statuito che una rendita vitalizia istituita dal padre a favore della
figlia dev’essere considerata assistenza tra parenti se essa è necessaria per
soddisfare i bisogni vitali (RCC 1986, p. 71 e Rumo-Jungo, op. cit., p.48). E
ancora, nel caso di una rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già
beneficiario di una prestazione complementare, la massima Corte ha ritenuto
adempiuto l’obbligo assistenziale tra parenti ex art. 329 CCS, ritenuto che
senza di ciò il beneficiario non sarebbe stato in grado di far fronte ai costi
necessari per il suo sostentamento e ciò, neppure volendo considerare la
prestazione complementare (RCC 1992 p. 224, Rumo- Jungo, op. cit., p. 48; cfr.
pure STCA del
2.9. Dagli atti
dell’incarto emerge che, mediante contratto di divisione ereditaria parziale
del __________ 1984 (cfr. doc. _), a favore dell’assicurata ed a carico della
particella no. __________RFP di __________ di esclusiva proprietà del fratello
__________ è stato istituito un diritto d’abitazione vita natural durante,
consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l’appartamento
al pian terreno della casa di abitazione al mappale succitato.
Con il
medesimo atto, rogitato dal notaio __________, il fratello __________, in
aggiunta alla servitù personale testé citata, si è impegnato a garantire alla
sorella ricorrente
"
un tenore di vita decoroso, qualora si dovesse
verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l’assistenza personale e
finanziaria dettata dalle circostanze.” (Doc. _)
Ai fini del
calcolo della PC, l’amministrazione ha computato un importo pari a fr.
16'460.-- corrispondente al limite di fabbisogno minimo vitale (cfr. Pos. 30
della tabella di calcolo della decisione amministrativa impugnata, doc. _).
L’assicurata,
per il tramite del suo rappresentante legale, censura il calcolo effettuato
dalla Cassa, sostenendo che il diritto d’abitazione su un appartamento del
genere può essere definito in fr. 250.— mensili, ossia fr. 3'000.— annui (doc.
_).
La ricorrente
non dice invece nulla a proposito dell’impegno d’assistenza assunto dal
fratello __________, se non ch’esso sia da intendere come un eventuale aiuto
complementare a rendite sociali e non sostitutivo al diritto alla prestazione
complementare (doc. _).
Ebbene, a
mente della scrivente Corte, l'impegno di __________ a favore della ricorrente
deve essere qualificato quale vitalizio ai sensi delle disposizioni legali e
della giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.7.). Infatti, dagli
atti si evince con chiarezza ch'egli ha concesso alla sorella __________ "una
servitù personale di abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà
di usare a scopo abitativo personale l'appartamento a pian terreno della casa
d'abitazione" di cui al mappale no. __________RFD di __________ e si è
impegnato, in aggiunta, a garantirle un tenore di vita decoroso ed a prestarle,
qualora ve ne fosse necessità, tutta l'assistenza personale e finanziaria (cfr.
doc. _). Quale contropartita l'assicurata ha sostanzialmente rinunciato ai suoi
diritti sulla casa in disanima, favorendo il passaggio della proprietà
individuale al fratello __________ (doc. _). A fronte di questa cessione, le
parti hanno concluso il vitalizio che ci occupa. Al proposito, del resto, il
tenore del settimo paragrafo del contratto ereditario datato 6 maggio 1991 è
sufficientemente esplicito.
Alla luce
di quanto precede, vista la dottrina e richiamata la giurisprudenza federale
citata (cfr. consid. 2.7), questo TCA conclude che l'impegno assunto da
__________ oggetto della divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (doc.
_), va inteso come un vitalizio ai sensi dell'art. 521 e seg. CO.
In simili
condizioni, poiché il mantenimento è da considerarsi completo (cfr. consid.
2.7), l'importo di fr. 16'460.--, equivalente al limite di fabbisogno vitale,
deve essere computato ai fini del calcolo della PC dell'assicurata, come
peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).
2.10. Infine, ci si
potrebbe interrogare sulla questione a sapere se l'assicurata abbia rinunciato
a sostanza senza controprestazione adeguata contestualmente agli altri beni di
proprietà della Comunione ereditaria fu __________, oggetto del contratto di
divisione ereditaria del 6 maggio 1991 (cfr. part. no. __________RFD di
__________, mappali no. __________RT di __________ nonché fondi no. __________
RFP di __________, doc. agli atti dell'amministrazione).
Ebbene,
tale questione può restare irrisolta. Infatti, dagli atti dell'incarto emerge
che il valore complessivo della sostanza immobiliare succitata assomma a fr.
61'648.--. Quest'importo, quant'anche fosse computabile a titolo di rinuncia ai
sensi dell'art. 3c cpv. 1 let. g LPC sarebbe comunque inferiore
all'ammortamento legale complessivo calcolato in ossequio all'art. 17a OPC.
2.11. In siffatte
circostanze, il ricorso va dunque respinto mentre la decisione impugnata, in
quanto incensurabile, deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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