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Numero d'incarto:
33.2000.18
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00018
ir/nh
Lugano
10 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 febbraio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 23
febbraio 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha
assegnato a __________ una prestazione complementare pari a fr. 802.-- mensili
con effetto dal 1° marzo 2000 (doc. _). Rilevando come la prestazione fosse
inferiore a quanto percepito in precedenza l’assicurato ha interposto il 23
marzo 2000, per il tramite della moglie, un ricorso a questo TCA.
Nell'impugnativa si evidenzia il mancato computo, in deduzione, dell’importo di
CHF 75'000.- per la fissazione della sostanza costituita dall’abitazione
primaria. In secondo luogo il ricorrente ha contestato i valori commerciali
ritenuti dalla Cassa per altre sue proprietà immobiliari (poste 44.02 e 46.02)
considerati eccessivi e non rispondenti alla realtà ed ha postulato la
rettifica di “alcuni parametri contabili precedentemente registrati
erroneamente”. Nelle sue conclusioni __________ postula sostanzialmente un
riesame dell’importo allocato in considerazione della franchigia per
l’abitazione primaria e della necessità di rettificare le stime ritenute dalla
Cassa.
1.2. La Cassa ha
preso posizione sul gravame unicamente il 2 febbraio 2001 proponendone
l'accoglimento parziale dopo avere fatto allestire una verifica delle stime
immobiliari inizialmente considerate per l’emanazione della decisione impugnata
ed ottenuto nuova ed inferiore valutazione degli immobili da parte dell’Ufficio
stima. La Cassa ha osservato, nelle sue argomentazioni, come l’Ufficio
cantonale di stima abbia esperito un sopralluogo, presente il ricorrente e la
sua rappresentante, con riesame delle perizie allestite giungendo alla
conclusione che i valori fissati per le particelle no. __________, __________e
__________dovessero essere rettificati. Per tale ragione la Cassa ha ritenuto
per la posta 44.02 (proprietà fondiaria al valore commerciale) un valore
complessivo degli immobili di CHF 68'045.- (rispetto alla precedente
valutazione di CHF 79'045.-) e per la posta 46.02 (Comunioni ereditarie al
valore commerciale) un valore complessivo di CHF 5'046.- invece dei CHF 8'913.-
precedentemente ritenuti. La Cassa ha quindi postulato la concessione di una
prestazione complementare a __________ cifrata in CHF 885.- “… ridotta
successivamente a fr. 415.- dal 1 agosto 2000 a seguito dell’inizio
dell’attività lucrativa della moglie e a fr. 450.- dal 1 gennaio 2001”. Per il
resto la convenuta ha postulato la reiezione del gravame.
1.3. Invitato
a prendere posizione sulle osservazioni della cassa __________ ha scritto, il
22 febbraio 2001, quanto segue:
"
Prendo innanzitutto atto che l'Istituto delle Assicurazioni Sociali
(IAS), dando seguito ad un colloquio in seguito intervenuto e facendo propria
la mia richiesta presentata in via subordinata in occasione del ricorso in
oggetto , ha dato ordine per l'allestimento di nuove stime sulla sostanza
immobiliare.
Considerato che le stesse hanno
comportato un adattamento verso il basso di alcuni valori, l'Istituto stesso
propone di conseguenza un parziale accoglimento del mio ricorso.
Per quanto attiene alla mie richieste
presentate in via principale (adozione dei valori di stima ufficiale e computo
dell'abitazione primaria secondo l'art. 3 LPC), l'IAS riconferma le proprie
posizioni richiamandosi alle relative norme legali e prassi adottate.
Conseguentemente mi permetto proporre
a questo Spettabile Tribunale le seguenti conclusioni:
a) Per quanto
concerne il computo del valore dell'abitazione primaria sulla sostanza
conformemente all'art. 3 LPC, ritenendo esaustive e conformi le osservazioni
presentate dall'IAS in merito, rinuncio a ribadire la mia richiesta
ritirando il ricorso per quanto concerne questa parte.
b) Riguardo
alla richiesta presentata in sede ricorsuale di computare, per il calcolo delle
PC AI, la sostanza secondo il valore di stima ufficiale (ritenuto
corrispondente al valore commerciale); vista prioritariamente la revisione
delle valutazioni effettuata e non volendo procedere ad una ulteriore
contestazione delle prassi adottate, ritiro la parte di ricorso attinente.
c) Per quanto
concerne la domanda di revisione della valutazione al valore commerciale della
sostanza, l'IAS, procedendo di propria iniziativa, ha constatato essere
eccessivo il valore di alcune poste.
Accettandone la rettifica propone
il parziale accoglimento del ricorso.
Dando atto della buona volontà
dimostrata e considerando adeguati i nuovi valori, ritengo che la risposta
dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali in merito debba essere accolta."
(Doc. _)
(sottolineature del redattore)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Per quanto
attiene all’abitazione che costituisce la residenza primaria del ricorrente va
osservato, come d’altra parte condiviso dallo stesso __________ nel suo scritto
22 febbraio 2001, che detta proprietà é da computare al valore fiscale (cpv. 1
dell’art. 17 OPC – AVS/AI versione 1 gennaio 1999). Quindi se la sostanza
immobiliare dell’assicurato gli serve da abitazione primaria la valutazione
della stessa deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla
legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio, ciò per
ragioni di semplificazione delle procedure (cfr. RCC 1991 422). In virtù
dell’art. 52 LT gli immobili in Ticino vengono imposti per il valore di stima
ufficiale. E’ indubbio che la Cassa abbia quindi operato correttamente fissando
a CHF 133'406.- la posta 44 della decisione impugnata.
2.3. Gli immobili
che non costituiscono la residenza primaria dell’assicurato vanno invece
computati al loro valore corrente (Pratique VSI 1994 194) ossia quello di
mercato, ciò che trova giustificazione nei maggiori importi, in generale, del
valore corrente rispetto a quello fiscale (RCC 1991 424), questo per impedire
che gli assicurati possano mantenere la loro sostanza a vantaggio degli eredi
grazie alle prestazioni complementari. Per valore corrente o venale si intende
il valore che l’immobile ha effettivamente sul mercato.
In
concreto le proprietà fondiarie dell’assicurato (esclusa l’abitazione primaria
di cui è cenno sub. 2.2) vanno considerate quindi al loro valore venale che è
quello ritenuto dall’Ufficio Cantonale di Stima, cui la Cassa ha fatto capo
(pratica questa ammessa dal TFA con sentenza 27 febbraio 1998 in re S.),
effettuato successivamente all’inoltro del gravame in discussione. Questa
valutazione, eseguita in contraddittorio, ha comportato la fissazione di un
importo totale di stima di CHF 73'091.- per le poste 44 e 46 relative alla
sostanza immobiliare al valore commerciale.
Non vi è
motivo di scostarsi dalle risultanze peritali, corrette rispetto alle
precedenti, dell’Ufficio stima in assenza di seri ed imperativi motivi come in
casu. Il lavoro svolto dall’Ufficio cantonale di stima appare completo,
conseguente ad esame in loco ed è stato condiviso dal ricorrente. Gli esperti,
specialisti del ramo che hanno applicato i criteri usualmente validi in questo
ambito, hanno considerato le contestazioni del ricorrente e valutato
l’importanza della località dove sono situati i fondi, la situazione geografica,
lo sviluppo residenziale, commerciale ed industriale della regione, i prezzi di
riferimento in zona, la regolamentazione pianificatoria, i volumi, ed altri
criteri in dettaglio descritti nel doc. _. La nuova valutazione e l’entità
della riduzione vanno quindi condivisi in questa sede.
La nuova
stima degli immobili impone quindi una nuova fissazione delle PC in favore del
ricorrente a partire dal 1° marzo 2000.
2.4. Con il
ricorso l’assicurato censura il calcolo della sostanza immobiliare che gli serve
da abitazione primaria sostenendo che, ai fini del calcolo della PC, debba
essere computato soltanto il valore di stima eccedente fr. 75'000.--
richiamando sostanzialmente quanto sancito dall’art. 3c cpv. 1 lett. c LPC
Secondo l’art. 5 cpv. 3 lett. d LPC i Cantoni
possono rinunciare ad applicare l’esonero concesso sull’immobile che serve da
abitazione alle persone designate nell’articolo 3c cpv. 1 lett. c LPC e
anticipare le prestazioni complementari nell'ambito di un credito ipotecario
gravante l'immobile abitato da queste persone. Il Cantone Ticino ha optato per
questa alternativa (cfr. art. 18 Legge cantonale di applicazione della legge
federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’AVS/AI
entrata in vigore il 1° gennaio 1998).
Correttamente, quindi, la Cassa di compensazione
non ha concesso la deduzione di fr. 75'000.-- postulata dall’assicurato con il
ricorso. Su tale punto, comunque, __________, dopo avere preso conoscenza delle
argomentazioni della Cassa in sede di risposta, ha ritirato la censura con
scritto 2 febbraio 2001 indirizzato al TCA.
2.5. Alla luce di
quanto precede il gravame va parzialmente accolto per l’ammessa diminuzione del
valore di stima degli immobili a valore commerciale fissata in complessivi CHF
73'091.--. La decisione impugnata va quindi annullata. Il reddito non
privilegiato calcolato nuovamente assomma a CHF 23'045 e la prestazione PC
dovuta a contare dal 1 marzo 2000 ammonta a CHF 885.- mensili come anche
indicato dalla Cassa in sede di risposta di causa (_ pag. 2).
2.6. L’adeguamento
della PC ha effetto dal 1° marzo 2000. Per quanto attiene alle ulteriori
modifiche, in specie alle riduzioni delle PC a contare dal 1° agosto 2000 con
adeguamento verso l’alto al 1° gennaio 2001 indicate dalla Cassa con la
risposta di causa a seguito dell’inizio dell’attività lucrativa della moglie
del ricorrente (cfr. doc. _), questo TCA ha potuto accertare (dall’esame degli
atti prodotti e da conferma telefonica del funzionario preposto) come la Cassa
non abbia emanato formalmente alcuna decisione. Il tema - per tale motivo -
esula dalla presente procedura e questo TCA non può pronunciarsi in
merito. La Cassa prenderà le necessarie decisioni con i noti rimedi di diritto
esercitabili da parte dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L’assicurato
ha diritto ad una prestazione complementare di fr. 885.-- mensili a contare dal
1° marzo 2000.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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