AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2004.17
Data decisione, Autorità:
17.08.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2004.17
ZA/td
Lugano
17 agosto
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2004 di
RI1
contro
la decisione del 27 febbraio 2004 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 ottobre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
chiesto in restituzione a __________ RI1l'importo di fr. 1'146.-- percepiti
indebitamente a titolo di rendita completiva per la figlia __________, relativi
al periodo da luglio a settembre 2003.
A
motivazione della richiesta l'UAI ha precisato:
"
Con decisione del 13.03.1997 è stato posto al
beneficio di una rendita completiva per la moglie e per la figlia __________.
La completiva per la figlia a partire dal
01.03.1997 a seguito degli adeguamenti delle rendite ammonta a fr. 382.-
mensili.
Nel corso del mese di maggio 2003 ci ha inviato
una dichiarazione in cui affermava che sua figlia avrebbe continuato gli studi
oltre il 30 giugno 2003.
Nel corso del mese di settembre 2003 ci ha
comunicato telefonicamente che __________ ha terminato gli studi nel mese di
giugno 2003. Il diritto alla rendita completiva si è estinto quindi con la fine
di tale mese.
La rendita per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2003, è stata versata a torto.
Il totale della prestazione ammontante a fr.
1'146.- e meglio:
rendita completiva AI figlia __________ dal
07.2003 al 09.2003
fr. 382.- x 3 mesi fr. 1'146.-
Totale a nostro favore fr. 1'146.-
che, deve essere rimborsato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, conformemente all'art. 25
cpv. 1 legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA)" (doc. A3).
1.2. In data 30
ottobre/12 dicembre 2003 l'assicurato, rappresentato dal __________, ha
inoltrato una domanda di condono del seguente tenore:
"
Qui di seguito vi proponiamo le indicazioni
utili per il calcolo della rendita per __________.
Nel giugno 2003 __________ ha terminato gli studi
presso la scuola commerciale e si è attivata nella ricerca di un posto per lo
stage richiesto ai fini dell'iscrizione universitaria.
Non ha lavorato e tantomeno si è iscritta
all'ufficio disoccupazione. Solo a partire dal mese di ottobre ha trovato il
datore di lavoro ed uniamo il contratto dal quale potrete verificare la durata
ed il salario.
Ribadiamo che lo stage è percorso obbligatorio
per accedere all'iscrizione universitaria.
Vi invitiamo a voler cortesemente procedere allo
stralcio della richiesta di restituzione e per la reintegrazione di __________
nel calcolo."
Il 12
dicembre 2003, l'assicurato ha precisato:
"
Ci riferiamo alla richiesta di riattivazione
della rendita completiva per __________ inoltratavi il 30 ottobre scorso.
Vi invitiamo a voler cortesemente interpretare la
richiesta inoltrata, in termini di condono per l'importo relativo alle
mensilità dal luglio al settembre 2003."
Con
decisione del 22 dicembre 2003 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in
particolare, ha argomentato:
"
(…)
abbiamo esaminato la sua
domanda di condono dell'importo chiestole in restituzione.
Le rendite riscosse a
torto devono essere restituite.
Il rimborso non può essere
chiesto se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi
difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA).
La buona fede non è
riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è
dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con
negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di
accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e
del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione o
accettando rendite e assegni per grandi invalidi versategli a torto.
La grave difficoltà ai
sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPGA è dato quando le spese riconosciute a
norma di legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le
spese supplementari superano i redditi a norma della LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).
Nel suo caso non le può
essere riconosciuto il requisito della buona fede poiché è perfettamente
consapevole che il versamento della rendita completiva tra il diciottesimo e il
venticinquesimo anno d'età è riconosciuto soltanto per i figli agli studi o
all'apprendistato.
Non avendo, purtroppo,
trovato un posto di stage per completare la formazione di sua figlia __________,
non le può essere riconosciuto il diritto alla rendita completiva per i mesi da
luglio a settembre 2003.
Mancando la prima
condizione cumulativa per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è
necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà" (doc. A2).
1.3. Con
opposizione 23 dicembre 2003, l'assicurato, sempre rappresentato dal __________,
ha osservato:
"
la vostra decisione ci coglie con stupore poiché
è messa in discussione la "buona fede".
Dalla documentazione prodotta, le diverse
ricerche effettuate da __________ già prima della conclusione dell'anno
scolastico e tutte finalizzate allo stage per l'iscrizione universitaria, la
"buona fede" a noi pare ineccepibile.
Abbiamo inviato solo parte di dossier-ricerche
poiché ci sembrava esaustivo e prova inconfutabile del percorso scolastico in atto.
La documentazione é a disposizione su vostra richiesta.
La vostra decisione negativa si aggiunge alle già
grosse difficoltà e frustrazioni che __________ ha incontrato nella ricerca
dell'attività e giunge inopportuna e punitiva per l'intero nucleo familiare.
Vi invitiamo a voler riseminare la vostra presa
di posizione, a chiederci eventuale documentazione ulteriore di prova e ad
emettere una nuova decisone che tenga conto di quanto esposto" (doc. A4).
1.4. Con
decisione su opposizione del 27 febbraio 2004, l'UAI ha ribadito il contenuto
del suo primo provvedimento, precisando:
" 1.
Con decisione del 22 dicembre 2003 l'ufficio AI le ha notificato una
decisione di condono
respinto relativa alla notifica di una decisione di restituzione del 24 ottobre
2003;
-
con
opposizione del 23 dicembre 2003 si contesta tale decisione ritenendo non
giustificata la ragione per la quale non è stata accordata la "buona
fede";
-
prima di entrare nel merito dell'opposizione
occorre ricordare che:
si considera che una persona
segue una formazione se, per un periodo determinato, che duri almeno un mese,
frequenta scuole o corsi oppure segue una formazione professionale;
- la restituzione delle rendite e degli assegni
per grandi invalidi
riscossi a torto può
essere condonata totalmente o in parte se sono realizzate le due condizioni
della buona fede e della grave difficoltà economica (RCC 1990 p. 365);
- la persona tenuta alla restituzione o il suo
rappresentante legale
devono avere ricevuto la rendita in buona
fede;
- la buona fede non è riconosciuta quando il
versamento a torto della
rendita è dovuto a
negligenza della persona tenuta alla restituzione, ovvero quando, al momento
della richiesta e dell'esame di un diritto, sono state fornite indicazioni
inesatte rispetto alla situazione reale (in questo caso da riferirsi alla
situazione di continua formazione della figlia __________);
- in conclusione, nel caso concreto, non può
essere riconosciuto il
requisito della buona
fede, in quanto lei aveva l'obbligo di interessarsi se poteva beneficiare
ancora della rendita a favore della figlia, anche durante il periodo in cui la
stessa non aveva nessuna iscrizione, ma stava producendo degli sforzi
finalizzati allo stage per l'iscrizione universitaria." (doc. A1)
1.5. L'assicurato
ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA,
esprimendosi come segue:
"
sono a beneficio di una rendita di invalidità e
di un a prestazione complementare e nel calcolo è compresa mia figlia __________
nata nel 1984.
Per ottenere la maturità professionale e
l'iscrizione universitaria è previsto uno stage lavorativo.
Mia figlia si è attivata per la ricerca di un
posto di lavoro già prima della fine dell'anno scolastico 2003. Allego la
documentazione supplementare – altra ritenuta sufficientemente provante era già
stata indirizzata all'Istituto delle assicurazioni sociali – a dimostrazione
dell'intento di prosecuzione degli studi. A sostegno, segnalo che __________
non si è iscritta alla disoccupazione alla quale avrebbe avuto diritto se non
vi fosse stata la scelta di continuità formativa.
Le richieste inoltrate a seguito della scarsa
risposta del mercato, sono state numerosissime ed alla fine vi è stato un
riscontro positivo.
Il 24 ottobre 2003 l'Istituto mi indirizza una
richiesta di restituzione delle tre mensilità estive ritenendo che non vi fosse
il principio della buona fede nel non aver notificato che __________ intendeva
proseguire gli studi.
Viene peraltro confermata la continuità della
prestazione da settembre 2003 e viene respinta la richiesta di condono di fr.
1'146.- importo relativo ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2003 mancando,
secondo l'ufficio delle assicurazioni sociali, i requisiti della buona fede e
della grave difficoltà economica.
Sottolineo con forza che entrambi gli elementi
sono invece presenti. Sia la buona fede che è dimostrata attraverso la
documentazione allegata, la mancata iscrizione alla disoccupazione, l'attuale
ripresa del percorso formativo.
La grave difficoltà economica è davvero presente
e non credo sia difficile comprendere come una persona invalida con nucleo
familiare a carico, al beneficio di una prestazione complementare, sia
dissestato dal mancato versamento di tre mensilità della rendita completiva per
mia figlia.
siamo in arretrato con il pagamento dell'affitto
essendo venuto meno l'importo equivalente.
Vi ringrazio, egregi signori, per la vostra
cortese attenzione e per la decisione a cui vorrete giungere
. di annullamento della decisione su opposizione
del 27.2.2004
. l'invito nei confronti dell'Istituto a
procedere al rimborso delle 3
mensilità
. spese e ripetibili a carico." (doc. I)
1.6. L'UAI, nella
sua risposta di causa del 27 maggio 2004, riconfermandosi nella sua precedente
decisione, ha postulato l'integrale reiezione del gravame (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità.
Siccome
dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr.
25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e
poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si
basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione
contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel
presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1°
gennaio 2003.
Dal 1°
gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a
revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è il condono di fr. 1'146.— che l’assicurato deve restituire in
virtù della decisione 24 ottobre 2003, cresciuta in giudicato.
Per
quanto riguarda la rendita completiva per i figli, il capoverso 1 dell'art. 35
LAI recita:
"
Le persone legittimate alla rendita d’invalidità
hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse
fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti."
L'art. 22
ter LAVS prevede:
"
Art. 22ter Rendita per i figli
1 Le persone
cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per
ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per
i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di
vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella
di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora
si tratti di figli dell’altro coniuge.
2 La rendita
per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le
disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA2)
come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio
federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga
all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.3"
Il capoverso
5 dell'art. 25 LAVS prevede:
"
Per figli ancora in formazione, il diritto alla
rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni
compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per
formazione."
L'art. 25
LPGA ha il seguente tenore:
"
Art. 25 Restituzione
1 Le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
2 Il diritto
di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in
cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante.
3 Può essere
chiesto il rimborso di contributi pagati in eccesso. Il diritto si estingue un
anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti troppo elevati,
al più tardi cinque anni dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale i
contributi sono stati pagati."
2.4. Per costante
giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che
siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione
processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state
versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
In
effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23
consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e
riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una
conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una
restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21;
RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel
che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare
limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze
del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
Dalla
riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni
amministrative.
In questo
caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si
manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; SVR 1997 ALV N° 101,
pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag.
79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione
principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e
senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid.
2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
E' tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla
quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è
quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante
sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto
l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame
nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20
ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).
Il
principio della restituzione sancito all'art. 25 LPGA (vecchio 47 cpv. 1 LAVS)
- analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento
indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante
nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (LAI e LPC), nel senso
che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo
oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in
una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona
fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 25 LPGA,
art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi
sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 nella
causa P.).
2.5. Oggetto
della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se a ragione o meno
la Cassa ha respinto la domanda di condono del ricorrente.
E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo,
Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”,
Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994,
pag. 141; STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del
9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella
causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a,
pag. 414, 123 V 335, 121 V 157, consid. 2b, pag. 159, 118 V 311, consid. 3b,
pag. 313-314, 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), la quale,
nel caso di specie, si limita a rifiutare all'assicurato il condono della
restituzione di fr. 1'146.--, corrispondenti alle rendite completive per la
figlia Natascia percepite indebitamente per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2003.
2.6. Riguardo ai
presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza,
relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p.
126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona
fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (Meyer/Blaser, "Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).
Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete
al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente
dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il
grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona
fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.;
SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V
105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale
obbligo (Meyer/Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa
è stata determinata da sua negligenza (STFA del 31 agosto 1993 nella causa I.,
pag. 3).
Il
requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica
della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base
alle sue capacità finanziarie.
Dovrà
pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare
situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.7. Dagli atti
di causa emerge che la rendita completiva relativa ai mesi da luglio a
settembre 2003 è stata effettivamente versata a torto, in quanto la figlia __________
ha terminato i propri studi per la fine di giugno 2003 conseguendo il diploma
di impiegata qualificata (scritto 30 ottobre 2003 __________ e diploma 24
giugno 2003, cfr. incarto AI). Dal mese di settembre 2003 __________ ha
reperito un posto di stage presso la __________; quest'impiego le permetterà di
elaborare una ricerca nell'ambito della materia denominata "lavori
pratici" ed ottenere il certificato di maturità professionale.
Il 20
maggio 2003, __________, madre di __________, ha dichiarato che la figlia
avrebbe continuato gli studi oltre il 30 giugno 2003 (dichiarazione 20 maggio
2003, Incarto AI).
Il
documento sottoscritto dalla madre ha questo tenore:
"
Con il 30 giugno 2003 scade la validità della
dichiarazione di frequenza agli studi rilasciata dalla scuola frequentata da vostra
figlia __________ e con ciò si estingue pure il diritto alla rendita
completiva.
Tuttavia il versamento della prestazione potrà
essere prorogato oltre tale data, ma al massimo fino ai 25 anni di età se
l'interessata continua gli studi.
In questo caso vogliate ritornarci, entro il 15
giugno 2003 la presente lettera completando e firmando la dichiarazione in
calce.
Appena sarete in possesso della dichiarazione di
frequenza agli studi, rilasciata dalla scuola competente, vogliate farcela
pervenire.
Osserviamo che in mancanza di questo documento
sospenderemo il versamento della rendita e vi chiederemo in restituzione
l'importo percepito a torto."
Il 24
settembre 2003, il funzionario incaricato dell'UAI ha ancora osservato:
"
Nel corso del mese di maggio 2003 ci ha inviato
una dichiarazione in cui affermava che sua figlia avrebbe continuato gli studi
anche dopo il 30.06.2003.
Non ci ha però fatto pervenire il certificato di
frequenza agli studi, valido da questa data.
Le comunichiamo quindi che se entro il 15.10.2003
non saremo in possesso del documento richiesto, sospenderemo il versamento
della rendita completiva."
Il testo
della dichiarazione sottoscritta era ben chiaro sui motivi della richiesta
dell'attestato di frequenza alla scuola e sulle conseguenze della mancanza di
tale documento.
Anche se
si deve dare atto che l'assicurato e la figlia si sono impegnati nel reperire
il più presto possibile un nuovo posto di stage e che solo con tale impiego e
l'elaborazione di una ricerca nell'ambito della materia denominata "lavori
pratici" __________ avrebbe potuto ottenere il certificato di maturità
professionale (scritto 25 settembre 2003 del Centro professionale commerciale,
incarto AI), non si può ignorare il fatto che, nel frattempo, nonostante il
chiaro tenore della dichiarazione del 20 maggio 2003, l'assicurato (in
quell'occasione la moglie) ha comunicato all'UAI un fatto non vero, ossia che
la figlia avrebbe continuato gli studi anche dopo il diploma del giugno 2003. È
vero che tale decisione può sembrare scioccante, tuttavia la legge e la
giurisprudenza sono severe nell'ammettere la buona fede, che come nel caso di
specie, non può essere ammessa a causa di una grave negligenza da parte dei
genitori di __________, che hanno comunicato all'amministrazione un fatto non
conforme alla realtà (ossia la continuazione degli studi sin dal luglio 2003).
Forse, entrambi i genitori hanno pensato che nel giro di poche settimane la
figlia avrebbe potuto trovare il posto di stage, ciò che è avvenuto solo a far
tempo dall'ottobre 2003, tuttavia al momento della compilazione della
dichiarazione di cui sopra, quest'eventualità non si era verificata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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