AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.45
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00045
BS/cd
Lugano
25 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2002 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 22 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata nel 1962, di professione venditrice a tempo parziale, è affetta da una
malattia agli occhi (maculopatia familiare, cosiddetta malattia leventinese,
cfr. doc.
AI _).
In data
25 aprile 2001 essa ha presentato una domanda tendente ad ottenere delle
prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con proposta di
decisione 13 febbraio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato
prestazioni assicurative. A motivazione del provvedimento preso
l’amministrazione ha indicato quanto segue:
"
(…)
Dall'esame della documentazione medico-economica
acquisita agli atti risulta che il danno alla salute presentato dall'assicurata
comporta un'invalidità globale del 27.5 %, tenuto conto sia dell'incapacità al
lavoro dal profilo salariale che degli impedimenti riscontrati nell'ambito
dell'esecuzione dei lavori casalinghi.
attività
per
cento
incapacità
grado
d'invalidità
casalinga
83.00
%
23.00
%
19.00 %
attività
salariale
17.00
%
50.00
%
8.50 %
grado
d'invalidità
27.50 %
======
In siffatte condizioni non sussistono quindi i
presupposti per il riconoscimento di una rendita AI." (cfr. doc. AI _)
Con
osservazioni 7 marzo 2002 l'assicurata, per il tramite del __________, ha
contestato la valutazione fatta dall’amministrazione, postulando l’erogazione di
un quarto di rendita (doc. AI _).
Con scritto 15 marzo 2002 l’amministrazione ha spiegato la propria proposta di
decisione (doc. AI _) e mediante provvedimento formale del 22 marzo 2002 ha
confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI _).
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, sempre
rappresentata dal __________.
Postulando il riconoscimento di un quarto di rendita, rispettivamente una mezza
rendita in caso di rigore, l’insorgente ha in particolare rilevato:
"
(…)
- La ricorrente contesta questa valutazione e fa valere di
essere notevolmente inabile in sia come casalinga che come commessa di negozio.
A sostegno di questa sua posizione rinvia alla documentazione medica e
all'inchiesta sull'economia domestica già agli atti dell'intimata.
Da questa emerge che il grado d'invalidità è stato giustamente
determinato secondo il metodo misto, avendo la signora __________ svolto attività lavorativa come commessa di
negozio per alcune ore durante i mesi estivi e confermato che avrebbe
continuato a svolgere l'attività lavorativa nella misura precedente
all'insorgenza del danno invalidante (ca. 24 ore settimanali per la durata di
due mesi all'anno).
Per quanto è di questa attività, la ricorrente stima che non sia
stata correttamente valutata l'incapacità come venditrice, dato che in
considerazione del fatto che la signora __________ non riesce più a individuare
dettagli, leggere i prezzi, riconoscere colori, ecc., non è immaginabile come
essa possa assolutamente svolgere non solo quest'attività, ma proficuamente
anche qualsiasi altra attività lavorativa. Per questo motivo, il grado
d'invalidità come venditrice è del 100 % e quello parziale d'invalidità del 17
%.
Per quanto è delle mansioni di casalinga, si notano poi delle
lacune, essenzialmente alla voce "cucina"; non è in effetti
comprensibile come con tutte le eccezioni indicate dall'assicurata circa le
mansioni espletabili si possa ragionevolmente ritenere che essa si occupi della
preparazione dei pasti quando non riesce a distinguere dettagli, versare, ecc.
La limitazione in questa voce, pur tenendo conto della partecipazione dei
membri della famiglia, dovrebbe essere aumentata al 50-60 % e conseguentemente
il grado d'invalidità parziale al 29, rispettivamente 32 %.
Con un grado complessivo del 46, risp. 49 %, all'assicurata spetta
un quarto di rendita, eventualmente la mezza-rendita di rigore."
(cfr. doc. _)
1.3. Mediante
risposta 23 maggio 2002 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame,
poiché:
"
(…)
Per quanto attiene alla valutazione medica, lo scrivente Ufficio
si é basato sul parere espresso dall'oftalmologo curante, dottor __________.
Questi ha ritenuto che la diminuzione dell'acuità visiva non pregiudica
l'attività lavorativa in misura superiore al 50%.
Nessun indizio agli atti permette di porre in discussione il
giudizio formulato.
Anche la valutazione effettuata dall'assistente sociale merita
conferma.
Al proposito non va infatti dimenticato -fatto questo riconosciuto
anche dal Tribunale federale- che non v'è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel
procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
In concreto, alla voce "alimentazione" l'assistente
sociale ha compiutamente descritto le difficoltà che l'assicurata incontra
soprattutto nell'espletamento di compiti che richiedono una particolare acuità
visiva, come per esempio il controllo degli aloni sui bicchieri, o dei residui
di terra sulle verdure. Viene però specificato che i pasti continuano ad essere
preparati dalla diretta interessata, la quale per altro è ancora in grado di
assicurare le mansioni di riordino. In considerazione del fatto che le
limitazioni sono quindi contenute,
un grado di impedimento pari al 20% appare del tutto
giustificato."
(cfr. doc. _)
1.4. In data 21
giugno 2002 e 28 agosto 2002 il TCA si è rivolto all’oculista curante
dell’assicurata, dr. __________, per ottenere delle informazioni in merito alla
valutazione della capacità lavorativa (doc. _).
Le parti in causa hanno presentato le loro prese di posizione in merito a tali
accertamenti (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se __________ ha diritto ad una rendita d’invalidità.
L’assicurata contesta il grado d’incapacità lavorativa accertato
dall’amministrazione, sostenendo che le limitazioni del campo visivo le
precluderebbero in maniera completa lo svolgimento di qualsiasi attività. Essa
contesta altresì la determinazione del grado d’invalidità quale casalinga
accertato dall’inchiesta economica, in particolare la valutazione degli
impedimenti di cui al punto no. 5.2 ( “Alimentazione”).
L’UAI sostiene invece la bontà della decisione, rilevando in particolare come
il grado di capacità lucrativa sia stato desunto dai certificati del medico
curante. Essa sottolinea inoltre l’affidabilità dell’inchiesta economica.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, p. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, p. 182 consid. 3; RCC 1990, p. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique
de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, p. 232;
- Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage,
- 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
"non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op.cit, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1
LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il
caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per
mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio,
op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità
per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si
consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI,
l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In
tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e
quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado
d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza
soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo
diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività
lucrativa.”
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 125 V 146.
2.7. Nella
presente fattispecie, alfine di valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha
applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.6), ripartendo in 83% la parte del
tempo dedicata alle mansioni domestiche e in 17% quella dedicata all’attività
salariata (venditrice).
Sulla base dei certificati del dr. __________, oculista curante
dell’insorgente, l'amministrazione ha tenuto conto di un'incapacità lavorativa
del 50% (doc. AI _).
Fondandosi sull'indagine economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica, l’UAI ha attestato una incapacità al 23% quale casalinga (doc. AI
_).
La
ricorrente contesta dunque il grado d’incapacità lavorativa quale venditrice e
il grado d’impedimento nelle mansioni consuete casalinghe.
Nessuna obbiezione è stata sollevata per conto in merito alla chiave di
ripartizione tra attività lucrativa e casalinga.
2.8. L’assicurata
ritiene di essere inabile al 100% nella sua professione di venditrice poiché
non riesce più ad individuare dettagli, leggere i prezzi, riconoscere colori
ecc.
L’UAI rileva invece che l’incapacità lavorativa del 50% è stata evinta dai
certificati del medico curante.
Nel rapporto 3 maggio 2001 il dr. __________, posta la diagnosi di maculopatia
familiare, ha indicato un’incapacità lavorativa al 50% da metà 1999 nell’attività
di casalinga, ponendo una prognosi sfavorevole (doc. AI _).
Con
lettera 15 ottobre 2001, facendo riferimento al citato rapporto, il curante ha
scritto che “ritengo giustificata un’inabilità lavorativa al 50% a partire
dal mese di giugno 1999” (doc. AI _).
Alla domanda posta dal TCA in merito alle limitazioni che l’assicurata deve far
fronte nell’espletamento di un’attività di venditrice in un piccolo negozio di
alimentari, in data 29 agosto 2002 il dr. __________ ha dato la seguente
risposta:
"
Come già espresso nel rapporto del 12.08.2002, i
danni retinici causati dalla maculopatia hanno compromesso in modo grave la
visione centrale della paziente.
Per questo motivo diverse mansioni che si svolgono in un negozio di alimentari,
quali usare un’affettatrice elettrica o un coltello, possono rilevarsi molto
pericolose per la signora __________. Inoltre la paziente necessita di tempi
più lunghi per leggere i prezzi, usare il registratore di cassa o semplicemente
muoversi all’interno del negozio.”
ed ha
confermato un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. doc. _).
2.9. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid.
3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a,
105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla
capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid.
1; RCC 1982 p. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, p. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione
né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio
spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato
sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, p. 432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte dell’Ufficio AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, op.cit, p. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, p. 126).
Nel caso
in esame, ci si potrebbe chiedere se l’assicurata, viste le limitazioni
elencate dal dr. __________, possa ragionevolmente esercitare la sua
professione o altre attività adeguate nella misura del 50%.
Tale compito spetta al consulente professionale, il quale, in base alle
informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, deve stabilire
le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 228, Omlin, Die
Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Tale quesito può tuttavia rimanere aperto.
Infatti, come si vedrà nel consid. 2.12., anche volendo ammettere un’incapacità
al lavoro del 100% quale salariata e quindi un grado parziale d’invalidità del
17%, la ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita AI.
2.10. Per quel che
concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone
che si occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come
si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
- Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo)
2
5
- Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina,
approvvigionamento)
10
50
- Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5
20
- Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
- Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
5
20
- Accudire
i figli o altri familiari
0
30
- Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di
perfezionamento, attività creative)*
0
50
- Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e
seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli
assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un
valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I
102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.11. Come detto, l'UAI
ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica.
Il relativo rapporto è stato allestito il 22 novembre 2001 (doc. AI _). Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 23%. Dal momento
che l’assicurata dedica l’83% del tempo complessivo all’attività di casalinga,
il relativo grado d’invalidità è del 19 %.
La
ricorrente contesta tale valutazione, in particolare la determinazione
dell’impedimento di cui al punto no. 5.2, alla voce “ Alimentazione”. A
riguardo, nel rapporto dell’assistente sociale si legge:
"
(…)
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
8
E' la figlia che scodella il cibo nei piatti
poiché l'assicurata non si sente capace di farlo con altrettanta sicurezza.
Allo stesso modo lascia che siano i familiari a pulire le verdure (l'insalata,
ma anche i funghi) nel timore appunto di lasciare residui di terra. Non riesce
a versare liquidi nei piccoli bicchieri: il rischio è di versarne troppo. Nel
complesso, però, continua ad attendere alla preparazione dei pasti.
Per l'igiene si serve di un prodotto in spray
capace di una pulizia a fondo; non è però in grado di vedere le ragnatele e gli
aloni su vetri e bicchieri, né le macchie di piccole dimensioni, per terra o
sulle superfici dei mobili; ha lo stesso problema con le macchie sugli
indumenti.
Fra le cose "per abitudine"; ha
ricevuto in regalo la bilancia digitale, che le permette di riconoscere il peso
degli ingredienti a differenza di quella usata comunemente.
Non rileva problemi particolari nella pulizia a
fondo della cucina.
L'assicurata incontra alcune difficoltà, e le
descrive; ciò nonostante rimane attiva nella preparazione dei pasti e nel
riordino, anche in quello "di fino". Questo significa una percentuale
d'incapacità del
20 %."(cfr.
doc. AI _)
Occorre
innanzitutto rilevare che in merito all’affidabilità dell’inchiesta economica
per le persone occupate in economia domestica, il TFA ha stabilito che non vi è
motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il
cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid.
5).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b ec;
cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).
Nelle
sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.
il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici.
2.12. Nel caso in
esame, in data 21 giugno 2002 il TCA ha interpellato il medico curante,
chiedendo in particolare di prendere posizione in merito alle discrepanze tra
la sua valutazione e quella dell’assistente sociale per quel che concerne la
capacità lavorativa dell’assicurata quale casalinga. A tale scopo lo scrivente
Tribunale gli ha trasmesso copia dell’inchiesta economica (doc. _).
Con scritto 12 agosto 2002 il dr. __________ ha spiegato la sua valutazione
come segue:
"
(…)
Premetto anzitutto che la paziente soffre di maculopatia
familiare (Malattia Leventinese).
La mia valutazione si basa sul fatto che sia la funzione visiva,
sia il campo visivo, sia il senso luminoso del soggetto sono alterati.
Questi deficit, secondo le tavole di Dufour-Quendet, comportano
una perdita del 20 % nel primo occhio e del 30 % abbondante nel secondo occhio.
Va comunque segnalato che la mia interpretazione dell'inabilità
non è così dettagliata quanto quella eseguita dall'assistente sociale.
Si basa però sulla considerazione che i danni retinici che
compromettono la vista della Signora __________ si ripercuotono sulla visione
centrale e non su quella periferica.
Per questo motivo diverse manovre normalmente giudicate non
pericolose, quali la preparazione dei cibi ad esempio, nel caso della Signora
__________ vanno a mio parere considerate rischiose per l'incolumità della
paziente." (cfr. doc. _)
Ritenuto come il sanitario non si sia espresso sull’esigibilità di ogni singola
mansione casalinga, il TCA si è nuovamente rivolto al dr. __________ per delle
precisazioni, ricevute il 29 agosto 2002 (sottolineatura del redattore):
" mi
riferisco alla lettera del 28.08.2002 riguardante la paziente
summenzionata e rispondo qui di seguito alle vostre domande.
- Come
valuta, dal punto di vista medico - teorico, l'esigibilità di ogni singola
attività elencata nell'inchiesta domiciliare per casalinghe (cfr. punti no. 5.1
- 5.7), trasmessa con lo scritto del 22/24 giugno 2002?
Le valutazioni approfondite e dettagliate effettuate
dall'assistente sociale presso il domicilio della paziente mi trovano
relativamente consenziente. Per quanto attiene alla esigibilità del punto
5.2 ritengo che siano stati descritte molto bene le importanti difficoltà che
la paziente incontra in attività che richiedono una visione stereoscopica ma
che non vengono corrisposti con una percentuale di invalidità sufficiente
(versare cibo nei piatti, tagliare e pulire le verdure, versare i liquidi nei
bicchieri). Questo vale per il punto 5.4 e 5.5. Per questi punti assegnerei una
percentuale d'invalidità di, rispettivamente 20, 5,10.
- Quale è
il grado complessivo di incapacità che l'assicurata presenta quale casalinga?
In qualità di casalinga giustifico un'inabilità lavorativa del 36
%."
(cfr. doc. _)
Orbene, come rettamente rilevato dall’amministrazione, il dr. __________ non
apporta validi elementi idonei ad inficiare i risultati dell’inchiesta
economica in questione.
In particolare, per quel che concerne la controversa valutazione degli
impedimenti di cui al punto 5.2 dell’inchiesta, il medico curante, ritenendo
come ben descritte le limitazioni dell’assicurata, non ha motivato perché non
ritiene che l’assistente sociale non abbia “corrisposto una percentuale
d’invalidità sufficiente”. Lo stesso vale anche per i punti 5.4 e 5.5. Il dr.
__________ non ha nemmeno specificato il motivo per cui ritiene che “per
questi punti assegnerei una percentuale d’invalidità di rispettivamente
20,5,10.”, come pure la percentuale d’invalidità complessiva del 36%.
In questo contesto va fatto riferimento alle precise e puntuali osservazioni 11
settembre 2002 dell’incaricata dell’inchiesta, la quale ha evidenziato come il
medico non sia entrato nel dettaglio delle attività casalinghe esigibili,
precisando inoltre che:
"
Per quel che concerne infatti il punto 5.2 cita
come non esigibili “versare cibo nei piatti, tagliare e pulire le verdure,
versare liquidi nei bicchieri “; attività che fanno parte della preparazione di
un pasto ma sicuramente non nella percentuale del 50%. Per quel che concerne
poi gli altri punti (spesa e bucato) non motiva in alcun modo la propria
valutazione.
Nel complesso, quanto riferito dal dr. ___________ non apporta elementi di
novità rispetto alla situazione descritta nell’inchiesta e nondimeno alla
valutazione: di queste considerazioni si è già tenuto conto nella
valutazione proposta stabilendo un’incapacità del 23%. (Cfr. doc. _)
Nondimeno va rilevato come il medico curante stesso abbia sostanzialmente
ritenuto valide le valutazioni dell’assistente sociale (“Le valutazioni
approfondite e dettagliate effettuate dell’assistente sociale presso il
domicilio della paziente mi trovano relativamente consenziente”, doc. _).
In merito al metodo di esecuzione dell’inchiesta economica, con osservazioni 21
agosto 2002 l’incaricata ha inoltre evidenziato:
"
Come si osserva dalla lettura del rapporto
d’inchiesta, è stata fatta una suddivisione tra quanto dichiarato
dall’assicurata e le motivazioni (in corsivo) alla base della valutazione.
Parimenti, le informazioni riferite dalla signora in occasione del nostro
incontro non sono frutto di rielaborazione o di interpretazioni da parte mia;
ed è in base a questi contenuti che si è proceduto ad una valutazione
d’incapacità espressa percentualmente”. (Cfr. doc. _).
In conclusione, visto quanto sopra, alla valutazione dell’assistente sociale va
prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente
valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va inoltre rilevato che nell’inchiesta economia in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla
giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati
coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di
reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CCS; Pratique VSI 1996, p. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6). Il grado
globale d’impedimento del 23% accertato nell’inchiesta domiciliare va pertanto
confermato.
Ritenuta la ripartizione dell’ 83% in attività domestiche, il grado
d’invalidità risulta dunque essere del 19%.
Infine, come già accennato al consid. 2.9., pur volendo considerare
l’assicurata totalmente inabile nella sua attività salariale, essa non
raggiungerebbe il grado minimo d’invalidità (40%) conferente il diritto ad una
rendita. Infatti, tenuto conto dell’invalidità (17%) in attività salariale che
va sommata all’invalidità del 19% quale casalinga, l’incapacità al guadagno
complessiva ammonterebbe a 36%, percentuale che non può essere arrotondata al
minimo pensionabile (cfr. DTF 127 V 129).
In queste
circostanze, dunque, la decisione contestata che respinge la domanda di
prestazioni deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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