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Numero d'incarto:
32.2002.3
Data decisione, Autorità:
12.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00003
RG/sc
Lugano
12 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 14 dicembre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 14
dicembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI), su richiesta
di __________, moglie dell'assicurato, ha emesso una decisione del seguente
tenore:
"
Egregio signor __________,
nella lettera del 12 dicembre 2001 la signora
__________ dalla quale è separato, ci ha invitati a versarle direttamente la
propria rendita completiva.
Per quanto attiene alla rendita completiva della
signora precisiamo quanto segue:
" Se
il coniuge che ha diritto ad una rendita non provvede al sostentamento della
famiglia o se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata, su
richiesta, all'altro coniuge (art. 34 cpv. 4 LAI)"
In questo caso la condizione è assolta, pertanto
la rendita completiva per la signora __________ sarà versata direttamente alla
signora a partire dal 1° gennaio 2002.
Contro questa decisione è possibile ricorrere al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Sezione del tribunale di appello, 6900
Lugano, entro 30 giorni.
Un ricorso contro questa decisione non avrà
effetto sospensivo ai sensi degli art. 97 cpv. 2 della legge federale
sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS) e 81 della legge federale
sull'assicurazione invalidità (LAI)." (Doc. _)
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, rilevando
quanto segue:
"
Spett.le Tribunale delle assicurazioni,
ho ricevuto la lettera riguardante la vostra
decisione in merito alla rendita completiva della mia ex moglie.
Decisione che naturalmente io contesto in quanto
la signora non provvede al sostentamento di nessuna famiglia e non contempo
percepisce un salario mensile di Fr. 3'000.--.
Perciò io sono favorevole alla vostra decisione
solo se la signora non svolge nessuna attività lucrativa.
Vi chiedo inoltre: come posso io vivere con una
rendita mensile di soli fr. 1'700.--.
In attesa di un vostro riscontro, cordiali
saluti." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 15 febbraio 2002 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame osservando:
"
Con la contestata decisione, l'ufficio AI ha
intimato all'assicurato una decisione in cui si comunicava allo stesso che a
far tempo dal 1° gennaio 2002, la rendita completiva per la moglie Maria veniva
versata in sue mani e ciò su richiesta fatta in data 12 dicembre 2001.
Contro questa decisione è stato interposto il
ricorso 8 gennaio 2002 mediante il quale l'assicurato contesta tale decisione
in quanto a suo dire la sua ex moglie non provvede al sostentamento di nessuna
famiglia ed inoltre la stessa percepisce un salario di fr. 3'000.--.
Il ricorso non è accoglibile.
La rendita completiva per il coniuge, aggiunta alla rendita d'invalidità o di vecchiaia, è versata di
regola insieme alla rendita principale. Se il coniuge avente diritto alla
rendita non adempie il suo obbligo di mantenimento nei confronti della famiglia
oppure se i coniugi vivono separati, il coniuge che non beneficia della rendita
può richiedere che la rendita completiva gli venga versata. Se, invece, i
coniugi sono divorziati, la rendita completiva viene versata d'ufficio al
coniuge che non ha diritto alla rendita (art. 22bis LAVS e art. 34 LAI).
Si considera che i coniugi sono separati (art.
30bis OAI) se:
Ø hanno cessato di
vivere in comunione domestica in seguito a una decisione giudiziaria;
Ø la separazione è
stata sancita dal giudice mediante decisione (art. 176 segg. CC) o sentenza
(art. 117 segg. CC) per una durata limitata o indeterminata;
Ø è pendente un'azione
di divorzio o di separazione (art. 111 e 117 segg. CC);
Ø la
separazione di fatto dura almeno da un anno senza interruzione;
Ø è resto verosimile
che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.
Nel caso in specie, i coniugi __________ vivono
separati dal mese di marzo 2000 e pertanto, in conformità a quanto sopra
esposto, l'ufficio ha correttamente aderito alla richiesta di versamento della
rendita completiva inviata in data 12 dicembre 2001 dal patrocinatore
dell'assicurata.
Si chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale
di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc.
_)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa
H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 1997, le
persone coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità
lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva
per il coniuge, purché quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di
vecchiaia o invalidità. La rendita completiva può essere assegnata solo se
l’altro coniuge presenta almeno un anno intero di contributo (lett. a), oppure
ha il domicilio e la residenza abituale in Svizzera (lett. b).
Lo
scioglimento del matrimonio per divorzio non estingue automaticamente il
diritto alla rendita completiva.
Infatti
ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 LAI, le persone divorziate hanno diritto alla
rendita completiva alle stesse condizioni di una persona sposata, a condizione
che non si siano risposate, e se provvedono in modo preponderante al
mantenimento dei figli a loro attribuiti e non possano pretendere per se stesse
una rendita una rendita di invalidità o di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAI).
Secondo
la giurisprudenza, il coniuge divorziato provvede in maniera preponderante ai
figli affidati se le rendite per questi ultimi rappresentano, da sole o in
aggiunta di prestazioni di terzi (per esempio alle pensioni alimentari versate
dall’altro coniuge) meno della metà delle spese di mantenimento degli stessi
(cfr. DTF 122 V 126 consid. 1a, RCC 1985 pag. 611 consid. 2a con riferimenti).
L’art. 34
cpv. 4 LAI prevede che, se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al
sostentamento della sua famiglia o se i coniugi vivono separati, la
rendita completiva va versata all’altro coniuge su sua richiesta.
In caso
di divorzio, tuttavia, la rendita completiva è versata d’ufficio all’ex coniuge
che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del
giudice civile.
Giusta
l'art. 30bis cpv. 1 OAI, due coniugi sono considerati separati ai sensi
dell'art. 34 LAI a) se abbiano cessato di vivere in comunione domestica in
seguito a decisione giudiziaria, b) se sia pendente un'azione di divorzio o di
separazione, c) se la separazione di fatto dura da almeno un anno senza
interruzione, d) se è reso verosimile che la separazione di fatto durerà
relativamente a lungo.
2.3. Nella
fattispecie in esame, con decisione 25 maggio 1994 l'UAI ha riconosciuto a
__________ una rendita AI più una rendita completiva per la moglie e una
rendita per le figlie __________ (1976)
e __________ (1982), con effetto dal 1° marzo 1993 (cfr. inc. AI _).
Con il
provvedimento in lite, l'UAI, su richiesta di __________ o, ha stabilito il
pagamento separato, con effetto dal 1. gennaio 2002, direttamente a
quest'ultima della rendita completiva ammontante, dal 1. gennaio 2001, a fr.
529.- mensili.
Nel caso
che ci occupa, le suesposte condizioni poste dagli artt. 34 cpv. 4 LAI e 30bis
cpv. 1 lett. c OAI per il versamento della rendita completiva direttamente
all'altro coniuge risultano adempiute, i coniugi __________ al momento della
decisione impugnata essendo (incontestatamente) separati di fatto a far tempo
(per lo meno) dal mese di settembre 2000 (cfr. ricorso; cfr. notifica di
mutazione 8 settembre 2000 in inc. AI).
Le
argomentazioni addotte dall'insorgente in merito all'attuale (asserito) reddito
mensile di fr. 3000 della moglie e al fatto che essa non provveda al
sostentamento "di nessuna famiglia" s'appalesano nella specie
irrilevanti. Le norme legali e di esecuzione applicabili alla fattispecie in
esame (cfr. consid. 2.2.) non fanno infatti dipendere il diritto al versamento
della rendita completiva direttamente all'altro coniuge in caso di separazione
giusta gli artt. 34 cpv. 4 LAI e 30bis OAI da circostanze quali quelle invocate
dall'insorgente.
Per il
che, il gravame deve essere respinto e la decisione della Cassa confermata.
2.4 __________
sostiene infine di non poter vivere con una rendita (semplice) mensile di fr.
1'700. Al proposito giova ricordare che se egli dovesse trovarsi in condizioni
economiche disagiate, può sempre chiedere l'erogazione di una prestazione
complementare.
La
domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto
all'Agenzia comunale AVS del proprio Comune di domicilio.
Tale
richiesta sarà accolta, mediante decisione, impugnabile al TCA, nella misura in
cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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