AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.18
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00018
BS/cd
Lugano
30 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2002
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 16 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1967, di professione giardiniere, nel mese di settembre 1999 ha subìto
un grave attacco di pancreatite severa edematosa di probabile origine etilica
(doc. AI _).
1.2. A seguito
dei postumi della pancreatite, il 27 settembre 2000 egli ha presentato una
domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 20
settembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha deliberato quanto
segue:
"
(…)
Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli
atti AI, si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente è portatore,
giustifica il riconoscimento di una rendita intera di invalidità (grado
75 % ) limitatamente al periodo 01.08.2000 (dopo un anno di
carenza-art. 29 LAI ) - 30.11.2001.
Dal 01.12.2001, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 88 OAI,
ed in base alle conclusioni peritali 08.08.2001 del Dr. Med. __________ dell'__________,
nonché sulla base della documentazione medica specialistica agli atti,
l'assicurato viene ritenuto abile al lavoro in misura completa.
L'assicurato risulta dal punto di vista medico-teorico integrabile
per qualsiasi attività lucrativa in assenza di particolari limitazioni
funzionali dal profilo fisico o psichico." (Doc. AI _)
Mediante
osservazioni 25 settembre 2001 l’assicurato, per il tramite del __________, ha
contestato quanto proposto dall’amministrazione, allegando un recente
certificato del medico curante, dr. __________ (doc. AI _).
Con decisione 16 gennaio 2002 l’UAI ha comunque riconosciuto all’assicurato una
rendita intera dal 1° agosto 2000 al 30 novembre 2001, osservando che:
" (…)
a partire dal 02.08.2001
(data della visita peritale) l'assicurato non presenta più estremi per
un'incapacità lavorativa e dal punto di vista, medico-teorico è integrabile per
qualsiasi attività lucrativa. La proposta del perito di riconversione professionale
verso un'attività fisicamente meno impegnativa trova motivazione unicamente
dalla sensazione soggettiva di menomazione psicofisica, senza riscontro
oggettivo a livello somatico. Osserviamo poi che anche lo psichiatra curante
non pone limitazioni per lo svolgimento di qualsivoglia attività lucrativa.
Così il certificato medico 09.10.2001 del Dr. __________ non permette di
giungere ad una diversa conclusione." (Doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, sempre
rappresentato dal __________, postulando di poter beneficiare di una
riqualifica professionale.
Sostanzialmente egli ha contestato un miglioramento delle sue condizioni di
salute, rilevando in particolare:
" In
data 19/9/2001 l'istante affida allo scrivente Istituto di patronato procura di
patrocinio allo scopo di essere convenientemente tutelato nei confronti
dell'Ufficio assicurazione invalidità per la richiesta di prestazioni Al per
adulti, a suo tempo presentata. (DOC _). La Convenuta, in data 20/9/2001 emette
un progetto di decisione (DOC _), con il quale veniva riconosciuto il diritto
ad una rendita sino al 30/11/2001. Immediatamente dopo detto progetto lo
scrivente Istituto di patronato provvedeva ad inviare plico raccomandato con allegato
certificato medico, con il quale si chiedeva di voler rivedere il sopraccitato
progetto. (DOC _). Nonostante il nostro intervento seguiva la decisione in
allegato (DOC _). Mentre, per contro, una perizia medico-specialistica, redatta
dall'Ospedale __________ riconosce all'istante una riqualifica professionale
provando, in scienza e coscienza, l'impossibilità di proseguire
l'attività produttiva. (DOC _)." (Doc. _)
1.4. Con risposta
7 febbraio 2002 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame, osservando:
" (…)
Nella fattispecie il perito, come rileva il ricorrente, ha
effettivamente consigliato una riqualifica professionale.
Questi giustifica però la proposta non con l'esistenza di
limitazioni psico-fisiche tali da rendere inattuabile una ripresa nell'ambito
della precedente attività di giardiniere, ma con considerazioni d'ordine
soggettivo e sociale. Osserva infatti che "l'assicurato si sente però così
menomato a livello psico-fisico che una ripresa del lavoro nel suo ambito
professionale mi sembra oggettivamente improponibile" (perizia, p. 6).
La valutazione medico-teorica è per contro stata espressa nei
seguenti termini: "dal profilo strettamente internistico non sussistono a
mio giudizio gli estremi per un'incapacità lavorativa", e ancora
"ritengo che anche la discreta ginecomastia unilaterale dolente non
determini un grado di invalidità (idem)".
II perito ha quindi espressamente concluso che dal profilo medico
-l'unico sul quale è abilitato a pronunciarsi- non sussiste incapacità
lavorativa.
Tale conclusione è del resto stata avallata anche dal Servizio
medico regionale (SMR), incaricato di vagliare l'intera documentazione medica
all'incarto (cf. doc. n _ inc. AI)." (Doc. _)
1.5. Con lettera
13 febbraio 2002 l’assicurato ha chiesto al TCA di “concedere una lasso di
tempo superiore in quanto attendiamo la decisione dell’URC relativa
all’accoglimento della richiesta, fatta dall’istante, per essere collocato al
beneficio di prestazioni AD con l’esclusione di collocabilità quale
giardiniere” (doc. _).
Il 14 aprile 2002, il __________ ha trasmesso un accredito di pagamento dell’AD
rimarcando che “purtroppo non ci è stato possibile entrare in possesso della
richiesta decisione in quanto la stessa viene emessa in caso di non
accoglimento del relativo pagamento “(doc. _).
1.6. In data 24
maggio 2002 il TCA ha chiesto delle informazioni al dr. __________, psichiatra
e psicoterapeuta (doc. _). La risposta 27 maggio 2002 dello specialista (doc.
_) è stata trasmessa alla parti per osservazioni (doc. _). La presa di
posizione dell’UAI è dell’11 giugno 2002 (doc. _), mentre l’assicurato è
rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se __________ può beneficiare di una riformazione
professionale.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p.
131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I provvedimenti
reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di
lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano
notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua
invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si
può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un provvedimento
reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC 1970, p. 521).
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984,
pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che
già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8
cpv. 1 LAI)
Fra i
provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti
professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento
professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16
LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art.
18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17
LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale.”
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111
consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di
formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di
guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di
un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta
dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite
del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV
p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op.
cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è
dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo
integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad
una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze
medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb;
Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti
assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid.
2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione
ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).
2.4. Va comunque
precisato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge,
come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nel caso in
esame, l’amministrazione ha limitato l’erogazione della rendita intera al 31
novembre 2001, questo a seguito della perizia 8 agosto 2001 del dr. __________,
vice-primario di medicina interna dell’Ospedale regionale __________.
Dal relativo referto risulta che l’assicurato presenta “dei dolori
epigastrici e dispepsia persistenti, di origine non chiara dopo una pancreatite
acuta nel 1999” ed una ginecomastia unilaterale dolente (doc. AI _).
Quanto alla prima affezione, il dr. __________ ha evidenziato:
"
(…)
La presenza continua della sintomatologia durante tutto l'arco
della giornata, l'assenza di un chiaro sollievo dalle terapie sintomatiche
provate, l'accentuazione dei dolori con lo sforzo fisico, l'assenza di una
sintomatologia notturna, la discrepanza tra i sintomi soggettivi e i reperti
clinici e paraclinici oggettivi sono elementi importanti per evocare una
componente di somatizzazione dei disturbi.
Non ho nessun elemento per sospettare un'accentuazione volontaria
della sintomatologia a fin assicurativi, mentre ritengo che il signor
__________ abbia effettivamente subito un importante trauma legato alla
malattia con forte paura di una recidiva; siamo verosimilmente confrontati con
una dispepsia ed una sindrome del dolore cronico difficilmente interpretabili
solo su base organica. Mi sembra utile a questo proposito instaurare una
terapia con anti-depressivi a scopo antalgico, come indicato in ogni situazione
di dolore cronico. Modificando la soglia del dolore si potrà probabilmente
ottenere un ulteriore miglioramento, comunque già in atto secondo il medico
curante ed il paziente stesso." (Doc. AI _, pg. 5)
Per quel
che concerne invece la ginecomastia, il perito l’ha ritenuta “assai modesta”
(doc. AI _ pag. 6).
In merito alla valutazione sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha
concluso (sottolineature del redattore):
"
(…)
Anche se dal profilo strettamente internistico non sussistono a
mio giudizio gli estremi per un'incapacità lavorativa, mi sembra ormai
poco realistico cercare un reinserimento presso la ditta ________, dove è
inoltre avvenuto il licenziamento il 31 maggio scorso, o presso un altro
giardiniere.
Cercherei invece in modo pragmatico di prevedere una riconversione
professionale verso un'attività fisicamente meno impegnativa.
Ribadisco ancora come un'importante dispepsia e gli esiti di una
pancreatite, nella peggiore delle ipotesi anche con tendenza a decorso
cronico-recidivante, non siano una controindicazione assoluta per attività
manuali, ma comportino piuttosto la necessità di praticare una dieta scrupolosa
e di astenersi dall'alcol. L'assicurato si sente però così menomato a livello
psicofisico che una ripresa del lavoro nel suo ambito professionale mi sembra
oggettivamente improponibile.
Ritengo che anche la discreta ginecomastia unilaterale dolente
non determini un grado di invalidità.” (doc. AI _ pag. 6).
Egli ha poi proposto “ di mettere in atto immediatamente dei provvedimenti
di integrazione che attualmente non sono in corso né sono previsti. II signor __________ dovrebbe essere riconvertito
verso un'attività professionale più sedentaria, per la quale non sussiste
alcuna controindicazione. Fattori limitativi per un nuovo lavoro sono
sicuramente la bassa scolarità e l'assenza di una formazione professionale.
Entrano quindi in considerazione delle attività come aiuto-magazziniere con
mansioni leggere, fattorino, addetto alla sorveglianza, eccetera." (Doc. AI _, pg. 6/7).
Accertato
quindi che l’assicurato non presenta particolari limitazioni funzionali, né
impedimenti di natura psichica, tenuto inoltre conto della proposta del
Servizio Medico Regionale (SMR; cfr. doc. AI _), l’amministrazione ha quindi
cessato l’erogazione della rendita d’invalidità a partire dal 1° dicembre 2001
(tre mesi dal miglioramento della capacità al guadagno cfr. art. 88a cpv. 1
OAI).
2.7. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM
1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv.2 Cost. ) rispettivamente 6 CEDU, non può
essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna
(DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel che
riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.8. Nell’evenienza
concreta, dall’approfondita e completa perizia del dr. __________ – a cui va
data piena forza probatoria (cfr. consid. 2.7 ) - risulta che l’assicurato non
denota particolari limitazioni funzionali nell’espletamento della sua attività
lavorativa di giardiniere.
Lo specialista ha infatti ritenuto che “dal profilo strettamente
internistico non vi sono gli estremi per un’incapacità lavorativa” per
ribadire “ come un’importante dispepsia e gli esiti di una pancreatidte,
nella peggiore delle ipotesi anche con tendenza a decorso cronico-recidivante,
non siano una controindicazione assoluta per attività manuali “( cfr. doc.
AI _ pag. 6).
Questo anche se per motivi pragmatici egli sostiene una riconversione in
un’attività fisicamente meno impegnativa, sedentaria e leggera (“Cercherei
invece in modo pragmatico di prevedere una riconversione professionale verso
un'attività fisicamente meno impegnativa”, cfr. doc. AI _
pag. 6. “II signor __________
dovrebbe essere riconvertito verso un'attività professionale più sedentaria,
per la quale non sussiste alcuna controindicazione, cfr. doc. AI _ pag. 7).
Determinante è invece che
l’assicurato non presenta delle limitazioni fisiche nell’espletamento della
propria attività lucrativa.
Per quel che concerne la componente psichica,
nell’allegato al “rapporto medico per la valutazione della capacità
d’integrazione e del diritto alla rendita” il 10 maggio 2001 lo psichiatra
curante, dr. __________, ha scritto che “ dal lato psichiatrico non vi sono
limitazioni” (doc. AI _). Nella perizia 8 agosto 2001 il dr.
__________ ha del resto indicato (sottolineatura del redattore):
"
Per una sintomatologia ansiosa-depressiva
reattiva con sindrome da disadattamento è (l’assicurato, ndr) in terapia anche
dallo psichiatra Dr. __________ che ha instaurato una terapia con
Benzodiazepine; lo psichiatra si è pronunciato in aprile di quest’anno per
un’inabilità lavorativa del 100%, dichiarando il mese successivo l’assenza di
limitazioni dal lato psichiatrico all’integrazione professionale” (perizia pag. 2).
Al fine
di chiarire eventuali limitazioni di natura psichica, il 24 maggio 2002 lo
scrivente Tribunale ha formulato al dr. __________ le seguenti domande:
-
Di cosa soffre il suo paziente ?
-
A partire da quando l'eventuale incapacità lavorativa nell’attività
di giardiniere esercitata dall’assicurato ha raggiunto un grado pari al 20%
almeno?
-
Qual è stata in seguito l'evoluzione della capacità lavorativa ?
-
L’assicurato è in grado di svolgere altre attività ? Se si, di che
genere ed in che misura ?” (doc. _).
Queste
sono le risposte ricevute dallo specialista:
"
(…)
1 a 1: II
paziente citato in epigrafe e stato in mio trattamento ambulatoriale dal
10.04.01 al 09.07.01 per una sofferenza psichica, non grave, da inquadrare
diagnosticamene in una Sindrome da disadattamento (Con disturbo prevalentemente
di altri aspetti emozionali / ICD-10:F43.23).
2 a 2: Dal mese di agosto 1999 come conseguenza
della grave malattia somatica che ha reso il paziente totalmente incapace al
lavoro per un periodo prolungato (la componente psichiatrica non e mai stata
determinante di per sè).
3 a 3: La
capacità lavorativa del paziente, solo dal lato psichiatrico, non e mai stata
compromessa in maniera significativa.
4 a 4: A
mio giudizio, da un punto di vista psichiatrico, non vi sono limitazioni; sono
però favorevole per una riqualifica professionale in quanto credo che
l'attività di giardiniere potrebbe rivelarsi "troppo pesante" per la
salute fisica del paziente." (Doc. _)
Da quanto asserito dal dr. __________ si può dedurre che la
componente psichiatrica non ha mai compromesso significativamente la capacità
lavorativa dell’assicurato nell’espletamento della precedente attività lucrativa.
Inoltre, la perplessità dello specialista in merito all’esigibilità fisica
dell’attività di giardiniere non può essere ritenuta determinante. Come già
esplicitato, il dr. __________ ha infatti accertato che dal punto di vista
internistico non sussistono più dei motivi per ritenere il ricorrente incapace
al lavoro.
Considerato quindi che dal 1° dicembre 2001 l’assicurato non presenta alcuna
incapacità al guadagno (dopo il perdurare di almeno tre mesi dal miglioramento
ex art. 88a cpv. 1 OAI riscontrabile nella perizia 8 agosto 2001 del dr.
__________), al momento della decisione contestata (cfr., ad esempio, DTF 121 V 366, in cui il TFA ha
ricordato che decisiva è la situazione fattuale esistente al momento in cui è
stata emanata l'impugnata decisione) egli non ha
diritto ad una riqualifica professionale poiché non raggiunge il grado
d’invalidità minimo richiesto del 20%.
Resta comunque confermato il diritto – rimasto incontestato- alla rendita
intera dal 1° agosto 2000 al 31 novembre 2001, rettamente accertato
dall’amministrazione sulla base della documentazione medica agli atti (cfr.
incarto Cassa malati, doc. AI _).
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre
il ricorso è da respingere.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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