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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.161
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.161
BS
Lugano
5 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2002 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 luglio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in fatto che
-
con
decisione 15 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino
(UAI) ha respinto la domanda di prestazioni inoltrata il 29 febbraio 2000 da
__________ volta all’ottenimento di una rendita per l’invalidità in quanto non
presentava, ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, un periodo d’incapacità
al lavoro del 40 % almeno durante un anno senza interruzione notevole (doc. AI
_);
-
mediante
ricorso 20 agosto 2002 l’assicurata, rappresentata dal __________, ha
contestato presso la Commissione federale di ricorso in materia d’assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le persone residenti
all’estero (Commissione di ricorso) la succitata decisione amministrativa;
-
con
sentenza del 14 ottobre 2002 la Commissione di ricorso, dichiaratasi non
competente per statuire in merito al gravame, ha trasmesso gli atti al TCA.
Infatti, poiché al momento del ricorso l’assicurata, residente all’estero, era
alle dipendenze della “Inter nursing” a Paradiso, e quindi obbligatoriamente
assicurata all’AVS, in applicazione dell’art. 200 cpv. 3 OAVS (norma
applicabile in virtù dell’art. 89 LAI), competente a giudicare il gravame è
l’autorità di ricorso del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro, ossia lo
scrivente Tribunale;
-
di
conseguenza, il TCA ha intimato all’UAI il gravame per la risposta di causa;
-
il 17
gennaio 2003 il __________ ha inviato al TCA ulteriore documentazione medica,
che in seguito è stata trasmessa all’amministrazione ai fini della risposta
(V);
-
mediante
atto del 3 gennaio 2003 l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame
e di confermare la decisione impugnata (VI);
-
con
osservazioni pervenute il 27 gennaio 2003 il patrocinatore della ricorrente ha
ribadito la richiesta di giudizio (VIII);
ritenuto in diritto che
-
con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 15 luglio
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002;
-
che ai
sensi dell’art. 46 LAI chi pretende le prestazioni assicurative, deve
annunciarsi al competente ufficio dell’assicurazione invalidità (ufficio AI).
Il Consiglio federale disciplina la procedura di richiesta.
Sulla base di questa delega, l’Esecutivo federale ha emanato l’art. 40 OAI il
cui primo capoverso prevede che, di regola, per la ricezione e l’esame delle
richieste è competente ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno
il loro domicilio (lett. a); mentre è competente l’ufficio AI per gli
assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2, se gli assicurati
sono domiciliati all’estero (lett. b).
Tuttavia per la ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri
è competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività
lucrativa. Questa regola si applica anche ai vecchi frontalieri, a condizione
che al momento della richiesta il loro domicilio abituale si trovi ancora nella
zona di frontiera e il danno alla salute risalga all’epoca della loro attività
frontaliera. L’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero notifica
le decisioni (art. 40 cpv. 2 OAI);
-
nel caso
in esame, siccome al momento della domanda di prestazioni l’assicurata
esercitava in Ticino un’attività lucrativa con lo statuto di frontaliera (cfr.
certificati 16 marzo 2000 e 24 marzo 2002 in doc. AI _), competente per la
ricezione e l’esame della richiesta è dunque l’UAI (art. 40 cpv. 2 prima frase
OAI).
Tuttavia, ai sensi dell’art. 40 cpv. 2 seconda frase OAI, competente per
notificare le decisioni in tale ambito è l’Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (cfr. anche STFA non pubblicata 13 dicembre 2001 nella
causa M, I 294/01; STFA non pubblicata 28 agosto 2001 nella causa B, I 87/99);
-
di
conseguenza non spettava all’UAI emanare la decisione relativa alla richiesta
di prestazioni inoltrata dall’assicurata il 29 febbraio 2000, ma all’Ufficio AI
per gli assicurati all’estero;
-
secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione è da ritenere nulla se emanata da
un’autorità incompetente ( Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a
edizione, Berna 1997, § 54 N. 37 pag. 342; DTF 122 I 99, 114 V 327 consid. 4b).
In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel
merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher,
op. cit, pag., § 54 N. 38 pag. 342; ZAK 1986 pag. 544 consid. 4);
-
essendo
pertanto la decisione 15 luglio 2002 nulla, il ricorso è da dichiarare
irricevibile;
-
gli atti
sono trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati all’estero affinché emani una
decisione in merito.
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
§ La decisione 15 luglio 2002 è annullata.
2.- Gli atti
sono inviati all’Ufficio AI per persone assicurate residenti all’estero,
Ginevra, per competenza decisionale ai sensi dei considerandi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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