AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2002.117
Data decisione, Autorità:
15.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.117
RG/sc
Lugano
15 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 1 settembre 2002
di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 20 agosto 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
classe 1941, di formazione fabbro, in data 18 giugno 2001 ha presentato una
domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti in quanto affetto
da una sindrome lombo-vertebrale con irradiazioni radicolari a sinistra (cfr.
rapporto del medico curante 22 giugno 2001, doc. AI _).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
reumatologica a cura del dr. __________, per decisione 20 agosto 2002 - confermano
il precedente progetto decisionale 17 maggio 2002 - l’UAI ha respinto la
domanda in quanto l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, rappresentato dal
__________, postulando sostanzialmente un riesame della fattispecie.
A motivazione del proprio gravame l’assicurato ha segnatamente osservato:
"
In data 18 giugno 2001 l'istante riceve conferma
di ricevuta di prestazioni AI, (DOC. _). Dal DOC. _ si evince che l'assicurato
non era in grado di attività lavorativa. Il rapporto medico (DOC. _), stilato
da uno specialista, conferma il grado totale di incollocabilità. Lo stesso DOC.
_ continua evidenziando una severa patologia alla colonna che, tenuto conto dell'età
dell'istante e della scarsa preparazione professionale, lo mette al di fuori di
qualsiasi possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. Il dottor
__________, perito dell'AI, non fa altro che confermare quanto stabilito dai
curanti, DOC. _. La documentazione medica sopraccitata ci sembra contraddire
quanto dichiarato dal consulente IP, (DOC. _), il quale si esprime di non
scorgere alcuna possibilità di reinserimento professionale, per continuare
indicando una serie di professioni che l'istante potrebbe eseguire, per poi
concludere chiedendo una diminuzione di guadagno del venticinque per cento. Per
incomprensibili ragioni l'ufficio AI, nelle proprie conclusioni, non tiene
assolutamente conto delle valutazioni mediche per rifarsi esclusivamente a quelle
di un perito che medico non è. (DOC. _)." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 11 settembre 2002 l’UAI ha proposto la reiezione del gravame,
precisando:
"
l'assicurato, rifugiato politico, soggiorna nel
nostro Paese dal 1994. Formatosi quale fabbro, non ha mai esercitato alcuna
attività lucrativa in Svizzera.
Nel mese di giugno dello scorso anno, causa
persistenza di una sindrome lombovertebrale, ha inoltrato richiesta di
prestazioni assicurative.
Sottoposto in corso di istruttoria a perizia
reumatologica (doc. n. _ inc. AI), è stato giudicato pienamente abile
nell'esercizio di attività medio-leggere.
In sede di osservazioni al progetto di decisione
l'assicurato ha prodotto due certificati medici, ritenuti comunque ininfluenti
ai fini del giudizio.
Con decisione 20 agosto 2002 l'amministrazione ha
quindi respinto la richiesta di prestazioni, considerato che il ventaglio di
professioni proponibili è ancora piuttosto ampio (cf. rapp. CIP, doc. n. _ inc.
AI).
Prontamente insorto, l'assicurato postula un
riesame del caso da parte dell'amministrazione.
Preso atto delle obiezioni sollevate
dall'assicurato, lo scrivente Ufficio si limita a confermare la correttezza
della decisione impugnata, giudicando le stesse ininfluenti.
In effetti, si rileva innanzitutto che il
consulente in integrazione professionale non ha assolutamente ritenuto
l'assicurato non collocabile. Se così fosse stato non avrebbe avuto alcun senso
proporre tutta una serie di professioni considerate fra l'altro perfettamente
esigibili.
Nemmeno si comprende infine l'obiezione secondo
la quale l'amministrazione non avrebbe tenuto conto "delle valutazioni
mediche per rifarsi esclusivamente a quelle di un perito che medico non è"
(ricorso p. 1)." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Con il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato
alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità,
Tale legge non è tuttavia applicabile alla fattispecie concreta, poiché,
secondo la giurisprudenza del TFA, il giudice delle assicurazioni sociali non
tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento
determinante della resa del provvedimento amministrativo impugnato (STFA non
pubblicata del 9 gennaio 2003 nella causa A.A., P76/01; DTF 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b).
Ne consegue che, essendo stato il provvedimento qui impugnato reso il 24 giugno
2002, gli articoli di seguito citatati della LAI e dell’OAI corrispondono al
tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002.
2.4. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.5. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.6. Nell’evenienza
concreta, nell’ambito dell’istruttoria amministrativa, l'assicurato è stato
sottoposto ad un esame peritale reumatologico a cura del dr. __________.
Nel suo referto datato 27 febbraio 2002 lo specialista in reumatologia, posta
la diagnosi principale (con ripercussioni sulla capacità di lavoro) di
"
(…)
- Sindrome
toraco-/ e lombovertebrale/lombospondilogena cronica a sx più che a dx su:
-
Incipienti
alterazioni degenerative al passaggio lombosacrale, compresa piccola
protrusione paramediana come da referto MRI del gennaio 2000.
-
Leggere turbe statiche.
-
Cronicizzazione dei dolori con probabile componente
somatoforme. (…)" (Doc. AI _, pag. 6)
ha
osservato:
"
(…)
Si tratta di una persona 61enne che soffre da quasi 20 anni di
dolori alla colonna lombare, irradianti già da tempo nelle gambe, a sx sempre
più che a dx. Sembra che i dolori siano iniziati in modo acuto dopo un trauma
da sollevamento e da allora non sono mai più scomparsi.
II signor __________ è fuggito dalla __________ nel 1994 con
l'intera famiglia, rifugiandosi in Svizzera. Qui non ha mai lavorato ed
attualmente è a carico dell'assistenza sociale del comune di . Prima
di abbandonare l' aveva lavorato per molti anni presso una fabbrica
in __________ quale fabbro.
II signor __________ è da un paio di anni in cura specialistica
dalla dr.ssa __________, la quale ha già provato diversi trattamenti
medicamentosi e fisioterapici, senza però mai ottenere un miglioramento dei
cronici dolori; sono pure state eseguite 3 infiltrazioni peridurali,
apparentemente senza beneficio.
Faccio ancora presente come l'anamnesi ottenuta dall'assicurato
sia stata solo parzialmente soddisfacente, visto che egli non parla
praticamente una parola d'italiano ed è stato perciò aiutato da un suo conoscente
per esprimere i suoi disturbi e rispondere alle mie domande.
Clinicamente ho trovato un
assicurato in buone condizioni generali, il quale presenta diffusi dolori
soprattutto a livello lombosacrale e lombogluteale, in parte pure lungo la
muscolatura paravertebrale toracica; la mobilità della colonna toracica è
parzialmente limitata, maggiormente lo è quella della colonna lombare (la
valutazione della mobilità del rachide è comunque resa difficile da una marcata
contro-innervazione).
Non ho rilevato alcun sicuro
segno per una radicolopatia, che è già d'altronde stata esclusa dal dr.
__________ nel 1998. Lo stato articolare è privo di particolarità. Vi è una
tumefazione sulla faccia anteriore della coscia dx, la quale è già stata
indagata ecograficamente nel giugno 2001 (verosimile lipoma intramuscolare
oppure disinserzione di un fascio muscolare).
La MRI della colonna lombare
eseguita nel gennaio 2000 aveva evidenziato unicamente una piccola protrusione
paramediana a livello L5-S1 con possibile compressione della radice S1 di sx
(?). Non avendo alcuna radiografia recente della colonna lombare ho eseguito
delle lastre, che hanno mostrato solo un'incipiente osteocondrosi e
spondilartrosi a livello L5-S1.
In presenza di una
sintomatologia assai strana ho voluto eseguire un piccolo esame di laboratorio,
il quale un po' a mia sorpresa ha evidenziato un notevole aumento della VES a
64mm/h (PCR negativa, ematologia ed ematochimica priva di particolarità, ad
eccezione di un lieve aumento della creatinemia a 136umol/l). Non sono
purtroppo a conoscenza se ad esami di laboratorio precedenti fosse già stato
riscontrato questo aumento della VES. Vista comunque la cronicità dei suoi
dolori ritengo poco probabile che essi abbiano un'origine infiammatoria. La
causa dell'aumento della VES dovrà però evidentemente essere ancora indagata
dai curanti.
Riassumendo, ci troviamo di
fronte ad una persona che lamenta da quasi 20 anni importanti dolori alla
colonna vertebrale ed alle gambe, i quali non possono venire sufficientemente
spiegati con le leggere alterazioni degenerative sopra menzionate. Si tratta
ormai di una sindrome dolorosa cronicizzata, la quale molto probabilmente ha
un'origine multifattoriale.
Come abbiamo già evidenziato, il
signor __________ si trova in Svizzera quale rifugiato con la moglie, non ha
mai lavorato, non parla l'italiano, non ha praticamente alcuna possibilità
d'introdursi nella vita sociale locale. Vi è sicuramente un certo problema di
disadattamento, non sono però in grado di valutare se sussiste pure una vera e
propria sindrome depressiva causata dalla difficile situazione sociale. Devo
nuovamente sottolineare l'importanza di approfondire, se non già fatto,
l'origine dell'aumento della VES ora rilevato.
Sono comunque dell'idea che l'assicurato non soffra di una
patologia infiammatoria che possa spiegare i dolori da lui lamentati ormai da
molti anni.
Per quanto concerne la capacità lavorativa, risulta molto
difficile poter esprimere una valutazione, anche in considerazione della
discrepanza tra i reperti oggettivi ed i dolori da lui lamentati. Sotto
l'aspetto reumatologico vi è tuttalpiù una parziale limitazione all'esecuzione
di lavori pesanti che richiedano sforzi intensi per la colonna vertebrale. Per
un'attività medio-leggera, in linea teorica, non dovrebbero invece esserci
particolari limitazioni. Prima di esprimere in modo definitivo una valutazione
sulla sua residua capacità lavorativa, bisognerebbe indagare l'origine
dell'aumento della VES, soprattutto per escludere una patologia neoplastica. (…)"
(Doc. AI _, pag- 6-8)
In merito
alla capacità lavorativa il perito ha rilevato:
"
(…)
- Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi constatati
A livello psicologico e mentale vi sono sicuramente delle
menomazioni in un paziente che soffre da molti anni di dolori lombari che ne
hanno fortemente influenzato il suo atteggiamento.
A livello fisico vi è una parziale limitazione dovuta alle
alterazioni statico-degenerative sopra menzionate, limitazione per lavori
fisici particolarmente pesanti.
Nell'ambito sociale vi sono pure da segnalare delle limitazioni,
dovute principalmente al fatto che egli non parla italiano.
- Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
Sottolineo come l'assicurato non pratica più il suo lavoro di
fabbro ormai dal 1994, anno in cui ha lasciato l'__________ per rifugiarsi in
Svizzera. Non sono riuscito bene a capire che tipo di lavoro facesse in
fabbrica, sembra comunque che fosse abbastanza pesante. Vista l'ormai
subentrata cronicizzazione dei suoi dolori ritengo assai improbabile che egli
possa mai riprendere un lavoro pesante, che richieda dei carichi intensi per la
colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15-20kg, nonché
movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco).
Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che vi sia una
limitazione pari a circa il 50% per un'attività lavorativa pesante.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA D'INTEGRAZIONE
- È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve
ne sono in corso?....?
Evidentemente è impensabile che l'assicurato possa mai frequentare
dei corsi di riformazione professionale, e questo vista la sua età e vista
soprattutto l'assenza di conoscenze d'italiano.
- È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale?
Come già affermato sopra, il signor __________ non lavora più
quale fabbro dal 1994. Pur non sapendo bene che tipo di attività svolgesse
allora, ritengo poco probabile che egli possa mai riprendere a svolgere la sua
precedente attività.
- L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:
Sul piano puramente teorico e reumatologico ritengo che
l'assicurato possa ancora svolgere delle attività lavorative medio-leggere
senza particolari limitazioni. Vista l'assenza di conoscenze linguistiche,
nonché di una formazione professionale specifica (ad eccezione di quella di
fabbro), verrebbero in considerazione solo lavori non qualificati che non
richiedano alcuna conoscenza della lingua né scritta né parlata. In pratica è
però assai difficile poter proporre un'attività lavorativa che possa
effettivamente venire svolta dall'assicurato.
Prego ancora la dr.ssa __________, che legge in copia, di voler
avviare le indagini necessarie per trovare la causa dell'aumento della
VES." (Doc. AI _, pag. 8-9)
Esperiti i succitati
accertamenti medici specialistici, l'UAI ha quindi incaricato il consulente in
integrazione professionale di procedere ad una valutazione economica del caso.
Con
rapporto 29 aprile 2002 il consulente ha osservato:
" L'A
è un cittadino __________, coniugato, in Svizzera dal 1994, rifugiato politico.
Dal 1994 non lavora.
Ha frequentato le scuote dell'obbligo (8 anni) nel suo Paese e
svolto l'attività di fabbro.
Non conosce la lingua italiana né scritta né orale.
Ha disturbi alla CV.
Non è possibile avviare provvedimenti formativi visto e
considerato la scolarizzazione, le competenze professionali, l'età e la
conoscenza linguistica.
Può svolgere attività non qualificate, medio-leggere (15-20 Kg!),
senza limitazioni. Non sono esigibili quei lavori pesanti, il sollevamento
ripetuto di 15-20 Kg, nonché movimenti ripetuti di flessione ed estensione del
tronco.
L'A è dunque nella condizione di riferirsi al mercato dei lavoro
non qualificato medioleggero. II settore artigianale ed industriale, è il più
indicato poiché dà la possibilità di svolgere mansioni semplici che non
sollecitano né le competenze linguistiche né le capacità intellettuali; oltre a
ciò il Terziario acconsente di lavorare in posizione seduta - eretta -
variabile (in funzione dell'attività).
L'A è può reinserirsi nelle aziende che si occupano della
produzione/lavorazione delle seguenti materie prime: alimenti, bevande,
tabacco, tessili, calzature, cuoio, plastica, metallo. Le azioni produttive che
I'A potrebbe svolgere senza limitazioni sono quelle d'assemblaggio/montaggio,
lucidatura, verniciatura, confezione, controllo/verifica, produzione di
componenti, stoccaggio, imballaggio, supporto alle postazioni produttive, ...
Ecco alcuni esempi, a mio
parere, di ruoli idonei:
l'addetto alla lucidatura di
prodotti metallici (per esempio: quadranti d'orologi, monete, medaglie,
rubinetti),
l'addetto alla rifinitura di
prodotti plastici, calzature (toglie le sbavature di produzione per esempio a
componenti d'automobili, suppellettili, calzature),
addetto alla confezione (colloca
prodotti per esempio alimentari negli appositi involucri),
addetto all'assemblaggio di
componenti elettrici (per esempio motori di piccole dimensioni) oppure
metallici (per esempio pompe di 2-3 kg),
addetto all'imballaggio (la
produzione è riposta in apposite confezioni atte alla vendita o alla consegna),
addetto al controllo/verifica di
funzionamento (le garanzie e il concetto di qualità comporta una verifica del
funzionamento del prodotto finito e talvolta del semi lavorato).
Dal punto di vista economico per
le attività non qualificata semplice ripetitiva leggera il reddito annuale
previsto dalle ESS2001, Cat. 4, maschile privato, mediana, è Fr 47'224 (Fonte
ESSI 998 + rincari).
Vista l'età dell'Assicurato il
sottoscritto propone una riduzione del 25% del reddito presumibile per motivi
di rendimento di ritmo d'età.
Ne consegue che il reddito
presumibile dell'A è Fr 35'418." (Doc. AI _)
2.7. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita,
STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
2.8. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni cui è giunto il perito dr.________, specialista nella materia che
qui interessa, il quale ha compiutamente e minuziosamente valutato il danno
alla salute lamentato dall'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla capacità al lavoro, concludendo per una
inabilità al 50% in attività pesanti (quale può senz'altro essere considerata
quella di fabbro, appresa e precedentemente svolta dall'assicurato)
rispettivamente per una capacità in attività lavorative medio leggere senza
particolari limitazioni.
Il
referto specialistico del dr. __________, frutto di una approfondita e
minuziosa valutazione del danno alla salute di cui __________ é portatore,
rispecchia i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7) e ad esso può pertanto esser fatto
riferimento per la pronuncia del presente giudizio, non essendo per il resto
ravvisabili agli atti di causa elementi sufficienti per negare alla perizia
specialistica forza probatoria piena (cfr. le più generiche e meno
circostanziate attestazioni del medico curante di cui ai doc. AI _).
Con il
gravame l'assicurato sembra d'altronde censurare piuttosto l'operato del
consulente in integrazione professionale che non le risultanze peritali, le
quali tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, concludono
inequivocabilmente per una piena capacità lavorativa in attività medio-leggere,
giudizio sul quale il consulente ha fondato la propria valutazione e stabilito
il reddito che l'assicurato potrebbe ancora conseguire tenuto conto della sua
situazione invalidante.
Tuttavia,
per quanto concerne l'aspetto economico,
questo TCA non può esimersi dal rilevare quanto segue.
L'amministrazione,
sulla scorta del rapporto del consulente IP indicante l'esigibilità di un
reddito da invalido di fr. 35'418, ha concluso per l'assenza di incapacità al
guadagno dell'assicurato. L'UAI ha quindi considerato ai fini decisionali
unicamente l'esistenza di una capacità lavorativa residua in attività adeguate,
nelle quali l'assicurato potrebbe conseguire il succitato reddito, prescindendo
dall'effettuazione, malgrado l'esplicito riferimento nella decisione impugnata
alla normativa di cui all'art. 28 LAI, del raffronto dei redditi in applicazione
del metodo generale di calcolo, la cui applicazione appare in casu senz'altro
giustificata, nulla agli atti permettendo di concludere che l'assicurato,
ancorché professionalmente non più attivo dal 1994, all'insorgere del danno
alla salute non avrebbe esercitato l'attività precedentemente svolta di fabbro,
ciò che avrebbe di conseguenza comportato l'applicazione al caso di specie del
metodo straordinario giusta l'art. 5 LAI e 27 OAI.
Stante quanto sopra
l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché proceda ad una
completa valutazione economica della fattispecie, determinando segnatamente il
reddito ipotetico da valido - con riferimento all'attività di fabbro appresa e
precedentemente svolta dall'assicurato - per poi procedere al suo raffronto con
il reddito da invalido, il quale dovrà essere stabilito facendo riferimento -
contrariamente a quanto stabilito nel citato rapporto d'integrazione 29 aprile
2002 (cfr. doc. AI _) - ai dati statistici salariali elaborati dall'Ufficio
federale di statistica per l'anno 2000 e tenendo conto di eventuali succesivi
adeguamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti ritrasmessi all'UAI
perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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