AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.97
Data decisione, Autorità:
22.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00097
BS/sc
Lugano
25 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2001
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 19 ottobre 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nata il 1966, sin dalla nascita è affetta da piede valgo-piatto.
In data 28 agosto 2001 essa, per il tramite di sua madre, ha inoltrato
all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni AI per
assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni. In particolare l’assicurata
ha chiesto l’assunzione da parte dell’AI dei costi relativi a due plantari per
i piedi prescritti dal dr. __________ (doc. AI _).
1.2. Esperita
l’istruttoria, con progetto di decisione del 1° ottobre 2001 l’UAI ha respinto
la richiesta dell’assicurata.
Facendo riferimento alla lista OIC, in cui sono indicate le infermità congenite
che danno diritto a provvedimenti sanitari dell’AI, l’amministrazione ha
motivato come segue il provvedimento preso:
"
Benché si tratti di un’infermità congenita il
trattamento è assunto dall’AI, secondo questa lista, solo se un’operazione,
un’apparecchiatura o un trattamento con gessetti correttivi sono necessari.
Nella fattispecie, non è il caso.” (Doc. AI _).
Con
lettera 3 ottobre 2001 __________, madre di __________, disapprovando la
decisione presa dall’UAI, ha segnatamente rilevato:
"
Se poi penso alle giustificazioni che mi sono
state date, e cioè che se mia figlia avesse avuto bisogno di un intervento o se
doveva avere un trattamento con il gesso a quel punto sarebbe stata accettata.
Molto probabilmente fino a qualche anno fa si optava per il gesso, ma io sono
contenta che oggi questi bisogni possono essere affrontati con i plantari. Non
mi fa piacere che voi non vi assumete le spese.”
(Doc. AI _).”
Mediante
decisione 19 ottobre 2001 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di
prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 24 ottobre 2001 la madre dell'assicurata ha impugnato la
decisione amministrativa, postulando il riconoscimento delle spese per i
plantari.
Essa ha segnatamente rilevato che:
"
Il problema di mia figlia __________ è un
difetto congenito e non semplice,
In allegato vi invio un certificato medico del
Dr. __________ più dettagliato dove emerge che non è esclusa una correzione
chirurgica.
Per ulteriori informazioni più dettagliate vi prego
di rivolgervi direttamente al Dr. __________." (Doc. _)
1.4. Mediante risposta 14 novembre 2001 l’UAI ha proposto la
reiezione del gravame, osservando segnatamente che:
"
(…)
In concreto, alla piccola è stato diagnosticato
il piede valgo-piatto. Detta infermità figura effettivamente nella lista di cui
sopra, alla cifra 193, con la precisazione però che il difetto viene
considerato solo "per quanto sia necessaria un'operazione o una cura con
apparecchio gessato". Altre prestazioni al di fuori di quelle
espressamente citate non possono quindi essere riconosciute.
Nel presente caso è stata richiesta la copertura
per dei supporti plantari. Era quindi corretto emettere un rifiuto.
Si rileva infine che il medico curante non ha
escluso l'eventualità di dover procedere in un prossimo futuro ad una
correzione chirurgica.
Giova al proposito sottolineare che qualora
l'ipotesi dovesse concretizzarsi, potrà essere inoltrata una nuova richiesta di
prestazioni assicurative." (Doc. _)
1.5. In data 30
gennaio 2002 il TCA ha chiesto all’UFAS delle informazioni in merito alla cifra
193 OIC (doc. _), ricevendo risposta il 7 febbraio 2002 (doc. _). Tali scritti
sono stati poi trasmessi alle parti con la facoltà di presentare delle
osservazioni in merito. Le stesse sono rimaste silenti.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR
1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a). Sono provvedimenti di integrazione:
a) i provvedimenti sanitari;
b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) la somministrazione di mezzi ausiliari;
e) il
pagamento di indennità giornaliere.
2.3. L'art. 12
LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione
professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di
guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV
Nr. 47 p. 132).
Questa
norma persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da
quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa
distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli
esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti dell'assicurazione
contro le malattie, senza tener conto della durata dell'affezione (Rapporto
della Commissione degli esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966,
pag. 31; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF
104 V 81s. consid. 1).
2.4. Secondo
l’art. 13 LAI
"
1Gli
assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.
2Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca
importanza."
Il
diritto a questi provvedimenti è dato indipendentemente dalla possibilità di
integrazione (art. 8 cpv. 2 LAI).
Ai sensi
dell'art. 3 OAI l'elenco delle infermità congenite previste all'articolo 13 LAI
è oggetto di un'ordinanza speciale.
Per
l'art. 1 dell'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC):
"
1Per
infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI si intendono le infermità
esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è
considerata infermità congenita. Il momento in cui l'infermità è accertata non
ha importanza".
2Le
infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento
federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che
non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta
l'articolo 13 LAI."
Sono
reputati provvedimenti necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i
provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel
modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
2.5. In concreto
dagli atti emerge che la piccola ________ è affetta da piede valgo-piatto
congenito enumerato nel capitolo III dell'allegato OIC sotto la cifra 193 OIC e
quindi riconosciuto quale infermità congenita.
Tuttavia, come precisato dalla cifra. 193 OIC, tale danno alla salute è preso
in considerazione solo “ per quanto sia necessaria un’operazione,
un’apparecchiatura o una cura con apparecchio gessato”.
Visto che nel rapporto 19 settembre 2001 il medico curante di __________, dr.
__________, ha in particolare rilevato di avere prescritto dei supporti di
plantari di sostegno (cfr. doc. AI _), la decisione dell’amministrazione di non
assumersi i relativi costi appare corretta. Infatti, alla luce di quanto previsto
dalla cifra 193 OIC, altre prestazioni al di fuori di quelle enumerate
(operazione, apparecchiatura o cura con apparecchio gessato) non possono essere
assunte dall’AI.
Va al proposito ricordato che il Consiglio federale (e per esso il Dipartimento
degli interni che ha promulgato l’OIC, cfr. art. 3 OAI) dispone di un vasto
potere di apprezzamento nel definire quali infermità congenite danno diritto ai
provvedimenti sanitari di cui all’art. 13 LAI (STFA non pubbl. del 1 settembre
1987 in re S). La decisione di ammissione nella lista non deve tuttavia essere
arbitraria né violare il principio dell’uguaglianza di trattamento (STFA del 1.
settembre 1987 in re S., p. 4 consid. 2b).
Ora, in data 30 gennaio 2002 il TCA ha chiesto all’UFAS di spiegare il motivo per
cui l’infermità congenita alla cifra 193 OIC è presa a carico dell’AI solo se è
necessaria un’operazione o una cura con apparecchio gessato (doc. _). Il 7
febbraio 2002 l’autorità di vigilanza, dopo aver ricordato che l’art. 13 cpv. 2
LAI concede al Consiglio federale la facoltà di escludere le prestazioni in
caso di infermità di poca rilevanza, ha risposto che “ le pied plat
congénitàl nécessite une opération ou un traitement par appareil plâtré. Le
semelles plantaires seules ne suffisent pas.” (cfr. doc. _ ad 1). Inoltre,
lo scrivente Tribunale ha domandato perché non sono riconosciuti i plantari
prescritti da un ortopedico. L’UFAS ha rilevato che “si les semelles
plantaire suffisent, il s’agit d’un pied plat acquis ou costitunionnel” ed
ha fatto riferimento all’art. 21 cpv. 1 ultima frase LAI che prevede,
nell’ambito della consegna dei mezzi ausiliari, l’assunzione da parte
dell’assicurazione delle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni
plantari solo se costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti
sanitari d’integrazione (cfr. doc. _ ad 2).
Dalla prima risposta ricevuta si può desumere che il motivo di circoscrivere le
prestazioni all’operazione alla cura con apparecchio gessato è dovuto al fatto
che i plantari non sono sufficienti per il trattamento dell’infermità congenita
in questione (“ Le pied plat congénital nécessite une opération ou un
traitement par appareil plâtré. Le semelles plantaires seules ne suffisent
pas.”). Per questo motivo alla seconda domanda l’UFAS ha risposto che se i
plantari sono sufficienti, si tratta di un piede piatto acquisito o
costituzionale (“si les semelles plantaire suffisent, il s’agit d’un pied
plat acquis ou costitunionnel”), quindi non di un’infermità congenita (cfr.
definizione in art. 1 OIC). In quel caso i plantari sono riconosciuti come
mezzo ausiliario solo se costituiscono un complemento essenziale ai
provvedimenti sanitari d’integrazione (cfr. art. 21 cpv. 1 ultima frase LAI; cfr,
art, 12 LAI; consid. 2.3), ciò che non è il caso nella fattispecie in esame.
Quanto sostenuto dall’UFAS è del resto implicitamente confermato dal
certificato medico del 23 ottobre 2001 del dr. __________, prodotto
dall’assicurata con il gravame. In tale documento lo specialista in medicina
chirurgica ha attestato che:
"
La bambina sopra indicata presenta un piede
valgo piatto di 2° a 3° di carattere persistente.
Non si tratta del banale piede valgo piatto infantile ma di un piattismo con
astralogo verticale.
Nella fase attuale la terapia è conservativa con impiego di supporti
plantari di sostegno.
Dipenderà dall’ulteriore decorso l’indicazione per un’eventuale misura
chirurgica riparatrice. “ ( sottolineatura del redattore, cfr. doc. _).
Egli ha quindi previsto l’eventualità di un intervento chirurgico, visto che, come
certificato, “non si tratta del banale piede valgo”.
In conclusione, visto quanto riportato sopra, secondo il TCA, la
regolamentazione di cui alla cifra 193 OIC non risulta essere arbitraria
(sull’esame delle ordinanze da parte dei tribunali cfr. DTF 124 V 15; 117 V 180
consid. 3a).
In queste circostanze, dunque, la decisione dell’amministrazione deve essere
confermata e il gravame è respinto.
Da ultimo, come rettamente rilevato dall’amministrazione in sede di risposta,
qualora in futuro un intervento chirurgico dovesse essere necessario,
l’assicurata potrà presentare un’altra richiesta di prestazioni assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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