AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.78
Data decisione, Autorità:
10.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00078
RG/sc
Lugano
10 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 15 agosto 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
nato nel 1946, di professione ristoratore e cuoco, il 25 maggio 1999 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da
"cardiopatia ischemica con stato dopo infarto inferiore, stato dopo
diversi by-pass aorto-coronarici, funzione ventricolare sinistra globale ai
limiti inferiori, tachicardie, ipercolesterinemia, ipertensione arteriosa,
adiposità, diabete mellito tipo II" (doc. AI _, doc. AI _).
Con
riferimento a tale diagnosi il medico curante dott. __________ ha giudicato
l'assicurato abile al 50% unicamente in attività di tipo leggero (doc. AI _).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, per decisione 15 agosto 2001 -
confermando il precedente progetto decisionale del 2 febbraio 2001, l’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI), stabilita un'incapacità al guadagno del 44% ha
riconosciuto all'assicurato il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal
1° aprile 1999, sulla base delle seguenti motivazioni:
"
(…)
In seguito alla richiesta di prestazioni AI, inoltrata il 25
maggio 1999, abbiamo esaminato il diritto all'ottenimento di una rendita
d'invalidità.
Giusta l'articolo 28 della legge, federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una
rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come
segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado
d'invalidità
Diritto
alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per
cento almeno
un quarto
50 per
cento almeno
una mezza
66 2/3 per
cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il
loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve
pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è
richiesta.
Il diritto alla rendita
giusta l'art. 28 LAI, nasce al più presto alla data in cui:
a) l'assicurato
presenta un'incapacità al guadagno durevole del 40% almeno, o
b) l'assicurato
ha presentato, in media, un'incapacità di lavoro del 40% almeno durante un anno
senza interruzione notevole (art. 29 LAI).
E' ritenuta invalidità durevole o permanente, un danno alla salute
irreversibile, ma relativamente stabilizzato, che verosimilmente non evolverà
più, né migliorando, né peggiorando. In questo caso, il diritto alla rendita
nasce al momento in cui l'incapacità di guadagno ha raggiunto almeno il 40 %.
In assenza di invalidità permanente, si parla
di un'invalidità (incapacità di lavoro e di guadagno) di lunga durata. Il
diritto alla rendita nasce, in questo caso, alla scadenza del termine di un
anno, se c'è stata incapacità di lavoro del 40% almeno, senza interruzione
notevole, e se l'incapacità di guadagno che dà diritto a una rendita persiste.
All'occorrenza, si tratta di una malattia di lunga durata.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido
potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere
da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al
reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado
d'invalidità in per cento.
Durante il mese di aprile 1998
si è manifestata una malattia che ha reso l'assicurato parzialmente inabile al
lavoro. Sotto il profilo medico-specialistico, l'assicurato è ritenuto abile al
lavoro in misura completa nell'esercizio di un'attività leggera quale la
gestione della ricezione, contatto con i clienti, piccoli lavori di
manutenzione ecc. Il salario attuale minimo per una persona con queste
mansioni, senza una formazione specifica, è di Fr. 36'530.- annui. Senza il
danno alla salute, il salario attuale dell'assicurato quale cuoco-ristoratore
sarebbe di Fr. 65'000. Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di
guadagno o un grado d'invalidità del 44 %. Giusta l'art. 29, lett. b LAI il diritto alla
rendita nasce dopo un anno di
attesa, ovvero il 1 aprile 1999. Da questa data in poi versiamo,
retroattivamente, un quarto di rendita con un grado d'invalidità del 44 %.
Reddito annuo ragionevolmente
esigibile
proveniente da un'attività
lucrativa franchi
senza invalidità 65
000
con invalidità 36
530
perdita di guadagno/grado
d'invalidità 28 470 = 44/%
Un assicurato che presenta un
grado d'invalidità situato tra 40 e 50% e che si trova in una situazione
economicamente precaria, ha diritto a una mezza rendita invece di un quarto di
rendita."
(Doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto __________, postulando il
riconoscimento di un'invalidità almeno del 50%.
Queste le
motivazioni del gravame:
"
(…)
Come già evidenziato nell'opposizione del 13 febbraio 2001, la mia
situazione fisica sta subendo un'evoluzione in senso negativo essendo
peggiorata la mia situazione clinica per problemi cardiaci e di diabete. Ieri
(11.9.2001) sono stato sottoposto ad un ulteriore controllo presso il
__________, effettuato dallo stesso dott. __________, il quale, visto il mio
stato i salute, ha predisposto ulteriori accertamenti ed esami ricorrendo alla
medicina nucleare, che verranno effettuati sull'arco di due giorni, il 10-11
ottobre prossimi.
Come già evidenziato nella mia opposizione il calcolo effettuato
dall'Ufficio AI per fissare nella misura del 44% il mio grado di incapacità
lavorativa non mi trova per nulla concorde poiché la mia situazione si è
involuta e come risulta dai certificati medici già agli atti non mi è possibile
lavorare per più di 4 ore al giorno. Dopo gli esami di metà ottobre trasmetterò
il responso del __________ sulla mia reale situazione fisica che mi provoca
un'incapacità lavorativa assai superiore a quella del 44%.
Va poi rilevato che anche se limitata nel tempo, l'attività deve
essere comunque leggera e non esiste nessuna professione nella quale io potrei
svolgere le mie mansioni con un salario annuale di fr. 36'530.-.
Nel ramo alberghiero non esiste una simile attività poiché un
collaboratore formato ha sì uno stipendio di fr. 3'110.-
mensili, a condizione che possa poter lavorare al 100%.
Non va poi disatteso il fatto che non parlo le lingue nazionali e
che comunque poter esercitare un'attività a metà tempo riuscendo ad ottenere
una retribuzione di almeno fr. 32'500.- annui è
praticamente impossibile.
Quanto menzionato dall'Ufficio Al su quanto sarei in grado di
svolgere mi fa ricordare la storiella sulla statistica sul consumo di pollo:
"In Svizzera al giorno ogni persona mangia mezzo pollo: in realtà vi è
però chi mangia un pollo intero e chi non ne mangia affatto".
All'età di 56 anni quale lavoro "leggero" posso trovare
da svolgere che sia in grado di produrre il reddito che secondo la statistica
AI dovrei percepire?
Dopo i nuovi accertamenti di ottobre sarò in grado di fornire una
situazione più completa ed esaustiva della mia situazione, che permetterà di
determinare il mio reale stato di incapacità lavorativa che in tutta coscienza
non ritengo sia inferiore al 50% (anzi lavorando a metà tempo come ho fatto ho
peggiorato il mio stato di salute)." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 4 ottobre 2001 l’amministrazione ha postulato la reiezione del gravame
osservando:
" l'assicurato
è stato posto a beneficio di un quarto di rendita, essendogli stato
riconosciuto un grado di invalidità pari al 44%.
Prontamente insorto, l'interessato contesta tanto le valutazioni
mediche, quanto il reddito ipotetico da invalido, a suo dire troppo elevato.
II ricorrente, sofferente di disturbi cardiaci, è stato sottoposto
nel 1998 ad un intervento chirurgico (by pass).
L'assicurato è gerente di un albergo, con annesso ristorante.
Prima dell'insorgere del danno alla salute svolgeva principalmente la mansione
di cuoco e cameriere.
Invitato ad esprimersi in merito alle capacità lavorative del
ricorrente, il dottor _________, specialista in
cardiologia, ha attestato che il paziente è ancora in grado di svolgere lavori
leggeri -in concreto mansioni di tipo amministrativo, piccoli lavori di
manutenzione- senza alcuna limitazione (cf. doc. n. _ inc. AI).
All'incarto non figura inoltre alcun indizio atto a comprovare che
ultimamente le condizioni dell'assicurato si sarebbero aggravate. In effetti il
medico di fiducia di quest'ultimo, dottor __________, in
data 9 febbraio 2001 attestava una capacità lavorativa del 50% (cf. doc. n. _
inc. AI); nel giugno del 1999 certificava parimenti una capacità del 50% sull'arco
dell'intera giornata (cf. doc. n. _ inc. AI).
Eventuali peggioramenti prodottisi dopo l'emanazione della
decisione impugnata non possono invece essere considerati nell'ambito della
presente vertenza. In effetti, per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emanata
(DTF 121 V 366).
Si rilevi ad ogni modo che qualora effettivamente venisse
accertato un rilevante aggravamento dello stato di salute, l'assicurato ha
comunque la facoltà di inoltrare in ogni tempo una domanda di revisione.
Per quanto attiene infine alla discrepanza fra le valutazioni dei
due medici, lo scrivente Ufficio ha ritenuto di basarsi su quella del dottor
__________ in quanto specialista nel ramo in questione, e quindi meglio
piazzato per esprimere un giudizio mirato.
Infine, con riferimento alla valutazione economica, si rileva che
in qualità di gerente l'assicurato, oltre alla possibilità di svolgere attività
consone al proprio stato di salute (segnatamente attività amministrative), ha
la facoltà di adeguare i ritmi alle proprie esigenze, senza dover sottostare ad
imposizione alcuna.
Si è quindi ritenuto giustificato fare riferimento al salario
conseguito da persone che effettuano mansioni di questo genere, senza possedere
una specifica formazione. Detto salario ammonta a fr. 2810.-
mensili, ovvero fr. 36'530.- annui (cf. nota CIP
31.1.2001, doc. n. _ inc. AI)." (Doc. _)
1.5. In data 12
novembre 2001 l'insorgente ha confermato la propria richiesta ricorsuale
ribadendo di essere inabile al lavoro al 50% in attività leggere. A tale
riguardo egli ha prodotto un rapporto del dott. __________ datato 8 novembre
2001 nel quale viene indicata un'incapacità lavorativa del 50% in attività
leggere per motivi cardiologici (doc. _), un rapporto del dott. __________ datato 12 novembre 2001, facente stato, oltre
che dell'affezione cardiologica, anche di problematiche alla spalla destra, ed
attestante quindi un'incapacità del 50% per lavori d'ufficio (doc. _), nonché
un certificato del dott. __________ del 13 novembre 2001 in cui è precisato che
l'assicurato è in cura per diabete mellito scompensato (doc. _)
Prendendo posizione sugli atti medici prodotti dall'assicurato, con
osservazioni 7 dicembre 2001 l'UAI, producendo le annotazioni del medico AI, ha
sottolineando di non essere in grado di esprimersi in merito all'eventuale
incidenza della rottura della manscetta dei rotatori della spalla destra sulla
capacità lavorativa dell'assicurato, essendo venuto a conoscenza di tale
episodio solo in sede ricorsuale (XII).
1.6. In data 10
gennaio 2002 il TCA ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura dello
__________ (__________) di __________, invitando le parti a formulare le
domande peritali (doc. _).
In data 29 gennaio 2002 il TCA ha sottoposto allo __________ le domande
peritali (doc. _).
Il 17 settembre 2002 lo __________ ha rassegnato il proprio referto (doc. _),
che il TCA ha trasmesso alle parti per una presa di posizione.
Con scritto 24 settembre 2002 l'insorgente ha rilevato come la perizia
confermi la tesi ricorsuale (doc. _), mentre con scritto 23 settembre 2002
l’UAI ha dichiarato di non avere particolari osservazioni al riguardo (doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H.,
H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art.
4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI,
l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über
die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212).
A questo proposito occorre
rilevare che il TFA ha inoltre stabilito che per determinare il grado
d'invalidità di un assicurato bisogna prendere in considerazione solo il
guadagno che corrisponde oggettivamente alla residua capacità di guadagno (RCC
1979, 336).
Come è
già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(cfr. DTF 125 V 261 consid. 4; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V
314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Il grado
d'invalidità di un assicurato non può quindi essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%,
l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità
(Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Secondo
la giurisprudenza nel periodo di attesa di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI è
unicamente rilevante l'esistenza di un'incapacità lavorativa, non anche le
conseguenze finanziarie della stessa (DTF 105 V 159 consid. 2a). Il fatto,
quindi, di aver beneficiato di indennità giornaliere dell'assicurazione
disoccupazione non esclude il riconoscimento di inabilità lavorativa (DTF 104
V 191). Lo stesso vale anche nel caso in cui l'interessato è ancora vincolato
da contratto di lavoro, malgrado l'inabilità lavorativa (DTF 105 V 159 consid.
2a).
In caso di
pagamento dello stipendio, alfine di verificare se l'assicurato era effettivamente
inabile al lavoro in maniera rilevante, dev'essere stabilito d'ufficio con
diligenza, se l'assicurato svolgeva le proprie usuali mansioni oppure se, a
causa del danno alla salute, effettuava prestazioni limitate (consid. 4 non
pubbl. di DTF 120 V 421; cfr. Meyer/Blaser, op. cit., p. 234).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo provatamente
al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso è durato più
di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.5. In casu,
considerato l'evidente diverso tenore della valutazione medica posta alla base
del querelato provvedimento (cfr. in particolare il rapporto 2 giugno 2002 del
dott. __________ attestante dal profilo cardiologico
una piena capacità lavorativa attività leggere, doc. AI _) rispetto a quella
espressa negli atti medici prodotti in corso di causa (cfr. rapporto 8 novembre
2001 del dott. __________ attestante un'incapacità del 50% in attività leggere
per motivi cardiaci, doc. _; cfr. rapporto 12 novembre 2001 del dott.
__________ facente in particolare stato di un'incapacità del 50% in attività
leggere in considerazione sia dell'aspetto cardiologico che della problematica
alla spalla destra, doc. _), questa Corte, al fine di accertare lo stato salute
dell'assicurato considerato nel suo insieme e di chiarire l'effettiva sua
incidenza sulla capacità al lavoro, ha ordinato l’esecuzione di una perizia
multidisciplinare a cura dello __________.
2.6. Dal referto
17 settembre 2002 (doc. _) risulta che lo __________ ha proceduto ad una approfondita e dettagliata valutazione
dello stato di salute dell'assicurato dal profilo ortopedico (cfr. perizia pag.
10-12), internistico (perizia pag. 13-15) e psichiatrico (pag. 15-17).
Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli
accertamenti medici eseguiti, i periti dello __________ hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
Die Diagnosen lauten auf:
1.) Koronare Herzkrankheit
2.) Metabolisches
Syndrom
(arterielle Hypertonie,
Adipositas [BMI 34], Diabetes mellitus)
3.) Rotatorenmanschetten-Ruptur
rechts 11/00
4.) Zervikovertebrales
Syndrom
Die koronare
Herzkrankheit besteht seit Jahren und wurde am 19.04.1998 durch den akuten
Herzinfarkt zum ersten Mal manifest.
Das metabolische
Syndrom ist ebenfalls seit 1998 bekannt.
Die Schulterbeschwerden
auf der rechten Seite führt der Versicherte auf seine Unfälle in den Jahren
1984 und 1989 zurück. Eine erhebliche Zunahme der Beschwerden wird ab
dem Jahre 1998
angegeben; ab diesem Zeitpunkt besteht eine erhebliche Bewegungseinschränkung
in diesem Bereich. (…)"
(Doc. _, pag. 17-18)
Per quel
che concerne la capacità lavorativa di __________ e le eventuali possibilità di
un miglioramento delle sue condizioni di salute, i periti, rispondendo ai
quesiti peritali, si sono così espressi:
"
(…)
4.2.: Ist der
Gesundheitsschaden derartig, Beeinträchtigungen in der Tätigkeit als Kellner und als Koch zu verursachen? -
Seit wann?
Ja. - Sowohl die
Herzkrankheit als auch die Schulter-Pathologie schränken die Arbeits
fähigkeit des
Versicherten als Kellner und als Koch ein.
Der Beginn dieser
Beeinträchtigung ist ins Jahr 1998 zu setzen.
4.3.: Falls ja, welches
sind solche Beeinträchtigungen und in welchem Mass wirken sie sich auf die
Arbeitsfähigkeit als Kellner und als Koch aus?
Aufgrund
der erheblichen, schmerzhaften Bewegungseinschränkung der rechten Schulter, ist
der Versicherte als Kellner wie auch als Koch als arbeitsunfähig zu betrachten. Der Versicherte ist nicht mehr in der Lage, schwere Töpfe
vom Herd zu heben und Arbeiten oberhalb der Augenhöhe auszuführen.
Aus
rein kardiologischen Gründen ist der Versicherte körperlich nicht mehr voll
belastbar. Diese Einschränkung verursacht ebenfalls eine verminderte
Arbeitsfähigkeit als Koch und Kellner.
4.4.1: Vom
medizinischen Standpunkt aus gesehen, könnte der Versicherte in andere
Tätigkeiten eingegliedert werden? -
Ja.
Falls ja, zum Beispiel welche?
Der Versicherte wäre in
der Lage, eine körperlich nicht belastende Tätigkeit auszuführen. In einem
Restaurationsbetrieb könnte er zum Beispiel im Empfang, als Kundenbetreuer,
tätig sein; weiter könnte er Arbeiten als Receptionist sowie
einfache Büroarbeit durchführen.
In welchem Ausmass?
Die oben aufgeführten
Tätigkeiten könnte der Versicherte ganztägig ausführen.
Mit welchen Beschränkungen?
Rein körperlich besteht
die oben erwähnte Einschränkung in Bezug auf die rechte Schulter.
In Bezug auf das
Herzleiden sollte der Versicherte keiner besonderen Stress-Situation ausgesetzt
werden. - Bekannterweise reagiert der Versicherte bei Stress-Situation mit
vermehrtem Herzklopfen und Schweissausbruch.
Insbesondere in welchem Mass wirken die Beeinträchtigungen auf die Arbeitsfähigkeit
in leichten Tätigkeiten im Gastgewerbe, wie Empfang, Kundenbetreuung, kleine Unterhaltungsarbeiten?
Aufgrund der multiplen Krankheiten des Versicherten schätzen wir sein Rendement in den oben erwähnten Tätigkeiten auf 75%.
4.4.2: Ist es möglich, die Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit/in angemessener Tätigkeit durch
Eingliederungsmassnahmen, beziehungsweise Hilfsmittel,
zu bessern?
Nein.
4.5.: Ist der Gesundheitsschaden verbesserungs-
oder verschlimmerungsfähig?
Die koronare
Herzkrankheit ist eine chronische Erkrankung, eine Verbesserung der Situation
ist hier nicht mehr möglich, im Gegenteil, die koronare Herzkrankheit könnte zu
weiteren Komplikationen führen.
Das metabolische
Syndrom ist, zumindest rein theoretisch, verbesserungsfähig: Der Versicherte
könnte sein Körpergewicht reduzieren und seinen Kreislauf, beziehungsweise
seine allgemeine Kondition, verbessern. Auch die Stoffwechsel-Situation könnte
sich mit einer besseren Diät-Einhaltung verbessern.
4.6.: Wie beurteilt der Gutachter, nach grösstmöglicher
Wahrscheinlichkeit, die Arbeitsfähigkeit (in 7„) ab April 1998 bis heute als
Kellner, als Koch und in anderen geeigneten Tätigkeiten, insbesondere in
leichten Tätigkeiten im Gastgewerbe, wie Empfang, Kundenbetreuung, kleine Unterhaltungsarbeiten?
Seit 1998 ist der Versicherte als Kellner und Koch und in weiteren
körperlich mittel schweren oder schweren Tätigkeiten nicht mehr arbeitsfähig.
In leichter Tätigkeit schätzen wir seine Arbeitsfähigkeit ab Juli 1998
auf 75% ein.
4.7.: Weitere
Bemerkungen?
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Versicherte nur vier Jahre lang
die Schule besucht hat, dass er über keine besonderen Kenntnisse im Bürobereich
verfügt, was seine Arbeitsfähigkeit als Verwalter einschränkt.
Die Prognose
ist allgemein als reserviert zu betrachten."
(Doc. _, pag. 18-21)
Riassumendo, i periti, in considerazione dell'affezione cardiologica
e ortopedica di cui __________ è portatore, concludono per un'incapacità
lavorativa del 75% dal luglio 1998, rispettivamente ritengono l'assicurato non
più in grado di svolgere l'attività intrapresa di cuoco e ristoratore - fatto
questo rimasto incontestato in sede ricorsuale e per altro già sufficientemente
documentato dalla refertazione medica acquisita in sede istruttoria dall'UAI -
precisando che tale incapacità è intervenuta nel 1998.
2.7. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C;
cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.8. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione
della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione
scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16
p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non
pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174
consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario,
nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base
di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro
risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.9. Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le
conclusioni dei periti basate su un approfondito e completo esame di tutte le
affezioni lamentate dall’assicurato.
Essi sono giunti ad una logica conclusione in merito alla totale incapacità
lavorativa globale dell’assicurato nell’attività intrapresa di cuoco e
ristoratore, come pure nel valutare al 75% l'abilità in attività leggere
rispecchianti le indicazioni mediche.
Pertanto
alla perizia dello __________ deve essere attribuita forza probante piena
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.7, 2.8).
Per
quanto riguarda in particolare l'inizio dell'incapacità lavorativa nella
professione intrapresa di cuoco-ristoratore, sulla base delle risultanze
peritali e sulla scorta dell'ulteriore certificazione medica agli atti, è
verosimile ritenere che, tenuto conto dell'insieme delle affezioni invalidanti,
una diminuzione sensibile della capacità al lavoro ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) sia intervenuta in occasione dell'evento
patologico dell'aprile 1998 (infarto del miocardio) e che da tale momento vi
sia stata ininterrottamente un'incapacità in tale professione in misura
completa, nessun atto medico all'inserto permettendo di far risalire, col grado
di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali, l'insorgenza di
una sensibile diminuzione della capacità lavorativa ai sensi della citata norma
in un periodo antecedente l'aprile 1998, l'assicurato avendo del resto
normalmente svolto la propria attività lavorativa sino a tale momento (cfr.
perizia, cfr. rapporti medici sub. doc. _, doc. AI _. doc. AI _; cfr. attestato
del datore di lavoro, doc. AI _). Per il resto i periti dello ___________, che
nella loro valutazione hanno tenuto conto di tutti i dati anamnestici e
disponevano dell'intera refertazione medica versata agli atti, hanno potuto
rilevare come la completa l'incapacità al lavoro come cuoco e ristoratore sia
intervenuta nel 1998.
Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid.
8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211) che __________ presenta una completa incapacità lavorativa nella sua
professione di ristoratore-cuoco da aprile 1998 e che nell'aprile 1999, vale a
dire alla scadenza dell'anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, egli
presentava una capacità al lavoro unicamente in attività leggere in misura del
75%, essendo irrilevante al proprosito sapere se tale incapacità al 75% sia
insorta nell'aprile 1998 oppure, come rilevato dai periti dello _________ nel
luglio 1998, dovendosi comunque nel merito rilevare come in concreto né dalle
dettagliate considerazioni contenute nel referto peritale né da alcun altra
attestazione medica verstata agli atti e considerata in sede peritale emergano
indizi o elementi che permettono di ipotizzare che tale incapacità sia insorta
solo nel luglio 1998 e non già nell'aprile del medesimo anno, ritenuto che
nulla agli atti consente di ritenere che vi sia stata un'evoluzione o un
cambiamento delle condizioni di salute rispettivamente della capacità lavortativa
dell'asssicurato tra l'aprile e il luglio 1998.
2.10. Partendo dunque da un’esigibilità al 75% in
attività leggere, al fine di determinare il grado d’invalidità, occorre
procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.
Ai fini della determinazione del reddito da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in
mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag.
332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata
in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica
("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario
ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000
pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I
482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico
e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr.
33'725.‑‑ ) per le donne.
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei
dati statistici salariali relativi all’anno 2000.
Secondo
tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una
media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique”
2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per
un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr.
50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897:
40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato
e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli
uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA
13 privato e pubblico).
Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito
al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. 126 V 81 consid. 7a), questo
importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali
(cfr. “La vie économique 7/2002, Tabella B10.3, p.89), ammonta a fr. 51'750.--
( 50'498 x 1902 : 1856).
Tenuto
conto di una capacità del 75% in siffatte attività, si ottiene un reddito pari
a fr. 38'812 (75% di 51'750).
Per
quel che concerne eventuali riduzioni secondo quanto stabilito dalla succitata
giurisprudenza federale, considerata l'età dell'assicurato (classe 1946),
ritenuto il fatto che generalmente gli uomini occupati a tempo parziale
guadagnano proporzionalmente meno che i loro colleghi maschi impiegati a tempo
pieno (cfr. VSI 2002 pag. 73 consid. 5) e viste le affezioni invalidanti di cui
è portatore, nel caso concreto appare equilibrato apportare una riduzione del
15-20%.
Dal
raffronto del reddito da invalido di fr. 32'020 (82.5% di 38'812), con quello -
incontestato - da valido di fr. 65'000 emerge un'incapacità al guadagno pari al 50.7%
(65'000 – 32'020 x 100 : 65'000), che dà diritto ad una
mezza rendita d'invalidità.
In simili
circostanze, a decorrere dal 1° aprile 1999, e cioè dopo un anno di incapacità
lavorativa media ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4) -
in casu superiore al 50% - _____________ ha diritto ad una mezza rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione impugnata é annullata.
§§ Dal
1° aprile 1999 __________ ha diritto ad una mezza rendita.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster