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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.72
Data decisione, Autorità:
05.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00072
RG
Lugano
5 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di
contro
la decisione del 27 agosto 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Considerato che - con decisione 27 agosto
2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr.
956 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore dei
figli __________ e __________ nel periodo 1.dicembre 2000 - 31 luglio 2001;
-
con
"ricorso" 30 agosto 2001 indirizzato al TCA l’interessata non
contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente l'esonero dal
rimborso di fr. 956 a motivo della sua difficile situazione finanziaria;
-
che a
norma degli art. 47 LAVS e 79 cpv. 2 OAVS - applicabili per analogia giusta gli
art. 49 LAI e 85 OAI - la domanda di condono deve essere presentata alla Cassa
di compensazione che ha emanato la decisione di restituzione entro 30 giorni
dalla notificazione;
-
giusta
l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità,
l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in
presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
-
nel caso
di specie l'Ufficio AI non si è ancora pronunciato sui presupposti del condono;
-
il
ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso
all'UAI affinché si pronunci sulla domanda di condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- L’incarto è
trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché statuisca
sulla domanda di condono.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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