AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2001.66
Data decisione, Autorità:
20.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00066
RG/sc
Lugano
20 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2001 di
__________,
contro
le decisioni del 17 luglio 2001 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurata,
nato nel 1968, di professione venditrice, ha presentato in data 27 dicembre
1999 una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti professionali, a
seguito di un trauma al ginocchio destro subito nel febbraio 1996 e
riconosciuto quale infortunio dalla __________.
1.2. Per
decisione 22 maggio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto all'assicurata un periodo di riformazione professionale quale
(apprendista) ottico per il periodo 27 dicembre 1998 - 23 agosto 2001.
1.3. Con
decisioni 17 luglio 2001 l'UAI ha assegnato a __________ un'indennità
giornaliera di fr. 72.90 dal 27 dicembre 1998 al 31 agosto 1999 e di fr. 67.50
dal 1. settembre 1999 al 31 agosto 2000, rispettivamente di fr. 62 dal 1. settembre
al 23 agosto 2001.
1.4. Contro le
decisioni amministrative l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso al TCA
col quale chiede in sostanza che le indennità giornaliere vengano calcolate
sulla base di un salario superiore. Queste le motivazioni del gravame:
" Con
la presente desidero esporre il mio problema, in quanto in data 17 luglio 2001
ho ricevuto il conteggio della decisione per le indennità giornaliere per la
riqualifica professionale che sto svolgendo come ottico.
Con mia delusione ho visto che sono molto basse in quanto in
totale con il salario che ricevo come apprendista dal datore di lavoro, non
raggiungo nemmeno i Fr. 3'000.--, salario minimo dato ormai in tutti i cantoni.
L'indennità giornaliera per l'anno scolastico 99 è di Fr. 72.90,
il salario lordo mensile è di Fr. 2'187.--.
L'indennità giornaliera per l'anno scolastico 99/00 è di Fr.
67.50, il salario lordo mensile è di Fr. 2'025.--.
L'indennità giornaliera per l'anno scolastico 00/01 è di Fr.
62.--, il salario mensile è di 1'860.--.
I salari lordi d'apprendistato che ho ricevuto sono:
per il primo anno Fr. 600.--, per il secondo Fr. 850.--, per il
terzo Fr. 900.--.
Vivo da sola e devo affrontare molte spese, tra cui un affitto di
Fr. 840.--, luce, acqua, telefono, riscaldamento, spese mediche e assicurative,
ho un'utilitaria che devo sostenere le spese di consumo e di manutenzione e le
spese dei pasti che consumo fuori casa sulla pausa del mezzogiorno.
Purtroppo il mio reddito lavorativo si è abbassato molto dopo
circa un anno dall'incidente, infatti da maggio 97 ho avuto un peggioramento
del mio stato di salute da dover ridurre il lavoro, da tempo pieno a tempo
parziale per i forti dolori che avevo. Infatti in quel periodo sono andata a
vivere dai miei genitori per il cambiamento economico che ho avuto e per i
problemi che ne sono derivati.
La paga che ricevevo come venditrice a tempo pieno presso la ditta
___________ era di Fr. 4'000.- lordi, poi mi sono ritrovata a ricevere
un salario molto più basso lavorando a tempo parziale presso la ditta
___________ abbigliamento, e presso la ditta ___________ dal 1° Novembre 1997
al 20 Maggio 1998.
In quei sei mesi ho ricevuto come salario medio mensile Fr.
2'250.- lordi.
Per questo Vi chiedo di poter riesaminare la cosa in quanto come
salario é veramente troppo basso da poter far fronte a tutte le spese ancora
per un anno, 2001/2002, per quanto da parte mia rinuncio a molte cose come per
esempio le vacanze o tante altre cose che reputo non indispensabili.
Sono molto grata di tutto l'aiuto che mi viene dato, in quanto da
sola non avrei mai potuto studiare così da cambiare la mia professione e
risolvere così il mio problema di salute dovuto all'infortunio." (Doc. _)
1.5. Nella sua
risposta 27 settembre 2001 l'UAI ha, per contro, chiesto la reiezione del
gravame, sostenendo che:
"
(…)
Principi relativi al calcolo dell'indennità
Per calcolare le indennità giornaliere, sono applicabili gli
importi e i limiti massimi previsti nell'ordinamento delle IPG (art. 24 cpv. 1
LAI).
Delimitazione tra le persone che esercitano un'attività
lucrativa e le persone senza attività lucrativa
Si considerano come persone esercitanti un'attività lucrativa gli
assicurati che, durante i dodici mesi precedenti la presentazione della
domanda, hanno esercitato un'attività lucrativa almeno durante quattro
settimane oppure - caso che si verifica raramente - che possono dimostrare che
avrebbero potuto svolgere un'attività lucrativa di lunga durata durante
l'integrazione. Lo stesso vale per i disoccupati che si sono annunciati
all'ufficio del lavoro (Cifra marginale 4002 delle direttive sull'indennità
giornaliera AI).
Rientrano nella categoria delle persone esercitanti un'attività
lucrativa - senza avere adempito il requisito della durata minima prevista
sopra - anche gli assicurati la cui attività lucrativa è stata interrotta
unicamente per motivi di salute (TFA del 3 novembre 1961, RCC 1962 p. 167).
Basi di calcolo applicabile alle persone esercitanti
un'attività lucrativa
Per il calcolo delle indennità giornaliere AI spettanti alle
persone che esercitano un'attività lavorativa è determinante il reddito
dell'ultima attività esercitata a tempo pieno (cifra marginale 4005 delle
direttive sull'indennità giornaliera AI).
Definizione di periodo di piena attività
Per periodo di piena attività s'intende quello che l'assicurato ha
esercitato senza essere stato ostacolato in modo notevole da un danno alla
salute fisica o psichica. E' irrilevante se si sia trattato di un'attività
corrispondente o meno alla capacità e alla formazione dell'assicurato. Per le
persone diventate invalide in seguito a infortunio, ci si fonda di regola sul
reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 delle direttive
sull'indennità giornaliera AI).
Reddito dell'attività lucrativa determinante
Bisogna considerare il reddito del lavoro conseguito nell'ultimo
periodo di piena attività (vedi sopra). Per i salariati, si tiene conto del
salario orario, di quattro settimane oppure mensile e, per gli indipendenti,
del reddito annuo.
Quando l'ultima attività esercitata a tempo pieno risale a più di
due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato avrebbe conseguito
da questa attività immediatamente prima dell'inizio dell'integrazione se non
fosse divenuto invalido (cifre marginali 4009 e 4010 delle direttive
sull'indennità giornaliera AI).
Dalla documentazione agli atti rileviamo che il danno alla salute
risale al 18.02.1996 quando la signora __________ ha subito un grave trauma al
ginocchio destro.
Prima di questa data l'assicurata è stata occupata in prevalenza
quale venditrice ausiliaria presso vari datori di lavoro.
Immediatamente prima del danno alla salute la ricorrente era al
beneficio delle prestazioni da parte dell'assicurazione disoccupazione.
Dall'estratto del suo conto individuale rileviamo infatti che da
parte dell'assicurazione disoccupazione sono state versati i seguenti importi:
01.01.1995 - 31.10.1995 fr. 19'421.00
01.12.1995 - 31.12.1995 fr.
1'539.00
01.01.1996 - 28.02.1996 fr.
3'490.00
II reddito ipotetico dell'assicurata è stato calcolato in base ai
dati emanati dall'ufficio del lavoro validi dal 01.01.2000 e relativi al
personale di vendita.
II salario preso in considerazione ammonta a fr. 2'800.00 mensili
(salario indicativo previsto per il personale di vendita con 40 anni di età o
10 anni di servizio).
Ne consegue che il reddito ipotetico annuo dell'assicurata è stato
valutato in fr. 33'600.00.
L'indennità giornaliera è stata calcolata come al seguente
dettaglio: Reddito ipotetico come venditrice : fr. 33'600.00
Reddito giornaliero medio: fr. 94.50
Indennità di diritto fino al 31.12.2000
Indennità per persona sola (45%) fr. 42.60
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr. 27.00
Totale fr. 81.60
Indennità di diritto dal 01.01.2001
Indennità per persona sola (45%) fr. 42.60
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr 30.00
Totale fr. 84.60
Considerato che durante la formazione la signora __________ ha
pure beneficiato del salario di apprendista l'indennità giornaliera AI ha
subito una riduzione conformemente alle cifre marginali 5036 e 5041 delle
direttive concernenti il calcolo e il versamento delle indennità giornaliere
AI.
L'indennità di diritto dopo la riduzione ammonta pertanto a:
fr. 72.90 al giorno dal 27.12.1998 al 31.08.1999
fr. 67.50 al giorno dal 01.09.1999 al 31.08.2000
fr. 62.00 al giorno dal 01.09.2000 al 23.08.2001" (Doc. _)
1.6. In data 11
ottobre 2001 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all'assicurata, la quale con
scritto 25 ottobre 2001 ha presentato le relative risposte producendo della
documentazione.
Con
osservazioni 20 novembre 2001 l'UAI ha preso posizione su tale scritto e sulla
nuova documentazione prodotta.
1.7. In data 27
novembre 2001 il TCA ha posto alcuni quesiti alla ditta __________ (uno dei
precedenti datori di lavoro dell'assicurata) la quale ha risposto nelle
rispettive date 8 gennaio e 21 gennaio 2002.
Le
risposte della __________ sono state trasmesse alle parti per osservazioni. In
data 19 febbraio 2002 è pervenuta la presa di posizione dell'UAI mentre
l'insorgente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione
dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa
per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua
attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di
prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora
esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se
subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità
giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello
in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più
tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne
i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 24 cpv.
1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge
federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso
di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il
calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24
dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1
OAI).
L'indennità giornaliera
dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi
sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art.
24 cpv. 2 LAI).
Per periodo di piena
attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere
ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le
persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul
reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 4007 DIJ, valide dal
1° gennaio 2001).
Per quanto riguarda la
fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il
salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori
indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 4009 DIJ).
Se l'ultimo periodo di
piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito
determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione
(art. 21 cpv. 2 OAI; cfr. cifra marginale 4010 DIJ).
2.3. Nel caso di
specie, dalla documentazione in atti, emerge che nel febbraio 1996 l'assicurata
è stata vittima di un infortunio, riconosciuto dalla __________, a seguito del
quale essa ha presentato, nel dicembre 1999 una richiesta di provvedimenti
d'integrazione volti ad una riqualifica professionale quale ottico. Prima
dell'evento infortunistico l'assicurata non esercitava una professione
lavorativa: essa era disoccupata sin dal dicembre 1994 ed ha beneficiato delle
relative prestazioni assicurative da gennaio a1995 a febbraio 1996 (cfr.
estratto individuale AVS, doc. _ inc. IG; cfr. osservazioni 25 ottobre 2001,
doc. _). Precedentemente, dal 1991 al 1993, essa è stata alle dipendenze della
ditta __________, quale venditrice. Successivamente all'infortunio essa ha
ripreso a lavorare quale venditrice, per un breve periodo (da novembre 1996 a
gennaio 1997), alle dipendenze della __________ ed in seguito, da novembre 1997
a febbraio 1998, presso la ditta __________ con impiego al 60% per poi essere
assunta, da marzo a giugno 1998, alle dipendenze della __________.
Alla luce
di quanto precede, pur essendo l'interessata divenuta invalida a seguito
dell'infortunio occorsole nel mese di febbraio 1996, atteso che essa, tuttavia,
non esercitava attività lucrativa alcuna sin dal dicembre 1994 e considerato
altresì che l'ultimo periodo in cui essa ha svolto un'attività lucrativa a
tempo pieno risale al periodo 1991-1993, appare nella specie giustificato
ritenere quale reddito determinante ai fini del calcolo delle indennità
giornaliere litigiose, dovute per il periodo di riqualifica compreso tra il
dicembre 1998 e il 23 agosto 2001, il reddito ipotetico che essa avrebbe potuto
conseguire immediatamente prima dell'integrazione se essa non fosse divenuta
invalida (art. 21 cpv. 2 OAI, cfr. consid. 2.2).
Orbene,
sulla base di quanto attestato dal suo precedente datore di lavoro presso cui
l'interessata ha svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno senza il
danno alla salute, il salario che l'assicurata avrebbe potuto conseguire a far
tempo dal 1998 quale venditrice è stato cifrato in fr. 3000 mensili per 13
mensilità (cfr. doc. _; ciò appare del resto plausibile anche alla luce dei
dati salariali riportati nel contratto normale di lavoro per il personale di
vendita [cfr. doc. _ inc. IG], come pure avuto riguardo al salario
concretamente percepito presso la ___________ nell'intero anno 1992 - fr.
34'980 - rispettivamente da gennaio a novembre 1993 - fr. 32'215 [cfr. estratto
conto individuale AVS, doc. _ inc. IG]).
In simili
circostanze, le indennità giornaliere cui __________ ha diritto durante il
periodo d'integrazione devono essere calcolate considerando un reddito annuo
determinante pari a fr. 39'000 (fr. 3000 x 13 mensilità), cui corrisponde
un'indennità di diritto per persona sola di fr. 49.- (39'000 : 360 x 45%).
Ritenuto,
in aggiunta a tale importo, un supplemento per persona sola di fr. 12 (art.
22ter OAI) nonché un supplemento d'integrazione di fr. 27 (sino al 31 dicembre
2000) rispettivamente di fr. 30 a fra tempo dal 1 gennaio 2001 (art. 11 OAVS),
il totale giornaliero, senza riduzione per attività salariata svolta durante
l'integrazione, di spettanza di __________ ammonta a fr. 88.- per il periodo
dal 27 dicembre 1998 al 31 dicembre 2000 e a fr. 91 per il periodo dal 1
gennaio al 23 agosto 2001.
2.4. Giusta
l'art. 21 cpv. 3 OAI se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante
l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per
l'integrazione, deve essere ridotta nella misura in cui, addizionata al reddito
di quest'attività, sorpassa il reddito determinante.
Ora,
dagli atti di causa non è dato di sapere con esattezza quale sia stato il
salario percepito dall'assicurata quale apprendista ottico nel periodo dal 27
dicembre 1998 al 23 agosto 2001, ritenuto che stando alle dichiarazioni
dell'assicurata essa avrebbe percepito durante il primo anno di apprendistato
un salario di fr. 600 , nel secondo di fr. 850 e nel terzo di fr. 900 (cfr.
ricorso), mentre nell'ambito della riduzione operata dall'amministrazione
risultano essere stati considerati un salario di fr. 650 per il primo periodo,
un salario di fr. 8'12.50 nel secondo e di fr. 975 per il terzo periodo (cfr.
doc. _ inc. IG; diverse ancora risultano per altro le rimunerazioni previste,
per i singoli periodi considerati, nei contratti di tirocinio sottoscritti
dall'interessata, cfr. doc. _ inc. IG).
In simili
condizioni l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché,
considerato un reddito determinante pari a fr. 39'000 e quindi un'indennità di
base, senza riduzione, pari a fr. 49, accerti l'ammontare esatto dei salari
percepiti dall'assicurata durante l'intero periodo integrativo, determini in
seguito, conformemente all'art. 22 cpv. 3 OAI, l'ammontare esatto delle
riduzioni applicabili ai singoli periodi considerati nelle querelate decisioni
e stabilisca infine gli importi totali dovuti a ______________ a titolo
d'indennità giornaliera.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
2.- Il reddito
determinante per il calcolo delle indennità giornaliere dovute dal 27 dicembre
1998 al 23 agosto 2001 a __________ ammonta a fr. 39'000.--.
3.- L'incarto è
retrocesso all'amministrazione perché proceda al nuovo calcolo delle indennità
giornaliere sulla base del reddito sopra menzionato dopo gli accertamenti di
cui ai considerandi.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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