AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.5
Data decisione, Autorità:
05.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00005
rg/tf
Lugano
5 luglio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2001
di
contro
la decisione del 8 gennaio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel __________, di professione autista- magazziniere, da tempo soffre di
dolori a carico dell'articolazione coxo-femorale e di difficoltà di
deambulazione. Nel 1982 è stato sottoposto ad un intervento di osteotomia
intertrocanterica femorale sinistra. A partire dal 1998 vi è stato un
peggioramento della situazione con ulteriore limitazione dei movimenti della
coxofemorale sinistra.
In data 2
ottobre 2000 egli ha fatto domanda di assunzione da parte dell'AI delle spese
relative all'intervento di artroprotesi previsto per il mese di gennaio 2001 a
seguito di coxartrosi dell'anca sinistra.
1.2. Per
decisione 8 gennaio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto
la richiesta di prestazioni motivando:
"
Giusta l'art. 12 della legge federale per
l'assicurazione invalidità (LAI), l'AI prende a carico i provvedimenti sanitari
se il processo patologico evolutivo è stato sostituito da uno stato
essenzialmente stabilizzato, e se il trattamento è di natura tale da migliorare
in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o la possibilità di
svolgere gli atti abituali o di preservarli da una diminuzione notevole.
Il trattamento di altre affezioni non è di
competenza dell'AI.
Dalla documentazione medica gli atti risulta che
lei sarà sottoposto ad un intervento di artroprotesi a seguito di coxartrosi
dell'anca.
Le artrosi sono affezioni degenerative e come
tali rappresentano dei processi patologici instabili.
La cura con provvedimenti conservativi è una cura
vera e propria del male e non può essere assunta dall'AI.
I costi inerenti la prevista operazione di
artroprotesi non possono pertanto essere assunti dall'AI."
1.3. Contro il
rifiuto delle prestazioni l'assicurato ha presentato tempestivo ricorso col
quale rileva:
"
All'età di 30 anni nel marzo __________ho subito
un intervento all'anca sinistra (osteoctomia) pagato regolarmente dall'AI nel
tentativo di poter adoperare ancora la mia articolazione, essendo troppo
giovane per inserire una protesi.
In seguito ho sempre lavorato, anche se i dolori
si facevano sentire, e la mobilità dell'arto era solo del 30%, non chiedendo
nulla.
Il 3.1.2001 sono stato operato per la seconda
volta allo stesso arto, con protesi dell'anca e conseguente allungamento della
gamba di 2 cm. Con questo intervento si è cercato anche di raddrizzare la
schiena e spero, dopo una serie di fisioterapia, di poter dopo quasi 20 anni
allacciarmi le scarpe.
Mi chiedo ora perché l'AI non riconosca questo
caso. Mi sembra che lo spirito della legge AI sia quello di mettere le persone
in grado di lavorare e reinserirsi nella società civile, ma così facendo voi
demoralizzate le persone oneste.
Il Dott. __________ è a vostra completa
disposizione per ogni informazione necessaria."
1.4. Nella
risposta di causa 23 marzo 2001 l'UAI ha postulato la reiezione del gravame
osservando:
"
Giusta l'art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai
provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma
direttamente all'integrazione professionale, e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità la guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità.
In base a consolidata giurisprudenza, il successo
d'un provvedimento sanitario è considerato duraturo se si può presumere che la
durata d'attività prevedibile dell'assicurato non sarà sensibilmente inferiore
alla media statistica (cf. Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidità, p. 98).
Per quanto attiene agli effetti dell'intervento
in causa, allo stato attuale delle conoscenze mediche si considera che gli
stessi perdurano per 5-10 anni.
Considerato però che l'esito dell'integrazione
come previsto dal diritto dell'assicurazione invalidità ha generalmente una
durata inferiore rispetto al successo puramente medico, non si può ritenere che
tale effetto ai sensi dell'art. 12 LAI perduri per una durata superiore ai 5
anni (DTF 101 V 51, sentenza TFA 30.3.94 in re S.).
Nella fattispecie, a fronte del numero di anni di
attività lavorativa che si prospettano all'assicurato, un effetto della durata
di 5 anni non può essere considerato sufficiente. Al proposito si è già avuto
modo di stabilire che "le succès de la réadaptation n'est pas réputé
durable si, par exemple, un assuré qui peut expérer avoir une période
d'activité de 19 ans selon les tables, demande une mesure médicale dont le
succès ne dépasse pas 5 ans selon le pronostic médical" (DTF 101 V
100)."
1.5. Con scritto
7 aprile 2001 l'assicurato ha ribadito la sua richiesta di prestazioni
rilevando:
"
Contesto le affermazioni dell'AI, in quanto in
base ai più recenti ritrovati medici e chirurgici, le protesi all'anca hanno
una durata vicino ai vent'anni, di conseguenza io dovrei poter lavorare fino
all'età del pensionamento.
Non mi sarei sottoposto ad un intervento così
lungo per un beneficio di soli quattro o cinque anni.
Spero con quanto scritto sopra di aver scalfito
almeno un po' la vostra sicurezza.
Il dottor __________ è a vostra disposizione per
le informazioni riguardanti il mio caso e lo stato di salute della mia
persona."
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 12 LAI l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non
alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione
professionale.
In
particolare sono ritenuti provvedimenti sanitari gli interventi chirurgici,
fisio e psicoterapeutici, intesi a sopprimere o ad attenuare i postumi d'una
infermità congenita, d'una malattia o d'un infortunio - caratterizzati da una
diminuzione della motilità del corpo, delle facoltà sensoriali o delle capacità
di contatto - per migliorare in modo duraturo e notevole la capacità di
guadagno, oppure preservarla da una diminuzione importante. I provvedimenti
devono inoltre esser considerati come indicati secondo le conoscenze mediche
esperimentate, e permettere d'integrare l'assicurato in modo semplice e
adeguato (art. 2 cpv. 1 OAI).
Secondo
consolidata giurisprudenza un tipo di trattamento è da considerarsi indicato e
conforme alla conoscenze mediche se è stato generalmente ammesso come valido
dai ricercatori e dagli operatori medici. L'elemento determinante sta nelle
esperienze fatte e nel grado di successo ottenuto nell'ambito di una terapia
determinata. Questa definizione, valevole nel campo delle cure mediche, è di
principio applicabile ai provvedimenti sanitari dell'AI (STFA inedita del 29
aprile 1994 in re C.M., DTF 115 V 195 consid. 4b).
Condizione
per l'assunzione dei provvedimenti sanitari d'integrazione da parte dell'AI è
che essi possano verosimilmente migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno dell'assicurato o prevenire una diminuzione
notevole della stessa.
Il
diritto ad una rendita AI non esclude il diritto ai provvedimenti sanitari
d'integrazione purchè questi ultimi servano a mantenere o a migliorare la
capacità di guadagno residua e che esista un rapporto ragionevole tra il costo
di questi provvedimenti ed il loro risultato pratico. In generale questo non è
il caso per i beneficiari di rendite intere AI (cfr. marginali 67 ss. delle
Direttive UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione).
L'art. 12
LAI persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI da
quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa
distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli
esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza
tener conto della durata dell'affezione (Valterio, Droit et pratique del
l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81).
2.3. L'assicurato,
affetto da coxartrosi dell'anca sinistra, chiede l'assunzione da parte dell'AI,
quale provvedimento sanitario, dei costi relativi all'intervento di
artroprotesi totale dell'anca sinistra.
A
proposito dei provvedimenti sanitari giusta l'art. 12 LAI nei casi particolari
di artrosi dell'apparato locomotore, in DTF 101 V 43 e segg. il TFA ha
stabilito:
"
b) Dauernd im Sinne von Art. 12 Abs. 1 IVG ist der
von einer medizinischen Eingliederungsmassnahme zu erwartende
Eingliederungserfolg, wenn die konkrete Aktivitätserwartung gegenüber dem
statistischen Durchschnitt nicht wesentlich herabgesetzt ist (BGE 98 V 212 lit.
c; vgl. auch Art. 8 Abs. 1 letzter Satz IVG). Diesbezüglich kann derzeit auf
die Angaben in der 3. Auflage der Barwerttafeln STAUFFER/SCHAETZLE (Zürich
1970) abgestellt werden, welche auf den tatsächlichen Erfahrungen der
Invalidenversicherung beruhen (bgl. auch das in ZAK 1971 S. 273 publizierte
Urteil vom 7. Januar 1971 i.S. Lampert).
Dadurch, dass gemäss bisheriger Praxis die Aktivitätserwartung
im konkreten Fall "nicht wesentlich" vom statistischen Durchschnitt
abweichen darf, soll namentlich bei kurz vor dem AHV-Rentenalter stehenden
Versicherten verhindert werden, dass einer an sich erfolgreichen medizinischen
Massnahme bereits dann Dauerhaftigkeit im invalidenversicherungsrechtlichen
Sinne zuerkannt wird, wenn es sich im Grunde genommen lediglich um eine
stabilisierende Vorkehr für die kurze Dauer bis zur Erreichung des
AHV-Rentenalters handelt.
Demgegenüber wäre es bei jüngeren Versicherten
unbillig und wirklichkeitsfremd, die erforderliche Dauerhaftigkeit des
prognostischen Eingliederungserfolges eng and die Aktivitätsperiode, mit
welcher der Versicherte nach der statistischen Wahrscheinlichkeit rechnen kann,
binden zu wollen. Denn es geht nicht an, einer medizinischen Massnahme die vom
Gesetz verlangte Dauerhaftigkeit des Eingliederungserfolges nur deshalb
abzusprechen, weil die statistische Aktivitätserwartung des Versicherten weit
über die Zeitspanne hinausgeht, für die sichte aus medizinischer Sicht selbst
bei günstigen Voraussetzungen ein Dauererfolg überhaupt prognostizieren lässt.
Daher ist bei jüngeren Versicherten im Gegensatz
zu kurz vor dem AHV-Rentenalter stehenden Versicherten der Eingliedrungserfolg
voraussichtlich dauernd, wenn er Wahrscheinlich während eines bedeutenden Teils
der Aktivitätserwartung erhalten bleiben wird.
In diesem Zusammenhang ist ferner zu beachten,
dass laut den Darlegungen des Experten bei Hüftgelenksprothesen nach den
bisherigen Erfahrungen mit einem medizinischen Erfolg für die Dauer von 5-10
Jahre gerechnet werden kann. Weil der invalidenversicherungsrechtliche
Eingliederungserfolg nach den zutreffenden Ausführungen des Bundesamtes für
Sozialversicherung in der Regel ungünstiger sein wird, darf selbst bei sonst
günstigen Voraussetzungen ein unter dem Gesichtspunkt von Art. 12 IVG
relevanter Eingliederungserfolg kaum auf eine 5 Jahre wesentlich übersteigende
Dauer prognostiziert werden." (la sottolineatura
è del redattore)
Confermando
la sua giurisprudenza, in DTF 102 V 219 l'Alta Corte ha ribadito che
"
bei Hüftgelenksprothesen nach bisheriger
Erfahrung mit einem medizinischen Erfolg für eine Dauer von lediglich 5-10
Jahren gerechnet werden kann (BGE 101 V 51 sowie ZAK
1975 S. 340 ff.). Soweit sich aber der behandlungsbedürftige Zustand aus der
begrenzten Erfolgsdauer der Massnahme selbst ergibt, kann er nicht im Sinne
adäquater Kausalität der Invalidenversicherung zugerechnet werden." (la
sottolineatura è del redattore).
Inoltre,
in DTF 106 V 80 e seg. il TFA ha nuovamente avuto modo di rilevare:
"
4.- a) Am 16. Februar 1979 hat das Eidg.
Departement des Innern auf Antrag der Fachkommission für Fragen der
medizinischen Eingliederung in der Ivalidenversicherung eine Arbeitsgruppe
eingesetzt mit dem Auftrag, den Nutzen der Implanation von
Hüftgelenkendoprothesen für die Erwerbsfähigkeit zu überprüfen. Im Dezember
1979 legte die Arbeitsgruppe den Schlussbericht vor (vgl. ZAK 1989 S. 200), von
dem die erwähnte Fachkommission am 4. März 1980 zustimmend Kenntnis genommen
hat. Die Arbeitsgruppe gelangt zum Schluss, dass das Einsetzen von
Endoprothese des Hüftgelenks in der Regel keine medizinische
Eingliederungsmassnahme der Invalidenversicherung ist. Die medizinischen
Erfolge seien zwar an sich beachtlich, doch verlaufe die berufliche
Eingliederung wesentlich schlechter, als es die medizinischen Ergebnisse
erwarten liessen.
b) Das Eidg. Versicherungsgericht hat aufgrund der
Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe keinen Anlass, die mit BGE 101 V 43 eingeleitete
Praxis hinsichtlich der Beurteilung von Totalendoprothesenoperationen im Rahmen
von Art. 12 IVG zu ändern. Namentlich ist daran festzuhalten, dass selbst
bei sonst günstigen Voraussetzungen ein unter dem Gesichtspunkt von Art. 12 IVG
relevanter Eingliederungserfolg von Totalendoprothesenoperation Kaume auf eine
5 Jahre wesentlich übersteigende Dauer prognostiziert werden darf. (vgl.
BGE 101 V 51)" (la sottolineatura è del redattore)
Alla luce della citata
giurisprudenza, quindi, in caso di protesi dell'articolazione dell'anca, deve
essere tenuto conto di un successo, dal profilo medico, della durata di 5-10
anni, rispettivamente di una durata dell'effetto integrativo - generalmente
inferiore rispetto a quella del successo puramente medico - non superiore a 5
anni.
Nell'evenienza concreta,
l'assicurato (classe __________) presenta una durata media d'attività di ca. 20
anni (cfr. Stauffer/Schätzle, Barwettafeln, edizione 1989; cfr. ZAK 1989 pag.
453).
Ora, un successo
reintegrativo è da considerarsi duraturo ai sensi dell'art. 12 LAI nella misura
in cui è possibile pensare che si manterrà durante una parte importante della
vita attiva futura (DTF 104 V 82-83, DTF 101 V 104-105; RCC 1975 pag. 392;
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997). Atteso
che nella specie il successo reintegrativo non supera i 5 anni, esso non può
essere ritenuto siccome probabilmente duraturo.
Ne consegue che i
presupposti per l'assunzione da parte dell'AI dei costi relativi all'intervento
di artroprotesi dell'anca non appaiono in concreto adempiuti.
Ne consegue la reiezione
del gravame e la conferma dell'atto impugnato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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