AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.47
Data decisione, Autorità:
31.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00047
RG/sc
Lugano
31 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 16 maggio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurata,
classe 1954, consulente fiscale-contabile, con istanza 13 settembre 2000 ha
chiesto l'assunzione da parte dell'AI delle spese relative all'intervento di
cataratta all'occhio sinistro, da eseguirsi presso la __________.
1.2. Esperita
l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi
di diritto, per decisione 16 maggio 2001 l'Ufficio Assicurazione invalidità
(UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:
"
(…)
In virtù dell'art. 12 della legge federale sull'assicurazione
invalidità, l'Al prende a carico un provvedimento sanitario, se questo
trattamento è in grado di migliorare in modo importante e duraturo la capacità
di guadagno o la possibilità di svolgere gli atti abituali o di preservarli da
una diminuzione notevole.
Esiste un'invalidità allorché il danno alla salute fisica o
mentale provoca un'incapacità di guadagno presunta permanente o di lunga
durata. Una totale capacità al lavoro esclude l'invalidità.
L'articolo 8, cpv. 1 LAI precisa anche che gli assicurati invalidi
o minacciati da un'invalidità imminente hanno diritto ai provvedimenti
reintegrativi che sono necessari e atti a ristabilire la loro capacità di
guadagno, a migliorarla, a salvaguardarla o a favorirne lo sfruttamento. Questo
diritto deve essere determinato per tutta la durata probabile dell'attività.
Bisogna considerare che è imminente allorché si può prevedere
un'incapacità al guadagno in un prossimo avvenire. Se l'insorgenza
dell'invalidità è semplicemente possibile o che il momento dell'insorgenza
resta incerto, non si può parlare di invalidità imminente.
La sua affezione oculare, considerato il suo carattere
unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio
della professione perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della
capacità di guadagno o per lo svolgimento dei lavori abituali.
La cura della sua cataratta non può pertanto essere a carico
dell'Al, poiché non riveste carattere di provvedimento integrativo ai sensi
della LAI.
L'Ufficio Al ha esaminato le sue osservazioni dell'11.05.2001,
ritenendole ininfluenti ai fini di una diversa valutazione del caso.
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. _)
1.3. Avverso la
decisione amministrativa l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso col
quale chiede la presa a carico da parte dell'UAI del provvedimento sanitario
richiesto.
Nel suo
gravame essa fa in particolare valere:
" (…)
Non ritengo giustificato il rifiuto da parte dell'Al di assumersi
la cura della cataratta.
Trattasi di una affezione oculare che ha causato notevoli problemi
nello svolgimento della mia attività (consulente fiscale e contabile); in
particolare per il fatto che sono a contatto con il computer, nella guida visto
che devo spostarmi sovente da clienti.
A tal riguardo allego alla presente il certificato rilasciatomi
dal medico.
Senza l'operazione mi sarei senz'altro trovata in condizioni da
non poter continuare la mia attività unica mia fonte di reddito, per questo
motivo ritengo che la cura debba essere a carico dell'Al." (Doc. _)
A
sostegno della propria tesi ricorsuale l'assicurata ha inoltre prodotto un
certificato medico del dott. __________, oculista FMH.
1.4. Con risposta
di causa 16 luglio 2001 l'UAI ha per contro chiesto la reiezione del gravame
osservando:
" (…)
Giusta l'art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti
sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente
all'integrazione professionale, e atti a migliorare in modo duraturo e
sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di
tale capacità.
Quale condizione di base è necessario che sussista uno stato di
invalidità, o che tale stato sia quantomeno imminente.
Per quanto attiene in particolare al caso della cataratta, l'Al
non considera sussista invalidità in caso di diminuzione unilaterale della
vista, nella misura in cui l'assicurato non necessita di una visione binoculare
nell'ambito della propria professione.
Nel presente caso la ricorrente esercita la professione di
consulente fiscale e contabile.
Nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative non necessita
quindi forzatamente di una visione binoculare. Ciò vale tanto per i compiti
svolti con l'ausilio dell'elaboratore, quanto per le trasferte in automobile.
Dal punto di vista medico infatti si ritiene che la perdita dell'acuità visiva
non repentina non costituisca fattore invalidante, in quanto contemporaneamente
interviene un progressivo adattamento a tale stato.
La Direttiva concernente le misure mediche reintegrative specifica
d'altro canto che "il n'y a (...) pas d'invalidité en cas de diminution unilatérale
de la vision (par ex cataracte ou cicatrice sur la cornée) lorsque l'autre oeil
a une vision normale, dans la mesure où le métier exercé n'exige pas une vision
binoculaire ou si, dans ce métier, un effet éblouissant n'a pas un effet perturbant
(p. ex chauffeur de bus ou travail sur écran)" (marg. 37).
Si ribadisce ad ogni modo che analoga richiesta può essere
presentata all'assicurazione malattia." (Doc. _)
1.5. In data 28
agosto 2001 l'assicurata ha prodotto un ulteriore certificato del dott.
__________.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR
1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e meglio a
a) provvedimenti sanitari;
b) provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) somministrazione di mezzi ausiliari;
e)
pagamento di indennità giornaliere.
I
provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire
un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute,
trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente
arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può
ritenere che, la reintegrazione è necessaria, quando l'assicurato, a causa
della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o
non si può ragionevolmente esigere da lui che eserciti alla lunga una simile
attività (RCC 1970, p. 521), senza l'applicazione di un provvedimento
reintegrativo.
Va
inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola
non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un
determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984,
pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8
cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia
agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati
d'invalidità".
In altre
parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo
futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado
d'invalidità quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono
alla rendita AI) può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già
all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti
d'integrazione.
Nondimeno,
l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei
provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare,
migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito
"considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8
cpv. 1 LAI)
Per quel
che concerne in particolare i provvedimenti sanitari, l’assicurato può
pretendere solo quei provvedimenti che sono atti a migliorare notevolmente la
capacità di guadagno o a preservarla da un peggioramento rilevante (DTF 115 V
199 consid. 5a; DTF 101 V 58).
2.3. L'art. 12
LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale
e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a
evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p.
132).
La norma
persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello
delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa
distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli
esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza
tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli
esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).
La legge
definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi
alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato
patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari
volti alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue
conseguenze, essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni
sociali, come cura vera e propria del male (T. Locher,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 189). La
giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile a un danno alla
salute, avente carattere di malattia, non ancora stabilizzato (Greber, Droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 217). Pertanto tutti i provvedimenti che
tendono alla cura, rispettivamente alla guarigione di malattie evolutive non
rientrano nel campo dell'AI (DTF 104 V 81, consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90
consid. 1a).
Di regola
l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o
correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella
misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo.
Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro
dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia
esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa (SVR 1995 IV Nr.
34 p. 90; DTF 112 V 349; DTF 105 V 19; DTF 100 V 101 consid. 1a, 98 V 208
consid. 2). Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può
essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV
Nr. 34 p. 90).
Se vi è
possibilità di miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno
va esaminato da un punto di vista del caso concreto (DTF 115 V 199 consid. 5a;
Maurer, op. cit., p. 152). Sostanziale è l’effetto del provvedimento se, in un
determinato lasso di tempo, raggiunge un grado rilevante (DTF 115 V 199 consid.
5a; DTF 98 V 211).
Entro un
certo lasso di tempo minimo il risultato ottenuto, da un punto di vista della
capacità di guadagno, deve raggiungere una certa importanza minima (DTF 115 V
199 consid. 5a).
La
rilevanza dipende anche dalla gravità dell’affezione e dal tipo di attività
esercitata o che potrà esserlo dopo l’avvenuta integrazione (DTF 115 V 199
consid. 5a)
Miglioramenti
esigui non vengono invece presi in considerazione (DTF 115 V 199 consid. 5a;
Locher, op. cit. P.190).
Di
conseguenza l’AI non si assume provvedimenti sanitari se la capacità lavorativa
viene migliorata solo in misura minima. In questo ambito la legge non prevede
infatti dei provvedimenti che perseguono lo scopo di mantenere un piccolo e
insicuro residuo di capacità lavorativa (DTF 115 V 200 consid. 5c; DTF 101 V 52
consid. 3c). Ciò è spesso il caso per coloro i quali percepiscono una rendita
intera con un grado di invalidità di almeno 2/3.
2.4. Nella
fattispecie in esame l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, l'affezione
oculare di cui l'assicurata è portatrice non minacciando l'esercizio della
professione di consulente fiscale in misura tale da provocare una diminuzione
della capacità al guadagno. In sede di risposta l'amministrazione ha al
riguardo precisato che l'assicurata non necessita di una visione binoculare
nello svolgimento della propria professione, ciò che permette di ritenere
siccome inadempiute le condizioni per il riconoscimento del provvedimento
sanitario richiesto.
Dal canto
suo l'insorgente sostiene che a causa dell'affezione oculare essa ha incontrato
notevoli problemi nello svolgimento della sua attività, in particolare per
quanto concerne il lavoro al computer e la guida dell'automobile.
2.5. In merito
alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un
occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258
e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (la sottolineatura è del redattore):
"
(…)
Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt
aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder Plastischsehen
beeinträchtigt sei. Die ophtalmologische Erfahrung zeige aber, dass dieser
Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden könne.
Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens
sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage
sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut
den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine
Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten
beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem
Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht
vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf
ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli
1968. Danach würden medizinische Sachverständige seit längerem darauf
hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und
benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei.
Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den
Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fâlle)
beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist
fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung
zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit
geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim
Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse
sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen
sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation
diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die
Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht
und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhungszeit auch beim
Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren
Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu
kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden
Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen
auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem.
Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und hohen
Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als
vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle
spielten. (…)"
In una
successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'alta
Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione
monoculare, ha precisato (la sottolineatura è del redattore):
"
(…)
3.‑ Au cours de la procédure judiciaire
cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant,
le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30
mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les
personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la
plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran
permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être
encore productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré
rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie
et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide
d'une correction optique adéquate. (…)"
2.6. Dal rapporto
4 ottobre 2000 del dott. __________, oculista FMH emerge che __________ é
affetta da cataratta all'occhio sinistro e da cataratta incipiens all'occhio
sinistro. Ella porta occhiali per la correzione di una leggera miopia. Il
sanitario ha precisato che l'assicurato presenta un visus da lontano con
correzione dell'occhio sinistro pari allo 0.05 e visus da lontano con
correzione dell'occhio destro pari a 1.0. Essa ha quindi rilevato un
abbassamento dell'acuità visiva con correzione di 0,05 (cfr. inc. AI).
Con
successivo certificato 15 maggio 2001 il dr. __________ ha inoltre precisato
che "la situazione monoculare causava alla paziente un'estrema
stanchezza e la capacità lavorativa era ridotta al 50%" (cfr. doc. _),
mentre con successivo certificato 21 agosto 2001 esso ha evidenziato che a
causa dell'affezione all'occhio sinistro l'assicurata "non avrebbe più
avuto diritto di guidare un autoveicolo per 4 mesi secondo le condizioni legali"
(cfr. doc. _).
Dagli
atti medici si evince quindi che l'assicurata presenta una visione (con
correzione) normale dell'occhio destro e che la sua affezione oculare ha quindi
carattere unilaterale.
Orbene,
alla luce della giurisprudenza sopra citata e sulla base della certificazione
medica agli atti, questo TCA non intravede motivi che permettono di ritenere
che la perdita della visione binoculare, dovuta a cataratta all'occhio
sinistro, possa nel caso concreto ostacolare l'assicurata nell'esercizio della
sua professione di consulente (in particolare nell'attività al computer e nella
guida dell'automobile, attività che, alla luce di quanto stabilito nella citata
giurisprudenza federale, non possono essere considerate siccome inesigibili in
caso di visione monoculare), per lo meno in una misura idonea a provocare una
notevole diminuzione della capacità al guadagno ai sensi dell'art. 12 cpv. 1
LAI. Ciò tantomeno se si considera che per sua natura la cataratta è
un'affezione che si sviluppa progressivamente lasciando all'assicurato un tempo
sufficiente per adattarsi al suo handicap (cfr. RAMI 1986 pag. 258 e segg.,
sopra citato; cfr. VSI 2000 pag. 300 e segg.).
Il
ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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