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32.2001.114 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal and mootness
32.2001.114Other CourtJun 7, 2002Withdrawn
The insured appealed an AI decision granting a daily allowance of CHF 107.30 and sought calculation based on his last military instructor salary. While the appeal was pending, the AI issued a new decision increasing the allowance to CHF 139, and military insurance took over the rehabilitation and agreed to reimburse the allowances already paid. The appellant then withdrew the appeal. The Ticino Social Insurance Court held that the dispute had become moot and struck the case from the docket, ordering no court fees or expenses.
Art. 44 cpv. 1 LAI; effetto dell'assunzione dei provvedimenti d'integrazione da parte dell'assicurazione militare; archivio del procedimento per mancanza d'oggetto e ritiro del ricorso. Quando, nel corso del giudizio, un'altra assicurazione obbligatoria assume la riformazione professionale e rimborsa le indennità giornaliere già versate, la decisione AI impugnata perde il suo oggetto e la causa può essere stralciata dai ruoli; il ritiro espresso del ricorso conferma la conclusione del procedimento. In tal caso, in assenza di soccombenza materiale ulteriore, il tribunale può porre le spese a zero (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.114
Data decisione, Autorità: 07.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00114
BS
Lugano 7 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 14 dicembre 2001 interposto da
__________,
contro
la decisione del 11 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto:
che con decisione 11 dicembre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, classe 1964, al beneficio di un’indennità giornaliera di fr. 107,30 per il periodo 1° dicembre 2001 – 31 maggio 2002;
che contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato chiedendo che l’indennità giornaliera venga determinata sulla base del suo ultimo salario quale istruttore militare e non come impiegato di vendita;
che l’8 aprile 2002 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione, in sostituzione di quella impugnata, dove ha fissato un’indennità giornaliera di fr. 139.— (doc. _);
che, interpellato dal TCA, con scritto 8 maggio 2002 il ricorrente ha chiesto la sospensione della causa poiché la pratica inerente l’indennità giornaliera verrà riesaminata dall’assicurazione militare (doc. _);
che lo scrivente Tribunale ha sospeso la causa sino al 30 giugno 2002 (doc. _);
che con lettera 5 giugno 2002 __________ ha scritto al TCA quanto segue (sottolineatura del redattore):
“l’assicurazione militare ha riesaminato il mio caso concernente le indennità giornaliere, con la presente intendo quindi ritirare il ricorso in questione e ringraziarvi della vostra disponibilità” (doc. _);
che a sensi dell’art. 44 cpv.1 LAI, le persone assicurate alla LAI e nel contempo soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità soltanto se gli stessi non sono concessi dalle altre assicurazioni;
che con lettera 27 maggio 2002 l’Ufficio federale dell’assicurazione militare (UFAM), Sezione AM 7 Bellinzona, ha comunicato all’insorgente di assumersi i costi relativi alla riformazione professionale quale assistente di cura e di riconoscere retroattivamente dal 1° maggio 1999 sino al termine della riformazione stessa, una perdita di guadagno basata sul salario di istruttore militare e non più su quello di impiegato di vendita come finora fatto (doc. _);
che il 27 maggio 2002 l’UFAM ha comunicato all’UAI di assumersi la riformazione professionale dell’assicurato e di rimborsare le indennità giornaliere corrisposte dalla Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero dal 1° settembre 2001 al 31 maggio 2002 (doc. _);
che, richiamato l’art. 44 cpv. 1 LAI, l’obbligo di versare l’indennità giornaliera spetta all’assicurazione militare la quale ha preso a carico la riformazione professionale dell’assicurato, considerato inoltre che l’UFAM ha rimborsato all’AI l’indennità giornaliera già versata, la decisione 8 aprile 2002 è divenuta pertanto priva di oggetto;
che per questi motivi la causa dev’essere stralciata dai ruoli
viste le disposizioni della Legge di procedura per le cause davanti al TCA,
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli
non si percepiscono né tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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