AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.10
Data decisione, Autorità:
14.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00010
cs/sc
Lugano
14 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2001
di
contro
le decisioni del 12 gennaio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con tre
distinte decisioni del 12 gennaio 2001 l'ufficio assicurazione invalidità (UAI)
ha posto __________ al beneficio di una rendita d'invalidità.
Con la
prima decisione all'assicurata è stata assegnata una rendita semplice
d'invalidità di fr. 788 al mese (grado d'invalidità del 50%) con effetto dal 1°
giugno 1998 fino al 31 maggio 1999. La prestazione è stata calcolata in base ad
un reddito annuo medio di fr. 41'004, una durata di contribuzione di 20 anni e
una scala di rendita 44.
Tramite
la seconda decisione __________ ha ottenuto una rendita di fr. 1'592 al mese
con effetto dal 1° giugno 1999 e fino al 30 settembre 1999. L'UAI ha preso in
considerazione gli stessi parametri esposti in precedenza e ha calcolato la
rendita in base ad un grado d'invalidità dell'80%.
Infine,
con la terza decisione l'assicurata è stata posta al beneficio di una rendita
mensile di fr. 1'672 (fr. 1'714 nel 2001) con effetto dal 1° ottobre 1999. In
questa circostanza è stato preso in considerazione un reddito annuo medio di
fr. 48'204 e un grado d'invalidità dell'80%.
1.2. L'assicurata
è tempestivamente insorta contro le predette decisioni, facendo valere quanto
segue:
" Con
la presente inoltro ricorso contro le decisioni datate 12.01.2001 dell'Istituto
delle assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione invalidità e che concernono
il calcolo della mezza rendita semplice d'invalidità a mio favore di 788.00
franchi al mese dal 1.6.1998 al 31.12.1998 e di 796.00 franchi al mese dal
1.1.1999 al 31.5.1999 e il calcolo della rendita semplice d'invalidità intera a
mio favore di 1'592.00 franchi al mese dal 1.6.1999 al 30.9.1999, di 1'672.00
franchi al mese dal 1.10.1999 al 31.12.2000 e di 1'714.00 franchi al mese dal
1.1.2001.
Con queste decisioni, che hanno sostituito le precedenti decisioni
del 13.7.1999 e del 12.5.2000, tutte le rendite a mio favore sono diventate più
alte per la ragione che il mio reddito annuo medio determinante e anche la
durata di contribuzione computabile sono aumentati (da 37'386.00 franchi a
41,004.00 franchi per il 1997, il 1998 e il 1999 fino al 30.9 e da 37'386.00
franchi a 48'204.00 franchi per il 1999 dal 1.10; da 17 anni a 20 anni).
Premetto che sono invalida al 40% dal 1.9.1991, al 50% dal
1.4.1995 e all'80% dal 1.6.1999 e che sono stata sposata 3 volte:
-
1° volta: data matrimonio __________.1973 e data divorzio
__________.1976;
-
2° volta: data matrimonio __________.1976 e data divorzio
__________.1981;
-
3° volta: data matrimonio __________.1996 e data divorzio
__________.1999.
Premetto anche che dal 1969 e fino al 16.8.1998, quando ho subito
l'ultimo infortunio (aggressione da parte del mio ex‑marito __________),
ho sempre svolto un'attività lavorativa, anche se spesso solo in misura ridotta
per le mie condizioni di salute. Malgrado questo i redditi da me realizzati
sono stati abbastanza alti, soprattutto dal 1987.
Per prima cosa non capisco come è stato calcolato il mio reddito
annuo medio determinante: infatti sia il reddito annuo medio di 41'004.00
franchi, sia il reddito annuo medio di 48'024.00 franchi mi sembrano troppo
bassi visti i redditi realizzati fino a quando ho lavorato e sui quali ho
pagato i contributi per l'AVS e l'AI; mi chiedo anche se è stato tenuto conto
della parte da attribuire a me dei redditi realizzati dai miei 3 ex‑mariti.
Per seconda cosa non riesco a capire e non trovo giusto che
l'aumento del mio reddito annuo medio e dunque delle rendite a mio favore
comincia solo dal 1.6.1998 e non dal 1.9.1991, quando ho cominciato a ricevere
la prima rendita del 40%.
Per terza cosa, anche se i redditi annui medi di 41'004.00 franchi
e di 48'204.00 franchi calcolati dall'Ufficio assicurazione invalidità fossero
giusti, gli importi mensili delle rendite a mio favore sarebbero comunque
sbagliati, almeno quello di 788.00 franchi e quello di 1'672.00 franchi:
secondo l'articolo 34 cifra 2 lettera b. della Legge federale su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti questi importi dovrebbero
invece essere di 791.00 franchi al mese e di 1'688.00 franchi al mese.
Chiedo dunque che le decisioni 12.1.2001 dell'Ufficio
assicurazione invalidità vengano annullate, il calcolo delle rendite a mio
favore rifatto correttamente e il mio ricorso accolto." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 16
marzo 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
Occorre innanzitutto precisare che l'emissione delle citate
decisioni si è resa necessaria vista l'assegnazione di una rendita d'invalidità
all'ex‑marito a far tempo dal 1° giugno 1998.
Inoltre, è bene precisare che la cassa, aveva già emesso delle
decisioni in data 23 giugno 1999, 13 luglio 1999 e 12 maggio 2000 a seguito del
diritto all'invalidità per l'ex marito, ma le stesse decisioni sono risultate
errate per un errore di calcolo e pertanto rifatte con quelle impugnate dalla
ricorrente.
Va sottolineato che la signora __________ ha divorziato dall'ex
marito signor __________ con sentenza cresciuta in giudicato il __________
1999.
Quando uno dei coniugi è stato posto al beneficio di una rendita
prima del 1° gennaio 1997 e l'altro coniuge ha diritto a una rendita dopo il 31
dicembre 1996, per il calcolo delle due prestazioni sono applicabili le nuove
disposizioni stabilite dalla 10a revisione dell'AVS. La rendita del coniuge
che, per primo ha avuto diritto a una rendita, deve essere ricalcolata secondo
il nuovo diritto (Cfr. 4001 DR).
(…)
Alle persone che non hanno percepito una rendita di invalidità
immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita d'invalidità,
una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di
contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita
d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò
risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (cifra 5222 DR).
Per calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle
persone divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito
transitorio se non sono stati computati accrediti per compiti educativi o
assistenziali per almeno 16 anni (lett. c. cpv. 2 disp. trans. LAVS). Questa
disposizione si applica sia per le persone divorziate che acquistano il diritto
a una rendita di vecchiaia o d'invalidità sia per quelle già beneficiarie di
una rendita che divorziano (cifra 5624 DR).
Nella fattispecie si è proceduto al calcolo della rendita per la
ricorrente sulla base dei soli anni di contribuzione personali (considerando i
redditi ripartiti durante i periodi del primo e del secondo matrimonio) per un
periodo contributivo complessivo di 19 anni e 1 mese, ai quali devono essere
aggiunti 11 mesi di gioventù alfine di colmare la lacuna contributiva per il
1971. Ciò consente di applicare alla signora __________ la scala massima delle
rendite ossia la 44 e di riconoscerle una mezza rendita semplice d'invalidità
di fr. 788.‑ e 796.‑ mensili dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 e
una rendita intera di fr. 1'592.‑ mensili dal 1° giugno 1999 al 30
settembre 1999 (reddito medio di fr. 41'004.‑ calcolato con l'astrazione
del periodo di una precedente rendita Al ‑ 1983, 1984, 1985 ‑ in
quanto più favorevole all'assicurata).
Dal 1° ottobre 1999 l'importo mensile è di fr. 1'672.‑
aumentato a
fr. 1'714.‑ dal 1° gennaio 2001 in quanto, conformemente
alle citate disposizioni, all'assicurata abbiamo assegnato 3 bonifici
transitori aumentando di conseguenza il suo reddito annuo medio a
fr. 48'204.-." (Doc. _)
1.4. Pendente causa il TCA ha
proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta
l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il
capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia
al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase
se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il
reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento
percentuale.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32
OAI).
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con
riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.4. Con il
ricorso in esame __________ contesta l'ammontare del reddito annuo medio e
chiede se i contributi dei suoi tre ex-mariti sono stati presi in
considerazione. Essa inoltre, facendo riferimento all'art. 34 cpv. 2 lettera b
LAVS afferma che se i redditi annui fossero giusti, le spetterebbe in ogni caso
una rendita di importo maggiore.
Va
preliminarmente rilevato che quando, come nel caso di specie, uno dei coniugi è
stato posto al beneficio di una rendita prima del 1° gennaio 1997 e l'altro
coniuge ha diritto ad una rendita dopo il 31 dicembre 1996, per il calcolo
delle due prestazioni sono applicabili le nuove disposizioni stabilite dalla 10a
revisione dell'AVS. La rendita del coniuge che per primo ha avuto diritto a una
rendita deve essere ricalcolata secondo il nuovo diritto (cfr. cpv. 1 disp.
trans. 10a revisione AVS relative alle modifiche della LAI e lett. c cpv. 1
disp. trans. 10a revisione dell'AVS ; marg. 4001 DR, Volume 2).
In
concreto l'assicurata beneficia di una rendita AI dal 1991 (doc. _), mentre
l'ex-marito (divorzio del __________ 1999) è stato posto al beneficio di una
rendita AI dal 1° giugno 1998 (doc. _). Per cui solo le rendite dovute a
partire da quest'ultima data vanno ricalcolate. Per questo motivo
l'amministrazione non ha modificato l'ammontare delle rendite percepite in
precedenza.
2.5. La rendita è
calcolata in base al reddito annuo medio e al periodo di contribuzione
dell'insorgente (cfr. consid. 2.2. e 2.3.). Entrambi i parametri vanno
controllati dal TCA.
In
concreto il periodo di contribuzione dell'assicurata (classe __________),
comunque non contestato, va dal 1° gennaio 1971 (anno susseguente il compimento
del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1990 (anno precedente l'insorgere del
diritto alla rendita AI), per un periodo di contribuzione di 20 anni (compresi
i periodi giovanili utilizzati per colmare la lacuna del 1971 ex art. 52b
OAVS), corrispondente alla scala di rendita massima, ossia la 44.
2.6. Circa il
reddito annuo medio (RAM) che è composto dalla somma risultante dai propri
redditi da attività lucrativa (in concreto dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre
1990), va ricordato, come detto al consid. 2.3., che i redditi che i coniugi
hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti per metà
ed attribuiti a ciascun coniuge, segnatamente se entrambi i coniugi hanno
diritto a una rendita oppure in caso di divorzio (art. 29 quinquies cpv. 3
lett. a e c LAVS). Sottoposti a ripartizione sono comunque unicamente i redditi
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre
che precede l'insorgere dell'evento assicurativo del coniuge che ha per primo
diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).
Secondo
le disposizioni vigenti i redditi conseguiti nell’anno del matrimonio e dello
scioglimento dello stesso (divorzio o decesso) non sono ripartiti (art. 50b
cpv. 3 OAVS).
In
concreto, sottoposti alla ripartizione sono quindi i redditi dal 1974 (anno
susseguente il primo matrimonio) fino al 1975 (anno precedente il primo
divorzio e il secondo matrimonio) e dal 1977 (anno seguente il secondo
matrimonio) al 1980 (anno precedente il secondo divorzio). Non vanno invece
ripartiti i redditi del terzo matrimonio celebrato nel 1996, poiché per il
calcolo della presente rendita AI sono determinanti unicamente i redditi
conseguiti fino al 31 dicembre 1990 (cfr. art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a
LAVS; cfr. anche consid. 2.5.).
Nel caso
di specie la Cassa, contrariamente a quanto sembra sostenere l'assicurata, ha
rettamente proceduto al riparto dei redditi coniugali secondo le disposizioni
vigenti (cfr. foglio di calcolo).
Va poi
rilevato che alle persone che non hanno percepito una rendita d'invalidità
immediatamente prima dell'inizio del diritto a una nuova rendita di invalidità,
una di vecchiaia o una per superstiti, non si computano i periodi di
contribuzione compiuti durante la riscossione di una precedente rendita
d'invalidità né i corrispondenti redditi da attività lucrativa se ciò
risultasse più vantaggioso per l'avente diritto (art. 51 cpv. 3 OAVS e marg.
5222 DR). Non sono computati neppure gli anni civili che coincidono con
l'inizio e la fine della precedente rendita d'invalidità (marg. 5223 DR).
In
concreto, siccome l'assicurata ha beneficiato di una rendita d'invalidità dal
1983 al 1985 (doc. _), la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita dapprima
prendendo in considerazione anche gli anni e i contributi pagati durante la
precedente invalidità ed in seguito sulla base degli anni in cui l'assicurata
non ha beneficiato di altre rendite.
Procedendo
alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei
redditi coniugali, l'amministrazione è giunta ad un importo di fr. 493'748,
rispettivamente fr. 433'017 senza i redditi conseguiti negli anni civili in cui
ha beneficiato di una rendita invalidità (tra il 1983 e il 1985).
2.6.1. Va qui
rilevato che l'insorgente nel proprio gravame afferma di aver sempre svolto
un'attività lavorativa fino al 1998 (doc. _).
Ora,
dagli atti all'incarto, e meglio dal foglio di calcolo, emerge che non sono
stati registrati contributi pagati personalmente dalla ricorrente dal 1976 al
1979.
La
mancata registrazione di redditi dal 1976 al 1979 per la presunta attività
svolta dalla ricorrente non influenza la scala delle rendite, essendo la scala
44 la massima prevista dalle tabelle UFAS applicabili in concreto. Infatti, i
periodi di matrimonio per i quali non sono stati pagati contributi
conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS (versione
precedente il 1° gennaio 1997) e durante i quali la donna era assicurata sono
considerati come durata di contribuzione (art. 29bis cpv. 2 vLAVS, applicabile
in virtù della lett. g cpv. 2 disp. trans. 10a revisione AVS; cfr. anche marg.
5024 DR).
Diversa è
invece la situazione per quanto concerne il reddito annuo medio (RAM), che
potrebbe essere superiore a quello preso in considerazione dalla Cassa.
Con
lettera del 9 luglio 2001 l'insorgente ha affermato:
"
(…)
vi
comunico che dal 1976 al 1979 ho svolto l'attività di __________ indipendente
in ragione circa del 50%, andando a domicilio. In quel periodo ero sposata con
il signor __________ e gli avevo consegnato tutti i documenti inerenti alle mie
entrate e alle mie uscite per il pagamento degli oneri sociali e per
l'allestimento della nostra dichiarazione fiscale. Il mio ex-marito mi aveva
sempre detto che di tutte queste operazioni si occupava il suo fiduciario, il
signor __________, da lui personalmente incaricato e al quale egli dava tutti i
necessari documenti.
Personalmente
io non possiedo più nessuna documentazione relativa a quel periodo" (doc.
_)
Interpellata
dal TCA l'amministrazione ha rilevato:
"(…)
vi
precisiamo che dalle riunioni dei conti personali dell'assicurata in oggetto,
non risultano contributi per gli anni dal 1976 al 1979 presso altre casse di
compensazione.
Inoltre
la signora __________, asserisce d'aver svolto per gli anni in questione,
un'attività quale __________ indipendente al 50% e, siccome domiciliata a quel
tempo nel nostro cantone, la cassa competente per la riscossione di detti
contributi doveva essere la nostra conformemente all'art. 117 cpv. 2 OAVS.
Va tuttavia
precisato che la data d'inizio quale attività indipendente registrata nei
nostri archivi è il 1° settembre 1982.
Riconfermiamo
pertanto il calcolo della prestazione assegnata alla signora __________, visto
anche che la stessa conferma con lettera del 9 luglio scorso, di non poter
produrre alcuna documentazione che comprovi eventuali affiliazioni o pagamenti
di contributi per gli anni 1976-77-78-79." (doc. _)
L'ex
marito della ricorrente con scritto 31 agosto 2001 ha affermato che a suo
sapere l'insorgente non ha praticamente mai lavorato come __________
indipendente e non gli ha consegnato nessun documento relativo a suoi redditi
(doc. _).
__________,
fiduciario, interpellato in merito ha affermato in particolare:
"alla
vostra domanda nr. 1, se mi sono occupato del'iscrizione della Sig.ra
__________ quale persona esercitante un'attività lucrativa indipendente dal
1976 in poi, e del calcolo e pagamento dei contributi sociali, rispondo quanto
segue:
- esercito la professione di fiduciario da ben
39 anni (2 maggio 1962), e posso senz'altro affermare che ho sempre eseguito
prontamente tutti gli incarichi affidatimi dai miei clienti. Quale fiduciario
del Sig. __________, mi occupavo esclusivamente della contabilità finanziaria,
del __________, altri compiti non erano assolutamente di mia competenza.
Domanda nr. 2.
A mio
avviso le casse AVS/AI possono essere tre, la cassa cantonale di compensazione
a Bellinzona, la cassa di compensazione dei __________, oppure la cassa dei
__________ (chiedere alla Sig.ra __________)" (doc. _)
Va infine
rilevato che l'insorgente ha trasmesso al TCA il certificato a lei rilasciato
dal Canton Ticino con il quale era autorizzata ad esercitare la professione di
massaggiatrice __________ (doc. _), alcuni documenti ("Behandlungsfallstatistik"
inviatigli della federazione ticinese degli assicuratori malattia) relativi
agli anni dal 1976 al 1981 da cui emerge il lavoro svolto da __________ in
quegli anni (doc. _) e una dichiarazione del signor __________, il quale attesta
che in quegli anni l'insorgente ha lavorato quale __________ (doc. _). Essa ha
inoltre ribadito ancora una volta di aver consegnato i relativi documenti al
suo ex-marito (doc. _).
Va a
questo proposito ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali
é retta dal principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 in re F.
C. U 94/01, STFA del 31 maggio 2001 in re G. C., I 83/01, STFA inedita del 13
marzo 2001 in re M. P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57
pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto
e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non é tuttavia
incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.).
Questo
obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti
si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere
ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza
o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le
conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92;
DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra
diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi
aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”,
Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des
Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che
“besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne
Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In
concreto, la ricorrente non ha comprovato l'affiliazione presso una Cassa di
compensazione o un errore nella registrazione dei redditi nel periodo in esame.
È vero che dai documenti allegati dall'insorgente emerge che verosimilmente in
quegli anni essa ha svolto un'attività indipendente. Tuttavia, spettava a lei
annunciarsi presso la Cassa competente, ciò che costituisce un obbligo di
diritto pubblico (art. 64 cpv. 5 LAVS, Greber, Duc Scartazzini, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, n.
30, pag. 30), e pagare i relativi contributi. Non risultando alcun'altra
iscrizione presso altre casse di compensazione (cfr. il già citato doc. _), il
reddito preso in considerazione dall'amministrazione è corretto.
Va poi
rilevato che un eventuale pagamento dei contributi non sarebbe possibile al
momento attuale, essendo ormai prescritti (art. 16 cpv. 1 LAVS: prescrizione
quinquennale).
Infine,
abbondanzialmente, va rammentato che il reddito conseguito dal marito in quegli
anni è stato attribuito alla ricorrente in ragione di metà (cfr. consid. 2.6).
2.6.2. La somma dei
redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice
previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di
rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore
di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito
annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS,
art. 51 OAVS).
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurata è avvenuta nel 1971 e, dalle citate tavole, il fattore di
rivalutazione risulta essere l'1,197.
L'importo
rivalutato va poi diviso per i 20 anni di contribuzione (rispettivamente 17
anni senza gli anni in cui ha beneficiato di una rendita AI) e, in virtù
dell'art. 33 OAI, aumentato del 5%.
Infatti,
come visto al consid. 2.2., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha
ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito
medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
In
concreto il reddito medio raggiunge fr. 31'028 se si prendono in considerazione
i periodi di rendita AI (493'748 x 1,197 : 20 aumentato del 5%), e fr. 32'014
se questi periodi non vengono calcolati (433'017 x 1,197 : 17 aumentato del
5%).
Tali
somme vanno poi aggiornate in virtù della tabella di conversione delle rendite
allegata alla circolare II sul calcolo delle rendite dei casi di mutazione e
successione edite dall'UFAS, e raggiungono nel 1998 fr. 38'591, rispettivamente
fr. 39'818 senza gli anni di rendita AI (40'218 nel 1999).
Per cui
il reddito annuo medio (RAM), arrotondato all'importo immediatamente superiore
secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 39'402 (39'798 nel 1999), rispettivamente,
senza gli anni con rendita AI, a fr. 40'596 (41'004 nel 1999). Prendendo in
considerazione la seconda variante, più favorevole all'assicurata, a __________
va assegnata una mezza rendita di fr. 788 dal 1° giugno 1998 al 31 dicembre
1998, di fr. 796 dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 1999 e una rendita intera di
fr. 1'592 dal 1° giugno 1999 al 30 settembre 1999, come riportato nelle
decisioni impugnate.
2.7. Poiché
l'assicurata ha divorziato nel mese di settembre 1999, dal 1° ottobre di
quell'anno al reddito annuo sopra indicato devono essere computati gli
accrediti transitori conformemente alla lett. c cpv. 2 disp. trans. della 10a
revisione della LAVS.
Infatti,
per calcolare le rendite di vecchiaia e di invalidità delle persone divorziate
nate prima del 1° gennaio 1953 si computa un accredito transitorio se non sono
stati computati accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno 16
anni (lett. c cpv. 2 disp. trans. 10 a revisione AVS). L'accredito transitorio
è pari a mezzo accredito per compiti educativi all'insorgere dell'evento
assicurato. Esso può essere computato al massimo per il numero di anni preso in
considerazione per la determinazione della scala delle rendite dell'avente
diritto. Complessivamente gli accrediti transitori e quelli per compiti
educativi non possono mai superare né la durata contributiva determinante per
la scala delle rendite né essere considerati per un periodo superiore a 16 anni
(marg. 5610 delle direttive UFAS sulle rendite). Conformemente alla lett. c
cpv. 3 disp. trans. 10a revisione AVS alle persone nate nel 1950 possono essere
computati 6 anni.
Gli
accrediti transitori sono da determinare secondo la seguente formula (che
corrisponde al conteggio dell’accredito per compiti educativi dell’art. 29
sexies cpv. 2 LAVS):
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero anni con acc. trans.
durata di
contribuzione computabile
(N. 5612
delle direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS)
il tutto
diviso per due.
Infatti
l'accredito transitorio corrisponde a mezzo accredito per compiti educativi, la
cui media è ottenuta dividendo gli accrediti per il numero di anni di
contribuzione (lett. c cpv. 3 disp. trans. 10a revisione AVS, art. 30 cpv. 2
LAVS e 29 ter cpv. 2 LAVS).
In
concreto vanno pertanto aggiunti fr. 6'385 (1005 x 12 x 3 x 6 : 17 il tutto
diviso per 2) per un RAM, arrotondato all'importo immediatamente superiore
secondo le tabelle UFAS, di fr. 47'034 (40'218 + 6'385 = 46'603) nel 1999 e fr.
48'204 nel 2001. Per cui la rendita ammonta a fr. 1'672 nel 1999 e a fr. 1'714
dal 1° gennaio 2001.
Anche in
questo caso la Cassa ha calcolato la rendita correttamente.
2.8. L'assicurata
riferendosi all'art. 34 cpv. 2 lett. b LAVS sostiene infine che anche se il RAM
fosse stato calcolato correttamente le spetterebbero delle rendite maggiori
rispetto a quelle assegnatele. In particolare ritiene di dover beneficiare di
fr. 791 in luogo di fr. 788 nel 1998 e di fr. 1'688 in luogo di fr. 1'672 nel
1999.
Il citato
disposto prevede che se il reddito annuo medio determinante è superiore
all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la
parte fissa della rendita (frazione della rendita minima di vecchiaia) equivale
all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la
parte variabile (frazione del reddito annuo medio) equivale al reddito annuo
medio determinante moltiplicato per 8/600.
La
censura si rivela infondata. Infatti nel 1998, anno durante il quale
l'assicurata beneficiava di una rendita di fr. 788 il RAM era di fr. 40'596
(cfr. consid. 2.6.2) e la rendita minima di fr. 995, per una mezza rendita
mensile di fr. 788 (995 X 104/100 + 40'596 X 8/600 il tutto diviso due).
Nel 1999
la rendita minima ammontava a fr. 1'005 e il RAM determinante, per la rendita
dovuta dal 1° ottobre, a fr. 47'034 (cfr. consid. 2.7), per una rendita di fr.
1'672 al mese (1'005 X 104/100 + 47'034 X 8/600).
Le
decisioni della Cassa si rivelano pertanto corrette e meritano conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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