AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.90
Data decisione, Autorità:
10.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00090
rg/nh
Lugano
10 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 11 settembre 2000
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel __________, di professione direttore di una società attiva nel campo
editoriale, in data 19 luglio 1999 ha presentato una richiesta tendente all'assegnazione
di una rendita d'invalidità, in quanto affetto da sindrome dolorosa
spondilogena lombare e disturbi nervosi reattivi.
1.2. Esperita
l'istruttoria, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) per decisione 11
settembre 2000 ha respinto la richiesta, motivando:
"
Giusta l'articolo 28 della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto a una
rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come
segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una
rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento
almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado
d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che
hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa
condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una
prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito
del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può
ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato
invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il
grado d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione
del grado di invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia
effettivamente esercitata o meno.
Dall'esame della documentazione economica
acquisita agli atti Al si rileva che il danno alla salute di cui il richiedente
è portatore, comporta una perdita economica e quindi un grado d'invalidità
inferiore al 35% nell'ambito dell'attività esercitata presso la __________
della quale è direttore e verosimilmente azionista.
La cifra d'affari conseguita dalla ditta è infatti
passata dai fr. 473428.‑‑ conseguiti nel 1997, anno precedente
l'insorgenza del danno alla salute del richiedente ( marzo 98 ), ai fr. 584342.‑-
nel 1998, rispettivamente ai fr. 558146.‑- nel 1999, mentre che gli utili
netti conseguiti sono rimasti sullo stesso livello.
Va peraltro rilevato che l'utile conseguito nel
1999 è notevolmente influenzato dalla " perdita per debitori" esposta
nel conto economico, per un importo di ben fr. 133855.‑‑ (per il
1998: fr. 50293.‑‑), quindi per ragioni estranee al danno alla
salute dell'assicurato.
Va inoltre evidenziato che per far fronte al
presunto minor impegno lavorativo del richiedente, sino alla data
dell'inchiesta ispettorato (17.02.00) non era ancora stato assunto personale
alcuno (cfr. distinte salari 97‑98‑99).
D'altra parte, secondo quanto appurato in sede
d'inchiesta economica, all'interessato, direttore della SA, risulta ancora
esigibile la maggior parte (ca. il 65%), delle mansioni svolte in seno alla
ditta, figurando le stesse compatibili con il suo stato valetudinario."
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato tramite il
__________, il quale ne postula l'annullamento e la conseguente assegnazione di
una mezza rendita da marzo 1999 e di una rendita intera da giugno 2000.
Producendo
due certificati medici a cura del dott. __________, con il gravame l'insorgente
fa valere:
"1.
Con domanda del 19 luglio 1999, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione di prestazioni assicurative
per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata è giunta alle
conclusioni che non vi è grado d'invalidità dante diritto a prestazioni non e
ha respinto la domanda con la decisione impugnata dell'11 settembre 2000.
Prove: atti dell'intimata, da
richiamare d'ufficio; copia decisione impugnata 11.9.2000
- L'amministrazione considera il ricorrente come lavoratore
indipendente. Per determinare la perdita di salario causata dall'incapacità
lavorativa come da attestazione medica, essa è pertanto proceduta a
un'inchiesta economica per gli indipendenti. Da questa inchiesta risulta che
il ricorrente nella sua carica di direttore della ditta __________ era limitato
nelle svolgimento delle proprie mansioni nella misura di un terzo circa.
Inoltre, essendo il ricorrente trattato alla stregua di proprietario
dell'impresa, per determinare un'eventuale perdita di guadagno si è fondata
sui documenti contabili. Da questi risulta che non vi è perdita economica
considerevole attribuibile all'incapacità lavorativa del ricorrente.
Prove: come
sopra
- Il ricorrente contesta dapprima la
definizione del suo rapporto di lavoro. Contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione, egli fa innanzitutto valere di essere impiegato
dipendente della ditta __________. A comprova di questa affermazione fanno
stato il regolare contratto di lavoro per dipendenti, gli estratti conto
dell'AVS, le dichiarazioni dei salari e degli assegni familiari e le
dichiarazioni delle imposte. Dai documenti citati emerge senza dubbio alcuno
che il ricorrente sta in un rapporto di lavoratore dipendente con la
__________. Non sta in contraddizione con questo stato, come potrebbe contestare
l'intimata, che il ricorrente sia eventualmente anche azionario dell'impresa.
Il rapporto
di lavoro è stato sciolto per fine agosto 2000.
Prove: come
sopra
- Da quanto di cui sopra si deduce che il
ricorrente è da considerarsi come lavoratore dipendente. Per determinare un
eventuale diritto a prestazioni è pertanto giocoforza fondarsi sulla
documentazione medica e su quella salariale.
Per quanto è della documentazione medica, il
Dr.med. __________ ha segnalato all'amministrazione un'incapacità lavorativa
di almeno il 50% sin dal 23 marzo 1998, ribadita a più riprese e riconfermata attualmente con certificato
del 27 settembre 2000 all'attenzione della Cassa disoccupazione __________. Alle stesse
conclusioni è giunto il Dr.med. __________ nel suo rapporto del 12 gennaio 2000. Lo stesso
certificato Dr. __________ del 27
settembre 2000 attesta un aumento dell'incapacità al 100%
a decorrere dal 22 marzo 2000, valutazione ribadita nel certifica di data identica consegnato al
ricorrente per il rappresentante legale.
Per quanto concerne la situazione economica,
fanno stato le dichiarazioni dei salari sia nella documentazione fiscale che in
quella contabile, da cui emerge senza dubbio una notevole flessione verso il
basso del reddito del ricorrente. Se il contratto di lavoro prevedeva un salario
annuo di Fr. 52'000.‑, questo nel 1998 non è più che di Fr. 32'000.‑
e nel 1999
si riduce ulteriormente a Fr. 23'000.‑, dato ultimo
che riflette la progrediente e netta riduzione dell'orario di lavoro del
ricorrente. Ché egli non abbia assunto nuovo personale per far fronte a questa
sua progrediente inabilità è spiegabile dal fatto che è intervenuta la moglie a
colmare i vuoti quando possibile, rispettivamente che il personale preso in
prova non si era rivelato come adatto.
Prove: come sopra; certificato
Dr.med. __________ 27.9.2000 a Cassa disoccupazione __________ (copia); certificato Dr.med.
27.9.2000 a ricorrente
- Sulla scorta di quanto agli atti dell'amministrazione è giocoforza
ammettere l'esistenza di un'incapacità di almeno il 50% da marzo 1998, rispettivamente
del 100% da marzo 2000. Alla luce dei considerandi di cui sopra si chiede venga il ricorso
accolto. Vi è pertanto diritto a una mezza‑rendita d'invalidità da marzo 1999 e alla rendita
intera da giugno 2000."
1.4. Pendente
lite l'assicurato ha inoltre prodotto un certificato del Servizio di
psichiatria e psicologia medica (doc. _).
1.5. Con risposta
di causa 11 aprile 2001, l'UAI ha osservato quanto segue:
"
Nel mese di luglio del 1999 l'assicurato ha
inoltrato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni assicurative.
Lamentava una sindrome dolorosa spondilogena lombare e disturbi nervosi
reattivi. Dall'inchiesta economica per indipendenti esperita il 17 febbraio
2000 presso la ditta __________
della quale il ricorrente era direttore, è risultata
un'incapacità lavorativa pari al 36% (cfr. doc. n. _ inc. AI). Constatato inoltre
che nel corso degli ultimi anni gli utili aziendali sono rimasti pressoché
stabili, in data 11 settembre 2000 la richiesta di prestazioni è stata
respinta.
Con tempestivo ricorso l'assicurato chiede
d'esser posto a beneficio della mezza rendita a far tempo dal marzo del 1999 e
di una rendita intera dal giugno del 2000. A giustificazione delle proprie
pretese ha prodotto in particolare un certificato medico stilato dal dottor
__________, facente stato di un'inabilità al 50% dal marzo del 1998, ed un'inabilità
totale dal marzo 2000. Successivamente è altresì stato prodotto un breve
rapporto del Servizio di psichiatria e psicologia medica di __________, nel
quale viene posto in evidenza un "aggravamento della sintomatologia
depressiva reattiva alla sindrome del dolore cronico lombare" (cfr. doc.
_).
Lo scrivente Ufficio ha quindi effettuato un
riesame del caso. Sulla base della documentazione prodotta, nonché delle
ulteriori dichiarazioni fornite dall'assicurato, è stata rivalutata
un'incapacità lavorativa del 51%, sempre applicando il metodo di valutazione
per indipendenti. Basandosi sulle certificazioni mediche agli atti, si potrebbe
quindi giustificare l'assegnazione di una mezza rendita dal marzo 1999, ed una
rendita intera dal giugno 2000, così come richiesto dal ricorrente.
Prima di prendere definitivamente posizione in
merito alla questione, lo scrivente Ufficio ritiene però necessario procedere
ad ulteriori accertamenti medici. Una perizia pluridisciplinare, oltre a
rappresentare un punto di vista neutro, fornirebbe un giudizio globale in
merito allo stato valetudinario dell'assicurato, esaminando al contempo tanto
la problematica fisica che quella psichica. Anche in considerazione dei lunghi
tempi d'attesa che una perizia impone, rinunciamo però a determinarci,
rimettendoci al giudizio di codesto lodevole Tribunale."
1.6. Con scritto
24 aprile 2001 il rappresentante dell'assicurato, preso atto della risposta
dell'UAI, ha chiesto di essere sottoposto ad una visita medica specialistica,
mentre con successivo scritto 27 aprile 2001 ha ribadito la tesi ricorsuale
secondo cui ai fini del calcolo dell'invalidità l'assicurato debba essere
considerato alla stregua di lavoratore dipendente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Perchè sia
possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
· che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
· che sia costatata un'incapacità di guadagno;
· che l'incapacità di
guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. La
valutazione del grado d'invalidità degli assicurati che esercitano un'attività
lucrativa è calcolata generalmente confrontando i redditi di cui all'art. 28
cpv. 2 LAI (metodo ordinario).
Vi sono
tuttavia delle situazioni in cui questi dati non possono essere determinati con
esattezza e si prestano di conseguenza a valutazioni errate. Si riscontra una
tale situazione principalmente con le persone esercitanti un'attività
indipendente e talvolta anche con i lavoratori dipendenti i cui redditi
determinanti non possono essere conosciuti con certezza o non possono essere
determinati del tutto.
La
giurisprudenza permette, nei casi ove il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell'invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il "metodo straordinario" (DTF 104 V 137
consid. 2c; STFA del 30 marzo 1998, nella causa A.P. in Pratique VSI 1998 pag.
255).
L'invalidità
é allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l'attività (Valterio, Droit
et
pratique de l'assurance-invalidité, Losanna 1985, pag. 199 e 216-217; Maurer, Unfallversicherungsrecht,
pag. 358; Ghélèw/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, pag. 101).
Perciò,
l'invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l'attività dell'assicurato
diventato invalido (DTF 105 V 151). Si opererà cioè un confronto tra le
attività lavorativa svolte dall'assicurato prima dell'insorgere del danno alla
salute e quelle successive.
Ne
consegue che, tenuto conto delle attitudini dell'assicurato, il suo campo
d'azione prima dell'insorgere dell'invalidità deve essere comparato con quello
da lui esigibile in ragione del danno invalidante subito.
Di volta
in volta si esamina pure se ed eventualmente in quale misura lo scapito
economico sopportato possa essere ridotto sostituendo alle singole attività
esercitate dall'assicurato sino all'insorgere dell'invalidità altre più
confacenti alle residue attitudini.
2.4. Nella
presente fattispecie, interpellato dall'amministrazione, con rapporto 7
settembre 1999 il Servizio di psichiatria e psicologia medica, posta la
diagnosi di "sindrome del dolore cronico lombare su alterazioni
statiche e degenerative del rachide, deconditioning psicofisico (sindrome da
disadattamento F 43.2 secondo classificazione ICD 10)" e dopo aver
riassunto le proprie costatazioni mediche e il quadro anamnestico tenendo conto
dei disturbi lamentati dall'assicurato, ha evidenziato che "a causa del
deconditioning psicofisico il paziente non riesce più ad incrementare gli
sforzi per ottenere la medesima prestazione nell'ambito del lavoro" e
sottolineando come "con un cospicuo ridimensionamento della prestazione
lavorativa (dimezzamento del tempo di lavoro)" l'attività sinora
esercitata appaia ancora proponibile. Per quel che concerne la valutazione
dell'incapacità al lavoro e le possibilità reintegrative, i responsabili del
Servizio hanno rimandato al parere da parte del medico curante dott. __________
(cfr. doc. AI _).
Con
successivo certificato 6 dicembre 2000 prodotto nelle more della presente
procedura, il Servizio di psichiatria e psicologia ha inoltre attestato che
l'assicurato "in cura ambulatoriale presso il nostro Servizio dal 12.3.1999,
presenta un aggravamento della sintomatologia depressiva reattiva alla sindrome
del dolore cronico lombare a decorrere dall'inizio di quest'anno. Per questo
motivo il paziente è attualmente sottoposto ad un trattamento
psicofarmacologico specifico oltre alla presa a carico ambulatoriale a
scadenza regolare" (doc. _).
Agli atti
figura inoltre un rapporto del medico curante dott. __________, internista,
datato 4 agosto 1999, il quale dopo aver diagnosticato una "sindrome
lombovertebrale cronica recidivante su discopatia L5-S1 con protusione discale
posteriore e posterolaterale a sinistra / obesità / sindrome dolorosa
digestiva, compatibile con gastrite cronica / sviluppo ansioso-depressivo con
importante perdita dell'autostima", ha giudicato siccome "impossibile
lo svolgimento del lavoro esterno sinora effettuato esclusivamente dal
paziente", il quale presenta una limitazione di rendimento
"dal punto di vista fisico del 50%". Il sanitario ha quindi
indicato quali attività esigibili "lavori d'ufficio leggeri, senza
alcun sovraccarico fisico della schiena". Considerata la formazione
professionale e la particolare struttura psichica dell'assicurato, il dott.
__________ ha quindi rilevato l'improponibilità di qualsiasi altra attività ed
indicato l'opportunità di una "perizia psichiatrica per meglio
comprendere l'importanza dell'aspetto psichico oltre a quello…fisico". Il
curante ha quindi giudicato l'assicurato incapace al lavoro nella misura del
50% dal 23 marzo al 15 ottobre 1998, nella misura del 100% dal 15 ottobre al 20
novembre 1998 e del 50% a partire dal 21 novembre 1998 (cfr. doc. AI _).
Con
certificati medici 27 settembre 2000, prodotti col gravame, il medesimo
sanitario ha inoltre attestato un'incapacità lavorativa pari al 100% dal 22
marzo 2000 (doc. _).
Dal
fascicolo emerge inoltre che con rapporto 12 gennaio 2000 il dott. __________,
neurologo, con riferimento alle visite effettuate l'8 novembre 1999
rispettivamente il 12 gennaio 2000, diagnosticata una "discopatia di
L5-S1, sindrome spondilogenea e probabile artropatia faccettaria con sindrome
lombovertebrale cronica (sindrome dolore cronico)", ha posto in
rilievo una "incapacità prima del 22.4.1999 non valutabile. Dal
22.4.1999 per problemi neurologici al 50%", egli ha indicato, quale provvedimento
per migliorare la capacità lavorativa, un "adattamento e miglioramento
ergonomico sul posto di lavoro, fisioterapia di mantenimento e rinforzo
muscolare" ed evidenziato, quali controindicazioni nella
professione intrapresa dall'interessato, "lunghe trasferte in
automobile, sollevamento pesi…". (doc. AI _).
2.5 Orbene, alla
luce della summenzionata refertazione medica, questo TCA non può non rilevare
che se da un lato risulta appurato che l'assicurato ha presentato un'incapacità
lavorativa media del 40% per un anno - ciò che consente di ritenere adempiuti i
presupposti per la nascita del diritto alla rendita giusta l'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI - lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la corretta
graduazione dell'incapacità al guadagno da determinarsi al termine dell'anno di
carenza, in casu al 23 marzo 1999 (cfr. consid. 2.4).
Dal
profilo medico l'aspetto psichico risulta infatti non essere stato
sufficientemente indagato: già nel suo rapporto dell'agosto 1999 il dott.
__________ aveva infatti avuto modo di evidenziare come, per una corretta
valutazione del danno alla salute dell'assicurato, la fattispecie necessitasse
di un approfondimento dell'aspetto psichico. Tale aspetto risulta per altro
essersi aggravato a far tempo dal marzo 2000, benché nulla agli atti consenta
di valutare e quantificare l'esatta incidenza della componente psichica,
considerata insieme a quella fisica, sulla capacità lavorativa e, di riflesso,
di guadagno dell'assicurato.
L'effettiva
incidenza della componente psichica, tenuto conto altresì delle limitazioni
funzionali dovute alla patologia fisica, non risulta infatti essere stata fatta
oggetto di approfondita e completa indagine da parte dell'amministrazione, né,
tantomeno, dagli atti si evincono elementi che permettono di valutare e
quantificare il grado complessivo d'incapacità, dal profilo medico - tenendo
conto dell'affezione fisica e di quella psichica - per quanto riguarda in
particolare la situazione a far tempo dal marzo 1999 come pure dopo l'attestato
peggioramento intervenuto nel marzo 2000.
Data la
suevidenziata carenza degli accertamenti medici, non è infatti possibile
escludere che già a far tempo dal marzo 1999 __________ fosse da ritenere dal
profilo medico incapace al lavoro in misura superiore al 50%.
L'incarto
deve pertanto essere retrocesso all'amministrazione perché proceda ad una
valutazione medica pluridisciplinare della fattispecie che permetta di
stabilire, tenuto conto dell'insieme delle affezioni di cui esso è portatore,
il grado d'incapacità lavorativa a far tempo dal marzo 1999, tenuto conto
dell'aggravamento dello stato di salute intervenuto nel marzo 2000. Al riguardo
è da rilevare che la necessità di procedere, alla luce degli atti medici
all'inserto, ad ulteriori accertamenti di natura medica è stata per altro
riconosciuta anche dalla parte convenuta, la quale, in sede di risposta, ha
evidenziato come in realtà la fattispecie meriti di essere ulteriormente
indagata tramite perizia pluridisciplinare.
2.6. Dal profilo
economico, dal fascicolo risulta che __________ dal maggio 1974 svolge la
propria attività di direttore alle dipendenze dell'Istituto editoriale
__________, di cui è inoltre membro del consiglio d'amministrazione con diritto
di firma individuale. Dal 1996 la ragione sociale della società è stata
modificata in __________ (cfr. contratto di lavoro sub. doc. AI _, cfr.
estratto URC sub. doc. AI _). Il contratto di lavoro prevede una rimunerazione
lorda fissa pari a fr. 3000.- mensili, più tredicesima mensilità e contempla
inoltre una provvigione a favore di __________ del 2% sul totale degli incassi,
oltre a un rimborso spese di fr. 1000.- mensili.
Agli atti
figurano pure le distinte dei salari notificati alla Cassa cantonale di
compensazione da parte della società, tra cui risultano in particolare i
seguenti salari versati all'assicurato: fr. 35'000.- nel 1996, fr. 45'000 nel
1997, fr. 32'000 nel 1998 e fr. 23'000 nel 1999. Dalla documentazione fiscale
emerge infine che l'assicurato per l'attività svolta alle dipendenze
dell'Istituto Editoriale __________, rispettivamente della __________ ha
percepito un salario lordo di fr. 32'248 nel 1995, fr. 35'000 nel 1996, fr.
45'000 nel 1997 e fr. 32'000 nel 1998. Anche in ambito fiscale quindi
__________ è stato considerato e conseguentemente tassato quale persona con
attività professionale alle dipendenze della citata società.
In simili
circostanze questo TCA non intravede motivi che, contrariamente a quanto
ritenuto dall'amministrazione, consentano di considerare __________ alla
stregua di persona esercitante attività lucrativa a titolo indipendente.
Ne
consegue che il calcolo dell'invalidità, che l'UAI dovrà nuovamente effettuare
una volta esperiti i suindicati accertamenti medici, dovrà essere operato
secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi ex art. 28 cpv. 2 LAI e
non in base alla riduzione del rendimento secondo il metodo straordinario
generalmente applicabile agli indipendenti.
Esperiti
i nuovi accertamenti medici nel senso indicato al considerando 2.4 e, se del
caso, individuate - tramite il proprio consulente professionale - le attività
lavorative ancora concretamente ammissibili per l'assicurato alla luce delle
nuove risultanze mediche, l'UAI renderà quindi un nuovo giudizio in merito
all'invalidità di __________ secondo il metodo generale dei raffronto dei
redditi.
Per il
che, gli atti devono essere ritornati all'amministrazione perché proceda alle
necessarie indagini mediche ed economiche e renda un nuovo giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto nel senso dei
considerandi.
§) Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti
sono retrocessi all'UAI per nuovi accertamenti conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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