AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.76
Data decisione, Autorità:
22.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00076
bs/RG/nh
Lugano
22 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 3 agosto 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
novembre 1999 __________, rappresentato dall'avv. __________, ha prodotto
all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) le osservazioni in merito al
progetto di decisione 18 ottobre 1999 (doc. AI _) in cui veniva respinta una
nuova domanda di prestazioni AI.
Contestualmente l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria in sede di procedura amministrativa.
Su richiesta dell' UAI il ricorrente ha trasmesso l'attestato municipale del
Comune di __________, rilasciato il 2 febbraio 2000.
Con
decisione 3 agosto 2000 ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio
presentata da __________, per il tramite dall'avv. __________, poiché non
risulta adempiere il requisito dell'indigenza.
Determinate le entrate in fr. 4'772,50, deducendo poi il fabbisogno minimo
esistenziale di fr. 4'124,70, l'UAI ha quindi ritenuto un 'eccedenza mensile di
fr. 647,80 non giustificativa per l'assegnazione di un gratuito patrocinio.
1.2. Contro la
succitata decisione è tempestivamente insorto l'assicurato, sempre patrocinato
dall'avv. __________, postulando l'accoglimento dell'istanza di assistenza
giudiziaria.
Innanzitutto egli rileva come il limite per riconoscere una situazione di
bisogno sia superiore del fabbisogno vitale determinato secondo il diritto
delle esecuzioni.
Inoltre egli ha contestato il calcolo poiché:
"
(…) risulta manifestamente che l'Ufficio AI si è
limitato a considerare unicamente le uscite valide nell'ambito della LEF.
Si rimprovera quindi all'Ufficio AI di non avere
minimamente tenuto conto delle altre uscite, necessarie per il mantenimento
normale della famiglia, segnatamente:
-
delle spese telefoniche,
-
delle spese per l'energia elettrica,
-
delle spese per l'auto,
-
delle
spese scolastiche per il frequentare da parte del figlio __________ il liceo
presso l'Istituto __________,
-
delle
spese di patrocinio nella procedura inerente al computo di un reddito ipotetico
nell'ambito delle prestazioni complementari percepite dalla moglie __________
nonché nella procedura di revisione delle prestazioni complementari (vedi
incarto PC 1 Al - __________).
Si prende atto che l'Ufficio AI, nella decisione
del 3 agosto 2000, non ha più contestato gli altri presupposti relativi
all'assistenza giudiziaria. Ci si riserva nel corso della procedura ricorsuale,
di prendere posizione pure sugli altri requisiti nella misura in cui i medesimi
fossero contestati dall'Ufficio AI."
1.3. Con risposta
22 settembre 2000 l'UAI postula la reiezione del gravame, ribadendo di non
considerare il ricorrente indigente poiché l'eccedenza calcolata è sufficiente
per garantire il mantenimento normale e modesto della sua famiglia.
Basandosi su una sentenza 27 marzo 1995 in re G.C. del TCA non pubblicata, la
convenuta ha infatti osservato che:
"
In questa pronuncia, il TCA ha considerato
sufficienti ad escludere il presupposto dell'indigenza finanziaria un'eccedenza
finanziaria di
fr. 330 mensili (costituita dalla differenza fra entrate pari a fr. 5'104 ed
uscite pari a fr. 4'440) e la compresenza di sostanza per un valore di fr.
35'500 circa (la metà sul totale, spettante alla coniuge richiedente).
Pur tenendo conto del fatto che nel caso qui in
esame non vi è sostanza disponibile, è da considerare che tale elemento
dovrebbe avere una considerazione relativa, specie per valori così bassi. E'
difficile, in generale, pretendere da un contribuente, per una circostanza
eccezionale, la vendita dell'unico bene di modesto valore che egli possiede o
la liquidazione di modici risparmi che, a seconda delle condizioni di salute e
di età, potrebbero costituire l'unica risorsa in caso, ad es., di malattia
grave; in tali situazioni, è a nostro avviso più importante il margine
finanziario "puro" disponibile, purché quest'ultimo sia costituito da
un'entrata regolare.
Come risulta dagli atti all'incarto, l'eccedenza
del ricorrente rispetto ai minimi di esistenza fissati secondo la tabella LEF è
di fr. 557.80 (differenza fra entrate per fr. 4'772.50 e uscite per fr.
4'124.70), valore superiore a quello utilizzato dal TCA nella sentenza di cui
sopra, pur tenendo conto dell'aspetto costituito dalla sostanza, con la
prudente considerazione di cui sopra.
Pur essendo certamente difficile tracciare limiti
rigidi in materia, l'UAI osserva che un reddito lordo di fr. 5'104 non è fra i
più bassi reperibili nel cantone Ticino, dal momento che in molti settori
importanti dell'economia vengono distribuiti salari talvolta molti più
bassi."
1.4. Il 23
ottobre 2000 il ricorrente ha presentato una replica.
1.5. Interpellato
dal TCA, in data 6 novembre 2000 l'avv. __________ ha risposto che gli alimenti
versati alla moglie del suo cliente spettano ai due figli avuti dal primo
marito, così come risulta dalla relativa sentenza di divorzio (doc. _).
Tali
atti sono stati in seguito intimati per osservazioni (doc. _).
L'amministrazione
è rimasta tuttavia silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Fondandosi
sull'art. 4 CF allora in vigore, nella sentenza pubblicata in DTF 114 V 228
concernente un contenzioso nell'ambito della LAI, il TFA ha riconosciuto il
diritto all'assistenza giudiziaria gratuita in un procedimento amministrativo
non contenzioso in quanto durante questa procedura possono emergere questioni
delicate di diritto e d'istruttoria o situazioni procedurali difficili che
giustificano l'assistenza di un avvocato. Tuttavia ha precisato che le
condizioni oggettive per ottenere un'assistenza giudiziaria (stato di bisogno
dell'assicurato, causa non palesemente priva di esito favorevole, importanza
della causa giuridica, difficoltà delle questioni affrontate, mancanza di
conoscenza giuridica da parte dell'assicurato) devono essere rigorose. Inoltre
il TFA ha precisato che l'assistenza di un avvocato è ammessa allorquando le
questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da rendere non
possibile l'intervento di altre persone (rappresentante dell'associazione
invalidi, assistente sociale o altri specialisti).
Dal punto di vista temporale una simile assistenza è tuttavia concessa solo
quando l'amministrazione ha reso il progetto di decisione ai sensi dell'art.
73bis OAI poiché in questo stadio - dove emergono gli elementi di contestazione
- è possibile verificare i summenzionati presupposti. Questo diversamente da
quanto accade al momento del deposito della domanda di rendita o all'inizio
dell'istruttoria. Del resto, conclude il TFA, il diritto costituzionale
garantisce all'assicurato un diritto minimo all'assistenza gratuita nella
procedura amministrativa non contenziosa, immediatamente precedente alla resa
della decisione amministrativa (cfr. DTF 114 V 235).
Applicando in via analogica tale giurisprudenza, nell'ambito della LAINF, il
TFA ha ammesso il diritto all'assistenza giudiziaria durante la procedura di
opposizione ex art. 105 cpv. 1 LAINF (DTF 117 V 408).
In un'altra decisione l'Alto Tribunale, sempre nell'ambito della LAINF, ha
riconosciuto un simile diritto anche dopo l'emissione della decisione su
opposizione. In particolare ha precisato che il diritto all'assistenza
giudiziaria non dipende essenzialmente dalla questione se la procedura
comprenda elementi litigiosi, né tantomeno limitarlo dal punto di vista
temporale in modo generale a dipendenza della procedura applicata (DTF 125 V 36
consid. 4c).
Sviluppando quest'ultima giurisprudenza, il TFA, in un contenzioso in materia
AI, non ha escluso il diritto all'assistenza giudiziaria anche per il periodo
precedente l'emissione del progetto di decisione, precisando tuttavia che i
criteri per stabilire la necessità dell'assistenza di un avvocato devono essere
severi (Pratique VSI 2000 pag. 164).
Da
ultimo, ma non per importanza, va rilevato che l'attuale art. 29 cpv. 3 della
nuova Costituzione, entrata in vigore al 1° gennaio di quest'anno, prevede che
chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se
la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al
patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per
tutelare i suoi diritti, principio che può essere riconosciuto anche in
procedure non giudiziarie (cfr. FF 1997 I 170). Del resto l'art. 37 cpv. 4
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), recentemente approvata dalle Camere federale e non ancora
entrata in vigore, prevede nella procedura amministrativa che "se le
circostanza lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio
gratuito" (FF 2000 pag. 4387).
2.3. Oggetto del
contendere è l'adempimento o meno del presupposto dello stato di bisogno
dell'assicurato.
L’istante
va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla
difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento
e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 Ia 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F.
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20
ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza
giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal
diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le
risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma
dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p.
479 e giurisprudenza ivi citata).
Non è
determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger,
Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite
per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza
giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto
esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Per
ammettere una situazione di indigenza nell'ambito processuale è sufficiente che
il richiedente non disponga più di mezzi per far fronte al mantenimento normale
e modesto della famiglia. Non sono quindi determinanti solo le entrate, ma
anche la situazione economica complessiva (cfr. RAMI 2000 consid. 2 pag. 156
con riferimenti di giurisprudenza). Pertanto nella commisurazione della
capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale
sostanza. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della
litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è
presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).
L’attestato
municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo
(Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza
giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione
processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato
materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto
retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).
2.4. Nel caso che
ci occupa, sulla base del certificato municipale del Comune di __________
rilasciato il 2 febbraio 2000 (doc. _) e la documentazione ivi allegata, l'UAI
ha rettamente proceduto al calcolo del fabbisogno minimo del ricorrente
includendo la moglie e i due figli di quest'ultima.
Dal punto di vista del diritto esecutivo, il concetto di famiglia è esteso
anche ai figli fuori del matrimonio e figliastri per i quali il debitore ha
comunque un obbligo di mantenimento (cfr. Mühll, in Kommentar über
Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 1998, ad art. 93 N.20, pag. 939 con
riferimenti di giurisprudenza).
Il fabbisogno è stato quindi determinato in fr. 4'124.-- secondo il
seguente calcolo:
"
Base mensile
coniugi - unione domestica fr. 1'370
figli:
__________ da 12 a 16 anni fr.
400
__________ da 12 a 16 anni fr. 400
canone locazione fr. 1'000
spese di riscaldamento fr.
60
spese di riscaldamento fr. 60
oneri sociali (moglie fr. 796, marito fr. 398)
AVS/AI/IPG (66.50 + 33.20) fr. 99.70
cassa malati (62.50 x 2 + 250 x 2) fr. 625
assicurazione vita (55 x 2) fr. 110
minimo esistenziale mensile per la
famiglia __________ fr. 4'124.70 "
I redditi
di complessivi fr. 4'772,50 sono stati calcolati come segue:
"
Entrate mensili
Moglie
rendita AI fr. 1'211
prestazioni complementari fr. 2'600
alimenti ex marito fr. 961.50
totale entrate richiedente fr. 4'772.50 "
giungendo
quindi ad un'eccedenza di fr. 648,50 (recte 647,80).
Il ricorrente contestata innanzitutto la non inclusione delle spese
telefoniche, dell'energia elettrica, dell'auto, scolastiche e di patrocinio per
una procedura inerente la prestazione complementare di sua moglie invalida.
Inoltre sostiene che l'eccedenza, poco superiore al fabbisogno minimo, non gli
permetterebbe di far fronte al mantenimento della famiglia.
2.5. Nel computo
del minimo vitale va ricordato che si deve tenere conto delle spese
assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia
(DTF 102 III 19, DTF 82 III 28 consid. 1; CEF 21 febbraio 1990 in re L.M.).
Sono comprese anche le spese scolastiche dei figli, eccezion fatto se si tratta
di una scuola privata o di studi universitari
(cfr. citazioni giurisprudenziali in Ammon/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, Berna 1997, pag. 178). Pertanto la retta
del figlio della moglie relativa all'Istituto __________ non può essere
computata (doc. _).
Anche le spese telefoniche di luglio 2000 di
fr. 262,55 (doc. _) non sono strettamente necessarie al fabbisogno minimo.
Le spese dell'auto, invece, sono riconosciute nella misura in cui servono per
il tragitto luogo di domicilio-lavoro solo se lo spostamento con i mezzi
pubblici è reso difficoltoso, oppure per l'uso privato dell'automobile per un
invalido (cfr. Gillieron, Commentaire de la loi féderale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, volume II, Losanna 2000, ad art. 93 pag. 133 N. 84).
In casu le uniche spese per l'automobile documentate consistono nel rimborso
mensile del sussidio ricevuto dalla __________ per l'acquisto dell'autovettura
estinto in gennaio 2000 (doc. _ ).
Infine, le spese elettriche sono contenute nell'importo base per il calcolo del
minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF),
applicato correttamente dall'UAI (tuttora in vigore la tabella valida dal 1°
gennaio 1994) che comprende appunto le spese di sostentamento, abbigliamento,
biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità,
illuminazione e gas.
Tuttavia, nel calcolo delle entrate l'UAI non ha tenuto conto della trattenuta
mensile di fr. 100.-- sulla prestazione complementare della moglie per
compensare fr. 1'377.-- di contributi personali arretrati (doc. _). Pertanto la
moglie dell'assicurato percepisce effettivamente una prestazione complementare
di fr. 2'500.-- e quindi l'eccedenza si riduce a fr. 547,80 (647,80 -
100).
Infine, sono stati computati fr. 961.50.- di alimenti che la moglie del
ricorrente percepisce per i suoi figli del primo matrimonio (cfr. consid. 1.5).
In analogia al contributo che il figlio minorenne con attività lucrativa versa
all'economia domestica ai sensi dell'art. 323 cpv. 2 CC (cfr. cifra 3.3 della
tabella CEF), questi alimenti vengono dedotti dal fabbisogno del debitore,
rispettivamente computati quale entrate complessive nella misura di un terzo
(cf. Mühll, op. cit, ad art. 93 N.35, pag. 951). Pertanto l'eccedenza
diminuisce di ulteriori fr. 640.-- (2/3 di 961) rendendo cosi l'entrate
insufficienti per coprire il fabbisogno minimo ai sensi della LEF.
Ne consegue che l'assicurato deve essere considerato come indigente ai sensi
della giurisprudenza citata e quindi la decisione amministrativa è da
annullare.
Gli atti sono comunque da ritornare all'UAI affinché verifichi gli altri
presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria (l’intervento
dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato, l'esito della
vertenza non deve essere palesemente priva di esito favorevole) tenuto conto
della giurisprudenza riportata nella sentenza pubblicata in Pratique VSI 2000
pag. 164.
Visto
l'esito, a __________ è riconosciuta una indennità di ripetibili di sede
cantonale di fr. 500.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La
decisione 3 agosto 2000 è annullata.
2.- Gli atti
sono rinviati all'UAI conformemente al considerando 2.5.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà al ricorrente fr. 500.-- di indennità per ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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