AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.73
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00073
rg/tf
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 luglio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato, nato nel __________, muratore, in data 26
gennaio 1999 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
AI.
In relazione a
tale richiesta, con rapporto 25 febbraio 1999 il dott. __________ ha
diagnosticato
"
Sindrome depressivo ansioso, endogeno e reattivo
cronico con manifestazioni neurovegetative ed epigastralgie, precordialgie,
stati lipotimici. Orticaria cronica. Sindrome lombo vertebrale cronica. Esiti
di epigastralgia in stato dopo terapia per Helicobacter positivo. Artrosi
interfalangica prossimale del III dito mano destra in stato dopo frattura e
intervento. Intolleranza ai pirazolinici e acetilsalicilico.
Stato dopo epatite A."
1.2. Esperita
l'istruttoria, segnatamente una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, della
quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi successivi, per
decisione 13 luglio 2000 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha
riconosciuto all'assicurato un grado d'invalidità del 60% con conseguente
diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1° gennaio 1999, motivando:
"
Il grado d'invalidità, determinato in base
all'articolo 4 LAI, viene fissato al 60% con diritto a mezza rendita AI a
decorrere dal 1. gennaio 1999.
A seguito delle osservazioni presentate alla
proposta di decisione del 23.2.2000 abbiamo preso contatto nuovamente con il
Servizio Accertamento Medico AI. I medici in questione, dopo aver visionato la
nuova documentazione, confermano un'incapacità del 60% nell'attività
precedentemente svolta di muratore a far tempo dal 26.1.1998.
La mezza rendita viene concessa dopo un anno di
attesa."
1.3. Contro la
graduazione dell'invalidità l'assicurato, tramite l'avv. __________, ha
interposto tempestivo ricorso, con il quale, rilevando in sostanza come esso
non sia in grado di svolgere e mantenere attività lavorativa alcuna a causa del
suo danno alla salute, postula l'assegnazione di una rendita intera
d'invalidità.
1.4. Nella sua
risposta del 24 agosto 2000 l'UAI ha per contro chiesto la reiezione del
gravame, sostenendo:
"
Con riferimento al ricorso in oggetto, rileviamo
che il punto di contestazione essenziale riguarda le conclusioni della perizia
SAM del 9.2.2000 (cfr. all. _), nella misura in cui all'assicurato viene
attribuita un'abilità lavorativa residua pari al 40%; secondo l'assicurato, la
valutazione in questione sarebbe superficiale e non corrisponderebbe alla
realtà.
Come si può rilevare in atti, tuttavia, la
perizia ha preso in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del danno alla
salute, ivi compresi quelli psichiatrici, in merito ai quali il perito ha
specificato che i deficits mnemonici e di concentrazione simili a quelli
sofferti dall'assicurato sono generalmente ben tollerati dalle persone
impiegate in attività ausiliarie (cfr. perizia cit., p. 8, punto E 2, con
riferimento al rapporto specialistico del dott. __________ del 31.2.2000).
Viste le ulteriori allegazioni prodotte
dall'assicurato, conseguenti ad un soggiorno presso la clinica __________,
l'UAI interpellava nuovamente il SAM, per sapere se il rapporto medico della
clinica fosse idoneo a produrre qualche cambiamento nella valutazione
dell'invalidità.
Il SAM rispondeva negativamente in tal senso,
motivando la propria posizione (cfr. rapporto del 4.4.2000, all. 28).
In queste condizioni, l'UAI deve attenersi
all'analisi del danno alla salute effettuata dai periti, i quali hanno preso in
esame tutti gli aspetti del danno alla salute suscettibili di incidere
sull'abilità lavorativa, non essendovi quindi nessun motivo per discostarsi
dalle relative conclusioni."
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Perchè sia
possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
-
che ci si trovi in
presenza di un danno alla salute;
-
che sia costatata
un'incapacità di guadagno;
-
che l'incapacità di
guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non è da
stabilire unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita
23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.),
bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di
guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b). La documentazione medica costituisce
un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2d, DTF
114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1). Non
spetta invece al medico di graduare l'invalidità dell'assicurato in quanto
l'invalidità è un concetto economico e non medico (art. 28 cpv. 2 LAI; STFA non
pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P.).
Il compito del medico consiste nel porre un
giudizio sullo stato
di salute e nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid.
1c).
Il medico non possiede invece né la preparazione
né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo
giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere
formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432). I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M.N. p. 4. consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c)
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia,
sotto il profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non
significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento
dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il
concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di
lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in
un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno oppure quella di
svolgere le proprie mansioni consuete.
Di
conseguenza la misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri
oggettivi: vale a dire dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in
condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella
misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede: "l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido".
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto non gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure
anche della circostanza opposta.
Se non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è
effettivamente dovuto all'invalidità, l'incapacità di lavoro costatata dal
medico è decisiva, se non è unicamente teorica (Valterio, Droit et pratique de
l'assurance invalidité, p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b; RCC 1984 p. 144
consid. 5).
Va
inoltre ancora precisato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.4. Nella
presente fattispecie, dalla documentazione in atti emerge che, costatata la
natura delle patologie riscontrate nel ricorrente, l'UAI ha ordinato l'erezione
di una perizia a cura del SAM.
Con
referto 9 febbraio 2000, in esito alle proprie indagini e sulla scorta del
consulto psichiatrico ad opera del dott. __________, i periti hanno formulato,
confermando sostanzialmente le precedenti valutazioni dei medici interpellati
dall'amministrazione (cfr. doc. AI _), la seguente diagnosi:
"
F DIAGNOSI
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome depressiva, con
- deficits a livello d'orientamento e di
comprensione e concentrazione.
Cervicalgia su cervicartrosi.
Lombalgia anamnestica.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Artrosi all'articolazione interfalangea
prossimale III ds..
Esofagite.
Importante ipoacusia di tipo misto dell'orecchio
sin..
Intolleranza all'acido acetilsalicilico ed al
pirazolone.
Pregressa epatite A (HAV+)."
In merito
alla capacità lavorativa dell'assicurato ed alla possibilità di un suo
possibile miglioramento, i sanitari si sono così espressi:
"
G DISCUSSIONE
Il peritando, cittadino del Sud Italia,
cinquantenne, inoltra richiesta di prestazioni Al per adulti nel gennaio 1999.
La psichiatra dr.ssa __________ formula la diagnosi di depressione e lo
considera totalmente incapace dal dicembre 1998. Anche il medico curante dr.
__________, nel novembre 1999, considera l'incapacità lavorativa dell'A.
totale. L'UAI, infine, incarica il SAM di una perizia, senza particolari
quesiti ai medici.
Entra in Svizzera nel 1969 ed è manovale; dal
1996 è muratore. Sospende il lavoro prima parzialmente e dal 26.01.1998
definitivamente causa malattia. Attualmente percepisce IPG dalla __________.
Il campo gastroenterologico non è invalidante.
Sospetti di cardiopatia sono stati esclusi. Le principali patologie sono quella
psichiatrica ed ortopedica.
Patologia ortopedica
L'A. nel 1975 subisce un infortunio, con fratture
del dito medio della mano ds.; residuano postumi di artrosi, ma l'A. lavora
ugualmente fino al sopraggiungere dei disturbi della sfera psichiatrica. Nel
1995 la sindrome lombovertebrale porta ad una TAC lombare, risultata normale.
Segue controllo del fisiatra dr. __________.
Fa' il punto sulla situazione ortopedica lo
specialista dr. __________, che pone le diagnosi di cervicalgia su
cervicartrosi e di lombalgia anamnestica; a sua disposizione radiografie
recentissime della colonna lombare e della colonna cervicale. Egli così si
esprime, concludendo il suo consulto ortopedico SAM: "La valutazione di
questo caso è resa difficile dalle difficoltà riscontrate nell'anamnesi. A
livello lombare, l'esame clinico non mostra limitazione funzionale o sindrome
algica. A livello cervicale, invece, si trova una discreta sintomatologia
dolorosa, senza una limitazione funzionale. Il bilancio radiologico mostra
unicamente modifiche artrosiche a livello cervicale, mentre a livello lombare
non s'evidenziano evidenti lesioni osteoarticolari. Per quanto riguarda la
capacità lavorativa, dal punto di vista strettamente ortopedico ed in base al
mio esame, penso che la capacità lavorativa dovrebbe raggiungere il 80%".
Patologia psichiatrica
Non riferisce malattie psichiatriche in famiglia.
Di bassa scolarità, ipoevoluto, nel 1997 presenta assenze e disturbi della
memoria, con depressione. Una RM nell'aprile 1997 ed un controllo neurologico
della dr.ssa __________ non evidenziano una sindrome psicorganica. Nel 1998
entra in cura presso il dr. __________ per sindrome depressiva ricorrente.
Successivamente passa in cura presso il dr. __________, il quale parla di
depressione, caratterizzata da grave somatizzazione, che si avvia verso
un'evoluzione cronica.
Fa' il punto sulla situazione psichiatrica il dr.
__________, nel suo consulto SAM. Egli ha provveduto pure ad alcune
investigazioni psicodiagnostiche, necessarie per chiarire un po' meglio questo
soggetto, sicuramente difficile da depistare. Rimando dunque, per la
discussione psichiatrica, all'esaustivo consulto SAM del dr. __________. Egli
parla di concentrazione povera, di alterazioni delle facoltà mnemoniche, sia di
fissazione, sia d'evocazione. Il corso del pensiero è rallentato, ristretto,
inibito e non vi sono segni d'incoerenza. Non vi sono, sempre secondo il dr.
__________, alterazioni deliranti o disturbi percettivi. Durante il colloquio
l'A. stabilisce un contatto da considerare diminuito; è poco collaborante, si
ha l'impressione che accentui anche in modo un po' grossolano le sue perdite di
memoria. Il dr. __________ così conclude il suo consulto sulla base anche dei
tests da lui eseguiti". Si può concludere che sussista effettivamente una
problematica psichiatrica invalidante. Le varie investigazioni
psicodiagnostiche, però, non hanno messo in evidenza risultati contrastanti
sulle sue reali competenze. Anche l'impressione clinica dell'A. non è tale da
indurmi a pensare ad una patologia così grave. Tenuto conto che l'A. ha sempre
svolto mansioni lavorative relativamente semplici e che la sua patologia ha
richiesto interventi non solo ambulatoriali, ma anche stazionari, ritengo
giustificato un riconoscimento d'incapacità lavorativa nella misura di almeno
il 60%. In effetti, egli presenta deficits che si mostrano costanti nelle varie
investigazioni, soprattutto a livello d'orientamento e di comprensione ‑
concentrazione. Comunque, per mansioni semplici d'ausiliario, una competenza
lavorativa del 40% è del tutto giustificata, soprattutto se l'attività lavorativa
può essere effettuata in un ambiente comprensivo e sostenitivo ("molte
altre persone, con deficits mnemonici concentrativi e cognitivi similari,
svolgono attività ausiliarie in modo del tutto soddisfacente")".
H VALUTAZIONE MEDICO‑TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA'
LAVORATIVA
L'A. è incapace al lavoro nella misura del 60% a
partire dal 1.0 1. 1998 fino ad ora e continua.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così
possiamo rispondere:
- Anamnesi:
Vedasi capitoli A. 1 e A.2.
- Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
- Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
- Diagnosi.
Vedasi capitolo F.
- Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio
dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta
prima dell'insorgenza del danno alla salute:
‑
Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari
almeno al 25
percento?
‑ Quali sviluppi ha subìto da
allora la capacità di lavoro?
‑ Quali ulteriori sviluppi ci si
deve probabilmente attendere?
L'A. presenta, nelle
professioni di manovale e di muratore, una totale capacità lavorativa fino al
31.12.1997.
Dal 1.01.1998, fino
ad ora e continua, egli presenta un'incapacità lavorativa globale del 60%, fino
ad ora e continua.
L'ideale sarebbe
d'impiegarlo nella residua capacità lavorativa del 40% in mansioni non
impegnative da un punto di vista intellettivo e mnemonico.
- Possibilità di migliorare la capacità
di lavoro:
La presenta residua
capacità lavorativa del 40% non è migliorabile con una riformazione
professionale od in altro modo
- Altre indicazioni:
Nessuna."
2.5. Alla luce di
quanto precede e dopo attento esame della documentazione in atti, questo TCA
non ritiene che al momento attuale il ricorrente possa reperire e mantenere
un'occupazione adeguata che gli permetta di conseguire un reddito apprezzabile
ai fini dell'art. 28 LAI.
In
effetti, sulla base della refertazione medica agli atti, è da ritenere siccome
dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali che
l'assicurato presenta una capacità al lavoro del 40% in attività semplici di
ausiliario, da svolgersi unicamente in un ambito lavorativo comprensivo nel
quale egli sia sostenuto nel superamento dei suoi deficits mnemonici, di
comprensione e di concentrazione.
Di
conseguenza, a causa della natura delle affezioni evidenziate dalla
refertazione specialistica agli atti, a mente di questo TCA l'assicurato non
può essere ritenuto in grado di poter mettere a profitto, in un mercato del
lavoro equilibrato, la sua residua capacità lavorativa, le opportunità di
reperimento di un'attività professionale nel senso sopra descritto non possono
in concreto che essere considerate eccezionali.
La
decisione impugnata deve pertanto essere annullata ed all'insorgente deve
riconosciuta una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ Di
conseguenza la decisione impugnata é annullata.
2.- Al ricorrente
viene riconosciuta una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° gennaio
1999.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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