AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.65
Data decisione, Autorità:
21.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00065
BS/nh
Lugano
21 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 25 magio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con proposta
di decisione 9 dicembre 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto a __________ un quarto di rendita (per un grado di invalidità del
45%) con decorrenza dal 1° gennaio 1999.
Contestualmente l’amministrazione ha allegato il “Foglio complementare 3” al
fine di accertare l’eventuale stato di rigore dell’assicurata con conseguente
erogazione di una mezza rendita.
Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, accertata la non esistenza di
un caso di rigore, il 25 maggio 2000 l’UAI ha confermato la proposta di
decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso, __________, per il tramite dell’avv. __________, sostiene
invece che siano dati i presupposti per riconoscere una mezza rendita AI per
caso di rigore.
Essa contesta il conteggio del suo stato patrimoniale eseguito dall’UAI, in
particolare non è d’accordo sull’ammontare delle spese (fr. 43'434,05 in luogo
dei fr. 19'411.— riconosciuti dall’amministrazione) e del reddito da attività
lucrativa di fr. 100'000.— poiché non corrisponde a quello attuale.
Inoltre essa ha osservato che:
"
L'attività del __________, di cui la ricorrente
è gerente e proprietaria, non produce alcun utile, tantè che la stessa non ha
mai percepito uno stipendio.
Attualmente la ricorrente è inabile al lavoro al
100% (doc. _), motivo per cui non può essere comunque tenuto conto di un
reddito attuale di fr. 100'000.-; si postula pertanto sin d'ora che venga
esperita una perizia atta a stabilire il reale e attuale reddito della
ricorrente.
Abbondanzialmente, al fine di meglio comprendere
la situazione economica in cui si dibatte la ricorrente, giova comunque
sottolineare che nei confronti della stessa è stato decretato il fallimento in
data 30 aprile 1998.
Nella procedura fallimentare la ricorrente ha
successivamente presentato una proposta di concordato, concordato che è stato
omologato dal Pretore del distretto di __________ in data 16 giugno 1999 (doc.
_).
L'importo di fr. 100'000.- non può pertanto
essere ritenuto per il calcolo dei redditi della ricorrente.
Per tutto quanto precede, il reddito della
ricorrente che deve essere ritenuto per il calcolo della rendita quale caso di
rigore è sicuramente inferiore al totale delle spese, vale a dire a fr.
43'434.05. Pertanto è adempiuto il requisito del diritto ad una mezza
rendita."
1.3. Mediante
riposta 22 novembre 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il
gravame.
Rilevando
di aver proceduto nuovamente al calcolo del caso di rigore, tenendo conto sia
delle motivazioni ricorsuali, sia della notifica della tassazione 1999/200
emessa il 20 novembre 2000, l’UAI ha osservato che:
"
(…) pur con le modifiche delle spese richieste
in sede ricorsuale segnatamente ai punti 1, 1.3 e 1.5 del foglio di calcolo e
alla diminuzione del reddito quale indipendente punto 3.1c dello stesso foglio
di calcolo (reddito desunto dalla nuova tassazione 1999/2000 non agli atti
perchè emessa il 20 novembre scorso), l'erogazione della mezza rendita quale
caso di rigore non può comunque essere accordata in quanto anche nel nuovo
calcolo il totale dei redditi risulta essere superiore al totale delle spese.”
1.4. Con scritto
6 giugno 2001 il TCA ha chiesto all’assicurata delle informazioni e dei
documenti volti ad accertare il reddito aziendale nel 1999 e 2000.
Ne è poi susseguito uno scambio di corrispondenza anche con l’amministrazione.
Delle risultanze si parlerà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
Il TCA ha anche richiamato dall’UT di __________ l’incarto fiscale della
ricorrente.
in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Tuttavia prescrive l’art. 28 cpv. 1bis LAI che, nei casi di rigore, il diritto
alla mezza rendita nasce con un grado d’invalidità del 40 per cento almeno. Il
Consiglio federale definisce tali casi di rigore.
L’art. 28
OAI stabilisce che è dato caso di rigore ai sensi dell’articolo 28 capoverso 1bis
LAI se le spese riconosciute dalla legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 28 bis
cpv. 1 OAI).
L’ufficio AI determina il reddito che l’assicurato potrebbe
conseguire esercitando l’attività lucrativa che si può ragionevolmente esigere
da lui. Questo guadagno può essere inferiore a quello che può conseguire un
invalido giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI se l’assicurato non può o può soltanto
in parte utilizzare la sua capacità residua di guadagno a causa dell’età
avanzata, del suo stato di salute, della situazione del mercato o per qualsiasi
altro motivo di cui non è responsabile (cpv. 2).
Le casse
di compensazione calcolano le spese riconosciute e i redditi determinanti
secondo le disposizioni della LPC, applicando le aliquote massime federali.
L’articolo 14a dell’OPC-AVS/AI non è applicabile nella determinazione
dei casi di rigore (cpv. 3).
2.3. Secondo
l’art. 3a LPC,
"
Le spese riconosciute e i redditi determinanti
dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e
degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati (cpv. 4).
Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto
o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente
per ogni coniuge. I redditi determinanti e la sostanza sono attribuiti per metà
a ognuno dei coniugi. Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori
particolari (cpv. 5).
Per il calcolo della prestazione complementare
annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi determinanti superano le
spese riconosciute(cpv. 6)."
Per
quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi.
Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.
Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese per il conseguimento
del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle
assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Dal 1
gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 l’importo massimo computabile a titolo di
fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il
primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto
figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
Non sono,
invece, computati come redditi determinanti (art. 3c cpv. 2 LPC):
"a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del
Codice civile 1);
b. le prestazioni
d'aiuto sociale;
c. le prestazioni
pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per
grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di
studio e altri aiuti finanziari all'istruzione."
Secondo
il capoverso 3 infine
" Il
Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi
dell'AVS o dell'AI sono computati quali redditi."
2.4. Riguardo
alle basi temporali del calcolo dei redditi e della sostanza, va segnalato che
secondo l’art. 23 OPC AVS-AI
"
Di regola, per il calcolo della prestazione
complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso
dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno
in cui è assegnata la prestazione (cpv. 1).
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui
redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi
di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a
ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione
fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione
economica dell'assicurato. (cpv. 2)
Il calcolo della prestazione complementare
annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre
prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC) (cpv. 3).
Se la persona che pretende una
prestazione complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante
il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti
saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo
di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cpv. 4)."
2.5. Nel caso in
esame oggetto del contendere è sapere se all’assicurata può essere riconosciuto
un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 bis LAI.
In sede di risposta l’amministrazione ha rideterminato la situazione
patrimoniale, tenendo in considerazione le spese elencate dall’assicurata nel
ricorso.
Dal relativo foglio di calcolo risulta infatti che l’amministrazione ha
riconosciuto l’importo forfetario cassa malati (fr. 3'670.— ), gli interessi
ipotecari annuali (fr. 3'822.--), la pigione (fr. 10'200.--) e l’importo di
fabbisogno massimo per persone che vivono a casa in vigore nel 2000 (fr.
16'460.--) per complessivi fr. 34'152.--. Contrariamente a quanto sostiene
l’assicurata, l’ammortamento annuale di fr. 10'000.— del debito ipotecario non
è riconosciuto come spesa e non può essere detratto dal reddito lordo ( cfr.
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgestetz über
Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung,
Zurigo 1994 pag. 3, ZAK 1968 246 consid. 1, marg. 3007 delle Direttive sulle
prestazioni complementari).
Per quel che concerne il totale dei redditi, l’UAI ha rettamente preso in
considerazione un quindicesimo della sostanza computabile (fr. 799,15) ossia
fr. 53.— (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), il quarto di rendita di fr. 4'356.—
e gli alimenti di famiglia di fr. 2'850.— per complessivi fr. 7'259.--.
L’amministrazione ha poi computato i 2/3 del reddito aziendale netto di fr.
80'000.— (cfr. art. 3c cpv.1 lett. a LPC) imposto nella notifica di tassazione
1999/2000. Il totale dei redditi computabili è stato quantificato in fr.
60'592.--.
Ora, dall’incarto fiscale richiamato d’ufficio risulta che, a seguito
dell’evasione del reclamo in data 23 luglio 2001 tale importo (determinato
d’ufficio) è stato ridotto a fr. 50'000.—, per cui la quota parte dei redditi
da attività lucrativa è ora di fr. 33'333.— (2/3 di 50'000), ai quali vi è da
aggiungere i restanti fr. 7'259.
I redditi computabili ammontano quindi a fr. 40'592.--.
Con questa correzione i redditi (fr. 40'592.--) continuano ad essere superiori
alle spese (fr. 34'152.--) e quindi non è possibile riconoscere un caso di
rigore ai sensi dell’art. 28 cpv.1bis LAI.
2.6. Dal momento
che l’assicurata ha affermato di essere inabile al lavoro al 100% e che nei
confronti della società individuale __________è stato aperto il fallimento, al
fine di aggiornare il calcolo ex art. 23 OPC (cfr. consid. 2.4) il TCA ha
innanzitutto chiesto alla ricorrente se continua ad esercitare un’attività
lucrativa e di documentare i redditi del 1999 e 2000 (doc. _). In risposta, il
suo legale ha risposto come segue:
"Ad
- Nell'anno 1999 la signora __________ risultava formalmente quale gestore
del __________, ritenuto comunque che, a seguito di problemi cardio-vascolari e
di pressione, non svolgeva praticamente più alcuna attività lavorativa. Al
riguardo si osserva che le di lei figlie le davano una mano nella limitata
attività dell'esercizio pubblico.
A
partire dal mese d'agosto 1999 sono iniziate le continue e ripetute degenze in
ospedale sino al mese di dicembre 1999, allorquando ha avuto luogo l'intervento
chirugico.
Per
tale motivo, non si è proceduto alla cancellazione a RC della ditta
individuale.
Ad 2. Purtroppo la signora __________ non è in grado di
quantificare il reddito da indipendente per il periodo in oggetto. Infatti non
esistono le chiusure contabili per il 1999 e l'Ufficio circondariale di
tassazione non ha ancora potuto accertare il reddito aziendale. Si precisa che
la spettabile Fiduciaria e Immobiliare __________ è stata incaricata
dell'allestimento dei conti d'esercizio, ritenuto comunque che, in assenza di
una contabilità, non è stato possibile portare a termine tale mandato.
Ad 3. Per quanto attiene all'anno 2000, le allego il bilancio al
31 dicembre, rispettivamente il conto economico. E' d'uopo osservare che i
primi sei mesi del 2000 la signora __________ era in malattia, mentre per gli
ulteriori sei mesi la di lei capacità lavorativa risultava del 50%." (doc.
_)
Invitata a prendere posizione dal TCA, l’amministrazione ha in particolare
chiesto:
"
che l'assicurata debba produrre ulteriori
giustificativi atti a comprovare delle entrate tali a giustificare il suo
sostentamento, oltre all'utile netto di fr. 8'972.85 annuo per l'esercizio al
31 dicembre 2000 e al quarto di rendita di fr. 363.- mensili (p.es. per il
periodo di malattia, 6 mesi al 100% e 6 mesi al 50%, era assicurata con
prestazioni per perdita di salario?)." (doc. _)
Di
conseguenza, il 18 luglio 2001, lo scrivente Tribunale ha chiesto al
rappresentante dell’assicurata di “presentare la distinta, con relativa
documentazione, delle entrate della sua cliente percepite nel 1999/2000 (ad
esempio necessitiamo sapere se la signora __________ ha percepito delle
prestazioni assicurative a seguito dell'inabilità lavorativa per malattia)”
(cfr. doc. _).
Il 16 agosto 2001 il legale ha trasmesso dei conteggi (doc. _), ritenuti
non precisi dall’amministrazione ( cfr. lettera 10 settembre 2001 doc. _).
Orbene, da questi atti si evince che l’assicurata ha comunque continuato
l’attività indipendente, eccezion fatta per qualche mese nel 1999 . Per il 2000
essa ha infatti presentato un bilancio, essendo stato il fallimento revocato il
16 giugno 1999 (FUSC __________).
Per quel che concerne il reddito da attività lucrativa, gli atti di causa non
permettono di quantificarlo sufficientemente.
Da una parte, dall’incarto dell’UT di __________ risulta che la dichiarazione
2001/02 non è ancora rientrata poiché è stata concessa una proroga del termine
di consegna al 31 dicembre 2001; dall’altra il bilancio 2000 è stato dichiarato
non affidabile. Infatti nella decisione 23 luglio 2001 su reclamo concernente
la tassazione 1999/2000 si legge che “pure i resoconti prodotti relativi
all’esercizio 2000, di possibile utilità per fornire utili indicazioni
sull’andamento dell’esercizio pubblico gestito, non risultano attendibile per
svariati motivi”, i cui motivi sono stati indicati in una nota interna
redatta dal tassatore.
Inoltre, la ricorrente non ha saputo fornire un conteggio dettagliato dei
propri redditi, limitandosi a produrre due fogli contenenti unicamente le
entrate e uscite per il 1999 e 2000, per cui non è possibile accertare se vi è
stata una modifica della situazione patrimoniale atta a giustificare il riconoscimento
di un caso di rigore.
La decisione con cui l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un quarto
di rendita è corretta e pertanto merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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