AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.61
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00061
MB/sc
Lugano
5 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2000 di
contro
la decisione del 12 maggio 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
coniugata, è deceduta il __________ 2000 in seguito ad un carcinoma al seno,
che ha provocato metastasi vertebrali e paralisi agli arti inferiori.
In
seguito all'insorgenza della malattia l'assicurata è stata posta al beneficio
di una rendita intera dell'AI dal 1. gennaio 1999 e le sono stati assegnati
diversi mezzi ausiliari (carrozzina, comoda, asse per la doccia, letto
elettrico, cfr. inc. AI agli atti).
1.2. In data 25
novembre 1999 l'interessata ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione
invalidità tendente all'attribuzione di un assegno per grandi invalidi dell'AI,
compilando il relativo formulario (doc. _ atti amm).
Dopo aver
assunto telefonicamente alcune informazioni tramite l'assistente sociale,
l'UAI, con decisione 18 aprile 2000, ha riconosciuto all'interessata un assegno
per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1. novembre 1999, dopo un
anno di attesa, precisando che il peggioramento intervenuto nel febbraio 2000
non permette l'attribuzione di un assegno di grado elevato, in quanto esso deve
perdurare almeno tre mesi.
Con
osservazioni del 3 maggio 2000, l'assistente sociale della __________, ha
chiesto all'UAI di procedere a nuove verifiche per quanto riguarda il grado di
grande invalidità, in quanto:
"
(…)
l'inchiesta telefonica con il marito
dell'assicurata è avvenuta pochi giorni prima del suo decesso. Il marito,
comprensibilmente, si trovava in un momento particolarmente difficile, e non è
sicuro di avere risposto correttamente alle domande che gli sono state poste.
A nostro modo di vedere, inoltre, la signora
__________ da più di un anno era dipendente da terzi in maniera importante in
quasi tutti gli atti della vita quotidiana." (Doc. AI _)
In data
12 maggio 2000 l'UAI ha calcolato l'ammontare dell'assegno per grandi invalidi
di grado medio assegnato a __________.
1.3. Con
tempestivo ricorso 9 giugno 2000 __________, in qualità di erede della moglie
__________, ha contestato la decisione dell'amministrazione e ne ha chiesto
l'annullamento, in base alle seguenti motivazioni:
"
(…)
considerando che mia moglie a seguito di malattia
tumorale, si trovava anche in uno stato di paralisi completa agli arti
inferiori e quindi su una sedia a rotelle, pertanto oltre alla malattia
tumorale era da considerare paraplegica a tutti gli effetti, al fine di
compiere la totalità degli atti quotidiani sopra esposti, come risulterà dal
rapporto d'inchiesta effettuato dall'assistente sociale AI, si aveva l'obbligo
di avere un'assistenza ed un aiuto continuo, che veniva dato dal Consorzio di
aiuto Domiciliare del __________, infermieristico e non, dai vicini di casa,
amici e conoscenti, figlie (residenti all'estero) e logicamente da parte della
mia persona.
Come risulterà sicuramente dagli atti
dell'inchiesta l'unica piccola cosa che riusciva a fare
"indipendentemente" era il mangiare, se lo intendiamo come gesto di
portare i cibi alla bocca. Bisogna però considerare che mangiare gli era
possibile solo grazie all'aiuto dei vicini che gli preparavano il pranzo e che
glielo portavano in casa, altrimenti mia moglie non era in grado di prepararlo
autonomamente e quindi di mangiare.
Fatta quindi questa considerazione ritengo che
anche l'atto di vita quotidiana del mangiare rientra anch'esso fra le cose che
mia moglie non poteva fare da sola.
Si contesta inoltre il fatto che comunque
l'inchiesta sia stata effettuata telefonicamente, in un momento personale molto
particolare, e più precisamente quando mia moglie si trovava in Ospedale oramai
in fin di vita.
Mi chiedo pertanto che valutazioni l'assistente
AI può prendere in simili casi non vedendo la situazione reale, considerando
anche il fatto che la domanda di assegno grande invalido era stata inoltrata in
data 20 ottobre 1999 e che pertanto si avrebbe avuto tutto il tempo di
effettuare un sopralluogo a domicilio." (Doc. _)
1.4. Con risposta
19 luglio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il ricorso, adducendo le seguenti
motivazioni:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo che, dalla richiesta e
questionario relativi all'assegno per grandi invalidi dell'Al, risulta che
l'assicurata necessita dell'aiuto regolare notevole di terzi per il compimento
della maggior parte degli atti della vita, ma non di tutti: rimane infatti
sostanzialmente autonoma la voce relativa all'alimentazione (cfr. ali. 27,
p.to.3.11.3 del questionario citato)
Ai sensi dell'art. 36 OAI, perché la grande invalidità possa
essere reputata di grado elevato è necessario che l'assicurato abbisogni
dell'aiuto regolare notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e che il suo stato richieda inoltre cure permanenti o una
sorveglianza personale.
Nel caso di specie, viceversa, almeno un atto ordinario rimane
autonomamente eseguibile, mentre non vi è necessita di sorveglianza personale
permanente; per altro verso, la necessità delle cure permanenti non si associa
comunque, come si è precisato sopra, alla necessità dell'aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita.
Poiché, infine, l'art. 36 cpv. 2 OAI dispone che la grande
invalidità è di grado medio se l'assicurato, anche se munito di mezzi
ausiliari, necessita dell'aiuto in questione per compiere la maggior parte
degli atti ordinari della vita o per compiere almeno due atti ordinari, avendo
inoltre bisogno di una sorveglianza personale permanente, essendo esclusa da
questo elenco la menzione delle cure permanenti in aggiunta ai due atti ordinari,
è a questo punto inevitabile, applicando la norma regolamentare in questione,
attribuire all'assicurata un assegno per grande invalidità non superiore al
grado medio.
Per quanto invece riguarda la visita a domicilio, è da precisare
che essa non viene sempre effettuata, quando le indicazioni fornite per
telefono sono sufficienti e univoche; è chiaro che, in occasione del colloquio
telefonico, è sempre possibile all'assicurato chiedere un sopralluogo qualora
si dovessero constatare obiettive e fondate differenze fra quanto dichiarato in
un primo tempo nella richiesta di prestazioni e le constatazioni pratiche
successive.
Dal rapporto di inchiesta AGI per adulti di cui all'allegato 33,
emerge tuttavia che l'assistente sociale incaricata di trattare il caso ha
avuto un colloquio telefonico con il marito dell'assicurata, nel corso del
quale sono stati esaminati tutti i punti della richiesta, senza che siano
emerse, in quella occasione, difficoltà o incomprensioni sull'oggettività dei
fatti.
Riteniamo quindi corretta la decisione impugnata, nella misura in
cui, secondo la proposta dell'assistente sociale, ha ritenuto che l'assegno per
grandi invalidi di grado medio dovesse essere mantenuto tale almeno fino al
30.04.2000, essendo possibile riconoscere il peggioramento soltanto a partire
dal maggio dello stesso anno, cioè a seguito del decorso di almeno 3 mesi del
peggioramento stesso.
Tale riconoscimento non è potuto in concreto avvenire perché
l'assicurata è purtroppo deceduta in data __________.2000." (Doc. _)
in
diritto
in
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'attribuzione a favore di __________ di un assegno per grandi
invalidi di grado elevato e non solo di grado medio come statuito dall'UAI. A
parere del marito infatti l'unico atto che l'assicurata riusciva a svolgere
autonomamente era quello di mangiare, nel senso di portarsi il cibo alla bocca.
E'
considerato grande invalido l'assicurato che, a causa della sua invalidità, ha
bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita o di una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2 LAI; cfr. anche art. 43bis
cpv. 5 LAVS).
Con atti
ordinari la giurisprudenza (DTF 121 V 90 consid. 3a; DTF 117 V 31 consid. 4b e
148 consid. 2; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p.
507) intende:
vestirsi e svestirsi,
alzarsi, sedersi e coricarsi,
mangiare,
spostarsi dentro o fuori casa e stabilire contatti,
2.3. L'art. 36
OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
- il
grado elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e "il
suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale"
(totalmente grande invalido);
In
tal caso l'assicurato deve aver bisogno di aiuto in tutti gli atti ordinari
riconosciuti. Basta tuttavia che, nei singoli atti, necessiti dell'aiuto di
terzi in maniera rilevante (DTF 104 V 127 consid. 4b; Meyer/Blaser, op. cit. p.
272)
il grado medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi
ausiliari, "necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere
la maggior parte degli atti ordinari della vita" oppure "di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente" (art. 36
cpv. 2 lett. a e b OAI).
Nella
prima ipotesi indicata, secondo la giurisprudenza si deve incontrare difficoltà
nell'esecuzione di almeno quattro atti ordinari (cfr. U. Meyer-Blaser, op. cit,
p. 272; DTF 107 V 151 consid. 2).
il grado esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi
ausiliari, necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita", oppure "di
sorveglianza personale continua", oppure "in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità".
L'assegno
di grado esiguo è pure dato, allorquando, "a causa di un grave danno agli
organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i
contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in
modo regolare e considerevole" (DTF 107 V 29).
Nel caso
in cui gli atti ordinari comprendono più funzioni parziali non si pretende che
l'assicurato necessiti aiuto in tutte o nella maggior parte di queste funzioni;
è invece sufficiente che in una di queste funzioni parziali l'interessato
necessiti regolarmente in maniera rilevante l'aiuto diretto o indiretto di
terzi (DTF 121 V 91 consid. 3c; DTF 117 V 146 consid. 2). Ad esempio un bisogno
rilevante di aiuto è dato nell'atto ordinario del "mangiare" nel caso
in cui l'assicurato può mangiare, ma non tagliare le pietanze (DTF 106 V
consid. 2b).
Modificando
la propria giurisprudenza, in DTF 121 V 88ss. il TFA ha ad esempio riconosciuto
che, la messa in ordine degli abiti, in relazione con la necessità di andare al
gabinetto, costituisce una funzione parziale di questo atto ordinario della
vita.
2.4. In concreto
è incontestato che l'assicurata non era in grado di svolgere gli atti ordinari
della vita indicati al considerando precedente senza l'aiuto considerevole di
terzi, eccezion fatta per l'atto del "mangiare".
A
proposito in particolare dell'esecuzione di questo atto, nel questionario
relativo alla richiesta dell'assegno, compilato in data 20 ottobre 1999 con
l'aiuto dell'assistente sociale della __________, l'assicurata ha espressamente
dichiarato di non necessitare di aiuto regolare e notevole per compiere tutte
le funzioni parziali dell'atto ordinario del mangiare, consistenti nella
necessità di farsi servire i pasti a letto, nel tagliare gli alimenti, nel
portarli alla bocca e nel nutrirsi solo di alimenti speciali (doc. _).
Questo
fatto è stato chiaramente ammesso dal marito anche nel ricorso.
Nel
rapporto d'inchiesta redatto dall'assistente sociale dell'AI, dopo aver
interpellato telefonicamente il marito dell'assicurata è stato inoltre
precisato che:
"
(…)
La signora __________ è ricoverata dal 21
febbraio del corrente anno in ospedale ed è in fase terminale. Da questa stessa
data risulta dipende da terzi per tutti gli atti ordinari della vita, compreso
il punto 3.1.3.
Con il marito ho passato in rassegna i vari punti
considerati nel formulario AGI, il bisogno d'aiuto da parte di terzi da
imputare al peggioramento dello stato di salute del novembre 1998 con la
comparsa, oltre ai già numerosi impedimenti, delle difficoltà motorie, sfociate
nel gennaio 1999 in una paralisi degli arti inferiori.
L'assicurata risulta così dipendere da terzi per
vestire e svestire in particolare la parte inferiore del corpo, per alzarsi,
sedersi e coricarsi, per fare il bagno, per andare al gabinetto dove deve
essere aiutata con l'abbigliamento e nella sostituzione del pannolino (presenta
infatti un'incontinenza urinaria), negli spostamenti esterni a casa (si sposta
in carrozzella) come risulta dal questionario." (Doc. AI _)
2.5. In via preliminare
a proposito del valore probatorio delle informazioni telefoniche assunte
dall'assistente sociale dell'UAI, contestato dall'interessato, perché esperito
senza procedere ad un sopralluogo di verifica, si rileva che, secondo la
giurisprudenza, informazioni assunte oralmente o telefonicamente, di cui si
lascia una traccia negli atti, possono essere considerati quali validi mezzi di
prova, se accertano punti secondari, segnatamente degli indizi. Nel caso in cui
quindi debbano essere assunte informazioni su punti rilevanti della
fattispecie, entrano in linea di conto di principio solo informazioni scritte.
Se, tuttavia, vengono assunte informazioni orali, dev'essere tenuto un
interrogatorio e redatto un protocollo. La persona interessata deve inoltre avere
la possibilità di parteciparvi (C. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 158 N 14; DTF
117 V 284).
In
concreto, alla luce della giurisprudenza summenzionata, la procedura applicata
dall'UAI non può essere confermata, come giustamente sottolineato dal
ricorrente.
Ai fini
dell'evasione del ricorso è tuttavia sufficiente fondarsi sulle dichiarazioni
espresse personalmente dall' assicurata nel formulario di richiesta
dell'assegno, con l'aiuto dell'assistente sociale.
Poiché le
questioni poste non erano di difficile comprensione, l'assicurata è stata
aiutata nella compilazione del formulario e la risposta è stata confermata
senza equivoci dal marito nel ricorso, l'affermazione dell'assicurata, secondo
cui non necessita dell' aiuto regolare di terzi per far fronte alle funzioni
parziali dell'atto ordinario del mangiare, può essere considerata credibile e
quindi provata con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle
assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss;
DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211).
Al
riguardo dev'essere pure precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, la preparazione del cibo non va considerata quale funzione parziale
dell'atto ordinario del mangiare.
In simili
condizioni, poiché l'assicurata non necessitava dell'aiuto notevole di terzi
per tutti gli atti ordinari della vita, non ha diritto all'attribuzione di un
assegno per grande invalido di grado elevato ma solo di grado medio.
In quanto
infondato il ricorso va respinto. La decisione impugnata va invece confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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