AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.51
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00051
rg/tf
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 aprile 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
1980, dal 1991 beneficia di provvedimenti sanitari in quanto affetta da
scoliosi toraco lombare.
In data 3
gennaio 2000 l'assicurata ha chiesto all'AI il riconoscimento delle spese
relative all'intervento chirurgico correttivo eseguito presso la Clinica
__________ con ricovero dal 4 al 12 febbraio 1999.
Con
decisione 20 aprile 2000 l'UAI ha riconosciuto un contributo alle spese
sanitarie limitatamente all'importo di fr. 14'380.-, corrispondente
all'ammontare dei costi che sarebbero insorti se l'intervento fosse stato
eseguito in Svizzera presso la __________ (20 giorni a fr. 719 al giorno).
1.2. Con
tempestivo ricorso 22 maggio 2000 l'assicurata, rappresentata dall'avv.
__________, ha postulato l'annullamento del provvedimento e il conseguente
riconoscimento di una partecipazione di fr. 18'800.- corrispondente al costo
complessivo dell'operazione calcolato secondo la tariffa applicata dal
__________, più favorevole all'assicurata.
1.3. Con risposta
di causa 19 luglio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame. Richiamato
il principio secondo cui l'AI è tenuta ad erogare prestazioni semplici ed
adeguate, l'amministrazione ha precisato di aver optato per la tariffa
applicabile alla __________ in quanto ospedale più vicino al Cantone Ticino
rispetto al __________, rilevando altresì come gli esiti di un precedente
intervento eseguito presso questo ospedale non fossero stati del tutto
soddisfacenti.
1.4. Con
osservazioni 4 agosto 2000 l'insorgente, invocando l'applicabilità della
tariffa praticata dall'Ospedale __________ quale clinica universitaria più
vicina ai sensi della cifra marginale 1242 della Circolare UFAS sui
provvedimenti sanitari d'intergrazione dell'AI, ha ridotto a fr. 18'080
l'importo chiesto a titolo di risarcimento delle spese occasionate
dall'intervento chirurgico effettuato all'estero.
1.5. Con scritto
22 marzo 2001 l'UAI, preso atto delle osservazioni 4 agosto 2000, ha proposto
l'accoglimento del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti
d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno.
Il
diritto alle prestazioni previste negli articoli 13, 19, 20 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita attiva (cpv. 2).
I
provvedimenti di integrazione sono (cpv. 3):
a) i provvedimenti sanitari;
b) i provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima
formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) l'istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi
invalidi;
d) la somministrazione di mezzi ausiliari;
e) il pagamento di indennità giornaliere.
In
particolare gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari
necessari per la cura delle infermità congenite.
Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti. (Art. 13 cpv. 1 e 2 LAI).
2.2. Secondo
l’art. 9 LAI i provvedimenti d’integrazione sono applicati in Svizzera e solo
eccezionalmente anche all’estero.
L’art.
23bis cpv. 1 OAI stabilisce che
" se
l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione si rivela praticamente impossibile
in Svizzera, in modo speciale per difetto di istituzioni adeguate o di
personale specializzato oppure se un provvedimento sanitario deve essere
eseguito in caso di assoluta necessità all’estero, l’assicurazione ne assume le
spese per l’esecuzione semplice e razionale all’estero”.
Secondo dottrina e giurisprudenza questa disposizione si applica se,
in Svizzera, a causa del carattere particolare e insolito della misura, non
esiste (o non esiste ancora) un istituto corrispondente né personale
specializzato in grado di effettuare l’intervento (SVR 1997 IV Nr. 105 consid.
4 parzialmente pubblicata in DTF 122 V 377; RCC 1984 p. 287; RCC 1967 p. 69;
STFA non pubbl. del 23 giugno 1995 in re B), se, inoltre, durante un soggiorno
all’estero, si rivelano necessarie delle misure mediche d’urgenza oppure
nell’ipotesi in cui dei motivi straordinari fanno concludere a favore
dell’assunzione della misura all’estero (ad esempio perché il medico opera solo
all’estero; cfr. Valterio, op. cit., p. 86).
2.3 Il capoverso
2 dell’ art. 23bis OAI prevede, invece, che
" se
un provvedimento è eseguito all’estero per altri motivi ritenuti validi,
l’assicurazione ne risarcisce le spese al massimo fino al limite richiesto da
tale provvedimento se fosse stato eseguito in Svizzera”
In
proposito il TFA in diverse sentenze ha affermato che la nozione di “altri
motivi ritenuti validi” non può essere interpretata in maniera troppo rigorosa.
In effetti con questa disposizione il Consiglio federale intendeva introdurre
una nuova possibilità di ottenere prestazioni, di conseguenza la disposizione
non può restare lettera morta (cfr. STFA non pubbl del 26 gennaio 1996 in re P
consid. 3a). Del resto questa norma non crea spese superiori a quelle che l’AI
dovrebbe sopportare nel caso in cui l’ intervento venisse effettuato in
Svizzera. Di conseguenza l’applicazione di questa disposizione non si
giustifica solo in casi specialmente qualificati (DTF 110 V 101 = RCC 1984 p.
288 e 289; vedi D. Cattaneo, “Les mésures préventives et de réadaptation de
l’assurance-chômage, Basilea e Francoforte 1992, p. 1165 no. 776). Il fatto,
inoltre, che il provvedimento applicato abbia avuto il successo sperato, non è
comunque rilevante, in quanto la situazione va valutata da un punto di vista
della prognosi (RCC 1984 p. 289 consid. 2; DTF 98 V 35).
2.4. Con l'atto impugnato l'UAI, ritenendo assolte le condizioni
di cui all'art. 23bis cpv. 2 OAI, ha riconosciuto il risarcimento delle spese
dell'intervento eseguito all'estero per un importo di fr. 14'380.-,
corrispondente all'ammontare dei costi che sarebbero insorti se l'intervento
fosse stato eseguito in Svizzera presso la __________.
2.5. Pendente
causa, come visto, l'amministrazione ha aderito alle nuove conclusioni formulate
dall'insorgente con osservazioni 4 agosto 2000, proponendo di conseguenza
l'accoglimento del gravame.
Al
proposito va rilevato che il TCA non è vincolato dalle proposte formulate
dall'amministrazione, e ciò nemmeno nel caso in cui il ricorrente abbia dato la
sua adesione. Infatti, se una decisione resa dopo la risposta di causa assume
il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei
sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123
consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23), a maggior ragione un'opinione
dell'amministrazione espressa dopo la risposta di causa non vincola il
Tribunale chiamato a esprimersi in merito.
Il TCA
deve pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.6. Se - come
nella presente fattispecie - motivi rilevanti rendono necessaria l'esecuzione
di provvedimenti sanitari all'estero, giusta la cifra marginale 1242 della
Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI (CPSI) in vigore
dal 1° gennaio 1999
"
(…) le prestazioni dell'AI sono limitate alle
spese che potrebbero derivare dal ricovero nel reparto comune del più vicino
ospedale cantonale e, nel caso di interventi più impegnativi, dal ricovero
nella più vicina clinica universitaria. Nel caso di cure ambulatoriali saranno
applicate le tariffe valide in Svizzera in base al loro limite massimo."
In
casu l'operazione chirurgica di correzione della scoliosi rientrando
senz'altro nella categoria degli interventi impegnativi ai sensi della cifra
marginale 1242 CPSI, le relative spese da risarcire a norma dell'art. 23bis
cpv. 2 OAI devono essere quantificate con riferimento alla tariffa applicata
nella più vicina clinica universitaria, vale a dire l'Ospedale __________, la
cui tariffa giornaliera, nel febbraio 1999, è pari a fr. 904.- (cfr. doc. _).
Ne
consegue che la spesa a carico dell'AI per l'esecuzione del provvedimento
sanitario in esame ammonta a fr. 18'080 (20 giorni x fr. 904 al giorno).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e, di
conseguenza, la decisione impugnata é annullata.
2.- L'UAI
assumerà le spese del provvedimento sanitario richiesto per l'importo di fr.
18'080.--.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà all'assicurata fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster