AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.5
Data decisione, Autorità:
01.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00005
CS/sc
Lugano
1 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice
Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2000
di
contro
la decisione del 14 dicembre 1999 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 dicembre 1999 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton
Ticino ha posto __________ al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di
fr. 837 mensili e di una rendita semplice per figli di fr. 335 al mese, con
decorrenza dal 1° gennaio 1997.
La
rendita è stata calcolata sulla base delle norme della 9a revisione dell'AVS,
di un reddito medio determinante di fr. 8'442 e una scala di rendita 37 (periodo
di contribuzione di 14 anni).
1.2. Contro la
predetta decisione l'assicurato è tempestivamente insorto facendo valere quanto
segue:
"
Egregi Signori, in relazione all'annessa
decisione dell'ufficio assicurazioni invalidità di Bellinzona esprimo le
seguenti osservazioni:
-
L'importo di fr. 1183.--, togliendo fr. 338.-- da versare
mensilmente a mio figlio per gli alimenti, la somma rimanente non mi consente
di vivere, inoltre mi sembra di essere parecchio sotto la rendita vitale.
-
Solo ora sono venuto a conoscenza che durante gli anni
1976-1978, i miei contributi AVS non sono stati versati. Nessuno all'epoca mi
ha informato che esisteva la possibilità di pagarli come persona senza attività
lucrativa.
-
Rimango a vostra disposizione per una
eventuale audizione.
Il presente scritto è da considerarsi come
ricorso." (Doc. _)
1.3. L'Ufficio
AI, nella sua risposta del 18 febbraio 2000, propone di respingere il ricorso e
osserva:
" Con
la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato una rendita
semplice d'invalidità di fr. 837.‑ mensili dal 1° gennaio 1997 aumentata
a fr. 845.- dal 1° gennaio 1999 più una rendita completiva per il figlio
__________ di fr. 335.- mensili aumentata a
fr. 338.-.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 12 gennaio
2000, mediante il quale il ricorrente ritiene insufficiente la rendita
assegnatagli ed inoltre si rammarica del fatto che nessuno all'epoca l'ha
informato della possibilità di versare i contributi quale persona senza
attività lucrativa per il periodo 1976 ‑ 1978.
Il ricorso non è accoglibile.
Per quanto riguarda la mancata affiliazione per gli anni 1976 ‑
1978, è bene precisare quanto segue.
"I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli
assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei
contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa
cantonale di compensazione (art. 64 cpv.5 LAVS)."
Il calcolo è stato effettuato fondandosi sulle modalità contenute
nella 9a revisione AVS in quanto, il diritto alla rendita è nato dal 1° gennaio
1992. Tuttavia, essendo una domanda tardiva, il pagamento decorre dal 1°
gennaio 1997.
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio
dell'assicurato.
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi
dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e
dividendo il totale così ottenuto per il numero degli anni di contribuzione. E'
tenuto conto tuttavia soltanto dei contributi pagati dall'assicurato dal 1°
gennaio dopo aver compiuto i 20 anni, fino al 31 dicembre precedente la nascita
del diritto alla rendita, nonché dei corrispondenti anni di contribuzione (art.
36 cpv. 2 LAI e art. 30 cpv. 1 e 2 LAVS).
Il periodo di contributo è completo, se l'assicurato, dal 1°
gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla
rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli
assicurati della sua classe d'età. Il Consiglio federale disciplina il computo
degli anni di contribuzione precedenti tale periodo di tempo (art. 36 cpv. 2
LAI e art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Si è quindi proceduto al calcolo della rendita sulla base dei
contributi pagati dal signor __________ nel periodo contributivo per gli
assicurati della sua classe d'età.
Ne è risultato un periodo contributivo di 14 anni e 5 mesi in
luogo dei 17 anni in cui l'assicurato avrebbe dovuto pagare i contributi; ciò
ha consentito di applicare all'assicurato la scala 37 delle rendite e di
riconoscergli la rendita di fr. 837.‑ mensili aumentata a fr. 845.‑
e la rendita completiva per il figlio di fr. 335.‑ mensili aumentata poi
a fr. 338.‑ (RAM dal 1° gennaio 1999 fr. 8442.‑).
Si osserva inoltre che in data 12 gennaio 2000, il ricorrente ha
presentato al servizio prestazioni complementari, una domanda intesa a ricevere
un eventuale supplemento alla rendita d'invalidità già stabilita.
Il suddetto servizio provvederà quindi prossimamente
all'intimazione della relativa decisione di prestazione complementare.
Visto quanto precede l'ufficio Al chiede quindi a codesto lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione
impugnata." (Doc. _)
1.4. Pendente
causa il TCA ha chiesto all'amministrazione di confermare che il ricorrente non
è stato affiliato presso alcuna cassa di compensazione tra il 1976 e il 1978
(doc. _). Con scritto del 14 novembre 2000, trasmesso all'insorgente per
osservazioni, la convenuta ha affermato quanto segue:
"
(…)
L'assicurato
in questione è stato regolarmente affiliato alla nostra Cassa durante gli anni
1976, 77, 78 quale indipendente.
I
redditi per questi anni (fr. 1950.- per ogni anno) sono stati stornati in
quanto i relativi contributi dovuti, non sono stati pagati e quindi dichiarati
"irrecuperabili" a seguito del rilascio attestati di carenza di beni
che vi alleghiamo in copia." (doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 32 LAI (nel tenore in vigore sino al 31.12.1996, applicabile nel caso
che ci concerne) hanno diritto alla rendita d’invalidità gli uomini e le donne
invalide, in quanto non sussista un diritto alla rendita d’invalidità per
coniugi.
Hanno
comunque diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati legittimati alla
rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno versato i contributi
almeno per un anno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Invece,
coloro che non possono pretendere una rendita ordinaria, in quanto manca il minimo
di un anno di contribuzione possono chiedere l’erogazione di una rendita
straordinaria, con il presupposto che siano svizzeri o domiciliati in Svizzera
(art. 39 cpv. 2 LAI).
Per
quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI
prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune
norme specifiche della LAI.
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a
dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di
una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver
compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i
contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di
età (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
In
presenza di lacune contributive, gli art. 52bis e 52ter OAVS prevedono dei
correttivi.
Inoltre,
la rendita é calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30
cpv. 1 LAVS). A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i
redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e
dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione. Il reddito annuo
medio accertato in conformità delle norme surriferite, infine, è rivalutato
secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 e art.
33ter LAVS).
Infine,
di regola ogni due anni le rendite ordinarie vengono adeguate all’evoluzione
dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33 ter cpv. 1 LAVS).
2.3. Va
preliminarmente rammentato che spetta al TCA verificare gli elementi di calcolo
(scala di rendita e reddito annuo medio) della prestazione assegnata a
__________, tenuto conto che applicabili sono le disposizioni di legge in
vigore sino al 31.12.1996, in quanto il diritto alla rendita è sorto nel 1992
(cfr. risposta Cassa, doc. _), ma in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LAI l'importo
corrispondente è dovuto con decorrenza dal 1° gennaio 1997. Le nuove norme di
legge sul calcolo delle rendite introdotte al 1° gennaio 1997 con la 10.a
revisione della LAVS, applicabili per analogia anche alla LAI, non
concernono invece il caso in esame. Inoltre, occorre sottolineare che non è
contestato dal ricorrente, e dunque non è oggetto del contendere, l'inizio del
diritto alla rendita con decorrenza dal 1.1.1997.
L'insorgente
afferma anzitutto di essere venuto a conoscenza della presenza di lacune
contributive nel periodo 1976-1978 solo con la decisione di fissazione della
rendita, e asserisce di non essere stato informato che esisteva la possibilità
di pagare i contributi come persona senza attività lucrativa (doc. _).
A norma
dell'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è
tenuto un conto individuale (CI) dove sono iscritti i redditi da attività
lucrativa.
Secondo
l'art. 141 OAVS gli assicurati hanno facoltà di richiedere un estratto del loro
CI (cpv. 1). L'assicurato può inoltre contestare l'esattezza di una
registrazione presso la cassa di compensazione competente entro il termine di
30 giorni dal ricevimento dell'estratto, procedura che sfocia con l'emissione
di una decisione formale (cpv. 2). Se l'assicurato non ha richiesto un
estratto, al sorgere dell'evento assicurato (ad esempio l'età pensionabile),
può richiedere una rettifica del proprio CI allorquando si tratta di errori di
registrazione evidenti o debitamente comprovati (cfr. art. 141 cpv. 3 OAVS).
Questo vale anche se si tratta di iscrizioni non complete, come la non
registrazione di contributi versati (DTF 110 V 97 consid. 4).
Il TFA ha
anche precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3
OAVS, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena
deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della
parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 = RCC 1992 pag. 378,
STFA 11 novembre 1994 in re W.B./ AKA.; 28 agosto 1992 in re. M.T. -
L.).
Le
correzioni possono essere estese a tutto il periodo di contribuzione
dell'assicurato, quindi anche agli anni per i quali un pagamento dei contributi
arretrati non sarebbe più possibile, a causa del termine quinquennale di
perenzione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 LAVS (DTF 117 V 263; RCC 1984 pag. 460
consid. 1).
Tuttavia, in tale ambito le casse di compensazione non sono autorizzate a
statuire in merito a questioni giuridiche, quando l'assicurato poteva
sollevarle in sede di ricorso (RCC 1984 pag. 184, 459).
Al
momento del riconoscimento del diritto alla rendita, i contributi dovuti
dall'assicurato devono già essere stati pagati o poter essere ancora saldati
(art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Se i contributi non sono ancora stati pagati in
seguito a una mancanza d'assoggettamento o perché sono stati dichiarati
irrecuperabili e il debito contributivo è caduto in prescrizione al momento del
riconoscimento del diritto, il periodo contributivo non è preso in
considerazione, a meno che il richiedente non possa provare che i contributi
sono stati dedotti a suo tempo dal suo salario o che sia stata conclusa la
cosiddetta convenzione del salario netto (RCC 1969 p. 545) (cfr. direttive UFAS
sulle rendite pag. 123 marg. 375, valide prima dell'entrata in vigore della
10.a revisione LAVS e marg. 5009 segg. delle direttive in vigore dal 1.1.1997).
2.4. In concreto,
la Cassa ha affermato che il ricorrente, nel periodo litigioso, era affiliato
quale indipendente (doc. _). I redditi degli anni 1976, 1977 e 1978 sono
tuttavia stati dichiarati irrecuperabili in seguito al rilascio degli
attestati di carenza di beni (doc. _). Nel frattempo il debito contributivo di
quegli anni è caduto in prescrizione (art. 16 cpv. 1 e 2 LAVS). Infatti i
crediti contributivi per i quali è stato consegnato un attestato di carenza di
beni dopo esecuzione o dopo fallimento sono ugualmente colpiti dalla
prescrizione (cfr. marg. 4056 delle direttive UFAS sulla riscossione dei
contributi in vigore prima del 1.1.1997 e la marg. 4056 in vigore dal
1.1.1997). Gli art. 149 cpv. 5 (in vigore fino al 31.12.1996), rispettivamente
149a LEF (in vigore dal 1.1.1997) e 265 cpv. 2 LEF, non sono applicabili ai
crediti contributivi (cfr. direttive UFAS appena citate).
In queste
circostanze, il periodo contributivo relativo agli anni in esame non può essere
preso in considerazione. A nulla giovano le affermazioni dell'insorgente che
dichiara di non essere stato informato della possibilità di pagare i contributi
come persona senza attività lucrativa, in quanto, come visto, egli era
affiliato quale indipendente, ma il suo credito non ha potuto essere
recuperato.
Pertanto,
poiché dal CI del ricorrente si evince che dal 1976 al 1978 non sono stati
iscritti dei redditi da attività lucrativa, in quegli anni sussiste una lacuna
contributiva.
La
rendita è stata determinata sulla base dei contributi versati da __________ dal
1° gennaio 1975 (1° gennaio successivo ai 20 anni, inizio dell’obbligo
contributivo) fino al 31 dicembre 1991 (31 dicembre che precede l’anno in cui è
sorto il diritto alla rendita). Tenuto conto delle lacune contributive il
ricorrente presenta, per il calcolo della scala delle rendite, un periodo di
contribuzione di 14 anni e 5 mesi (durata di contribuzione effettiva per
il calcolo del reddito annuo determinante è invece di 14 mesi; cfr. marg. 492
delle direttive UFAS sulle rendite valide prima dell'entrata in vigore della
10.a revisione della LAVS). Infatti, la lacuna del 1975 ha potuto essere
colmata tramite i contributi versati nel 1974, ossia anteriormente al 31
dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 20 anni (cfr. direttive UFAS sulle
rendite, valide prima dell'entrata in vigore della 10.a revisione LAVS, marg.
406 segg.) e sono stati presi in considerazione i 5 mesi dell'anno d'apertura
del diritto alla rendita.
Con
l’utilizzo delle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è
obbligatorio (art. 30 bis LAVS), con un periodo di contribuzione di 14 anni e 5
mesi si giunge ad una scala di rendita 37.
2.5. Il reddito
annuo medio (RAM) è invece ottenuto sommando i redditi da attività lucrativa
sui quali l’assicurato ha pagato i contributi (in concreto: fr. 70'078),
rivalutati secondo il fattore di cui all’art. 51 bis OAVS (in concreto: 1.207),
e dividendo il totale così ottenuto per la durata di contribuzione effettiva
(14 anni). Nel caso di specie, procedendo a tale calcolo, il reddito annuo
medio del ricorrente risulta di fr. 6'480 (fr. 6'042 arrotondato all'importo
immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS).
Se al
verificarsi dell'evento assicurato, l'interessato non ha ancora raggiunto una
certa età, il reddito medio annuo determinante è aumentato con un supplemento
percentuale, dipendente dall'età dell'assicurato (cfr. Direttive sulle rendite
UFAS in vigore prima del 1.1.1997, marg. 509 segg.). Le indicazioni relative al
limite d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 cpv. 1 OAI. In
concreto la Cassa ha applicato un aumento del 10%. Il RAM raggiunge così fr.
7'560 (cfr. tabella UFAS del 1992), ciò che corrisponde a fr. 8'358.-- nel 1997
e, dal 1999, a fr. 8'442.--.
Con una
scala di rendita 37 e un RAM di fr. 8'442.--, in applicazione delle citate
tabelle sulle rendite, la prestazione da assegnare al ricorrente nel biennio
1997/1998 (la rendita è erogabile dal 1° gennaio 1997) ammonta a fr. 837 (fr.
335 per il figlio), rispettivamente nel 1999 a fr. 845.-- mensili (fr.
338 per il figlio).
2.6. __________
sostiene di non poter vivere con la rendita assegnatagli.
Se egli
dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere -
qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare.
Ora, nella risposta di causa la convenuta ha dichiarato che il ricorrente ha
già presentato una richiesta in merito.
Tale richiesta
sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura
in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla
legge.
2.7. In via
abbondanziale va infine rilevato che il ricorrente ha affermato nel suo ricorso
di rimanere a disposizione per un'eventuale audizione. Egli non ha però fatto
un'esplicita richiesta.
A questo
proposito giova rammentare che l’audizione può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito del ricorrente, sancito dalla
Costituzione e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H
74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6,
pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,
Bundesverwaltungs-rechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (DTF 122
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In
concreto, a prescindere dal fatto che l'insorgente ha semplicemente asserito di
essere a disposizione per un' "eventuale" audizione, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto per cui rinuncia all’audizione.
Nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può
quindi che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa in quanto la
rendita è stata stabilita in conformità delle norme surriferite.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono, infatti, di
pervenire a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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