AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.33
Data decisione, Autorità:
29.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00033
rg/nh
Lugano
29 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 18
maggio 1998 __________, nata nel 1953, di formazione sarta e di professione
impiegata d'ufficio, ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita AI, in quanto affetta da ernia cervicale.
Con
precedente decisione 11 febbraio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI),
in relazione al medesimo danno alla salute, aveva negato all'assicurata il
diritto a prestazioni assicurative non presentando all'epoca l'assicurata una
incapacità lavorativa media del 40% per la durata di un anno giusta l'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI (doc. AI _).
1.2. Sulla base
della perizia medica esperita dal Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione Invalidità (SAM), Bellinzona, di cui si dirà - nella misura
in cui necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 7 marzo 2000
l'UAI ha respinto la nuova richiesta motivando:
" Dall'esame
del rapporto peritale 15.12.1999 del SAM di Bellinzona, si rileva che l'assicurata
sin dal luglio 1996 presenta una capacità al lavoro medico‑teorica del
70% almeno.
In particolare figura reintegrabile nell'attività svolta da ultimo
(impiegata d'ufficio) o in quella precedentemente svolta (modista, stilista di
moda).
In considerazione del lungo periodo dì assenza dal mondo del
lavoro, potrebbe risultare necessario un periodo di riallenamento al lavoro.
Pertanto, previo presentazione da parte dell'ìnteressata, di una richiesta
specifica, debitamente comprovata, l'AI potrebbe assumersi i relativi oneri,
per un breve periodo.
Un diritto a rendita invece non è dato, il grado d'incapacità al
lavoro essendo inferiore al minimo del 40% richiesto dalla legge AI."
(doc. _)
1.3. Contro la
decisione dell'UAI é tempestivamente insorta l'assicurata tramite l'avv.
__________, il quale postula il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità. In sostanza nel gravame viene fatto valere:
" (…)
- Con
decisione di data 7 marzo 2000 (doc. _), l'Ufficio Al del Cantone Ticino ha
negato un diritto alla rendita, ritenuto che il grado di incapacità lavorativa
considerato dall'Ufficio Al (e contestato) è risultato essere inferiore al 40%.
Questa valutazione, e conseguentemente la decisione dell'Ufficio Al, non viene
accettata dalla ricorrente, da cui la promozione del presente gravame.
Prove:
doc., testi, perizia, sopralluogo, si richiama l'intero incarto no.
__________da parte dell'Ufficio AI, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti
medici facenti parte dell'incarto LAINF __________, dell'incarto RC __________),
dell'incarto di cui al l'assicurazione occupanti __________.
- A sostegno
dello stesso, va detto che attualmente la signora __________ non è ancora in
possesso della perizia ortopedica che è stata ordinata al dottor __________ (si
richiamano comunque gli atti medici menzionati al punto 2). Si noti che la
richiesta di perizia risale al 5 agosto 1999 (doc. _), e probabilmente il
referto sarà in possesso della signora __________ unicamente verso la fine del
prossimo mese di giugno. Resta inteso che, non appena ricevuto detto referto,
lo stesso sarà immediatamente trasmesso all'attenzione di codesto lodevole
Tribunale, e ci si riserva di formulare ulteriori conclusioni come pure di
motivare ulteriormente il presente gravame. Si noti che la perizia, benchè sia
stata ordinata in ambito LAINF, prevede pure dei quesiti utili in ambito di
Assicurazione Invalidità.
Prove:
doc., testi, perizia, sopralluogo, sì richiama l'intero incarto no.
__________da parte dell'Ufficio Al, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti
medici facenti parte dell'incarto LAINF __________, dell'incarto RC __________,
dell'incarto di cui al l'assicurazione occupanti __________.
- Si noti in
ogni caso che l'esistenza di una seria problematica traspare chiaramente anche
dalla perizia del dottor __________ del 13.12.1999 (doc. _), come pure dalla
perizia del dottor __________ del 30.11.1999 (doc. _). In particolare la
signora __________, oltre che per problemi di carattere neurologico e
ortopedico, soffre anche di problemi a livello psicologico, che non sono stati
sufficientemente indagati, e che impediscono di fatto alla qui ricorrente di
svolgere un'attività lavorativa, anche a livello di impiegata d'ufficio. Una
perizia giudiziaria è comunque necessaria, e ci si riserva in ogni caso di
prendere ulteriormente posizione non appena ricevuta la perizia del dottor
__________.
Prove:
doc., testi, perizia, sopralluogo, si richiama l'intero incarto __________ da
parte dell'Ufficio Al, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti medici facenti
parte dell'incarto LAINF __________, dell'incarto RC __________, dell'incarto
di cui all'assicurazione occupanti __________.
- La decisione dell'Ufficio Al non può quindi
essere condivisa. In effetti, il grado di invalidità della signora __________ è
da ritenere ben superiore al limite del 40% esatto dalla legge. Agli atti verrà
prodotta in ogni caso, non appena possibile, la valutazione del dottor
__________. Non si dimentichi tuttavia in ogni caso che già i documenti medici
agli atti confermano, almeno in parte, le tesi della qui ricorrente, ed in ogni
caso sì preconizza l'allestimento di una perizia giudiziaria interdisciplinare,
sia a livello ortopedico, sia a livello neurologico che a livello psichiatrico.
Prove: doc., testi, perizia,
sopralluogo, sì richiama l'intero incarto no. __________da parte dell'Ufficio
Al, Bellinzona, si richiamano tutti gli atti medici facenti parte dell'incarto
__________, dell'incarto RC __________, dell'incarto di cui al l'assicurazione
occupanti __________. … "
1.4. Con risposta
10 maggio 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando:
" L'UAI,
con la decisione impugnata, ha respinto la richiesta, motivando come segue:
Dall'esame del rapporto peritale
15.12.1999 del SAM di Bellinzona, si rileva che l'assicurata sin dal luglio
1996 presenta un'incapacità al lavoro medico‑teorica del 70% almeno. In
particolare figura reintegrabile nell'attività svolta da ultimo (impiegata
d'ufficio) o in quella precedentemente svolta (modista, stilista di moda).
In considerazione del lungo periodo
di assenza dal mondo del lavoro, potrebbe risultare necessario un periodo di
riallenamento al lavoro. Pertanto, previa presentazione da parte
dell'interessata, di una richiesta specifica, debitamente comprovata, l'Al
potrebbe assumersi i relativi oneri, per un breve periodo.
Un diritto a rendita invece non è
dato, il grado d'incapacità al lavoro essendo inferiore al minimo del 40%
richiesto dalla legge Al.
Nel proprio gravame, l'assicurata chiede l'assegnazione della
rendita intera, facendo presente che diversi atti medici indicherebbero la
particolare serietà dei problemi di salute sofferti, sia sotto il profilo
neurologico e ortopedico che a livello psicologico, mentre, d'altro canto, si
chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria dopo che saranno messi a
disposizione altri atti medici di parte, attualmente in fase di compilazione.
L'Ufficio cantonale Al, chiamato a dare il preavviso, chiede che
il ricorso venga respinto, per i motivi che seguono.
- Lo stato di
salute dell'assicurata è stato analizzato con cura nell'ambito della perizia
ordinata dall'UAI al SAM di Bellinzona (cfr. referto del 15.12.1999, all. _).
La perizia
ha preso in considerazione la numerosa refertazione precedente, integrata da
esami specifici effettuati per l'occasione. Inoltre, sono stati ordinati
diversi consulti specialistici (psichiatrico, neurologico, ortopedico).
Sotto il
profilo dell'estensione dello stato patologico alla considerazione di diversi
fattori, non si possono quindi muovere critiche convincenti al referto
peritale, in quanto tutti i campi diagnostici citati nell'atto di ricorso sono
stati analizzati.
- Per quanto
invece attiene alle critiche mosse al merito della valutazione, l'UAI ritiene
che esse non siano decisive in quanto, al di là della generica contestazione,
non vengono proposti fatti o circostanze concrete idonei a mettere in dubbio
la sostanza della valutazione, che appare oltretutto ampiamente e
convenientemente motivata.
Da ciò
discende che le conclusioni finali della perizia, volte a ritenere la presenza
della capacità lavorativa medico teorica globale pari al 70%, non sono
inficiate da errori metodologici o di valutazione.
E' inoltre da segnalare che, nell'ambito
della perizia, è stato specificamente preso in considerazione l'aspetto della
capacità lavorativa, là dove tale circostanza influenza.
Da quanto precede, emerge che la malattia di cui soffre
l'assicurata non determina una diminuzione della capacità di guadagno,
permanente o di lunga durata, idonea a far sorgere il diritto alla rendita,
secondo quanto sancito dall'art. 28 LAI.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso." (III)
1.5. Con decreto
16 maggio 2000 il Giudice delegato ha accolto la domanda d'assistenza
giudiziaria formulata nell'atto ricorsuale.
1.6. Il 22 maggio
2000 il patrocinatore dell'assicurata ha trasmesso al TCA della documentazione
medica e preannunciato l'imminente produzione agli atti di una perizia
specialistica (VI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità. L'UAI ha
infatti respinto la richiesta in quanto l'incapacità al guadagno
dell'interessata non raggiunge il grado minimo previsto dalla LAI.
Perché
sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che
l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il
danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce
infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o
di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
•
che ci si trovi in presenza di un danno alla
salute;
•
che sia costatata un'incapacità di guadagno;
•
che l'incapacità di guadagno sia causata dal
danno alla salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Per
costante giurisprudenza federale l'assicurato, prima di chiedere il
riconoscimento di prestazioni, deve intraprendere tutto quanto sia da lui
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità. Perciò il diritto a una rendita non è dato
qualora l'assicurato sarebbe in grado, anche senza reintegrazione, di
conseguire con il suo lavoro un reddito escludente un'invalidità pensionabile.
Secondo questo principio un assicurato può ad esempio pretendere soltanto una
mezza rendita quando gli sarebbe ragionevolmente possibile, senza provvedimenti
reintegrativi, conseguire un reddito determinante un'invalidità della metà ed
in quanto non esista alcuna possibilità di reintegrazione idonea ad escludere
il diritto alla mezza rendita (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
2.4. Nell'evenienza
concreta, al fine di stabilire lo stato di salute e le eventuali conseguenze
sulla sua capacità lavorativa, l'amministrazione ha ordinato una perizia
specialistica pluridisciplinare a cura del SAM. I periti, esaminata
l'assicurata dal punto di vista neurologico, psichiatrico ed
ortopedico-reumatologico, hanno diagnosticato:
" F.1
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Complessa sindrome algica soggettiva con:
‑ tendomiosi
cervicale su alterazioni degenerative (osteocondrosi e spondilartrosi C5-C6),
‑ periartrite
della spalla sin. di tipo tendinotico,
‑ disbilancio
muscolare del cinto pelvico su turbe degenerative lombari.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Stato dopo trauma distorsivo della colonna cervicale il
28.09.1995, attualmente senza sequele clinicamente oggettivabili.
Struttura di personalità emotivamente instabile." (doc. AI _)
In merito alle conseguenze
invalidanti dovute alle affezioni riscontrate, i periti hanno rilevato:
" G
DISCUSSIONE
Si tratta di una 46enne ticinese, nubile, diplomata sarta,
modista, attività che ha svolto sino a metà degli anni '80, epoca a partire
dalla quale, dopo aver frequentato corsi per impiegata d'ufficio, trova lavoro
in questo ambito per alcuni anni (l'A. non è precisa e non abbiamo atti in
merito), essendo, a partire dall'inizio degli anni '90, disoccupata.
In data 28.09.1995 è vittima di un infortunio stradale, al volante
della propria autovettura (a quell'epoca figurava come disoccupata) e da allora
non è più stata in grado di riprendere in misura completa l'attività di
segretaria d'ufficio. Inizialmente a carico della LAINF __________ il caso
infortunistico viene chiuso dopo le conclusioni peritali del prof. __________
(atto del 31.03.1999) in data 30.04.1999. In data 13.05.1998 l'A. inoltrava una
richiesta di prestazioni Al per adulti, chiedendo una rendita. Il dr.
__________, FMH in neurochirurgia, considera l'A. incapace al lavoro al 50% e
così pure il dr. __________, FMH neurologia (atto del 6.07.1998). Come detto
sopra, per l'Ass. LAINF __________ il prof. __________, specialista in
chirurgia della colonna vertebrale, ritiene l'A. totalmente abile al lavoro.
In data 13.08.1999 l'UAI del Ct. Ticino ci incarica di effettuare
una perizia medica pluridisciplinare senza domande particolari.
L'attuale esame peritale effettuato presso il SAM ci permette di
evidenziare la seguente patologia limitante il grado di capacità lavorativa
dell'A., quale impiegata d'ufficio:
Patologia ortopedico ‑ reumatologica
Come si può evincere dalla lettura degli atti, delle informazioni
anamnestiche raccolte, dei rapporti dei nostri consulenti, si tratta del
prolungarsi di una sindrome algica complessa nel quadro di una personalità
emotivamente instabile. Sul piano clinico, a causa del particolare
comportamento di questa A., risulta difficile una valutazione precisa delle
reali limitazioni funzionali dovute alle patologie descritte al capitolo
riguardante le diagnosi. Possiamo tuttavia con certezza affermare che
attualmente non è lecito ritenere la diagnosi di uno stato protratto dopo
trauma distorsivo della colonna cervicale. Si tratta per contro di patologie
cronico ‑ degenerative ed in parte funzionali che coinvolgono le parti
molli della colonna cervicale, della spalla sin. e la muscolatura del cinto
pelvico. In questa situazione le possibilità terapeutiche sono molto limitate e
non comprendono nessuna misura chirurgica cervicale o ortopedica alla spalla sin.,
in quanto non indicata dagli aspetti clinici e persino da evitare, in quanto
potrebbe risultare ulteriormente sfavorevole sull'evoluzione.
Sul piano valetudinario riteniamo possibile, dopo un comprensibile
periodo di riallenamento, una ripresa professionale, in qualità d'impiegata
d'ufficio nella misura almeno del 70% ca. Le limitazioni medico ‑
teoriche da segnalare sono quelle relative ai lavori ripetitivi a livello degli
arti sup. e da svolgersi sopra l'altezza delle spalle, inoltre attività
comportanti sforzi e movimenti bruschi con la colonna cervicale, nonché
attività inergonomiche per la colonna lombare, di tipo monotono in posizione
seduta, per esempio davanti ad un computer. In considerazione appunto di queste
limitazioni riteniamo il grado di capacità lavorativa, quale impiegata
d'ufficio, nella misura del 70% ca. Lo stesso grado di capacità lavorativa
medico ‑ teorico può essere applicato alla professione di modista,
stilista di moda, sarta per confezioni di moda (non industriali).
H VALUTAZIONE
MEDICO‑TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
Il grado di capacità lavorativa medico ‑ teorico globale, in
considerazione delle limitazioni descritte sopra, è valutabile nella misura del
70% ca.
Come si può evincere dal capitolo E, l'A. è stata l'oggetto di
esaurienti consulti specialistici per l'aspetto neurologico e l'aspetto
psichiatrico.
Abbiamo lungamente discusso in gruppo tra i periti SAM ed i nostri
consulenti in neurologia ed in psichiatria sulle loro eventuali implicazioni
nel giudizio valetudinario globale.
Alla luce di queste discussioni non risulta attualmente più lecito
ritenere la diagnosi di uno stato protratto dopo trauma distorsivo della
colonna cervicale; mancano segni clinici classici, sia sul piano neurologico
che neuropsicologico e psichiatrico. Concordiamo con il consulente psichiatra
quando afferma che l'iter medico terapeutico è purtroppo stato caratterizzato
da incertezze e contraddizioni, ciò che ha sicuramente contribuito a
desicurizzare la struttura psichica dell'A. già emotivamente instabile.
L'attento esame dell'evoluzione psichica e le constatazioni attuali non
permettono tuttavia di considerare questa A. limitata a livello professionale
dal punto di vista psichiatrico.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo
rispondere:
- Anamnesi:
Vedasi capitoli A.1 e A.2.
- Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
- Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
- Diagnosi:
Vedasi capitolo F.
- Grado
di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o
dell'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del
danno alla salute:
Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al
25 percento?
Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
In
considerazione delle difficoltà nella raccolta dei dati anamnestici e della
mancanza di atti in merito, risulta difficile ricostruire i periodi d'impiego e
quelli invece di disoccupazione di questa A. Possiamo tuttavia affermare,
almeno dal punto di vista medico ‑ teorico che sino al 28.09.1995 può
essere considerata totalmente abile al lavoro.
A
partire dal 28.09.1995 risulta un periodo di totale incapacità lavorativa che,
in assenza di atti chiari dobbiamo prolungare sino al 17.04.1996, data della
dimissione del centro di riabilitazione di __________. A partire da questa data
il grado di capacità lavorativa può essere valutato del 50%, mentre a partire
dall'8.07.1996, come descritto dal dr. __________ (atto del 9.07.1996), va
considerata una capacità lavorativa medico ‑ teorica almeno del 70%. Da
allora effettivamente l'A. ha parzialmente ripreso la capacità lavorativa
nell'ambito di programmi occupazionali dell'AD. L'ulteriore evoluzione non
presenta fatti o dati clinici tali da ridurre o aumentare il grado di capacità
lavorativa. Gli ulteriori sviluppi della capacità lavorativa dipenderanno dalla
capacità dell'A. a reintegrarsi in un posto di lavoro quale impiegata
d'ufficio, modista o stilista di moda. Sarebbe auspicabile un riallenamento al
lavoro secondo modalità che il servizio di orientamento professionale dell'UAI
dovrà valutare.
- Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
Non
esistono provvedimenti sanitari tali da migliorare il grado di capacità
lavorativa di questa A. Ella dovrà applicarsi attivamente nell'esercizio di
mobilizzo, estensione e rinforzo muscolare, sia a livello del cinto scapolare
che del cinto pelvico, attitudine che potrà per esempio apprendere presso i
corsi educativi organizzati dalla lega ticinese contro le malattie reumatiche.
Provvedimenti
d'ordine professionali in senso proprio non sono indicati in quanto riteniamo
l'A. reintegrabile nell'attività da ultimo svolta (impiegata d'ufficio) o in
quella precedentemente svolta (modista, stilista di moda). In considerazione
del lungo periodo di assenza dal mondo del lavoro, come detto sopra, riteniamo
auspicabile la possibilità di un riallenamento professionale coordinato dall'UAI.
Nel caso in cui l'A. potesse beneficiare di un posto di lavoro adeguato, è
possibile ipotizzare un ulteriore miglioramento del grado di capacità
lavorativa.
Mezzi
ausiliari non potranno migliorare il grado di capacità lavorativa.
- Altre indicazioni:
L'A. è
stata informata della nostra presa di posizione ed ha manifestato interesse
nella possibilità di una ripresa professionale, ma pure attendendosi un pratico
sostegno ed aiuto da parte delle competenti istanze dell'UAI." (doc. AI _)
2.5. Le
considerazioni e conclusioni contenute nella perizia del SAM sono state indi
ritenute e poste alla base della querelata decisione dell'UAI, il quale ha
concluso che il grado di invalidità dell'assicurata non raggiunge il minimo
pensionabile.
Con il gravame
l'assicurata contesta il grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione
sulla base dei citati accertamenti, sostenendo che la sua incapacità di
guadagno giustifica l'erogazione di una rendita AI intera.
A
giustificazione di tale assunto in sostanza essa richiama il rapporti medici
del dott. __________ del 13 dicembre 1999 e del dott. __________ del 30
novembre 1999, entrambi allestiti su incarico e nell'ambito della perizia
pluridisciplinare del SAM. Essa preannuncia inoltre l'invio e assunzione agli
atti di una perizia specialistica (in realtà mai pervenuta a questo TCA) a cura
del dott. __________ e postula in ogni caso l'erezione di una perizia
giudiziaria.
L'assicurata
sostiene in particolare che la valutazione dei periti del SAM non ha correttamente
considerato i problemi di natura psichica che le impedirebbero di svolgere
qualsivoglia attività lavorativa.
I motivi
del ricorso appaiono infondati.
2.6. Giova
infatti anzitutto rilevare che, affinché un rapporto medico abbia valore di prova,
è determinante che valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 104 V 212; STFA 24.12.1993 in re S.H.
non pubblicata; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; ZAK 1986 p. 189; SZS 1988 p. 329 e 332;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. In casu
questa Corte rileva che la perizia pluridisciplinare del SAM si fonda su
accertamenti approfonditi, è stata esperita da medici specializzati ed ha
tenuto conto della totalità delle affezioni di cui soffre l’assicurata.
Il
ricorso non contiene indizi concreti che potrebbero indurre a ritenere
inaffidabile la perizia. L’assicurata non ha infatti reso verosimile che il
grado di incapacità lavorativa è superiore rispetto a quello stabilito dai
periti del SAM.
Sulla
scorta dei consulti specialistici - in particolare del rapporto del dott.
__________, che contrariamente alla tesi ricorsuale non contiene alcun elemento
capace di sovvertire l'esito della vertenza - dal profilo
ortopedico-reumatologico i periti del SAM hanno posto in rilievo la presenza di
limitazioni sia per quanto riguarda lavori ripetitivi a livello degli arti
superiori, da svolgersi sopra l'altezza delle spalle, sia in relazione ad
attività comportanti sforzi o movimenti bruschi della colonna cervicale, nonché
ad attività monotone sedentarie. Essi hanno quindi valutato una capacità
lavorativa del 70% nella professione di impiegata d'ufficio intrapresa
dall'assicurata come pure nelle attività di modista, stilista o sarta di moda
(cfr. perizia, doc. AI _).
Dal punto
di vista neurologico e psichiatrico, con riferimento ai consulti specialistici
del dott. __________ rispettivamente del dott. __________, i medici del SAM
hanno evidenziato l'assenza di "segni clinici classici sia sul piano
neurologico che neuropsicologico e psichiatrico", rilevando, in base
soprattutto agli accertamenti specialistici eseguiti dal dott. __________,
psichiatra - le cui valutazioni e conclusioni contenute nel referto 7 dicembre
1999 sono senz'altro da ritenere concludenti ed affidabili alla luce dei
parametri giurisprudenziali sopra evocati (cfr. consid. 2.6) -, come non vi sia
alcun elemento che permetta di ipotizzare una limitazione dell'assicurata, cui
il citato specialista ha potuto diagnosticare una "struttura di
personalità emotivamente instabile", a livello professionale (cfr. perizia
p.11).
Di
conseguenza questo TCA non può che conferire alla perizia del SAM forza
probatoria piena in quanto il cennato referto appare completo, approfondito,
logico e motivato nelle sue conclusioni. Dalle tavole non emerge per il resto
alcun elemento idoneo a far dubitare della pertinenza e concludenza delle
risultanze peritali.
V'è
pertanto da ritenere che l'assicurata nell'esercizio delle precedenti attività
di impiegata d'ufficio come pure nelle summenzionate attività nel settore della
moda e della sartoria esprime ancora una capacità lavorativa del 70%.
L'amministrazione
ha pertanto correttamente respinto la richiesta di prestazioni stabilendo che
l'incapacità di guadagno dell'assicurata non raggiunge il minimo pensionabile.
2.8. Con il
ricorso l'assicurata ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria.
In
proposito va rilevato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA 3 dicembre 1993 in re
M.T., STFA 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA
13 maggio 1991 in re A.A., STCA 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274).
Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF
(RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162
consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Gli
elementi probatori agli atti essendo sufficienti per pronunciare il presente
giudizio, questa Corte non ritiene necessario ordinare una nuova perizia.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la
decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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