AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.35
Data decisione, Autorità:
18.09.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.35
za/RG
Lugano
18 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
vista la petizione del 20 giugno 2002 ai
sensi dell'art. 52 LAVS di
____________,
contro
____________,
rappr. da: _____________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato
-
che con decisione del 19 aprile
2002 la Cassa ha emanato una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
nei confronti di ___________ per l'importo di fr. 9'896.70 (cfr. doc. _);
-
che
con opposizione del 22 maggio 2002 __________, rappresentata dallo Studio
Legale __________, ha sollevato la prescrizione dei contributi del 1995 a norma
dell'art. 16 LAVS, rinviando inoltre ai motivi sollevati con il ricorso contro
la decisone di tassazione d'ufficio del 19 aprile 2002 di cui all'inc. 30.02.
90 (cfr. doc. _);
-
che
con la petizione del 20 giugno 2002 la Cassa ha chiesto la sospensione della
causa in attesa dell'esito della causa pendente presso questo Tribunale di cui
all'Inc. 30.02.90 (cfr. doc. _);
-
che
la convenuta con scritto 26 giugno 2002 ha aderito alla richiesta di
sospensione della causa in attesa dell'esito della vertenza di cui all'inc.
30.02.90;
-
che in data 8 aprile 2003 il TCA ha respinto il ricorso
interposto dall'assicurata contro la decisione 19 aprile 2002 della Cassa
cantonale di compensazione di Bellinzona, che in virtù dell'art. 38 OAVS, ha
emesso la tassazione d'ufficio per il periodo 1997-2000 fissante l'importo
totale di Fr. 36'628.05 quali contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________, (cfr
STCA del 8 aprile 2003, Inc. 30.2002.90);
-
che, cresciuta in giudicato la sentenza 8 aprile 2003 (Inc.
30.02.90), in data 16 giugno 2003 il vicepresidente del TCA ha assegnato
all'assicurata un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa;
-
che, viste le trattative in corso tra le parti, a richiesta
della convenuta e con l'assenso dell'attrice (cfr. doc. _), il termine per
presentare l'allegato di risposta è stato prorogato sino al 15 settembre 2003
(cfr. doc. _);
-
che con lettera 16 settembre 2003, l'avv. __________ ha
comunicato al Tribunale quanto segue:
" Nella
procedura sopra menzionata nella mia qualità di patrocinatore della signora
__________ in __________ vi comunico che la mia mandante aderisce alle domande
della Cassa cantonale di compensazione di cui alla petizione 20 giugno 2002.
Chiedo pertanto lo stralcio della
procedura, senza assegnazione di ripetibili, peraltro non protestate."
(cfr. doc. _)
- che lo scritto 16 settembre 2003 con
cui parte convenuta ha aderito alla richiesta attorea configura atto
d'acquiescenza che come tale - costatata la conformità di tale soluzione ai
fatti e alla legge (SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; SVR 1996 AHV
Nr. 74 p. 223; STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V
175/176; DTF 104 V 162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, Berna
1997, p. 387-388) - pone fine alla lite con effetto di cosa giudicata
materiale, la causa potendo di conseguenza essere stralciata dai ruoli;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta
la causa è stralciata dai ruoli per acquiescenza;
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster