AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.21
Data decisione, Autorità:
16.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.21
ZA/cd
Lugano
16 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo,
vicepresidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 20 marzo
2002 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 1° febbraio 2000
(Inc. 31.2000.20) dalla
contro
rappr. da: __________
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
11 maggio 2001 il TCA ha accolto la petizione ex art. 52 LAVS inoltrata dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS (in seguito la Cassa) e condannato
__________ al risarcimento di fr. 513'944.75 per i contributi paritetici non
versati dalla __________ (in seguito __________) nel periodo 1997-1999, nonché
alle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996.
Contro il
giudizio cantonale __________, per il tramite dell'avv. __________, è insorto
presso il TFA.
1.2. Con sentenza
del 20 marzo 2002 (ricevuta dal TCA il 10 aprile 2002) il TFA ha accolto il
gravame di __________ poiché ha ravvisato una violazione del diritto di essere
sentito in quanto il
TCA non
ha assunto le prove notificate dal ricorrente. In particolare la Corte federale
ha rilevato:
"
(…)
Il Tribunale cantonale, concludendo per una grave
negligenza a carico dell'interessato, non ha minimamente tenuto conto - e
nemmeno poteva farlo in mancanza dei necessari elementi probatori offerti -
della tesi liberatoria incentrata da T., segnatamente dell'impegno
messo in atto per far fronte al pagamento dei contributi sociali, della
situazione venutasi a creare a seguito dell'inopinata conclusione del rapporto
contrattuale con la B. SA e degli investimenti operati nella certezza
di un rapporto durevole con quest'ultima società. In questo modo, ai primi
giudici sono mancati, per fatto non imputabile all'insorgente, importanti
elementi di valutazione per poter stabilire in termini affidabili se si
realizzassero motivi di giustificazione o di discolpa a favore del ricorrente.
Inoltre, la precedente istanza, non confrontandosi con la richiesta di edizione
degli atti fallimentari depositati presso l'UEF di M.________, vista altresì la
pochezza della documentazione all'inserto, ha operato un accertamento
manifestamente incompleto dei fatti. Le difficoltà connaturate all'istituto
della responsabilità del datore di lavoro e l'entità dell'importo oggetto della
vicenda giudiziaria esigevano che non si dessero limitazioni preconcette dei
diritti di difesa del qui ricorrente. Occorreva pertanto richiedere
all'interessato di indicare con esattezza la documentazione di cui intendeva
avvalersi e il motivo della richiesta, anziché disattendere in blocco,
motivazione stereotipa, l'offerta di prove (…)."
Annullata
la sentenza cantonale, l'Alto Tribunale ha rinviato gli atti al TCA affinché
procedesse conformemente ai considerandi e rendesse una nuova decisione (H
192/00).
1.3. In data 24
aprile 1948 è stata iscritta a Registro di commercio la società __________ (di
seguito __________), con sede a __________ (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella fabbricazione e la vendita di articoli di valigeria,
pelletteria ed affini, ecc..
è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale dall'11 febbraio
1982 al 6 aprile 1998 e da tale data sino alla dichiarazione di fallimento
amministratore unico (cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG dal 1° gennaio 1948 al 31 marzo 1999.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la
Cassa ha incominciato ad inviare alla società le diffide di pagamento dal mese
di febbraio 1997 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1997
(cfr. doc. _).
In data
16 febbraio 1999 sono stati rilasciati due attestati di carenza beni per
complessivi fr. 64'702.80 relativi ad una parte dei contributi maturati durante
il 1997 (cfr. doc. _).
Con
decreti 5 e 16 marzo 1999 la Pretura di ___________ ha dichiarato l'apertura
del fallimento della società in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC
del 31 marzo _______).
La Cassa
ha insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di ___________ il proprio
credito di fr. 513'944.75 per i contributi paritetici non soluti per gli anni
dal 1997 al 1999, nonché delle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996,
di cui fr. 56'570.55 per contributi su salari rivendicati, dopo regolare
controllo del datore di lavoro.
Con scritto 18
gennaio 2000, l'UEF di ___________, ha anticipato alla Cassa che, con ogni
probabilità, i creditori chirografari non saranno completamente tacitati (cfr.
doc. _).
1.4. Costatato di
aver subito un danno, il 1° febbraio 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
___________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 513'944.75,
pari ai contributi non saldati dalla ditta ___________ nel periodo 1997-1999, e
alle riprese salariali per gli anni dal 1993 al 1996 (cfr. doc. _).
1.5. Con
opposizione 3 marzo 2000 il convenuto, patrocinato dall'avv. ___________
respinge l'addebito di intenzionalità e negligenza grave, ritenuto che la
società avrebbe ceduto, dal 26 agosto 1993, tutti i suoi crediti alla banca
___________ di ___________. Alla società sarebbe quindi mancata la
disponibilità finanziaria per pagare i contributi sociali.
La
società avrebbe tuttavia avuto ragione di credere di poter far fronte alla
situazione, ma l'improvvisa rinuncia di collaborazione del maggior cliente,
avrebbe portato la società al fallimento (cfr. doc. _).
1.6. Con
petizione 4 aprile 2000 la Cassa ha postulato la condanna di ___________ al
pagamento di fr. 513'944.75, per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati dalla ditta ___________ nel periodo 1997-1999 (cfr. doc. _). Nel merito
l'attrice osserva che:
"
(…)
L'argomentazione sostenuta dalla controparte per escludere ogni
responsabilità, segnatamente la cessione del fatturato, dall'agosto 1993,
all'istituto di credito ___________ procurante una mancanza di disponibilità
finanziaria per onorare i contributi sociali, non può assurgere a motivo di
discolpa, per le motivazioni che verranno esposte.
A fondamento della propria tesi la controparte ha citato la
giurisprudenza del TFA secondo la quale "un datore di lavoro potrebbe
scagionarsi dal mancato versamento dei contributi paritetici argomentando di
aver ceduto tutti i suoi crediti ad una banca e che gli sarebbe stato ormai
impossibile di versare i contributi alle assicurazioni sociali" (STFA del
27.07.1998 in re P., H 269/96).
Tuttavia e secondo la giurisprudenza federale (STFA 17 febbraio
1994 in re A. e E. M.), la condizione, affinché gli organi formali di una
società possono essere liberati dalla responsabilità ex 52 LAVS, è la
dimostrazione che la Banca medesima ha impedito loro di procedere al versamento
degli oneri sociali.
Perché si possa ammettere un motivo di giustificazione e discolpa,
è necessario che l'istituto di credito sia assurto al ruolo di organo di fatto
della società, assumendo decisioni che avrebbero influito sulla volontà della
medesima, segnatamente impedendo il versamento degli oneri sociali a favore di
altri creditori.
Resta comunque sempre necessario che l'organo della società sia
ripetutamente intervenuto ‑ nella misura del possibile e per quanto si
possa pretendere dallo stesso ‑ presso la banca, affinché venissero
pagati i contributi sociali.
Il solo fatto di aver uno stretto rapporto di dipendenza con
l'istituto di credito non è quindi, di per sé, sufficiente.
Tale tesi è stata ulteriormente confermata dal Tribunale federale
in una recente sentenza (STFA del 3 febbraio 2000, in re B.S.I, consid. 3
lett. e). In tale occasione il TFA ha pure precisato che l'organo formale deve
intervenire con atti scritti idonei a rendere attenta la banca dell'importanza
che il bonifico ha per la società e per renderla responsabile in caso di
mancato pagamento dei contributi.
Sulla base dei complementi giurisprudenziali apportati, ben si
evince che la sola cessione dei debitori alla banca non è sufficiente per
escludere la responsabilità dell'organo formale.
Inoltre, l'attrice rileva come il convenuto era a conoscenza dello
stato fallimentare della società già da diversi anni. Infatti, i bilanci
precedenti il 1990, come pure i successivi, dimostrano il costante
indebitamento della società (Doc. _). In situazioni simili l'amministratore
deve prestare tutta l'attenzione del caso (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b).
Il fatto di aver perseverato nella continuazione dell'attività può
configurare in una negligenza dell'amministratore, ritenuto che, in caso di
esito negativo nell'assunzione di misure di risanamento, egli avrebbe dovuto
avvisare il giudice, ai sensi dell'art. 725 CO, dell'indebitamento della
società (STIFA 18 marzo 1997 in re D., H 62/96).
Di conseguenza, non avendo lo stesso ottemperato agli obblighi di
diligenza e vigilanza, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei
contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.2
Anche l'asserzione della controparte, secondo la quale la società
avrebbe ancora avuto ragione di poter far fronte alla situazione, non può
essere condivisa dall'attrice.
Nel caso di specie, l'attrice dà atto alla controparte che la
società, confrontata con gli enunciati problemi finanziari, ha pagato i
contributi sino al 1996 e degli acconti per l'anno 1997. Tuttavia, vi sono
ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici per gli anni 1997, 1998 e
1999, inclusivi dei contributi su salari rivendicati, nonché delle riprese di
salari per gli anni 1993 al 1996.
D'altra parte, dalla verifica contabile emerge che da decenni la
società non paga regolarmente i contributi (la prova di tale affermazione è a
disposizione, qualora venisse richiesta).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali versava
la società erano croniche. (…)" (Doc. _)
1.7. Con risposta
9 giugno 2000, il convenuto ha ribadito quanto sollevato con l'opposizione.
In questa
sede ha inoltre sollevato l'eccezione di perenzione.
Nel
merito il convenuto ha riconosciuto l'importo del danno fatto valere dalla
Cassa, ma ne contesta l'addebito. Egli sostiene che la ___________ ha pagato,
seppur in ritardo, tutti i contributi sino alla fine del 1996. La società si
sarebbe sviluppata grazie ad un ingente credito bancario finalizzato
all'acquisto di macchinari per far fronte all'aumento delle commesse del suo
principale cliente, la ___________. L'investimento aziendale che doveva
rilanciare l'azienda, sarebbe la prova che la società riteneva di poter
risanare la stessa. Tuttavia l'improvvisa decisione della ___________di non più
collaborare con la ___________, avrebbe causato il fallimento della società
(cfr. doc. _).
1.8. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, in data 25 aprile 2001 l'UEF di ___________
ha trasmesso i documenti relativi gli attestati di carenza beni no. __________
e __________ (cfr. doc. _ e allegati).
1.9. A eseguito
della sentenza di rinvio, il TCA ha richiamato dall'UEF di ___________ l'intero
incarto relativo al fallimento della ___________, dando la possibilità alle
parti di visionarlo presso la cancelleria (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.21).
1.10. Su richiesta
del TCA la Cassa ha prodotto i conteggi relativi ai pagamenti effettuati dalla
___________ a partire dal 1998 a valere sui conteggi del 1995 e seguenti (cfr.
doc. _, Inc. 31.2002.21).
In data
27 giugno 2002 la Cassa ha prodotto i documenti richiesti osservando:
" con
riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare alla
richiesta del 21 giugno corr., le comunichiamo che i pagamenti
effettuati dalla società a partire dal 1998 sono stati accreditati
prevalentemente sui contributi insoluti per gli anni 1997, 1998 e revisione
16.10.1997, come risulta dai dettagli evoluzioni incassi (Doc. _ ), nonché per
i contributi arretrati per l'anno 1996, come da conteggio allegato (Doc. _).
Alleghiamo pure il conteggio per l'anno 1995 dal quale si evince che
i contributi sono stati regolati con pagamenti antecedenti il 1998 (Doc.
_)." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
A tale
scritto in data 13 novembre 2002, il convenuto ha osservato:
" con
riferimento al vostro invio 7 novembre 2002 prendo atto con
piacere che la documentazione prodotta dimostra che quanto
affermato al punto 3 di risposta circa
il pagamento di arretrati di contributi AVS maturati prima dell'entrata in
funzione del signor ___________. Trattasi a non averne dubbio di un motivo di
legittima discolpa, accanto a quello, determinante, legato al contesto
internazionale in cui la società si è venuta a trovare per l'abbandono della
___________(cfr. Vs. sentenza 7 gennaio 1999 inc. 38.98.00149,
ricorso UFSEL contro Ufficio cantonale del lavoro in merito a contributi
per ___________)." (cfr. doc. _)
La Cassa,
in data 27 novembre 2002, ha per contro osservato:
" con
riferimento alla procedura menzionata a margine con vostra
comunicazione del 7 novembre 2002, pervenuta il 19 novembre 2002,
riceviamo copia dello scritto 13 novembre 2002 del rappresentante legale del
convenuto ___________.
In merito a quanto in esso asserito, la Cassa deve fare rilevare
che non corrisponde al vero "la documentazione prodotta dimostra quanto
affermato al punto 3 di risposta circa il pagamento di arretrati di contributi
AVS maturati prima dell'entrata in funzione del signor ___________".
In effetti quest'ultimo risulta essere stato iscritto quale membro
del CdA con diritto di firma collettiva a due dal 15.9.1980 all'11.2.1982
quando ne é diventato presidente con diritto di firma individuale, e
successivamente amministratore unico dal 6 febbraio 1998.
Pertanto la documentazione prodotta, richiamando quanto già
esposto con petizione del 4.4.2000 (punto 3) e quanto ben indicato da codesta
Corte al considerando 2.10 della propria decisione dell'11 maggio 2001,
conferma l'ormai cronica situazione di mora nel pagamento di contributi."
(cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
In data
29 novembre 2002, il convenuto ha ancora osservato:
" presento
brevi osservazioni allo scritto 25 novembre 2002 dell'Istituto
delle Assicurazioni Sociali, peraltro a mio giudizio non
necessario in quanto le rispettive tesi sono già sul campo. La mia
affermazione, contestata da controparte, è quella già indicata negli allegati
introduttivi ovvero che fino alla morte del signor ___________il figlio era un
comprimario. Tale situazione emerge anche dalla dichiarazione del signor
___________ di data 14 ottobre 2002 già in atti. Nel momento che ha preso il
controllo della società si è dato da fare pagando gli arretrati indicati nei
documenti in atti. Tutto qui." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
1.11. In data 21
giugno 2002 il TCA ha chiesto al legale del convenuto di produrre le
dichiarazioni scritte dei testi proposti dallo stesso legale, sulle tematiche
indicate nel ricorso di diritto amministrativo al TFA.
In data
14 ottobre 2002, il convenuto ha trasmesso al TCA una sola dichiarazione
scritta del teste ___________, osservando:
" Vi
trasmetto una dichiarazione del signor ___________ mentre Vi
chiedo di voler citare in contraddittorio le persone da me
indicate ad 1 nella mia Risposta 9 giugno 2000 e ciò nella misura non riteneste
la dichiarazione del signor ___________ e in particolare il fatto
nuovo relativo alla vostra sentenza 38.98.00149 del 7 gennaio
1999 elementi sufficienti per decidere a favore del ricorrente." (cfr.
doc. _)
ha dichiarato quanto segue:
" Così
richiesto dall'avv. ___________ patrocinatore del signor
___________ nell'ambito della vertenza relativa al mancato
pagamento di contributi AVS dichiaro sotto la mia piena responsabilità in caso
di falsa attestazione quanto segue:
"Per quanto di mia conoscenza posso dichiarare quanto
segue:
Venni contattato dal signor ___________ che si trovava in
difficoltà nei rapporti con la ditta ___________.
Quest'ultima era diventata in sostanza l'unico cliente della
società ____________. La stessa aveva effettuato grossi investimenti per far
fronte all'aumento di commesse.
La ditta era stata fino alla sua morte nelle mani del padre del
signor ___________il quale aveva la conduzione completa e assoluta della
fabbrica.
Il figlio non aveva avuto fino alla morte del padre voce in
capitolo nelle decisioni aziendali. Fu così che mi recai a __________ presso la
___________nel tentativo di capire i motivi per i quali improvvisamente
l'azienda voleva abbandonare la __________.
Ogni tentativo di trovare soluzioni si scontrò contro la nuova
politica dell'azienda nel frattempo, come notorio, passata in mani americane.
Già in occasione di un contenzioso con l'Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro (incarto Tribunale Cantonale delle
Assicurazioni 38. 98.00149) l'Autorità
Cantonale aveva accertato che gli investimenti intrapresi e l'aumento del personale
si erano rivelati mirati e avveduti (pag. 10) e che le perdite subite erano
riconducibili alla flessione delle
vendite della ___________. Il Tribunale accertò che la ___________era stata
colpita indirettamente da una crisi di portata internazionale.
Purtroppo fino all'ultimo la ditta ___________ha avuto promesse
di commesse da parte della ___________.
La ditta si era sviluppata ed era passata a una cifra d'affari
da 1.5 a
6.5 milioni di franchi.
Ho assistito il signor ___________nei suoi rapporti con la
__________ * (già __________ - signor __________) e devo dire che la stessa
banca, dopo un'attenta disanima della situazione, aveva dato fiducia
all'azienda. Mi sorprende che si possa imputare al signor ___________una
responsabilità in quanto l'amministratore ha avuto modo di coprire i contributi
insoluti precedenti con i versamenti effettuati nel 1998 e dal mio punto di
vista, per quanto lo stesso possa valere, ha agito sempre con coscienza.
Spero che questa mia dichiarazione sia utile.
Vi prego di contattare il signor __________, __________, che potrà confermare di aver invitato per conto della
___________, l'azienda diretta dal signor ___________ad aumentare il personale
e ad acquistare nuovi macchinari. Trattasi del capo dell'Ufficio di __________
della ___________che coordinava gli ordini.
Suggerisco di sentire anche il signor __________ di __________ che
conosce queste vicende." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
In sede
di audizione testimoniale 8 gennaio 2003, ___________ ha dichiarato:
"
Sono entrato alle dipendenze della ___________
come apprendista nel
1953; sono diventato direttore tecnico della
società a partire dal 1959. In tale veste mi occupavo degli aspetti tecnici
della produzione e ero stilista della ditta.
I miei rapporti con il sig. ___________
nell'ambito della mia attività sono sempre stati ottimi; al signor
___________dovevo rendere conto del mio operato all'interno della ditta.
Nel 1953 eravamo 6 dipendenti della ___________.
All'epoca titolare della ditta era il signor ___________, padre di ___________.
A tale epoca l'attività consisteva nel preparare un campionario di borse e
andavamo a visitare i clienti ritenuto che il mercato era prevalentemente
svizzero e germanico; preciso al riguardo che io personalmente mi occupavo del
mercato svizzero sempre in qualità di tecnico.
Per quanto riguarda l'andamento finanziario della
ditta il titolare della stessa era solito mettermi al corrente, spesso su mia
richiesta, dell'andamento generale.
A partire dal 1968 la ___________ è entrata in
contatto con la ditta ___________di ___________. La ___________ ci ha proposto
di fare un campionario di borse coordinate con le scarpe.
A partire dagli anni '70, grazie ai rapporti con
la ___________, la ___________ ha avuto un incremento graduale della produzione.
La nostra attività per la ___________relativa all'allestimento del campionario
di borse coordinate è andata scemando nel tempo sino ad arrivare, se ben
ricordo, all'inizio degli anni '90 dove tramite il direttore ___________ della
___________siamo stati incaricati di produrre 4'000 borse al mese in nappa di
ottima qualità. A tale riguardo ricordo che vi fu un aumento del personale
dipendente della ___________ sino a 65/70 impiegati e ciò per potere far fronte
alle ordinazioni della ___________. A partire dall'inizio degli anni '90
l'attività della ___________ consisteva praticamente nella produzione su
ordinazione della ___________, nonché - in misura limitata al 5 % - della
__________. A mia memoria questi erano i due clienti della ___________a partire
dall'inizio degli anni '90.
A seguito delle ordinazioni da parte della
___________, la ___________ ha effettuato delle modifiche ai locali della
fabbrica introducendo anche dei nuovi macchinari (2 macchine da trapuntare)
oltre, come detto, ad aumentare il numero del personale. Furono inoltre
acquistate altre macchine quali fra l'altro la cosiddetta "Combi",
una termoincollatrice, un'altra macchina per placcare, ecc.
Per quanto riguarda l'entità finanziaria degli
investimenti effettuati in relazione alla produzione per la ___________
personalmente ricordo unicamente che la succitata macchina "Combi"
comportò un investimento di 7'000'000.- di lire (furono acquistate 5 macchine
"Combi"), mentre la macchina per trapuntare, se ben ricordo, il suo
costo si aggirava attorno ai 200'000.- franchi. Per il resto non sono in grado
di quantificare gli ulteriori investimenti effettuati dalla ___________, posso
comunque affermare che furono acquistate diverse macchine (trance, placcatrici,
smussatrici, spaccatrici, altre macchine da incollare a spruzzo, macchine da
cucire).
La nostra produzione per la ___________ era di
circa 3000/3500 borse al mese. Questa produzione è avvenuta a partire
dall'inizio degli anni '90 e sino all'inizio del 1998. A partire dalla fine del
'97 - inizio '98, il signor ___________ della ditta ___________di ___________
ci ha proposto di potenziare il nostro tipo di lavoro, di prendere un altro
capannone a ___________ e di fare in modo che noi potessimo raddoppiare la
produzione. Tale proposta non fu tuttavia accettata dal signor
___________(padre). Ricordo che nella prima metà del '98 le ordinazione da
parte della ___________ si ridussero improvvisamente a 1'000 borse trapuntate
al semestre. Sempre nel primo semestre del 1998 la ___________ ricevette dalla
___________ ordinazione per la produzione di borse "lisce" in
capretto o agnello e ciò in ragione di 2000/3000 borse per tutto il semestre. A
tale riguardo ricordo che la ___________ acquistò, per la produzione di
suddette borse lisce, nuove macchine da cucire "a colonna" (3
macchine, per un valore di 22'000'000 di lire ciascuna).
A seguito di tale cambiamento di ordinazioni la
società dovette provvedere al licenziamento di 10/15 impiegati. Posso precisare
che una volta ricevute le ordinazioni i tempi di produzione erano di 4/5 mesi.
Preciso infine che per quanto riguarda la
produzione di borse trapuntate, oltre alla ___________ vi era un altro
produttore concorrente italiano incaricato dalla ___________; ricordo a tale
proposito che il margine di guadagno relativamente a tale produzione non doveva
essere elevato in quanto il prezzo degli oggetti prodotti a mia conoscenza
copriva a malapena i costi di produzione.
A partire dal 1998 il signor ___________(padre)
non e più venuto in fabbrica a seguito di un infarto. Sino all'insorgenza della
malattia del signor ___________(padre) io ricevevo gli ordini e le direttive di
lavoro da parte di quest'ultimo. Dopo l'infarto il figlio signor ___________
svolgeva le sue funzioni facendo comunque sempre riferimento al padre."
(cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
Il teste ___________,
sentito anch'egli in data 8 gennaio 2003, ha dichiarato:
"
Sono responsabile del settore commerciale
dell'area del __________
dell'___________. Ero responsabile della filiale
___________ di ___________ fino alla fusione con ___________. In seguito sono
diventato responsabile della nuova ___________ di . Da un anno e
mezzo del settore crediti commerciali presso l' di __________.
Quando ero alle dipendenze della ___________ di
___________ ebbi modo di occuparmi, 3 o 4 anni fa, della relazione commerciale
che la ___________ intratteneva con l'Istituto. Ricordo che alla ___________
avevo erogato un credito di circa, se ben ricordo, 200'000 franchi garantito da
beni immobiliari e se non erro anche da firme di avvallo. La ___________
fungeva quindi da banca finanziatrice, avevamo in pratica concesso un credito
di esercizio. Nell'ambito di tale rapporto commerciale la nostra banca
conosceva la situazione finanziaria della ___________ la quale annualmente ci
presentava i bilanci nonché i conti economici, nonché i rispettivi rapporti di
revisione in quanto trattasi di una società anonima.
Ricordo che la ___________ intratteneva rapporti
commerciali con la ___________, la quale - a mia conoscenza - doveva essere il
maggior debitore dell'azienda. Ricordo che ebbi modo di fare presente alla
direzione della ___________ e più precisamente alla persona del signor
___________, che la società non aveva una diversificazione nella quota debitore
in quanto troppo dipendente dalla ___________ (se ben ricordo nella misura del
70/80 %).
Ricordo che ad un certo punto la ___________
aveva cessato di collaborare con la ___________, ciò mi fu reso noto, se ben
ricordo, dal signor ___________(padre). Di tale fatto ebbi comunque modo di
avere riscontro sulla base della movimentazione di conto." (doc. _, inc.
31.2002.21)
Il
giudice delegato ha inoltre verbalizzato quanto segue:
"
Il giudice delegato constata la mancata comparsa
del teste
___________ per l'ora stabilita. Ritenuto
tuttavia che la citazione del teste per il tramite dell'avv. ___________ come
da sua richiesta indicata nella risposta di causa sia stata intimata da parte
del legale soltanto in data 23 dicembre 2002, e quindi a distanza di oltre 1
mese dalla comunicazione della citazione da parte del TCA al citato legale, ___________
(__________) viene nuovamente citato a comparire dinanzi a questo Tribunale
per il giorno di lunedì 27 gennaio 2003 alle ore 9.00.
Il giudice delegato chiede al patrocinatore di
parte convenuta di precisare la contestazione relativa all'importo del danno
risarcitorio oggetto della vertenza. Al riguardo l'avv. ___________ osserva che
gli importi versati nel 1998 a copertura di periodi precedenti andrebbero
dedotti dall'importo "effettivamente" maturato nel periodo in cui il
convenuto ha assunto la carica di amministratore unico. Nella misura in cui non
dovesse essere infatti riconosciuti i motivi di discolpa questi sono i soli
importi addebitabili all'amministratore ad esclusione di quelli maturati
precedentemente e ciò per il ruolo di "padre-padrone" che aveva il
signor ___________, padre del convenuto. Per altro vanno defalcati come
sostenuto ad. 4 di risposta 9 giugno 2000 anche i conteggi per salari dovuti a
seguito di fallimento.
La rappresentante della cassa, dal canto suo,
osserva che per quanto riguarda i versamenti effettuati dalla società a partire
dal 1998 si ribadisce quanto già indicato con lettera 27 giugno 2002 già agli
atti, precisando che le imputazioni di questi pagamenti sono state eseguite su
indicazioni fornite dal datore di lavoro medesimo. Per quello che riguarda i
crediti contributivi che fa valere la cassa si precisa che i contributi
richiesti in questa procedura e insinuati nel fallimento si riferiscono a
salari effettivamente versati, rilevati dalla contabilità della società. Per
l'anno 1998 dalla notifica di salario della società per oltre 2'000'000 di
franchi sono stati accertati dalla cassa salari per circa 1'800'000 franchi, e
ciò come risulta dal rapporto di revisione allestito dalla cassa il 1.9.1999
(cfr. allegato al Doc. _), dopo quindi la dichiarazione di fallimento.
Il convenuto contesta che la ___________abbia
dato particolari direttive circa l'accreditamento dei suoi versamenti a periodi
precedenti. E' prassi dell'IAS agire in questo modo, anche in virtù di principi
generali di diritto. Per quanto riguarda il rapporto di controllo, esso è già
in atti quale doc. _ mentre il doc. _, in particolare doc. _, fa stato del fatto
che pure vantato un credito per salari non percepiti dai dipendenti, ciò che a
mente del convenuto non può essergli imputato a sensi dell'art. 52 LAVS e 81
OAVS così come il conteggio di revisione doc. _ per fr. 9325.60 non può essere
in nessun modo chiesto al convenuto in quanto intimato dopo il fallimento.
Per quanto concerne le imputazione dei versamenti
eseguiti per l'anno 1998, la Cassa si riserva di produrre i relativi cedolini
di versamento con i quali sono stati effettuati i pagamenti da parte della
società. Per quanto invece riguarda la contestazione riferita ai "salari
non percepiti", si precisa che per costante giurisprudenza, il fatto che
sia maturato il diritto al salario (indipendentemente dal fatto che il salario
sia stato effettivamente versato o meno) è già di per sé fondamento per
l'obbligo del versamento contributivo e conseguentemente per la responsabilità
ai sensi dell'art. 52 LAVS in caso di mancato pagamento. Per tanto la Cassa si
riconferma interamente nella propria richiesta.
La cassa aggiunge che per quanto riguarda
l'importo di fr. 9325.60 riferito alle differenze per gli anni dal 1993 al
1996, il conteggio di revisione è stato inviato alla società in data 16.10.1997
(doc. _). La data 7.4.1999 indicata nel doc. _ trattasi della data al momento
della insinuazione di credito "provvisoria" nel fallimento della
società, in seguito riconfermata con insinuazione definitiva di cui al doc. _.
Stante quanto sopra, il giudice delegato assegna
alla cassa un termine di 10 giorni a decorrere dalla data del
presente verbale per produrre al TCA i summenzionati cedolini relativi ai
versamenti effettuati nel 1998 e 1999 da parte della ___________.
Con riferimento alla lettera 23 dicembre 2002
dell'avv. ___________ al TCA relativa all'impossibilità di notifica della
citazione quale teste al signor ___________, il legale del convenuto, come pure
la cassa, dichiarano di rinunciare all'audizione di quest'ultimo." (cfr.
doc. _, inc. 31.2002.21)
1.12. In data 15
gennaio 2003 la Cassa ha prodotto i cedolini relativi ai versamenti effettuati
nel 1998 e 1999 osservando:
" con
riferimento alla procedura menzionata a margine, richiamando in
particolare il verbale di udienza dell'8 gennaio u.s.,
contestualmente al quale veniva assegnato un termine alla Cassa di produrre i
cedolini relativi ai versamenti effettuati nel 1998 e 1999 dalla società, con
la presente si producono dunque sub. doc. _ le succitate cedole, richiamando
inoltre anche il conteggio per l'anno 1996 (doc. _).
Tali documenti confermano quanto affermato dalla Cassa.
Per scrupolo di completezza, richiamando il conteggio di cui al
doc. _, in particolare il pagamento di fr. 1'425.65
(indicato quale trattenuta IPG), si produce anche il relativo conteggio del
15.1.1999 (doc. _) da cui risulta il relativo accredito.
Per quanto riguarda il conteggio di cui al doc. _, segnatamente
il bonifico registrato il 3.9.1999 di fr. 27'416.10, si
produce anche il relativo conteggio di revisione anni 1997/1998 inviato alla
società il 3 settembre 1999 (doc. _), da cui risulta l'importo a favore della
società e che la Cassa ha registrato nell'anno 1998." (cfr.
doc. _, inc. 31.2002.21)
In data
20 gennaio 2003, il convenuto ha osservato:
" con
riferimento allo scritto 15 gennaio 2003 dell'Istituto di
assicurazioni sociali faccio presente che il problema di fondo
non è tanto l'uso di bollettini prestampati dalla cassa quanto il fatto che
questi pagamenti avvengono durante "l'impero" di ___________. In
altre parole quello che già si è detto negli allegati di causa è che il
___________con la sua attività ha prodotto danari per l'azienda e che nel suo
periodo molti contributi sono stati pagati alla cassa ancorché attribuiti a
periodi precedenti. Tali argomenti rientrano, unitamente a quelli relativi alla
situazione creata dalla ___________, nei motivi di discolpa da esaminare ai
fini del giudizio. La stessa argomentazione valga per i pagamenti effettuati
attraverso l'Ufficio esecuzioni.
Colgo l'occasione per segnalare che la mia citazione per il
teste ___________ è stata inoltrata al nuovo indirizzo di __________, ma che il
medesimo non ha ritirato la raccomandata. La stessa mi è tornata in data 17
gennaio 21103 e meglio come si evince dall'annessa fotocopia." (cfr.
doc. _, inc. 31.2002.21)
1.13. In data 17
febbraio 2003, ___________, sentito come teste, ha dichiarato:
"
Ho lavorato alle dipendenze della ___________dal
1994 sino al 1998.
Ero il responsabile degli acquisti.
Ho conosciuto il sig. ___________della
___________ nel corso del 1995. In quell'occasione avevamo fatto una riunione
riguardante gli sviluppi di tutta la relazione della ___________con la
___________.
A quell'epoca l'intenzione della ___________era
quello di ampliare il volume degli affari.
Abbiamo chiesto alla ___________ di aumentare la
loro produzione e quindi di fare degli investimenti a tale scopo.
Posso affermare che la ___________ lavorava
sempre a nostra piena soddisfazione.
Fino a quanto sono rimasto alla dipendenze della
___________i rapporti con la ___________ non sono cessati.
Dopo la mia partenza so che la ___________è stata
venduta ad un gruppo americano il quale ha acquistato l'intero capitale della
___________.
Non so se a seguito di questo cambiamento le
strategie della ___________siano state modificate.
Non sono al corrente del fatto che la
___________abbia cessato le sue relazioni con la ___________.
Se ben ricordo sino al momento in cui ho lasciato
la ___________il rapporto con la ___________era improntato all'aumento del
volume produttivo.
Ho lasciato la ___________nell'estate 1998."
(cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
1.14. In data 10
marzo 2003, il convenuto ha concluso come segue:
"
(…)
___________ è stato chiamato con decisione di risarcimento dei
danni ex art. 52 LAVS a rispondere per mancati versamenti all'Istituto delle
Assicurazioni Sociali. II danno che la Cassa di Compensazione Cantonale fa
valere ammonta a CHF 513'944.75. Un primo giudizio del
Tribunale delle Assicurazioni aveva concluso alla condanna del signor
___________. In sostanza si era ravvisata nell'attitudine del convenuto una
negligenza non indifferente per aver procrastinato costantemente il pagamento
dei contributi paritetici. Secondo il Tribunale non si era potuto accertare con
l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza che la scelta di
differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una
valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza
della società.
Va detto che l'istruttoria ordinata dal Tribunale Federale ha
invece permesso di porre il caso sotto una luce ben diversa.
Innanzitutto è stato chiarito che il ruolo di ___________ è
diventato essenziale soltanto col decesso del padre fino ad allora
amministratore delegato della società. Di conseguenza non si possono contestare
al convenuto fatti precedenti imputabili al padre. Il richiamo degli atti ha
permesso di appurare che ___________ ha versato somme ingenti a partire dal
momento in cui ha potuto assumere la gestione effettiva dell'azienda, anche se
tali somme sono poi di fatto andate a coprire periodi precedenti. In
particolare oltre CHF 107'000.- vennero pagati tra aprile
e dicembre 1998 per estinguere il periodo 1996 e ben CHF 49'184.80
tra dicembre 1988 e gennaio 1999 per il 1997, ovvero per periodi nei quali
l'amministratore delegato e deus ex machina dell'azienda era il padre
___________ (cfr. costituti testimoniali ___________ e ___________).
Vero punto di questione è sapere se il comportamento di
___________ sia stato ragionevole e se vi erano concrete possibilità di
risollevare le sorti dell'azienda. L'istruttoria ha potuto accertare che la
___________ era in sostanza l'unico diente della società
fallita e che quest'ultima aveva effettuato investimenti per far fronte
all'aumento di commesse. Soprattutto è emerso che l'azienda, così incitata
dalla ___________, era passata da una cifra d'affari di 1.5 a 6.5 milioni di
franchi e che poteva attendersi, grazie alla ___________, un futuro più sereno.
In tal senso il teste ___________ ha, ad esempio,
dichiarato di aver lasciato la ___________nell'estate 1998 e che a quel
momento il rapporto con la ___________era improntato all'aumento
del volume produttivo. Analogamente il teste ___________ ha ricordato che a
inizio 1998 la società aveva ridotto la produzione di borse trapuntate per passare
alla produzione di borse lisce in quanto sulle borse trapuntate non avevano
margini.
Ma ciò che è più importante di ogni altra cosa è quanto questo
stesso Tribunale ebbe modo di accertare in una sentenza 38.98.00149 del 7
gennaio 1999, due mesi quindi prima del fallimento, in merito alla struttura
della società e il fatto che vi fossero serie possibilità di rilancio.
La sentenza è presente nei documenti richiamati dall'Ufficio
Esecuzione e Fallimenti e non era disponibile in occasione del primo giudizio.
Nella stessa si legge a tutte lettere come le difficoltà della
___________fossero momentanee e la perdita di lavoro temporanea.
Nella decisione (pag. 9) si fa anche riferimento alla crescita
della ditta passata da CHF 2'475'487.-- nel 1995 a CHF 5'257'244.-- nel 1997. Ma vi è di più.
Il Tribunale ha
"pure osservato che, ritenute
le cifre d'affari annue conseguite dalla ___________ (cfr. doc. _), bisogna
concludere che gli investimenti intrapresi dalla ditta nonché l'aumento del
personale si sono rilevati mirati e avveduti.
Alla ___________ non può nemmeno
essere rimproverato di aver diversificato i propri rischi visto il suo
principale cliente la ___________. Infatti la ___________ é presente sul
mercato internazionale e di questa differenziazione dei clienti ne beneficia
di conseguenza pure la ___________.
Pertanto questo Tribunale ritiene
che la perdita di lavoro subita dalla ___________, oltre che essere dovuta e
motivi economici, era anche inevitabile. Infatti, la perdita della ___________ è
riconducibile in massima parte alla flessione delle vendite riscontrate dalla
___________ che conseguentemente ha diminuito le proprie ordinazioni (cfr. doc.
_).
La ___________ ha dovuto, e dovrà,
in effetti fare fronte alla crisi sui mercati americani, ma soprattutto quelli
asiatici, che nessuno è stato in grado di preventivare con sufficiente
anticipo e che risaputamene coinvolge tutte le ditte che, direttamente o
indirettamente, hanno a che fare con detti mercati. In
conclusione la ___________ è stata
colpita indirettamente da una crisi di portata internazionale. Questa
eventualità non rientra certo nel rischio aziendale normale della ditta."
Stante quanto precede, non può il fatto che la società fosse
cronicamente in ritardo con i pagamenti togliere al convenuto la possibilità di
discolparsi. Come hanno confermato ___________, ___________ e ___________ le
decisioni erano prese da ___________e non dal convenuto. Quest'ultimo nel
momento in cui è entrato in funzione come amministratore unico ha versato
importi attribuiti a periodi precedenti ed è stato fermato nella sua azione di
risanamento dall'inopinata decisione della ___________ di cessare dalla sera
alla mattina il rapporto con la ___________.
Peraltro se fosse stata a tal punto cronica la situazione della
società, come afferma la Cassa, il convenuto non avrebbe potuto cambiare nulla
alla situazione precedente (AS 119 VA 993).
Ma, soprattutto, i ritardi nei pagamenti dei contributi avrebbero
dovuto indurre la Cassa a maggior circospezione. Non averlo fatto, la priva
oggi della possibilità di invocare la negligenza grave nei confronti del
convenuto. La Cassa avrebbe dovuto agire con la stessa accortezza che avrebbe
usato qualsiasi altro creditore che si fosse trovato nella medesima situazione
(RDAT II 1995 pag. 378). Come ha già avuto modo di osservare il TF (DTF 122 V
186 segg.), l'obbligo di risarcire il danno giusta l'art. 52
LAVS può essere ridotto (in applicazione analogica dell'art. 4 LResp,
rispettivamente dell'art. 44 cpv. 1 CO), nella misura in cui causa adeguata del
danno o del suo
aggravamento sia stata una grave violazione del dovere di
diligenza da parte dell'amministrazione.
In realtà è evidente che la stessa Cassa di Compensazione credeva
nelle possibilità di riscatto dell'azienda (anche se oggi afferma il
contrario), così come vi ha creduto fino ai repentino abbandono della
___________ il convenuto.
Trattasi di un sufficiente motivo di discolpa che non può essere
misconosciuto.
Agli atti vi sono pure delle cessioni di credito (doc. _) e gli
estratti bancari da cui risulta che il conto dell'azienda era sempre in rosso.
La cessione di tutti i crediti, confermate da un conto sempre
passive dimostrano come la ditta non disponesse di fondi per far fronte agli
impegni con l'AVS, dovendo contare unicamente sulle disponibilità della banca
cessionaria. Anche per questo motivo non si può affermare che ___________
abbia utilizzato diversamente soldi che non possedeva. Peraltro anche la
precedente sentenza ha accertato come il convenuto abbia
investito denari propri nell'azienda.
Per quanto riguarda invece i conteggi salari dovuti a seguito del
fallimento i contributi sfuggono in ogni caso alla responsabilità dell'organo
del datore di lavoro. Egli infatti non aveva in nessun modo mezzi finanziari
per versare gli stipendi e quindi neppure la possibilità di accantonare dei
contributi (DTF 117 IV 78 ss).
II convenuto ritiene pertanto con l'istruttoria di aver potuto
offrire ai Giudici quegli elementi "importanti" (come definiti dal
Tribunale Federale nella sentenza 20 marzo 2002) di valutazione per poter
stabilire in termini affidabili se si sono realizzati i motivi di
giustificazione o di discolpa a suo favore. II convenuto non può non concludere
ricordando che la sua valutazione al momento dei fatti era identica alla
valutazione espressa dallo stesso Tribunale adito solo due mesi prima del
fallimento. Egli ritiene pertanto di essersi comportato diligentemente e di
aver utilizzato nella sua valutazione gli stessi criteri utilizzati dal
Tribunale per valutare l'azienda al momento dei fatti. Il rischio in questo
genere di situazioni è valutare a posteriori, senza tener conto degli elementi
esistenti a quel momento, limitando così l'accertamento a un fatto incontestabile,
quanto in sé insufficiente, ovvero il mancato pagamento dei contributi. La riduzione della linea borse trapuntate che
non garantiva sufficienti utili verso le borse lisce (più redditizie) dimostra
che anche sul piano aziendale il convenuto era attento alle problematiche
finanziarie. Solo la crisi internazionale e il cambiamento di strategia della
___________lo hanno messo in ginocchio." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
Le
conclusioni della Cassa datate 10 marzo 2003 hanno il seguente tenore:
" con
riferimento alla procedura menzionata a margine, nei termine di
20 giorni assegnato alle parti nel corso dell'udienza di audizione
testi del 17 febbraio 2003 e scadente in data odierna, la Cassa presenta le
seguenti conclusioni.
L'istruttoria di causa esperita a seguito della decisione del 20
marzo 2002 del Tribunale federale, in particolare le audizioni testimoniali
richieste dal convenuto, non hanno apportato, a mente della Cassa, alcun
elemento atto a modificare le conclusioni contenute nella sentenza di codesto
Tribunale dell'11 maggio 2001.
In effetti le risultanze sorte dalle audizioni testimoniali di
___________, ___________ e ___________, non apportano alcun elemento tale da
poter modificare la posizione della Cassa cantonale di compensazione e la stessa
decisione del TCA.
Se ne deduce dunque che le motivazioni addotte dalla controparte,
in particolare la fine della commessa con la ___________, non possono essere
considerate quali validi motivi di giustificazione e discolpa del convenuto
___________e ciò, come già rettamente giudicato dalla Corte Cantonale.
La cronicità nel ritardo prima, e nel mancato pagamento poi, dei
contributi, risale a molti anni prima della fine di tale commessa (addirittura
prima dell'inizio dell'incremento dell'attività della ditta a dipendenza di
tale commessa).
L'eluso versamento non può dunque dirsi legato alle difficoltà
momentanee, in particolare legate alla vicenda ___________.
Per quanto attiene alla posizione assunta dall'Istituto di credito
___________, la testimonianza del signor ___________, conferma anch'essa la
tesi di parte attrice ed il giudizio di codesta Corte, ossia il ruolo di
semplice finanziatrice della banca.
In questo senso si riconfermano le allegazioni presentate in
petizione del 4.4.2000, così come merita conferma la sentenza cantonale.
A titolo abbondanziale, pur considerando che la responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, giova sottolineare che il signor ___________ ha precisato inoltre che a
suo tempo ebbe modo di fare presente alla direzione della ___________ che la
società non aveva una diversificazione nella quota debitore in quanto troppo
dipendente dalla ___________. Ciò a conferma del fatto che la società in realtà
fondava la sua esistenza su equilibri delicati, che dovevano imporre
all'amministratore - a fronte dello scoperto contributivo già esistente e delle
difficoltà di pagamento -, a prendere delle misure drastiche ed immediate.
Per quanto concerne infine i pagamenti effettuati dalla società
nel corso del 1998 e l'imputazione degli stessi sugli scoperti contributivi, si
rinvia a quanto indicato con scritto del 27 giugno 2000 ed ulteriormente
precisato nel corso dell'udienza dell'8 gennaio 2003, nonché alla
documentazione prodotta." (cfr. doc. _, inc. 31.2002.21)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa
giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_) e dalle insinuazioni all'UEF (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo
dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 513'944.75 (cfr.
consid. 1.4.).
L'importo come tale dello
scoperto contributivo non è del resto stato contestato dal convenuto, che mette
soprattutto l'accento sulla questione a sapere se i pagamenti effettuati
durante il periodo in cui era responsabile principale il padre, debba essere
considerato per al valutazione delle responsabilità addebitatigli dalla Cassa.
Il problema verrà analizzato nei considerandi che seguono (cfr. consid. 2.6.2).
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.6. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
è stato presidente del CdA, con diritto di firma individuale dall'11 febbraio
1982 al 6 aprile 1998 e da tale data sino alla dichiarazione di fallimento
amministratore unico (cfr. doc. _).
2.6.1. Il TFA ha
ordinato di verificare, con l'assunzione delle prove offerte dal convenuto, se
la ditta all'epoca delle difficoltà finanziarie, poteva invocare validi motivi
di giustificazione per aver sospeso il pagamento dei contributi sociali.
Per
quanto attiene al ruolo della banca ___________ di ___________, non più oggetto
di contestazione e riconfermato il ruolo di banca finanziatrice dal teste
___________ (cfr. consid. 1.11), si rinvia al consid. 2.9. della sentenza
impugnata al TFA (Inc. 31.2000.20).
In
concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.4).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA
del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,
p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (cfr. DTF 121 V
243; STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1. e
3.2.; STFA del 20 agosto 2002 nella causa A. e B., H 295/01, consid. 5; STFA
del 29 aprile 2002 nella causa H., M. e S., H 209/01, consid. 4b).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Il TFA,
in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01, consid. 3b,
parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che se, per
diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di
discolparsi:
"
(…)
b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden
unbestrittenermassen während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt,
und dies bei ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der
Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar
hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der
Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen
Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und
Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von
Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie
dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S.
248 Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem
Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs
Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt
hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der
Sozialversicherungsbeiträge gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE
108 V 187 Erw. 2). Die Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen
Faktoren ab als dem Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich
insbesondere vom unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel
in der Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der
Erstattung des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb jedoch
völlig unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden
würde, welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das
Überleben ermöglicht hätte (…)"
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1996 la società è stata in mora col
pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a
precettarla (doc. _ Inc. 31.2000.20; doc. _ Inc. 31.2002.21). Già nella prima
sentenza è stato appurato che è da 10 anni che la Cassa ha dovuto diffidare e
precettare la ditta per ottenere il pagamento dei contributi. Il convenuto, che
ha ammesso questo fatto, ha sostenuto però che per finire la ditta è sempre
riuscita a far fronte ai pagamenti e che questa circostanza deve essere
premiata perché dimostra la volontà di non arrendersi alle prime difficoltà. La
ditta, a detta del convenuto, avrebbe fatto tutto il possibile per salvarsi. La
rinuncia definitiva della ___________ di collaborare con la ___________,
avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione
finanziaria.
Si tratta
dunque di stabilire, alla luce dei nuovi accertamenti ordinati dal TFA, se
quella della ditta ___________ è stata una crisi passeggera di qualche mese
oppure no, e se il convenuto aveva seri e oggettivi motivi per presumere che i
contributi potessero essere versati entro un breve termine.
I testi
proposti dal convenuto hanno riferito sostanzialmente che effettivamente la
___________ nell'estate del 1998 ha deciso di interrompere ogni collaborazione
con la ___________.
ha in particolare riferito che:
"
(…) La nostra produzione per la ___________ era
di circa 3000/3500
borse al mese. Questa produzione è avvenuta a
partire dall'inizio degli anni '90 e sino all'inizio del 1998. A partire dalla
fine del '97 - inizio '98, il signor ___________ della ditta ___________di
___________ ci ha proposto di potenziare il nostro tipo di lavoro, di prendere
un altro capannone a ___________ e di fare in modo che noi potessimo
raddoppiare la produzione. Tale proposta non fu tuttavia accettata dal signor
___________(padre). Ricordo che nella prima metà del '98 le ordinazioni da
parte della ___________ si ridussero improvvisamente a 1'000 borse trapuntate
al semestre. Sempre nel primo semestre del 1998 la ___________ ricevette dalla
___________ ordinazione per la produzione di borse "lisce" in
capretto o agnello e ciò in ragione di 2000/3000 borse per tutto il semestre. A
tale riguardo ricordo che la ___________ acquistò, per la produzione di
suddette borse lisce, nuove macchine da cucire "a colonna" (3
macchine, per un valore di 22'000'000 di lire ciascuna).
A seguito di tale cambiamento di ordinazioni la
società dovette provvedere al licenziamento di 10/15 impiegati. Posso precisare
che una volta ricevute le ordinazioni i tempi di produzione erano di 4/5 mesi
(…)"
ha riferito che:
"
(…) Dopo la mia partenza so che la ___________è
stata venduta ad un
gruppo americano il quale ha acquistato l'intero
capitale della ___________.
Non so se a seguito di questo cambiamento le
strategie della ___________siano state modificate.
Non sono al corrente del fatto che la
___________abbia cessato le sue relazioni con la ___________.
Se ben ricordo sino al momento in cui ho lasciato
la ___________il rapporto con la ___________era improntato all'aumento del
volume produttivo. Ho lasciato la ___________nell'estate 1998 (…)"
Come è
stato già appurato nella precedente sentenza, la ___________ ha avuto
difficoltà nel pagamento dei contributi ben prima della decisione da parte
della ___________ di interrompere la collaborazione con la ___________ (doc. _
Inc. 31.2000.20; doc. _ Inc. 31.2002.21), fatto questo, come detto sopra,
confermato da ___________.
Il
convenuto sostiene che a partire dall'assunzione in prima persona della
gestione della ___________ (quindi dall'assunzione del mandato di
amministratore unico il 6 aprile 1998) ha provveduto ad ingenti versamenti a
copertura degli arretratati contributivi. Tale agire dimostrerebbe l'impegno
profuso da ___________ per sollevare le sorti della società e la volontà di non
abbandonare la ___________ senza tentare prima il risanamento, anche con
l'apporto di capitale privato (cfr. consid. 2.10 Inc. 31.2000.20).
La chiara
giurisprudenza del TFA non permette tuttavia di ritenere tale fatto quale
motivo di discolpa se la ditta ha avuto difficoltà nel pagamento dei contributi
da diverso tempo e se i contributi non versati sono relativi ad un lungo
periodo, in casu dal 1997 al 1999, oltre a riprese salariali per gli anni dal
1993 al 1996.
L'eluso
versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee. Infatti la Cassa ha
dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere procedure esecutive
per l'incasso dei contributi sin dal 1996 (cfr. per un caso simile SVR 2002 AHV
Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato,
risultato irrecuperabile.
Come
visto i testi hanno riferito che la collaborazione con la ___________ è stata
interrotta verosimilmente dopo l'estate del 1998, il teste ___________ ha
riferito infatti che " (…) se ben ricordo sino al momento in cui ho
lasciato la ___________il rapporto con la ___________era improntato all'aumento
del volume produttivo. Ho lasciato la ___________nell'estate 1998 (…)".
Per cui,
visto che gli arretrati contributivi comprendono il 1997 e il 1998 (oltre al
1999), la tesi secondo la quale l'abbandono da parte della ___________ avrebbe
determinato la grave crisi di liquidità, non può essere ritenuto determinante e
unico motivo della crisi societaria che l'avrebbe portata inesorabilmente al
fallimento.
Non siamo
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243, principi
ancora confermati recentemente in STFA del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P.,
H 134/02, consid. 3.1. e 3.2.; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P.
e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).
D'altra
parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In una
sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c, il TFA si è
espresso in questi termini:
"
(…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i
problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa
attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste
condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più
anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per
un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale
che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita
per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia
natura a favore dell'interessato (…)"
Lo stesso
concetto è stato ribadito nella sentenza del 23
luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:
"
(…)
4.4 Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il
mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di
giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla
documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre
dovuto richiamare al pagamento la E.SA, adire le vie esecutive e
rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità
di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E. SA al 31
dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70
nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva
prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista
di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la
radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i
ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di
risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr.
1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.". Va
però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto
rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi
liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli
prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova
atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato
nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio
di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la
comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi
e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr.
1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile,
non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo
cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le
ditte fornitrici - tra cui: F. SA, G.________ SA, H.________ SA,
I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i
lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti
della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di
pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e
nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori realmente
conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di differire
il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo peraltro molto
lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente indispensabile per
la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco verosimile che il
datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve
termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come nel caso di specie - la
Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid.
4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la società aveva non
indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni 1995-1997, per poi dare
luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non sfociata in un decreto di
omologazione. L'eluso versamento dei contributi non può quindi essere
riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità (…)"
In una
STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3.,
l'Alta Corte ha sancito che:
"
(…)
Le critère déterminant pour qualifier le
comportement des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que
les retards dans le paiement des cotisations sociales se sont étendus de
l'année 1992 jusqu'à l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles
circonstances, les recourants ne peuvent être considérés comme ayant eu des
raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des
cotisations aux assurances sociales n'était que passager, au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 2 in fine (a contrario, voir aussi
ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés, aux conditions posées par la
jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer le paiement des
cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous peine de
commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS (…)"
Il TFA in
una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H 279/01,consid. 3.2., ha
ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il pagamento dei contributi
per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile, a determinate
condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):
" 3.2 Nel caso di specie va rilevato che
la L. SA ha operato quale
datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a
partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità,
obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad
adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di
diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente
dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza
impostogli dalla giurisprudenza suesposta.
Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia
cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della
società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è
infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta
e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere
di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123
V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108
V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel
pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi,
anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati
pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in
avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei
contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di
illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di
diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro
della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi
citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto
sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni
novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi
anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per quanto
riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è ancor più
vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta della
società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."
Nella
citata sentenza del 30 gennaio 2003 nella causa W. e P., H 134/02, consid. 3.1.
e 3.2., il TFA ha ancora chiaramente riaffermato il concetto secondo cui è
possibile imputare agli amministratori solo una negligenza lieve se il buco
contributivo è corto (pochi mesi), se precedentemente la ditta ha sempre pagato
regolarmente i contributi e se la società non ha l'abitudine di sospendere il
pagamento dei contributi sociali per pagare altri debiti più pressanti,
finanziando in questo modo illecitamente la propria impresa:
"
(…)
Tout manquement de l'employeur aux obligations
qui lui incombent en matière d'AVS ne doit pas nécessairement être assimilé à
une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation
de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment,
lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance
est relativement courte (cf. ATF 121 V 244 consid. 4b; arrêt T. du 20 août
2002, H 295/01, consid. 5; arrêt H. du 29 avril 2002, H 209/01, consid. 4b). Un
autre élément dont il faut tenir compte pour apprécier la responsabilité de
l'employeur réside dans l'habitude qu'il pourrait avoir prise de laisser en
souffrance les créances de la caisse de compensation tout en s'acquittant
d'autres dettes plus pressantes, afin de bénéficier d'un financement illicite
de son entreprise par les deniers publics (cf. ATF 108 V 196 consid. 4).
3.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des faits
que la société S.________ SA, constituée en 1980, aurait à un moment ou à un
autre de son existence connu des retards significatifs dans le versement des
cotisations paritaires prélevées sur les salaires. En particulier, il n'est pas
établi que durant les deux derniers mois de l'année 1990, les administrateurs
auraient laissé en souffrance les créances de la caisse de compensation tout en
s'acquittant d'autres dettes plus pressantes dans le but de continuer leur
activité. On ne peut donc faire grief aux recourants d'avoir fait supporter
durablement à l'assurance sociale le risque inhérent au financement de
l'entreprise (ATF 108 V 196 consid. 4), car les cotisations perdues ne sont
afférentes qu'aux salaires payés durant la réalisation du film «N.», en
novembre et en décembre 1990. Dans le cas d'espèce, et contrairement à
l'opinion des premiers juges, il faut considérer que la société faillie ne
disposait pas de moyens pour payer les cotisations sociales au moment où
celles-ci lui ont été notifiées (ce qui ne constitue en principe pas un motif
suffisant pour disculper l'employeur ou justifier son comportement : cf. RCC
1985 p. 646). Il en va de même ultérieurement et jusqu'à sa faillite, dès lors
que les deux versements provenant des recettes et droits du film avaient
précisément fait l'objet de cession par la convention du 5 juin 1991. En
réalité, avant de céder les droits dans la perspective d'un crédit
supplémentaire, S. SA n'a pas encaissé de recettes pour le film qu'elle
avait produit, si bien qu'elle n'a jamais été en mesure de payer ses dettes. En
tablant sur les recettes hypothétiques du film pour être en mesure de
désintéresser les créanciers de la société, au rang desquels figurait l'AVS,
les recourant ont manqué à leur devoir de saine gestion des cotisations
paritaires prélevées sur les salaires, dans l'attente de leur versement à la caisse
de compensation. S'il constitue assurément un cas de négligence, leur
comportement ne se situe toutefois qu'à la limite du degré de gravité
sanctionné par l'art. 52 LAVS, compte tenu notamment du bref laps de temps
pendant lequel la négligence a été commise et du fait qu'ils n'ont pas
privilégié certains créanciers au détriment de l'AVS. Comme les conditions
permettant de retenir une responsabilité à raison d'une négligence grave des
administrateurs ne sont en l'espèce pas réunies, la demande en réparation du 21
octobre 1993 était mal fondée. Il s'ensuit que le jugement du 17 janvier 2002
doit être annulé (…)".
Anche se
nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato
di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto, ciò
non è sufficiente per esonerare ___________ dalla sua responsabilità ex art. 52
LAVS.
È vero
che la partenza della ___________ ha probabilmente giocato un ruolo decisivo.
Tuttavia, ad ___________ non poteva sfuggire che la situazione finanziaria
della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi, e questo
sin da prima della decisione della ___________di interrompere i rapporti
commerciali con la ___________. Del resto affidare le sorti di una società
all'apporto di un solo cliente è molto rischioso. In questo modo la ditta fonda
la propria esistenza su equilibri delicati. La società avrebbe invece dovuto
cercare altri importanti partner commerciali e non dipendere dalle ordinazioni
di un solo committente. Del resto lo stesso teste ___________ ha fatto presente
alla società questo rischio:
"
(…)
Ricordo che la ___________ intratteneva rapporti
commerciali con la ___________, la quale - a mia conoscenza - doveva essere il
maggior debitore dell'azienda. Ricordo che ebbi modo di fare presente alla
direzione della ___________ e più precisamente alla persona del signor
___________, che la società non aveva una diversificazione nella quota debitore
in quanto troppo dipendente dalla ___________ (se ben ricordo nella misura del
70/80 %) (…)"
Decisivo
in questo contesto è comunque soltanto il fatto che le difficoltà per quel che
riguarda il pagamento di contributi duravano già da tempo.
Gli
sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione secondo
cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un qualsiasi
motivo di discolpa (cfr. consid. 2.4.).
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1997, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In
concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente
indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il
datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve
termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del
12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V
188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
2.6.2. Addurre
inoltre che prima dell'assunzione del mandato di amministratore unico (dal 6
aprile 1998) da parte di ___________, unico detentore del potere decisionale
era il padre del convenuto, significa misconoscere il ruolo e le responsabilità
del membro del CdA di una società anonima.
Accettando
il mandato di presidente del CdA della ___________ a partire dal 1982,
___________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA
del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid.
4.3; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001
nella causa F., H 153/01, consid. 6b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a ___________, bensì anche al membro del CdA ___________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA
del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre
2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15
aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella
causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H
225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H
294/94).
E' pur
vero che generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che
ci occupa, vige un rapporto di fiducia privilegiato, ma è altrettanto vero che
se si volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una
"SA familiare”, si finirebbe per legittimare la posizione "dell’uomo
di paglia” a scapito segnatamente dell’amministrazione AVS/AI (STFA non
pubblicata del 31 dicembre 1993 nella causa M.S. consid. 4). Per questo motivo,
l'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO è applicabile nel caso in esame.
Del resto il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un amministratore,
anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare formazione e che
si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza comunque verificarne la
veridicità (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 in re B. menzionata da Frésard,
op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8). D'altra parte, secondo la giurisprudenza
federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve esercitare
correttamente il suo compito (cfr, RCC 1992, pag. 263).
Ancora
recentemente il TFA ha riconosciuto responsabili i fratelli del presidente del
CdA, i quali si fidavano delle rassicurazioni del fratello senza verificarne la
veridicità (cfr. STFA del 11 settembre 2002 nella causa C.C e M.C. , H 349/01,
consid. 2.4).
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della
legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H
153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements
récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è
sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre
1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa del padre nel periodo
antecedente l'assunzione di amministratore unico della ___________, si ricorda
in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont
en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait, quoi
qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art.
52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation
avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du code des
obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur jusqu'à
concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In sostanza,
il disinteresse mostrato da ___________ prima dell'assunzione del mandato di
amministratore unico ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il
convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
membro del CdA di una società anonima (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella
causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli ha omesso di verificare se i contributi
sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione
del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto per
___________ dall'11 febbraio 1982 al 6 aprile 1998, di un presidente del CdA
(STFA non pubblicata dell'8 novembre 1999 nella causa G. H., H 74/99,
consid. 6b; DTF 122 III 198, consid. 3a) e da quest'ultima data di un amministratore unico (cfr.
STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12
dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002
nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr.
anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave
delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
2.7. Il convenuto
ha mantenuto anche in questa procedura di rinvio la richiesta di perizia
contabile atta a dimostrare che "la situazione è precipitata a seguito
della partenza della ___________".
Per quanto riguarda la
richiesta di assunzione di prova fatta dal convenuto, corollario del diritto di
essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante
giurisprudenza, da tale principio costituzionale deve, tra l'altro, essere
dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del
5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria e le risultanze emerse in
seguito alle audizioni dei testi, è sufficiente per statuire in merito alla
presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è
necessario procedere all'erezione di una perizia contabile, in quanto gli atti
non lasciano dubbi sulla gravità della situazione finanziaria ben prima della
partenza della ___________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA
del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.5.;STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 2c).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ Di
conseguenza ___________ è condannato a versare alla Cassa Cantonale di
compensazione fr. 513'944.75.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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