AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.20
Data decisione, Autorità:
21.08.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.20
ZA/sc
Lugano
21 agosto
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 10 aprile
2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
rappr. da: __________
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di
__________ il 14 febbraio __________ (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato).
Lo scopo
sociale della società consisteva nella gestione di esercizi pubblici,
l'acquisto e la vendita di inventari merci in relazione alla gestione di bar e
ristoranti, ecc. La società gestiva il __________ a __________.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 14 ottobre
1996, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato).
La ditta
___________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in
qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 1995 al 31 gennaio 2000.
La
società non ha saldato i contributi relativi al quarto trimestre del 1999,
quelli relativi alla chiusura del 1999 e quelli relativi alla revisione
1995/1999, per un totale di fr. 43'560.15 (comprensivo di spese e interessi di
mora).
In data 7
marzo 2001 e 8 novembre 2001 l'UEF di ___________ha rilasciato tre attestati di
carenza beni per un totale di fr. 43'560.15 (cfr. doc. _).
Con
decreti 10 settembre 2002 e 12 novembre 2002 il Pretore del distretto di __________
ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai
sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 18 settembre _________ e 21 novembre
_________).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 13 febbraio 2002 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS di fr. 40'047.85 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 12 marzo 2002 __________, rappresentato dall'avv. __________, ha
respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, precisando di non
disporre di una formazione professionale tale che gli permetta di rendersi
conto oggettivamente degli obblighi relativi ai pagamento dei contributi. Tutta
la gestione amministrativa era affidata ad una fiduciaria esterna. Inoltre
avendo la ditta cessato ogni attività a fine 1999, la società non disponeva più
di nessun ricavo. __________ non immaginava che dalla revisione dell'agosto
1999 sarebbero emersi contributi per diverse decine di migliaia di franchi. La
fiduciaria non gli avrebbe comunicato la mancata trattenuta dei contributi ai
musicisti.
1.4. Con
petizione 10 aprile 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 40'047.85, precisando:
"
(…)
Proprio dalle affermazioni dell'opponente, emerge
in modo inequivocabile che egli era estraneo alla conduzione commerciale della
società. In effetti, tutte le mansioni amministrative erano state affidate ad
una fiduciaria esterna.
Il signor __________ era membro del consiglio di
amministrazione della società e come amministratore unico, egli doveva, secondo
l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va
oltre la prudenza che si è usi osservare nei propri affari (DTF 99 II 179).
Egli non può portare come scusante al suo modo di
agire il fatto che non aveva una formazione specifica per la conduzione di una
società e di conseguenza, questa circostanza, non può essere ritenuta
sufficiente a liberarlo dalle sue responsabilità.
Un amministratore diligente non può lasciare che
venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla Cassa. Egli
non può estraniarsi dai problemi della società adducendo che altri si
occupavano della gestione.
Lascia intendere in sostanza che la sua presenza
nel consiglio di amministrazione è da considerare unicamente come prestanome.
In questo ambito, codesto Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha già avuto modo di decidere che una simile circostanza
non può essere considerata come scusante nei confronti della Cassa per il
mancato pagamento dei contributi.
In precedenza si è parlato di un importo complessivo scoperto di
Fr. 43'560.15. Questo importo è composto da contributi paritetici del 4.
trimestre 1999 e dal conguaglio dello stesso anno allestito sulla base della
dichiarazione dei salari presentataci (cfr. doc. _), dalle spese addebitate per
l'ottenimento della dichiarazione salari per il mese di gennaio 2000 e dal
conteggio dei contributi paritetici scaturito a seguito della revisione
1995/1999.
Per quest'ultimo, essendo scaturito da una sentenza del TCA, in
seguito confermata anche dal Tribunale Federale, non pone problemi dal profilo
materiale. D'altra parte non viene contestato nemmeno da parte dell'opponente.
Quello che viene contestato dall'opponente è la grave negligenza
ed il fatto che il conteggio di questa revisione sia giunto a pochi mesi dalla
cessazione dell'attività della SA in un momento di mancanza di liquidità.
A questo punto ci si deve soffermare un attimo al 1° gennaio 1997,
momento in cui è entrata in vigore la decima revisione dell'AVS.
Fino al 31 dicembre 1996, in base alla marginale 3050 della
circolare sull'obbligo assicurativo, erano i dipendenti che dovevano fare
richiesta di esenzione, lo stesso recita "colui che vuole prevalersi
dell'esenzione secondo la COA n. 3039, deve rendere attendibile che il suo
soggiorno non supererà il periodo relativamente breve ammesso per la sua
attività. In caso di dubbio le casse di compensazione possono considerare
un'attività lucrativa in Svizzera che dura più di tre mesi". Questa problematica
è già stata comunque valutata in ambito ricorsuale scaturita nella sentenza dei
TCA del 23 maggio 2000.
Con il cambiamento delle disposizioni, avvenute con l'introduzione
della decima revisione AVS, tale esonero non è più possibile nella misura in
cui il datore di lavoro è obbligatoriamente assicurato all'AVS.
Di queste modifiche di disposizioni, alla fine del 1996, ne
abbiamo data comunicazione a tutti i nostri affiliati e in particolare ai
titolari di caffè-concerto, cabaret, bar, dancing e discoteche (cfr. doc. _).
In ogni caso e comunque riteniamo che, dal momento in cui sono
versate delle retribuzioni ci si ponga la domanda a quali oneri possano essere
sottoposti e nel caso di dubbi che siano prese le informazioni necessarie.
Di conseguenza, se l'amministrazione, nel caso specifico, avesse
badato a questa modifica con più diligenza, molto probabilmente non si giungeva
all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata o
perlomeno ad una decisione con un importo di molto inferiore. (…)" (Doc.
_)
1.5. Con risposta
2 maggio 2002, __________, rappresentato dall'avv. ___________, ha contestato
l'importo del danno ed ha precisato quanto segue:
"
(…)
- Non è infatti
ammissibile imputare a una persona, che non aveva alcuna carica societaria fino
a metà ottobre 1996 una qualsiasi grave negligenza per i contributi dovuti da
una società precedentemente alla sua entrata nel consiglio di amministrazione,
e di cui peraltro neppure era nota la loro esistenza.
Si rammenta che è solo nell'agosto
1999, a seguito di una revisione, che vi è stata una ripresa della massa
salariale di fr. 194'270.- soggetta a contributi, secondo
la suddivisione di cui al punto 2. del presente allegato.
Parte attrice non può quindi invocare
in alcun modo l'art. 52 LAVS per quanto concerne i
contributi dovuti sulla ripresa della massa salariale per gli anni 1995 e 1996.
Tali contributi, su una massa
salariale ripresa di fr. 61'957.- per gli anni 1995/1996,
ammontano perlomeno a fr. 9'300.-, compresi gli assegni
famigliari, esclusi gli interessi di mora al 6 %.
Il convenuto non dispone del dettaglio
di calcolo effettuato dall'attrice, e pertanto non è in grado di quantificare
tali interessi di mora.
Comunque dall'importo complessivo di fr. 39'461.55 di contributi dovuti dalla ___________ come al
punto 1. del presente allegato, vanno in ogni caso dedotti perlomeno fr. 9'300.- di contributi dovuti per gli anni 1995 e 1996, da
quanto ora reclamato al convenuto.
(…)
- Contrariamente
a quanto sostenuto da parte attrice, il convenuto, nell'opposizione 12 marzo
2002 alla decisione di risarcimento 13.2.2002 emessa dalla Cassa di
compensazione AVS ___________, non ha affermato "di non disporre di una
formazione professionale adeguata che gli permettesse di condurre
l'amministrazione di una società", bensì di non disporre di una formazione
professionale tale che gli permettesse di rendersi conto oggettivamente degli
obblighi contributivi della ___________, e per tale motivo aveva affidato ad
una fiduciaria la tenuta della contabilità, l'allestimento delle dichiarazioni
fiscali e dei rendiconti AVS, nonché i rapporti con la pubblica
amministrazione.
E ciò proprio in
virtù della non conoscenza da parte del convenuto di tutte le norme e
prescrizioni applicabili.
Ciò significa semplicemente che il
convenuto, conoscendo i propri obblighi quale amministratore di una società
anonima, per tutte le questioni tecniche e fiscali di cui non era cognito, ha
correttamente ritenuto di affidare tali compiti ad una fiduciaria esperta nel
settore.
Come ben può ammettere parte attrice,
perché a lei noto, tale fiduciaria si occupa delle questioni contabili, fiscali
e amministrative per numerosi esercizi pubblici, e in tal senso non si può
certamente rimproverare al convenuto di non aver operato una scelta più che
oculata.
Inoltre il convenuto ha fatto valere
nella citata opposizione, il fatto che i contributi oggetto della presente
controversia, in realtà sono contributi emersi solo a fine agosto 1999, a
seguito della verifica effettuata dall'attrice e oggetto di un conteggio
complementare.
A ciò si deve aggiungere il fatto che
al momento dell'emissione del conteggio complementare, la ___________ stava
oramai cessando la propria attività, chiusa definitivamente a fine 1999, per
cui non essendovi più ricavi e non potendo il convenuto ipotizzare
precedentemente l'esistenza di ulteriori contributi AVS a carico della
___________, non vi fu per lui neppure la possibilità di prevedere
accantonamenti.
- Ulteriore
elemento da non dimenticare nella valutazione complessiva nel caso in esame, è
il fatto che, come risulta per altro chiaramente dalla sentenza 23.5.2000 di
cod. lod. Tribunale sopraccitata, trattasi in realtà di un conteggio
complementare per prestazioni di musicisti, che di per sé potevano non essere
soggette a prestazioni AVS ma che purtroppo, per l'incompleta e tardiva
presentazione della documentazione necessaria, non furono dichiarate esenti.
Orbene è sufficiente rileggere la
citata sentenza di cod. lod. Tribunale per capire le difficoltà, non solo per
il convenuto ma per chiunque, di interpretare correttamente le norme
applicabili in tale particolare circostanza e l'assoluta buona fede del
convenuto, che correttamente si era affidato ad una fiduciaria esperta del
settore per tali questioni.
Addirittura parte attrice ha dovuto
ritrasmettere a cod. lod. Tribunale nuovi conteggi, perché il conteggio
complementare si era rivelato errato, sempre come risulta dalla sentenza
23.5.2000 di cui sopra.
- Alla luce di
tutto quanto esposto ai punti precedenti e nell'opposizione 12.3.2002 del
convenuto, la domanda di risarcimento formulata da parte attrice appare del
tutto arbitraria, facendo completamente difetto i requisiti di cui all'art. 52
LAVS e, in particolare, non essendo riscontrabile nel comportamento del
convenuto nè l'intenzionalità nè la negligenza grave richiesta.
Appare
infatti evidente a chiunque, che il comportamento del convenuto nella sua
qualità di Amministratore unico della ___________, è stato perfettamente
rispondente ai severi criteri che scaturiscono dagli art. 716 a) cpv. 1 cifra 5
e 756 CO, soprattutto con riferimento agli obblighi che ogni amministratore
deve ossequiare, vale a dire la cura in eligendo, in istruendo e in
vigilando.
Non si può certo formulare alcuna
censura al convenuto nella scelta della fiduciaria, esperta del settore per
l'allestimento della contabilità, delle dichiarazioni fiscali e dei rendiconti
AVS.
Non trattasi infatti di un caso di
mancato riversamento di contributi trattenuti o peggio ancora di false
indicazioni alla Cassa di compensazione, bensì semplicemente di un errore
interpretativo della fiduciaria nell'allestimento dei rendiconti AVS, tant'è
vero che la Cassa di compensazione ha avuto accesso a tutta la documentazione
nel corso della verifica effettuata il mese di agosto 1999.
Ciò significa che neppure da parte
della fiduciaria vi è stata intenzionalità, e conseguentemente non può essere
attribuita alcuna responsabilità o colpa al convenuto.
Si osserva inoltre quanto già indicato
precedentemente al punto 3. del presente allegato, vale a dire che parte
attrice vuole addirittura imputare al convenuto
la parte di oneri AVS scaturiti dalla verifica 1999, ma riferentesi alle masse
salariali del 1995/1996, allorquando il convenuto neppure era amministratore
della ___________." (Doc. _)
1.6. Con scritto
11 giugno 2002 la Cassa ha confermato l'importo del danno fatto valere con la
decisione ed ha osservato:
"
(…)
Pto. 2.
II signor __________, in
effetti è entrato nel consiglio di amministrazione il 14 ottobre del 1996. Con
la revisione in questione, la Cassa ha ricuperato dei contributi su dei salari
non notificati per gli anni 1995 e 1996.
Per questo motivo il convenuto
contesta la sua responsabilità in quanto nel 1995 e 1996 non faceva ancora
parte del consiglio di amministrazione.
Questa scusante, a parere della
Cassa, non può essere presa in considerazione dal momento che anche gli anni
1997 e 1998 sono stati oggetto di ripresa di salari non notificati in
precedenza. Semmai la stessa, avrebbe potuto eventualmente essere valutata se
le dichiarazioni dei salari per gli anni 1997 e 1998 fossero state allestite in
modo corretto; ciò che non è
stato il caso." (Doc. _)
1.7. Con scritto
21 giugno 2002 __________ ha osservato:
" (…)
Parte convenuta conferma che non è ammissibile la richiesta di
risarcimento per i contributi relativi agli anni 1995 e 1996, non essendo il
convenuto membro del CdA in tale periodo.
Al momento dell'entrata del CdA da parte del Signor __________, i
contributi per tali anni non erano stati notificati alla ___________, e
pertanto erano oneri sconosciuti.
Per consolidata giurisprudenza i nuovi membri del CdA rispondono
anche dei debiti pregressi di una società, allorquando questi erano noti e la
società non si trovava ancora in stato di insolvenza.
E' pacifico, per ammissione stessa di controparte, che tali
contributi sono stati notificati alla ___________ a fine agosto 1999, a seguito
di accertamento.
Non è quindi in alcun modo imputabile al convenuto il mancato
riscontro di tale debito della ___________ per il 1995 e 1996, momento in cui
egli entrò nel CdA della citata società." (Doc. _)
1.8. Con scritto
28 giugno 2002 la Cassa ha osservato:
" vista
la facoltà concessaci di presentare ulteriori osservazioni alla risposta del 21
giugno 2002 comunichiamo che giustamente la controparte osserva che il
__________ è venuto a conoscenza dopo la revisione esperita dalla Cassa che
parte dei salari non fu dichiarata dal 1995.
D'altra parte, neanche la Cassa, fino al momento della revisione,
poteva immaginare che parte dei salari non venivano dichiarati. Questo anche
alla luce delle ripetute comunicazioni effettuate all'indirizzo dei datori di
lavoro circa le notifiche delle retribuzioni del personale occasionale e degli
artisti.
Al contrario invece, era proprio il signor __________, entrato nel
consiglio di amministrazione il 14 ottobre 1996 come amministratore unico, che
avrebbe potuto accorgersene se solo avesse seguito le varie direttive e
disposizioni in materia." (Doc. _)
1.9. Con scritto
5 luglio 2002 __________ ha precisato:
"
(…)
Parte convenuta, preso atto delle
affermazioni di parte attrice, osserva semplicemente che è impensabile e
giuridicamente improponibile sostenere che era compito del Signor __________,
al momento in cui entrò nel CdA della ___________, verificare che negli anni
precedenti l'amministrazione si fosse svolta in modo corretto.
Le norme del CO impongono al nuovo amministratore di verificare se
la società di cui assume l'amministrazione si trovi o meno in stato di
decozione, pena una sua responsabilità anche per i debiti pregressi.
Per contro nessuna normativa prescrive al nuovo amministratore
l'obbligo di verificare se le dichiarazioni fiscali e di altro genere siano
state precedentemente inoltrate ai vari enti pubblici in modo corretto.
Imporre ciò ad un nuovo membro del CdA, significa imporre una
verifica di tutti gli atti amministrativi e non, compiuti da una società nei 5
anni precedenti la sua nomina ad amministratore: trattasi chiaramente di una
verifica impossibile.
Non è quindi in alcun modo imputabile al convenuto il mancato
riscontro di tale debito della ___________ per il 1995 e 1996, accertato solo
nel 1999." (Doc. _)
1.10. Con scritto
10 luglio 2002 la Cassa ha precisato:
"
(…)
il signor __________ è entrato nel consiglio di amministrazione
della ___________ in ottobre del 1996.
Con la nostra lettera del 28 giugno 2002 si intendeva affermare
che il signor __________ aveva la possibilità di accorgersene che non tutti i
dipendenti venivano dichiarati regolarmente in base alle disposizioni emesse
dalla Cassa, unicamente verificando la dichiarazione dei salari (inoltrata alla
Cassa il 17 gennaio 1997).
In queste condizioni si sarebbero potute evitare perlomeno le
differenze riscontrate per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 in sede di
revisione.
AI signor __________ restava allora unicamente da verificare
l'anno 1995 dal momento che l'attività dell'esercizio ha avuto inizio con il 1.
marzo 1995." (Doc. _)
1.11. Con scritto
15 luglio 2002 __________ ha precisato:
"
Con riferimento alla causa citata in epigrafe ed
alla lettera 11 luglio 2002 di controparte, mi limito ad osservare che parte
attrice omette di indicare come i contributi richiesti non concernono
dipendenti fissi della ___________, bensì unicamente contributi per le
prestazioni di musicisti, in buona parte provenienti dall'estero, e che hanno
svolto tale attività in modo estremamente irregolare e in buona parte a titolo
accessorio.
Gli attestati presentati nell'ambito dei precedenti
ricorsi inoltrati dalla ___________ dimostrano chiaramente tale fatto."
(Doc. _)
1.12. A seguito di
un accertamento del TCA, in data 11 giugno 2003, la Cassa ha osservato:
"
ci riferiamo alla vostra richiesta del 10 giugno
2003 e vi sottoelenchiamo il dettaglio relativo al conteggio dei contributi
paritetici scaturito a seguito della revisione 1995/1998:
Anno Descrizione Salari % Importo Totale
1995 Contributi AVS-AI-IPG 62'410.00 10.10 6'303.40
Contributi
disoccupazione 62'410.00 3.00 1'872.30
Contr. ass.
familiari TI 62'410.00 1.85 1'154.60
Spese
d'amministrazione 6'303.40 2.50 157.60
Interessi di
mora
01.01.96 -
31.07.99 su Fr. 8'333.30 21.50 1'791.65 11'279.55
1996 Contributi AVS-AI-IPG 52'635.00 10.10 5'316.15
Contributi
disoccupazione 52'635.00 3.00 1'579.05
Contr. ass.
familiari TI 52'635.00 1.85 973.75
Spese
d'amministrazione 5'316.15 2.50 132.90
Interessi di
mora
01.01.97 -
31.07.99 su Fr. 7'028.10 15.50 1'089.35 9'091.20
1997 Contributi AVS-AI-IPG 40'307.00 10.10 4'071.00
Contributi
disoccupazione 40'307.00 3.00 1'209.20
Contr. ass.
familiari TI 40'307.00 1.95 786.00
Spese
d'amministrazione 4'071.00 2.50 101.75
Interessi di
mora
01.01.98 -
31.07.99 su Fr. 5'381.95 9.50 511.30 6'679.25
1998 Contributi AVS-AI-IPG 38'918.00 10.10 3'930.70
Contributi
disoccupazione 38'918.00 3.00 1'167.55
Contr. ass.
familiari TI 38'918.00 2.10 817.25
Spese
d'amministrazione 3'930.70 2.50 98.25
Interessi di
mora
01.01.99 -
31.07.99 su Fr. 5'196.50 3.50 181.90 6'195.65
Totale come a
sentenza del TCA del 23 maggio 2000 33'245.65
Inoltre a questo importo di Fr. 33'245.65
vanno aggiunte le seguenti spese per
l'incasso stesso:
Diffida di pagamento del 27 aprile 2001
Fr. 50.00
Interessi di mora 01.10.1999 - 11.06.2001
Fr. 2'797.80
Spese esecutive
(domanda d'esecuzione del 11.06.2001)
Fr. 100.00
Spese rigetto opposizione versate alla Pretura
Fr. 360.00
Indennità per la Cassa stabilite dalla Pretura
Fr. 100.00
Interessi di mora 12.06.2001 - 8.11.2001
(data di rilascio ACB)
Fr. 506.80
Spese ACB
Fr. 94.00
Totale contributi e spese per la revisione, come
a ACB Fr. 37'254.25
=========="
(Doc. _)
L'accertamento
è stato inviato al convenuto per conoscenza con la facoltà di formulare
osservazioni scritte nel termine di 5 giorni (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo (STFA del 20 marzo 2003, nella causa B., H 27/02, consid. 1,
pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4;
STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9
gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa
accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
Il
rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento attesta ufficialmente, oltre al mancato
adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di
lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS
agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137
consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non
iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente
responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135
consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers
in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Il TFA ha recentemente
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).
L'Alta
Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale
concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai
lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse
indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur
pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS,
in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa
giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.4. __________
ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS
motivando:
" (…)
- Contestata l'esposizione dei fatti.
Come accertato da cod. lod. Tribunale
nella sua sentenza 23 maggio 200o (inc. no. 30.1999.00141) e confermata dal
Tribunale Federale delle assicurazioni con sentenza 5 gennaio 2001 in Re
___________ c./Cassa di compensazione ___________, i contributi relativi alla
revisione per il periodo 1995/1999 dovuti dalla ___________ non ammontano a fr. 37'254.25, bensì a fr. 33'245.65,
interessi di mora al 6 % inclusi.
Appare incomprensibile come l'UEF di
___________abbia potuto rilasciare un attestato di carenza beni di fr. 37'254.25 invece che di fr. 33'245.65
per la revisione di cui sopra.
Complessivamente i contributi
scoperti a carico della ___________ ammontano quindi a fr. 39'461.55
e non a fr. 43'560.15 come richiesto dalla Cassa di
compensazione AVS ___________.
- Sempre
secondo la citata sentenza 23 maggio 2002 del cod. lod. Tribunale l'importo di fr. 33'245.65 di contributi sono stati calcolati su una massa
salariale ripresa di fr. 194'270.--, così suddivisa:
-
fr. 27'283.-- di massa salariale ripresa per il 1995;
-
fr. 34'674.-- di massa salariale ripresa per il 1996;
-
fr. 27'891.-- di massa salariale ripresa per il 1997;
-
fr. 20'186.-- di massa salariale ripresa nel 1998.
(cfr. sentenza 23.5 2002
TCA, consid. 2.8)
Come peraltro ammesso da parte
attrice nell'ultimo capoverso dell'esposizione dei fatti al punto 2. della
petizione, il convenuto è divenuto Amministratore unico della ___________ solo
il 14 ottobre 1996.
Ciò significa che parte attrice
imputa al convenuto una grave negligenza per la parte di contributi reclamati
relativi agli anni 1995 e 1996, quando il Signor __________ neppure era
amministratore della ___________.
Tale modo di procedere di parte
attrice è del tutto arbitrario e non può trovare tutela alcuna."
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,
op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti trimestrali secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione
può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi, edite dall'UFAS).
Per
quanto concerne l'importo del danno fatto valere con la petizione, va precisato
che, come esposto dalla Cassa (e non più contestato dal convenuto), l'importo
in questione di fr. 40'047.85 è esatto. Va pertanto tutelato quanto esposto
dalla Cassa con lo scritto dell'11 giugno 2002 (cfr. doc. _):
" (…)
Pto. 1.
quanto affermato corrisponde solo in parte alla reale situazione;
in effetti l'importo dovuto a seguito della revisione della società citata,
esperita il 13 agosto del 1999, è stato stabilito con sentenza del TCA del 23
maggio 2000, e confermato anche dal TFA il 5 gennaio 2001, in Fr. 33'245.65
compresi interessi di mora fino al 31 luglio 1999.
A questo importo di Fr. 33'245.65
vanno aggiunti;
Diffida di pagamento del 27 aprile 2001 Fr. 50.00
Interessi di mora per il periodo
01.10.1999 - 11.06.2001 Fr. 2'797.80
Spese esecutive per domanda d'esecuzione su
Fr. 36'093.45 Fr. 100.00
Spese rigetto opposizione Fr. 360.00
Indennità stabilite dalla Pretura Fr. 100.00
Interessi di mora dal 12.06.2001 all'8.11.2001
(data di rilascio ACB) Fr. 506.80
Spese_ ACB Fr. 94.00
Totale contributi e spese per la revisione, come a ACB Fr. 37'254.25
===========
A questo importo di Fr.
37'254.25 vanno aggiunti i contributi scoperti e relativi al 4. trimestre del
1999 e alla chiusura del 1999 di Fr. 2'316.05 rispettivamente di Fr. 3'899.85
oltre all'importo di Fr. 90.00 per diffide relative alla mancata presentazione
del quaderno salari per l'anno 2001. Di conseguenza l'importo totale che
rimaneva scoperto ammontava a Fr. 43'560.15 comprensivo di Fr. 3'512.30 che
concernono contributi dovuti all'assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia.
Essendo questi contributi non
esigibili in sede risarcitoria vanno pertanto dedotti dall'importo di Fr.
43'560.15 per giungere ad un totale complessivo, come a nostra decisione di
risarcimento danni del 13 febbraio 2002, di Fr. 40'047.85" (cfr. doc. _)
Nell'evenienza concreta,
dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), dalle dichiarazione dei
salari (cfr. doc. _), dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _), e dalla
sentenza del 23 maggio 2000 di cui all'Inc. 30.1999.14, risulta chiaramente
l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 40'047.85
(cfr. consid. 1.4.).
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché
i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 14 ottobre
1996, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato).
2.8.1. __________
sostiene di aver delegato la gestione amministrativa ad una fiduciaria. Egli
inoltre sostiene di non avere una formazione tale da permettergli di rendersi
oggettivamente conto degli obblighi relativi ai contributi sociali. La
fiduciaria non gli avrebbe inoltre comunicato la mancata trattenuta dei
contributi ai musicisti, per cui non poteva immaginare che con la revisione
dell'agosto 1999 sarebbero emersi nuovi contributi da pagare.
Accettando
il mandato di amministratore unico della ___________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 31 gennaio 2003
nella causa V., H 5/02, consid. 5.2; STFA del 16 settembre 2002 nella causa
P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella
causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella
causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H
153/01, consid. 6b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo alla fiduciaria (presunto organo di fatto della società), bensì
anche e soprattutto all'amministratore unico __________, trattandosi di
attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA
del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile
2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare
la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002
nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H
234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid.
3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a
dire che era una fiduciaria esterna ad occuparsi della conduzione e la gestione
della società.
Tutto ciò
non è sufficiente.
Il
convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di
amministratore unico di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella
causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H
209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P.,
H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H
153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent
de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente
esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella
causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve
rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni,
i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella
causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore
unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto della fiduciaria, non giustifica comunque la
passività di __________. Egli non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta
diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso
osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6;
DTF 99 II 179).
Il
convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella
causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli avrebbe anche potuto
interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai
quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o
perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4). Egli quindi
avrebbe saputo dell'ingaggio di alcuni musicisti e avrebbe quindi saputo che la
massa salariale sarebbe aumentata, con la necessità quindi di adeguare gli
acconti alla nuova massa salariale. È dovere del datore di lavoro presentare la
dichiarazione dei salari alla Cassa, e comunicare eventuali cambiamenti della
massa salariale, in modo tale da permettere alla Cassa di adeguare gli acconti
alla situazione attuale (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Alla Cassa non può inoltre
essere addebitata nessuna negligenza, in quanto se i conguagli sono risultati
così elevati è perché la società ha omesso di comunicare alla Cassa l'aumento
della massa salariale. Infatti la Cassa si basa sulla massa salariale dell'anno
precedente. Ogni e qualsiasi cambiamento deve quindi essere comunicato, al fine
di adeguare gli acconti per gli anni successivi, evitando così di ritrovarsi
con un conguaglio troppo elevato (cfr. STCA del 18 febbraio 2002 nella causa D,
31.2001.18, consid. 2.9.; STCA del 25 giugno 2001 nella causa A e D.R, 31.
2000.14 e 16, consid. 2.12).
Essersi
fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. Nulla impediva al
convenuto di richiedere qualsivoglia informazione o documentazione che gli
necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad un amministratore unico,
attingendo ad esempio a dati contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di
revisione (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H
349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid.
3c).
La lunga
permanenza nella società, fa pensare che il convenuto ha lasciato correre le
cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA
del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid.
10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del
13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).
Se è vero
che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare
compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è
pur anche vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate
siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H
393/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid.
3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001,
nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è
possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver
ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad
una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie
(SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa della fiduciaria, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss;
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di
verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992,
pag. 269), dovere che risulta accresciuto
quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr.
STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12
dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002
nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr.
anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA
del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.8.2. Il convenuto
sostiene di non poter essere reso responsabile dei contributi anteriori alla
sua nomina quale amministratore unico.
In
concreto il convenuto ha assunto la carica di amministratore unico della
___________ dal 14 ottobre 1996.
Per
quanto attiene la responsabilità ex art. 52 LAVS, l'amministratore é
responsabile degli errori e negligenze commessi durante il periodo in cui é in
carica.
In alcuni
casi egli sarà reso responsabile anche dei contributi arretrati dovuti nel
periodo in cui egli ancora non faceva parte del CdA. Infatti, secondo la
giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché esiste
in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo
e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del
consiglio di amministrazione non possono essere considerati responabili per il
danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo
(cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid.
4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Nel caso
concreto, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta non aveva
arretrati contributivi. Solo in sede di revisione, ossia nel 1999, la Cassa ha
emesso una decisione di tassazione d'ufficio concernente una ripresa salariale
per gli anni dal 1995 al 1998, dalla quale è emerso che una parte di salari in
natura, salari versati a musicisti e a personale extra, comprendeva un periodo
antecedente la nomina di __________ ad amministratore unico della ___________
(cfr. doc. _, Inc. 30.99.141).
Per
quanto attiene quindi al periodo antecedente l'entrata in seno al CdA di
__________ (1995-1996), non può dunque essere applicata la giurisprudenza
sopracitata.
Addebitare
al convenuto la responsabilità dei suoi predecessori che non hanno previsto
l'eventualità che in futuro sarebbe sorto con la Cassa un contenzioso circa i
contributi del 1995 e 1996 è, a parere del TCA, pretendere troppo dal nuovo
amministratore. È difficilmente immaginabile che __________ il 14 ottobre 1996
(data della sua entrata nel CdA) dovesse (o potesse) sapere che i salari in
natura, salari versati a musicisti e a personale extra negli anni dal 1995 al
1996 non fossero stati notificati all’AVS, e che sarebbe sorto un contenzioso
con la Cassa nel 1999.
Diverso
sarebbe stato se i contributi fossero noti ed esigibili al momento dell'entrata
di __________ nel CdA.
Inoltre
la Cassa ha fornito precise indicazioni relative alla nuova procedura da
adottare dopo l'entrata in vicgore della 10° revisione dell'AVS "alla
fine del 1996" (cfr. consid. 1.4).
A mente
del TCA non si può dunque addebitare a __________ una responsabilità per il
1995 e il 1996.
Infatti,
solo con la decisione 16 agosto 1999 la Cassa ha intimato al datore di lavoro
una tassazione d’ufficio concernente una ripresa salariale di complessivi fr.
219'875.--, corrispondenti a
fr.
37'609,85 di oneri sociali, interessi moratori e spese inclusi relativo per gli
anni dal 1995 al 1998 (cfr. STCA del 23 maggio 2000, Inc. 30.1999.141, con la
quale il TCA ha accolto parzialmente il ricorso della __________, fissando la
ripresa salariale in fr. 33'245.65, sentenza poi confermata dal TFA con
decisione del 5 gennaio 2001, H 239/00).
Il TCA è
quindi del parere che la ripresa del 1995 e 1996 non possa essere imputata al
convenuto.
Diverso è
il discorso per il 1997 e il 1998. Entrato a far parte del CdA dal mese di
ottobre 1996, __________ doveva avere sotto controllo l'intera attività della
società e quindi essere a conoscenza dell'attività di alcuni artisti il cui
salario non veniva comunicato alla Cassa. Egli, come abbiamo visto al
considerando 2.8.1, ha praticamente assunto il ruolo di prestanome, senza
minimamente informarsi di nulla, riponendo nella fiduciaria esterna cui era
stata affidata la gestione della società la massima fiducia. Tale modo di agire
non può essere tutelato.
Riprendendo
quindi i conteggi riportati nella sentenza del 23 maggio 2000, Inc.
30.1999.141, deve essere tolta dall'importo di fr. 37'254.25 relativo alla
ripresa salariale per il periodo 1995-1998 (comprensivo di spese, interessi di
mora, diffide, ecc, cfr. doc. _) la parte relativa al 1995-1996 (comprensivo di
spese e interessi di mora), ossia fr. 20'370.75.
è quindi condannato a versare alla Cassa fr. 16'883.50 (37'254.25 -
20'370.75).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS ___________ l'importo di
fr. 16'883.50
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà al convenuto fr. 1'000.-- a titolo di
ripetibili parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster