AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.2
Data decisione, Autorità:
22.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2002.00002
ZA/cd
Lugano
22 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 gennaio
2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________ con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ 1993 (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella conduzione e la gestione di esercizi pubblici e ogni
altro similare. La società ha gestito l'Albergo __________.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società, con diritto di
firma individuale dal 17 aprile 1996 (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in
qualità di datrice di lavoro dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 2001.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin
dall'affiliazione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr.
doc. _).
In data
1°dicembre 2000, 2 gennaio 2001 e 15 febbraio 2001 sono stati emessi quattro
attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 15'999.50 (cfr.
doc. _).
Con
decreti 28 marzo 2001 e 20 giugno 2001 il Pretore del distretto di __________
ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai
sensi dell'art. 230 LEF (FUSC dell' __________ 2001).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 29 ottobre 2001 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS per fr. 25'721.15, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non versati nel 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 27 novembre 2001, __________ ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo:
"
- La __________ affiliata alla vostra cassa dal 1996 in passato ha
sempre pagato i contributi a voi dovuti.
Anche nell'anno 2000 sono stati fatti versamenti per ca.
Fr.
25'000.--, il che dimostra le buone intenzioni nei confronti della vostra
cassa AVS.
-
La
__________ e __________, nel corso degli ultimi anni hanno messo tutto il loro
impegno nella gestione dell'Albergo __________ cercando anche una clientela
(scuole e associazioni di handicappati della svizzera tedesca e francese)
fuori dal normale turismo di passaggio che purtroppo non è più quello di una
volta.
-
inoltre ha pure cercato di vendere gli stabili del complesso Albergo
__________, ma l'alluvione dell'ottobre 2000 e le aste immobiliari delle
proprietà __________ (compreso gli immobili del complesso __________) hanno
dato "il colpo di grazia" sia alla __________ che a __________.
si trova ora con attestati di carenza beni per Fr. 7'732'118.90, una situazione
finanziaria disastrata ed in qualità di indipendente attualmente senza
occupazione.
Visti i
motivi sopra esposti vi chiedo cortesemente di voler riesaminare la vostra
posizione in considerazione del fatto che è stato fatto tutto quanto umanamente
era possibile fare e quanto è successo non è certamente stato voluto."
(Doc. _)
1.4. Con
petizione 4 gennaio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
versamento di fr. 25'721.15, motivando:
"
(…)
Nella sua opposizione contro la decisione di risarcimento danni la
signora __________ non porta nessun elemento valido a contestare la sua
presunta responsabilità ma si limita ad affermare che è affiliata alla
__________ già dal 1996 e che in passato ha sempre pagato i contributi dovuti.
Afferma inoltre che attualmente si trova in una situazione finanziaria
disastrata.
Come scritto in precedenza la __________ iniziò ad essere in mora
con il pagamento dei contributi già a partire dalle prime richieste di acconto.
Parliamo qui di quelle relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 1996.
Quindi sin dall'inizio la società citata navigava già in cattive acque. Basti
dire questi acconti sono stati liquidati, dopo dilazione concessa dall'UEF
competente, nel corso del mese di dicembre del 1997.
Sul differimento del pagamento dei contributi fino a renderlo
cronico a dispetto anche delle procedure esecutive in corso o quando i
pagamenti avvengono a procedura esecutiva molto avanzata, il Tribunale federale
delle assicurazioni aveva già stabilito che un simile modo di agire costituisce
una negligenza non indifferente da parte del datore di lavoro e fa sorgere la
responsabilità degli amministratori a cui incombeva la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società. Nemmeno la grave situazione di crisi
costituisce per il convenuta, già amministratrice unica da diversi anni un
valido motivo per procrastinare il pagamento dei contributi.
Per meglio documentare l'ammontare rimasto scoperto di Fr.
25'721.15 alleghiamo il quaderno dei salari per l'anno 2000 nonché il relativo
conteggio. Alleghiamo pure il dettaglio con l'indicazione delle date di
emissione dei conteggi mensili, delle diffide, dei precetti esecutivi e dei
relativi importi.
In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima
deve " vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse
rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione
deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti; domanderà,
se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se costata degli
errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106).
L'amministrazione non può delegare l'obbligo di vigilare sulle
persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse
rispettino la legge (art 716a CO), altrimenti l'essenza medesima
dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua
esistenza (cfr, STCA del 30.05.1988, inc AVS 270/87, consid. 2.2.5).
Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato
queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una
decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti già dall'inizio
dell'attività della __________ i contributi venivano regolarmente pagati a
procedura esecutiva molto avanzata. Verso la fine dell'attività della
__________ e prima della dichiarazione del fallimento, l'ufficio esecuzione di
__________ ha rilasciato degli attestati di carenza di beni." (Doc. _)
1.5. La
convenuta, nonostante i solleciti del TCA non ha trasmesso l'allegato di
risposta (cfr. doc. _ e _)
1.6. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, in data 24 aprile 2002, la Cassa ha
prodotto copia dei precetti esecutivi, delle domande di vendita e delle
dilazioni di pagamento concesse dall'UEF di __________, precisando:
"
(…)
Per quanto concerne il doc. _, facciamo presente
che i periodi di conteggio possono essere mensili o trimestrali. Tuttavia, nel
ramo della ristorazione, ci sono esercizi pubblici che hanno carattere
stagionale, aperti quindi solo una parte dell'anno. Uno di questi è la società
oggetto della presente lettera che in data 28 gennaio 1997 ha richiesto di
pagare i contributi (acconti) in base al periodo effettivo di apertura (cfr.
lettera allegata).
E' per questo motivo che nel doc. _. non figurano
i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.
Inoltre per l'anno 1999, a conferma dei citati
pagamenti di circa
Fr. 25'000.00 effettuati nel 2000, alleghiamo
l'estratto conto ed il dettaglio con l'indicazione delle date di emissione e
degli importi richiesti."
(Doc. _)
Alla
convenuta è stata concessa la possibilità di esprimersi sul doc. _ e di
visionarne gli allegati presso il Tribunale (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il
datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui
causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), dalla copiosa documentazione versata agli atti sub doc. _ (copie di
precetti, dilazioni, ecc.) risulta chiaramente l'importo dei contributi non
saldati, che ammonta a fr. 25'721.15.
Del resto
la convenuta non ha contestato l'importo del danno.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società, con diritto di
firma individuale dal 17 aprile 1996 (cfr. doc. _).
2.7.1. Sostanzialmente
la convenuta, in sede di opposizione, afferma di aver fatto tutto il possibile
per salvare la società.
In
concreto va analizzato se i motivi invocati dalla convenuta sono idonei ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.5).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H
336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,
p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, la Cassa afferma che sin dall'affiliazione la società è stata in mora
col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal
mese di ottobre 1996 ed a precettarla a partire dal mese di novembre 1996 (cfr.
doc. _).
La stessa
convenuta ha dichiarato (con l'opposizione, cfr. consid. 1.3) che la ditta ha
incontrato delle difficoltà, ma che tuttavia sino al 31 dicembre 1999 gli acconti
sono stati versati. Tale fatto è del resto confermato dalla Cassa attrice, che
rivendica per l'appunto i contributi non soluti nel 2000.
A mente
della convenuta, la crisi del settore, oltre ad altri fattori specifici (tra
cui l'impossibilità di alienare gli immobili del complesso Albergo __________),
avrebbero seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione
finanziaria.
Il TCA
constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere
procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1996. Finché, alla
fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Non siamo
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243).
D'altra
parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
Anche se
nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato
di salvarsi soprattutto con l'impegno dell'amministratrice unica nel cercare
nuovi clienti, ciò non è sufficiente per esonerare __________ dalla sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
Gli
sforzi della convenuta e della società non modificano dunque la situazione
secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un
qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.5.).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, il TFA si è così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è
protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995
l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo
quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi
(…)"
In un'altra
sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d) l'Alta
Corte ha ancora rilevato:
(…)
"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui
précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en
1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations,
étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait
dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de
disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité
aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière
décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet
qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le
non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une
des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente
(…)"
In
un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:
"
(…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i
problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa
attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste
condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più
anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per
un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale
che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita
per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia
natura a favore dell'interessato (…)"
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal 2000, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una
grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si
tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre
2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile
2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b;
DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In
concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito
(cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 108 V
188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa di compensazione AVS
__________ l'importo di fr. 25'721.15
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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