AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.9
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00009
ZA/sc
Lugano
21 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 marzo 2001
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: __________,
In relazione
alla ditta
ritenuto, in
fatto
1.1. In data
__________ 1997 è stata costituita la società __________, con sede a __________
(iscrizione al FUSC il __________ 1997; cfr. doc. _: a seguito della modifica
statutaria e della ragione sociale (precedente __________).
Lo scopo
sociale consisteva nell'esercizio di qualsiasi attività nel campo dell'editoria
e della pubblicità, ecc..
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 24 giugno
1998, e quella di liquidatrice dal 26 maggio 1999, con diritto di firma
individuale (cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa __________
dal 1° settembre 1997.
Con
decreto pretorile del 21 aprile 1999, la società è stata sciolta in seguito
alla mancata nomina dell'ufficio di revisione.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi, di conseguenza la
Cassa ha incominciato ad inviare le diffide di pagamento alla società a partire
dal mese di marzo 1998 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese giugno
1998, ottenendo, il 7 febbraio 2000 e il 12 marzo 2001, degli attestati di
carenza beni (cfr. doc. _) per un totale di fr. 13'044.80.
La Cassa ha
stabilito l'ammontare dei contributi paritetici non soluti per gli anni dal
1998 al 2000, per quest'ultimo anno fino al mese di settembre, incluse le spese
esecutive e interessi di mora, a fr. 25'414.50 (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 4° dicembre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, inviata con
lettera raccomandata, per fr. 25'414.50, pari ai contributi non saldati dalla
ditta __________ nel periodo 1998-2000, per quest'ultimo anno fino al mese di
settembre (cfr. doc. _). Tale raccomandata è stata ritornata il 6 dicembre 2000
con la dicitura "non ritirato" (cfr. doc. _).
Il 22
gennaio 2001 la Cassa ha nuovamente inviato alla convenuta per conoscenza,
sempre con invio raccomandato, la decisione di risarcimento danni (cfr. doc.
_). Quest'ultima decisione è stata per contro ritirata.
1.3. Con
opposizione 2 febbraio 2001, spedita il 22 febbraio 2001, la convenuta, per il
tramite dello Studio legale __________, ha riconosciuto la propria
responsabilità unicamente per i contributi non saldati a partire dalla sua
nomina quale amministratrice unica della società, avvenuta il 24 giugno 1998
(cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 23 marzo 2001 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 25'414.50, per i contributi AVS/AI/IPG/AD/AF non versati dalla
ditta __________ nel periodo 1998-2000, per quest'ultimo anno fino al mese di
settembre (acconti).
Preliminarmente
la Cassa sostiene che l'opposizione 2 febbraio 2001 è tardiva, motivando come
segue:
"
(…)
Nel caso in esame, la decisione è stata ritirata dopo il secondo
invio raccomandato del 22 gennaio 2001 (Doc. _).
Nell'opposizione datata 2 febbraio 2001, la convenuta non espone
alcuna motivazione riguardo al mancato ritiro della decisione inviata il 4
dicembre 2000.
Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza succitata, la
decisione 4 dicembre 2000 è stata validamente notificata, alla scadenza
del termine di giacenza, e quindi cresciuta in giudicato. (…)"
(Doc. _, pag. 5)
Nel
merito la Cassa precisa:
"
(…)
Nella denegata ipotesi che codesto Tribunale dovesse ritenere
tempestiva l'opposizione, l'attrice osserva che l'asserzione della controparte,
di riconoscere la responsabilità dello scoperto contributivo unicamente a far
capo dalla nomina di amministratrice unica, non può essere condivisa, per le
motivazioni qui di seguito esposte.
Giurisprudenzialmente è stato determinato che l'organo subentrante
in una società risponde anche dei contributi scaduti e relativi ai periodi
anteriori alla sua entrata.
Infatti, tra gli obblighi del nuovo organo vi è il compito di
vegliare affinché vengano versati alla Cassa di compensazione non solo i
contributi correnti, ma anche quelli scaduti (STFA del 25 marzo 1992 in re W.
E. A. H.).
Nella fattispecie, il dettaglio evoluzione incasso per l'anno 1998
(Doc. _) evidenzia la mora della società già al momento dell'assunzione della
carica di amministratrice unica della convenuta, avvenuta il 24 giugno 1998.
Il versamento del 10 agosto 1998, di fr. 1'223.90 ed inclusivo
delle spese esecutive ed interessi di mora, è stato correttamente accreditato
sui contributi scoperti del I trimestre 1998.
Di conseguenza, in applicazione della citata giurisprudenza, la
responsabilità della convenuta si estende alla totalità del danno subito dalla
Cassa per i contributi insoluti per gli anni 1998 al 2000, quest'ultimo sino al
mese di settembre (acconti). (…)"
(Doc. _. pag. 5-6)
1.5. Con risposta
25 aprile 2001, la convenuta ribadendo quanto sostenuto in sede di opposizione,
ha precisato:
"
(…)
Conformemente a quanto segnalato da parte attrice, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 119 V 95; DTF 117 V 131), nel caso
di notifica di una decisione risarcitoria, al mancato ritiro della stessa non
si applica la presunzione secondo la quale l'invio è considerato validamente
notificato trascorso il termine di giacenza di 7 giorni. Al contrario in
circostanze analoghe e necessario procedere ad una seconda notifica della
decisione e ciò poiché il destinatario della decisione non può ragionevolmente
attendersi un atto amministrativo in questo senso.
La regola qui sopra esposta è stata effettivamente ossequiata
dalla lodevole Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, la quale, stante
il mancato ritiro da parte della qui convenuta, della decisione di data 4
dicembre 2000 (cfr. Doc. _ prodotto da parte attrice), si è premurata di
procedere ad una nuova notifica della decisione con invio raccomandato del 22
gennaio 2001 (cfr. Doc. _ prodotto da parte attrice).
In tale seconda notifica parte attrice impartiva alla Signora __________
un ulteriore termine di 30 giorni per formulare la propria opposizione alla
decisione risarcitoria; tale termine e stato rispettato dalla qui convenuta che
ha formulato le proprie argomentazioni con opposizione del 22 febbraio 2001
(datata erroneamente 2 febbraio 2001) (cfr. Doc. _ prodotto da parte attrice).
Ora, parte attrice sostiene che la qui convenuta, avendo omesso di
giustificare il mancato ritiro della decisione del 4 dicembre 2000 in sede
d'opposizione, avrebbe di fatto convalidato la prima notifica dell'atto
amministrativo il quale sarebbe pertanto cresciuto in giudicato.
A mente di parte convenuta, tale tesi ha da considerarsi
eccessivamente formalista; è infatti evidente che, come __________ ha ritenuto
opportuno formulare la propria opposizione successivamente alla presa di
conoscenza della decisione di data 22 gennaio 2001, già prima, qualora avesse
avuto cognizione della decisione del 4 dicembre 2000, avrebbe assunto analogo
comportamento.
E' stato solo in considerazione dell'esplicita volontà della qui
convenuta di opporsi (sebbene solo parzialmente) alla decisione risarcitoria di
parte attrice, che la stessa ha ritenuto superfluo comunicare alla lodevole
Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG che durante il periodo di giacenza
della prima decisione era assente e quindi impossibilitata a ritirare l'invio
raccomandato. Entrando in materia, e quindi per atti concludenti, la qui
convenuta ritiene pertanto di aver segnalato a parte attrice la sua
impossibilità di prendere conoscenza della decisione del 4 dicembre 2000.
Alla luce di quanto precede l'opposizione del 22 febbraio 2001 è
pertanto tempestiva.
Ad. 3. Contestato
Alla regola giurisprudenziale citata
da parte attrice secondo la quale l'organo subentrante di una società risponde
anche dei contributi scaduti e relativi a periodi anteriori alla sua entrata, é
doveroso contrapporre l'art. 754 CO, già citato in sede di opposizione, secondo
il quale, l'Amministratore di una società anonima è responsabile "...
omissis ... sia verso la società, sia verso i singoli azionisti e creditori
della stessa, del danno loro cagionato mediante la violazione,
intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri a loro incombenti."
(nostre sottolineature ed evidenziazioni)
Questa premessa è necessaria per
segnalare alla lodevole Autorità giudicante che __________, persona
oggettivamente priva dell'esperienza e della competenza necessarie per dirigere
una società, al momento della sua entrata in carica a titolo di Amministratore
unico della __________, avvenuta il 24 giugno 1998, oltre ad ottenere le
assicurazioni del proprio predecessore, Signor , sul fatto che le
incombenze arretrate della stessa società fossero state integralmente
liquidate, si premurò, proprio in virtù della propria inesperienza, a delegare
in toto a dei professionisti del settore fiduciario, le mansioni economiche e
contabili dell'.
Comportandosi in questo modo, la qui
convenuta crede che le si possa ragionevolmente contestare solo che non abbia
avuto la necessaria diligenza nel nominare, istruire e sorvegliare l'organo
delegato, così come sancito dall'art. 754 cpv. 2 CO, e ciò non per negligenza
strictu sensu, bensì perché non aveva le necessarie conoscenze per poter
opportunamente controllare il lavoro del predecessore e delle persone da lei
delegate a svolgere talune funzioni societarie.
In conclusione, sebbene sia doveroso
ammettere che __________ abbia commesso un errore di leggerezza, e pure
necessario sottolineare che questo errore sta a monte, al momento
dell'assunzione della carica di Amministratore unico della società.
La qui convenuta vede ora la propria
responsabilità coinvolta nella presente azione di risarcimento danni per
l'ingenuità di aver prestato il proprio nome in favore di una persona giuridica
che non ha mai concretamente amministrato.
Nel contesto della presente risposta,
come pure già avvenne in sede d'opposizione alla quale si fa esplicito rinvio
per quanto concerne i conteggi e le precisazioni del caso, __________,
nonostante le motivazioni che precedono, si assume la responsabilità di aver
causato un danno a parte attrice per un importo di Fr. 16'580.50; per la
porzione restante del montante rivendicato da parte della Cassa __________ di
compensazione AVS/AI/IPG, la qui convenuta ritiene tuttavia di aver preso le
necessarie precauzioni per assicurarsi che tale importo fosse rifuso da chi di
dovere.
E' pertanto contestato il
risarcimento danni richiesto da parte attrice nella misura di Fr. 8'834.‑‑."
(Doc. _)
1.6. Con
osservazioni 15 maggio 2001 la Cassa ha evidenziato:
"
L'attrice ritiene tuttavia opportuno rilevare
che il danno subito dalla Cassa ammonta a fr. 25'414.50, così composto (Doc.
_):
saldo per l'anno 1998: fr.
11'727.85
saldo per l'anno 1999: fr.
10'233.20
acconti fino a settembre 2000: fr. 3'453.45
Di conseguenza, mal si comprende la limitazione
della responsabilità, proposta dalla convenuta, a fr. 16'580.50." (Doc. _)
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Nella
fattispecie in esame, la Cassa ritiene che la decisione 4 dicembre 2000 sia
stata validamente notificata e cresciuta in giudicato, in quanto la convenuta
non avrebbe motivato il non ritiro della prima decisone di risarcimento con
l'opposizione del 2 febbraio 2001, inviata dopo la seconda decisione di
risarcimento del 22 gennaio 2001.
Innanzitutto
va ricordato che la procedura di risarcimento del danno è sottoposta a delle
regole particolari, fissate all’art. 81 OAVS.
Secondo
questa disposizione, se una cassa di compensazione decide di avviare una
procedura di risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro, nella
decisione, notificata per lettera raccomandata, deve essere espressamente
indicata la possibilità di inoltrare opposizione (art. 81 cpv. 1 OAVS).
Secondo
l’art. 81 cpv. 2 OAVS, infatti, il datore di lavoro può, entro 30 giorni della
notifica della decisione di risarcimento, fare opposizione presso la cassa di
compensazione che ha intimato la menzionata decisione. Da rilevare che tale
termine è assoluto, per cui non è prorogabile (DTF 105 V 106).
Questa
disposizione è ugualmente applicabile allorquando la cassa di compensazione
conviene in giudizio l’organo del datore di lavoro sussidiariamente
responsabile (DTF 108 V 194 consid. 2e).
Se la
cassa di compensazione conferma la sua decisione di risarcimento dei danni,
essa deve promuovere, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’opposizione, sotto
pena di perenzione, un’azione davanti all’autorità di ricorso del Cantone in
cui il datore di lavoro è domiciliato (art. 81 cpv. 3 OAVS).
Se il
datore di lavoro non fa opposizione, la decisione di risarcimento dei danni
cresce in giudicato e costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80
LEF (art. 97 cpv. 4 LAVS; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que
partie à une procedure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS, in RCC
1991 pag. 459 §6 b/bb). Lo stesso accade se il termine di 30 giorni per presentare
opposizione non è stato rispettato (cfr. DTF 122 V 68 consid. 4c).
Infine,
se la cassa di compensazione ritiene che l’opposizione è tardiva, essa deve
ugualmente iniziare l’azione giudiziaria, al fine di rispettare il termine di
30 giorni che non è prorogabile.
Nella
petizione, accanto alle questione di merito, la Cassa deve chiedere
espressamente che il Tribunale si pronunci preliminarmente sulla tempestività
dell’opposizione e che l’impugnata decisione di risarcimento venga considerata
cresciuta in giudicato (Nussbaumer, op. cit., RCC 1991 pag. 459 §6 b/bb).
Nel caso
in esame, oggetto del contendere è la questione di sapere se si è avuta
corretta notifica della prima decisione 4 dicembre 2000.
Va
anzitutto ricordato che la decisione di risarcimento è un atto amministrativo
che deve essere notificata secondo le regole generali del diritto
amministrativo riguardanti la notifica al domicilio del destinatario,
rispettivamente al luogo di residenza abituale, conosciuto da parte
dell’autorità (DTF 117 V pag. 132 consid. 4a, con citazioni).
Una
decisione inviata per raccomandata è considerata validamente notificata al
momento in cui è stata consegnata al destinatario (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa
prima frase), vale a dire quando la stessa è entrata nella sua sfera di
conoscenza, oppure di una persona autorizzata a prenderla in consegna
( cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des
Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 13 n. 32, pag. 102 e giurisprudenza ivi citata).
Non è quindi necessario che il destinatario conosca il contenuto della
pronunzia (DTF 119 V 95 consid. 4c).
Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è
stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio
raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se
ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni,
l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (cfr. DTF 123
III 492, consid. 1). Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione
non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V
94 consid. 4b/aa con riferimenti).
Chi si
assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve prendere i provvedimenti
utili affinché le comunicazioni della autorità gli siano notificate. Tali
provvedimenti comunque devono essere adottati da chi durante l’assenza debba
attendersi verosimilmente una comunicazione ( DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF
117 V 132 consid. 4a con riferimenti).
Ciò non è
il caso allorquando la cassa di compensazione emette una decisione di
risarcimento. Difatti tra l'amministrazione e la persona ritenuta responsabile
non pende un processo e quest’ultimo non deve aspettarsi di ricevere un
provvedimento (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb, DTF 117 V 131). In questa
circostanza un invio raccomandato durante l’assenza dell’amministratore
ritenuto responsabile non è considerato validamente notificato (DTF 119 V 95
consid. 4b/bb).
Nel caso
in esame, la Cassa ha notificato due volte la decisione di risarcimento per
raccomandata, solo la seconda è stata ritirata. In queste circostanze, la
decisione di risarcimento deve essere ritenuta validamente notificata con il
secondo tentativo per i motivi che seguono.
In una
recente sentenza non pubblicata del TFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H
338/00, l'Alta Corte ha ribadito il concetto secondo il quale l'organo di una
SA non deve ragionevolmente attendersi una decisione ex art. 52 LAVS:
"
(…)
Infatti, né gli attestati di carenza di beni
rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni in via
di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi
sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di
sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza
di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb,
117 V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che
l'autorità amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a
questo stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la
Cassa e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle
assicurazioni sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal
profilo giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95
consid. 4b/bb con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento
dei contributi non sono ancora tali da imporre ad un organo della società
anonima di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni. (…)"
Alla luce
di quanto sancito dal TFA quindi __________ non doveva attendersi alcuna
decisione ex art. 52 LAVS. La Cassa si è limitata a sostenere che la convenuta
non ha minimamente motivato con l'opposizione (intervenuta dopo la seconda
decisione) il mancato primo ritiro. Questo TCA ritiene che non aver motivato il
mancato ritiro della prima opposizione non è decisivo nella fattispecie in
quanto la convenuta ha provveduto ad opporsi dopo la seconda raccomandata ciò
che avvalora la tesi difensiva secondo la quale la convenuta era assente al
momento dell'invio della prima raccomandata, anche se la giustificazione del
mancato ritiro è sopraggiunta solo con la risposta di causa:
" A
mente di parte convenuta, tale tesi ha da considerarsi eccessivamente
formalista; è infatti evidente che, come __________ ha ritenuto opportuno
formulare la propria opposizione successivamente alla presa di conoscenza della
decisione di data 22 gennaio 2001, già prima, qualora avesse avuto cognizione
della decisione del 4 dicembre 2000, avrebbe assunto analogo comportamento.
E' stato solo in considerazione dell'esplicita volontà della qui
convenuta di opporsi (sebbene solo parzialmente) alla decisione risarcitoria di
parte attrice, che la stessa ha ritenuto superfluo comunicare alla lodevole
Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG che durante il periodo di giacenza
della prima decisione era assente e quindi impossibilitata a ritirare l'invio
raccomandato. Entrando in materia, e quindi per atti concludenti, la qui
convenuta ritiene pertanto di aver segnalato a parte attrice la sua
impossibilità di prendere conoscenza della decisione del 4 dicembre 2000".
(cfr doc. _, pag. 4)
Del resto
la sentenza del TCA citata dall'attrice si riferisce ad un caso dove la Cassa
ha dovuto procedere a ben tre invii, di cui due per raccomandata, e dove è
stato appurato che il convenuto non era assente per un lungo periodo dal
proprio domicilio e che le sue condizioni di salute non gli impedivano il
ritiro delle decisioni (STCA non pubblicata del 10 ottobre 1997 nella causa J.,
Inc. 31.97.18, consid.2.5.).
Il TFA,
come visto, ha chiaramente stabilito che a questo stadio della procedura non
esiste ancora un rapporto processuale tra la Cassa e l'interessato tale da
imporre all'organo della SA di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento
danni. Questo non vuol tuttavia dire che il convenuto che si trova nelle
condizioni di ricevere tale decisione si sottragga al recapito (STCA non
pubblicata del 10 ottobre 1997 nella causa J., Inc. __________, consid.2.5.).
Visto
quanto sopra la seconda decisione di risarcimento danni del 22 gennaio 2001 è
da considerarsi validamente notificata e l'opposizione 2 febbraio 2001 (inviata
il 22 febbraio 2001) tempestiva.
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro (cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076;
SVR 2000 AHV Nr. 16, pagg. 49-50; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del
danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_) e dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _), risulta chiaramente
l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 25'414.50.
L'importo del contendere come tale non è del resto stato contestato dalla
convenuta.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed
il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186
consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore
unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della
diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198
consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti
della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.8. La convenuta
riconosce di essere responsabile del danno causato alla Cassa solo per i
contributi non soluti a partire dalla sua nomina quale amministratrice unica
della società.
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
In
concreto Ia convenuta è stata designata amministratrice unica nel giugno 1998 e
liquidatrice dal 26 maggio 1999. Ora, al momento della sua entrata in seno al
CdA, la ditta presentava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo
e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 300-301; DTF
119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del
consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il
danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo
(cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag.
269).
La fattispecie
che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta. Infatti nel
1998, rispettivamente nel 1999 e 2000, non si era ancora verificato un danno ai
sensi dell'art. 52 LAVS. Quando il 24 giugno 1998 __________ ha assunto la
carica di amministratrice unica della __________, la ditta non era ancora
insolvibile o gravemente indebitata (cfr. doc. _).
Quindi
alla luce di quanto detto sopra, e visto che __________ riconosce di essere
responsabile della grave negligenza oggetto della vertenza - sebbene
limitatamente ai contributi insoluti dopo la sua nomina -, la stessa deve
essere condannata anche al pagamento dei contributi non soluti prima della sua
nomina quale amministratrice unica della __________, per un totale di fr.
25'414.50.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannata a versare al Cassa
__________ di compensazione fr. 25'414.50.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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