AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.34
Data decisione, Autorità:
22.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00034
ZA/sc
Lugano
22 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 14 novembre
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
(di seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di
Commercio il __________ 2000, precedentemente aveva la sede a __________ (cfr.
doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione e la compra-vendita di esercizi pubblici,
ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di
firma individuale dal 25 aprile 2000 (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in
qualità di datrice di lavoro dal 1° settembre 1999 al 30 settembre 2000 per la
gestione del Ristorante __________.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi. La Cassa ha
iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide ed a
promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. _).
Con
decreti del 19 settembre 2000 e 16 ottobre 2000, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del
__________ 2000).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha
anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul
Foglio Ufficiale svizzero.
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 17 settembre 2001 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS per fr. 5'687.90, in via solidale con __________ limitatamente a fr.
3'770.40 e con __________ limitatamente a fr. 1'305.20, concernente i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 15 ottobre 2001, __________ ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che egli avrebbe assunto la
carica di amministratore unico della società su esplicita richiesta
dell'azionista unico __________, il quale avrebbe gestito la società con piena
fiducia del convenuto. __________ gli avrebbe anche rilasciato una
dichiarazione con la quale lo stesso __________ lo esonerava da ogni
responsabilità in relazione ai debiti della società.
ha sostenuto inoltre che i responsabili del danno subito dalla Cassa per il
1999 sarebbero __________ (precedente amministratore unico), e __________, i
quali avrebbero gestito la società sino al 30 aprile 2000.
Egli
contesta pure l'ammontare del danno fatto valere dalla Cassa poiché i salari
dichiarati non sarebbero stati effettivamente versati (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 14 novembre 2001, la Cassa, precisando dapprima che __________ non ha
interposto opposizione e che __________ ha versato direttamente presso
l'ufficio della Cassa l'importo di fr. 1'305.20, ha postulato la condanna di
__________ al versamento di fr. 4'382.70 (5'687 - 1'305.20, cfr. doc. _ pag. 3
e 7), motivando:
"
(…)
Per meglio documentare l'ammontare che ora rimane scoperto di Fr.
9'187.75 (Fr. 10'492.95 cfr. nostra decisione risarcimento danni meno Fr.
1'305.20 versamento del 16 ottobre 2001 del signor __________) alleghiamo il
quaderno dei salari per l'anno 2000 nonché il relativo conteggio. Alleghiamo
pure il dettaglio con l'indicazione delle date di emissione dei conteggi trimestrali,
delle diffide, dei precetti esecutivi e dei relativi importi.
Come già detto in precedenza, la __________, è stata affiliata
alla nostra Cassa per quanto riguarda AVS, AD, AF dal 1. gennaio 2001. Quindi
la situazione esistente prima di questa data e relativa agli amministratori
interessa solo marginalmente la questione relativa al presente caso.
In effetti il signor __________ si è occupato di questa società
fino al 23 febbraio 2000 (cfr. prima pagina, ultimo paragrafo
dell'opposizione). Di conseguenza è responsabile per il mancato pagamento dei
contributi fino al 31 dicembre 1999 per cui da parte della nostra Cassa non è
stato chiamato a risarcire alcun danno.
A questo proposito si deve considerare che la cancellazione dal
Registro di commercio è avvenuta il 23 febbraio 2000. Le relative dimissioni
sono quindi date prima di questa data e, in base alla giurisprudenza del TFA,
comportano la fine del mandato in seno alla società. Esse sono quindi diventate
efficaci al più tardi al momento della loro presentazione, essendo il consenso
dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione ininfluente.
I contributi scaduti in quel momento erano quelli dovuti al 31
dicembre 1999 (quelli del 1. trimestre 2000 scadevano il 10 aprile 2000).
Per questi motivi la Cassa non ha ritenuto di dover intimare al
signor __________ una decisione di risarcimento danni secondo l'art. 52 LAVS.
Per contro il signor __________ è stato ritenuto responsabile per
il mancato pagamento del l. trimestre 2000. In effetti egli si occupava della
gestione della __________ già dal 1999, in ossequio alla procura conferitagli
dal signor __________, e fino al 20 aprile 2000 quando gli è subentrato il
signor __________.
Anche per lui vale quanto espresso al punto precedente, nel senso
che egli è responsabile unicamente per i contributi scaduti al momento della
sua uscita. Nel caso specifico quelli del 1. trimestre 2000 compresi.
Di conseguenza la Cassa lo ha chiamato a risarcire il danno
causato che secondo la relativa decisione ammontavano a Fr. 1'305.20. Questo
importo, da parte del signor __________, è stato regolarmente pagato il 16
ottobre 2001.
In fine, prima del fallimento, che è stato decretato il 19 ottobre
2000, sono subentrati i signori __________ e __________. Mentre il signor
__________ è uscito dal consiglio di amministrazione il 26 luglio 2000, il
signor __________ risulta attualmente ancora iscritto come amministratore
unico.
Per gli stessi motivi già citati in precedenza, il signor
__________, è stato chiamato a risarcire l'importo di Fr. 3'155.40 relativo ai
contributi dovuti per il l. e il 2. trimestre 2000. Egli non ha elevato
opposizione contro la nostra decisione di risarcimento danni per cui è tenuto
al pagamento di Fr. 3'155.40.
II signor __________ è stato chiamato a risarcire l'intero
ammontare di cui la Cassa ne è stata privata dopo le procedure d'incasso
avviate nei confronti della __________.
Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministratore é ritenuto
responsabile non solo per il mancato pagamento dei contributi correnti, ma
anche per quelli che erano già scaduti al momento dell'assunzione del suo
mandato in seno al CdA in quanto il dovere di sorveglianza é esteso anche ai
contributi scaduti (cfr. RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).
Va inoltre rilevato che la dichiarazione del 20 aprile resa dal
signor __________, di assumersi in pratica tutti i debiti societari e
scagionare di conseguenza l'amministratore unico dal suo operato, non hanno
rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS. Dette dichiarazioni
devono essere piuttosto inserite in una procedura civile del rapporto tra i
due.
(…)
Facciamo da ultimo presente che il conteggio relativo all'anno
2000, allegato alla presente petizione, è stato allestito in base al relativo
quaderno dei salari che pure alleghiamo. Lo stesso è stato reperito
direttamente presso gli uffici della __________. Si fa tuttavia notare che per
il dipendente __________, gli stipendi sono stati versati dall'Ufficio
Insolvenza, della Cassa __________ di compensazione AVS a __________, non
essendo stati versati dal datore di lavoro.
In questa circostanza si può affermare che la __________ si è
trovata in questa situazione fallimentare proprio a causa della negligenza dei
propri amministratori che, se al contrario avessero adottato le procedure
previste dall'art. 716a CO "attribuzioni inalienabili", molto
probabilmente non si giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento
danni qui contestata. Infatti già dall'inizio del rapporto con la nostra Cassa
non sempre i contributi venivano regolati puntualmente alla loro scadenza. Per
il loro incasso si doveva procedere all'emissione di precetti esecutivi.
(…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta
3 dicembre 2001 il convenuto, rappresentato dall'avv. __________, ha sollevato
eccezione di nullità in quanto la petizione non è stata firmata (cfr. doc. _,
pag. 2).
Su questa
problematica il TCA ha deciso in data 13 dicembre 2001 (cfr. doc. _) ordinando
alla Cassa di produrre una copia della petizione munita di firma (per i motivi
si rimanda all'ordinanza in parola).
Nel
merito il convenuto ha ribadito quanto sostenuto in sede di opposizione,
precisando:
"
(…)
Per principio giuridico generalmente valido ed in
forza del rinvio al CPC sancito dall'art. 23 L di procedura per le cause al TCA,
la petizione deve contenere, a pena della sua nullità, la data e la firma delle
parte o del suo patrocinatore.
L'allegato di petizione intimato al convenuto
signor __________ non risulta firmato (cfr. doc. _). Nemmeno firmata è la
petizione unita al fascicolo processuale, come verificato dallo scrivente
legale in data 28 novembre 2001 presso la cancelleria del TCA.
Se ne conclude pertanto che la petizione 14
novembre 2001 della Cassa AVS __________ sia nulla per vizio di forma
insanabile e come tale da respingere già in ordine.
(…)
Il convenuto è stato amministratore unico della
fallita __________, dal 1° maggio 2000 al 19 settembre 2000, data quest'ultima
dell'apertura del fallimento a carico della prefata società. II signor
__________ ha assunto la carica di amministratore della società per conto di
tale __________, e meglio come risulta dalla dichiarazione 20 aprile 2000 qui
di seguito prodotta.
II convenuto non è riuscito a raccogliere immediatamente, ad
inizio del proprio mandato, tutti gli elementi utili a valutare lo stato della
società. Egli ha tuttavia potuto appurare che al più tardi dal giugno 2000 in
poi non vi erano più dipendenti stipendiati. Gli eventi si sono poi succeduti,
nel senso che già il 19 settembre 2000 la Pretura di __________ ha aperto il
fallimento a carico della __________. Gli impegni noti al convenuto
riguardavano unicamente fornitori dello Snack-Bar __________ gestito dalla
società, o meglio dal __________ tramite la SA.
Se ne conclude pertanto già di principio, che il convenuto non può
essere reso responsabile per il pagamento degli oneri pregressi. II tutto in
conformità alla relativa giurisprudenza federale in materia. Di questo ne dà
conto anche l'attrice ove specifica che la ditta è stata affiliata presso di
lei dal 1 ° settembre 1999 al 30 settembre 2000.
(…)
Relativamente alla posizione in cui egli si collocava all'interno
dell'azienda, non risulta che egli abbia mai commesso una qualsiasi negligenza
e/o abbia agito con intenzione a danni della Cassa. Si nega quindi ogni sua
responsabilità legale. Tanto più che nel caso concreto la Cassa si è limitata
alla circostanza dell'iscrizione a RC del convenuto per sancire una sua
responsabilità, quando invece giurisprudenza e dottrina sono concordi
nell'affermare che tale criterio meramente formale non è decisivo (cfr. DTF 111
V 178). L'attrice nemmeno tenta di abbozzare se ed in quale misura
l'interessato sia stato in grado di agire e determinare la volontà sociale
quanto al pagamento dei contributi reclamati.
Già si è detto che relativamente ai contributi 2000 questi
dovevano semmai essere pagati da __________, amministratore de iure, risp. da
__________ e da __________, amministratori di fatto e azionisti della società,
l'uno sino a fine aprile 2000, l'altro da quella data in poi.
Ripetesi che quale nuovo amministratore subentrato a maggio 2000
al convenuto non è imputabile alcuna responsabilità per oneri pregressi, posto
che egli ha subito messo in atto tutte le verifiche del caso volte a stabilire
l'esistenza di scoperti e che il fallimento è subentrato a breve termine, prima
che egli avesse l'occasione di dismettere la propria carica o trovare una
soluzione economica ai problemi che le ricerche andavano abbozzando.
Si torna a contestare ogni danno quantificato in sede decisionale
e ora giudiziaria.
Infine, non vi è un nesso causale fra l'attività svolta dal
convenuto e il presunto (e contestato) danno subito dalla Cassa AVS.
Prove: doc.,
testi, richiamo dalla Pretura di __________, risp. dall'UEF di __________ degli
incarti in re __________
Errata la citazione della giurisprudenza federale operata
dall'attrice. E' infatti noto, che l'amministratore subentrante non si accolla
sic et simpliciter gli oneri pregressi. Egli deve, non appena assunto il
mandato, valutare l'effettiva situazione economica in capo alla società da lui
gestita e dopodiché agire di conseguenza. II convenuto, nel caso di specie, si
è subito attivato per verificare l'eventuale stato debitorio della __________.
__________ gli ha consegnato con notevole ritardo la documentazione richiesta,
tranquillizzandolo tuttavia quanto all'assenza di impegni. Infatti, la società
non aveva più impiegati, circostanza che faceva cadere eo ipso ogni ipotesi di
contributi sociali dovuti per l'anno corrente. Dopodiché è intervenuta la
dichiarazione di fallimento, senza che il convenuto abbia avuto il tempo di
prendere le necessarie disposizioni intese a risanare la situazione o di
rinunciare al mandato e dunque alla sua responsabilità. (…)"
(Doc. _, pag. 2-3 + 5-6)
1.6. Con decreto
14 dicembre 2001, questo TCA ha respinto l'istanza di chiamata in causa del 3
dicembre 2001 (cfr. doc. _).
1.7. Con
osservazioni 14 novembre 2001, la Cassa ha osservato:
"
(…)
Osservazioni al pto. C:
Si contesta inoltre il fatto che il signor __________ era a
conoscenza unicamente degli scoperti dei fornitori dello Snack Bar __________.
A questo proposito rammentiamo che il signor __________ aveva la
possibilità di richiedere un estratto conto direttamente presso la nostra
Cassa.
Possiamo in questa circostanza affermare che il signor __________
non si è minimamente attivato affinché i contributi venissero saldati
puntualmente alla loro scadenza, nemmeno dopo aver ricevuto, già dal mese di
giugno 2000 il primo precetto esecutivo.
Osservazioni al pto. D:
Alla petizione inoltrata al Lod. TCA, vi erano allegati le
dichiarazioni di salario (reperite nel corso della revisione effettuata presso
il signor __________), i relativi conteggi e il dettaglio con le date e gli
importi delle varie richieste di pagamento.
Queste sono a disposizione presso il Lod. TCA, come lo erano
quando il patrocinatore del convenuto ha voluto verificare la legittimità della
petizione." (Doc. _)
1.8. Con scritto
21 dicembre 2001, il legale del convenuto ha osservato quanto segue:
" preso
atto che la Cassa AVS __________ ha inoltrato il 17 dicembre 2001 la petizione
firmata,
preso atto che ai sensi della massima giurisprudenza federale
(cfr. a titolo esemplificativo la sentenza 12 giugno 2001, inc. __________) la
completazione o la rettifica degli atti giudiziari è ammessa unicamente se e in
quanto il termine per sanare il vizio non sia ancora spirato,
considerato ancora, che va esaminata d'ufficio l'osservanza del
termine di trenta giorni posto dall'art. 81 cpv. 3 OAVS per promuovere l'azione
di risarcimento dei danni, ricevuta l'opposizione, pena la perenzione del
diritto al risarcimento,
si solleva con la presente formale eccezione di intervenuta
perenzione del diritto a rivendicare un qualsivoglia danno dal signor __________,
stante che l'atto processuale formalmente valido è stato introdotto dalla Cassa
AVS avanti cod. lod. Tribunale il 17 dicembre 2001 e datando l'opposizione
proposta dal convenuto del 18 ottobre 2001." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Il convenuto
con scritto 21 dicembre 2001 ha dichiarato di mantenere l'eccezione di
perenzione ex art. 81 cpv. 3 OAVS (cfr doc. _). Come già indicato con ordinanza
13 dicembre 2001, cui si rimanda per le motivazioni (cfr. doc. _), l'eccezione
deve essere respinta.
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076;
DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei
contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC
1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement
de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
2.4. Nella
fattispecie il convenuto, in sede di opposizione, contesta l'importo del danno
sostenendo che i conteggi e la relativa pretesa risarcitoria non sarebbero
conformi ai salari effettivamente versati.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97,
STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).
In
concreto, per quanto riguarda l'affermazione di __________ secondo la quale i
salari presi in considerazione per la determinazione del danno e indicati sulla
dichiarazione dei salari, sarebbero stati solo dichiarati e non versati, questo
TCA non può che attenersi alla dichiarazione dei salari prodotta in causa,
dalla quale si evince l'entità dei salari versati nel 2000 (fr. 48'819.85, cfr.
doc. _).
La questione a sapere se i salari sono stati
realmente incassati dai dipendenti nel periodo in questione può comunque
rimanere indecisa.
Anche se
il salario non fosse stato effettivamente versato si dovrebbe giungere allo
stesso risultato.
Infatti,
il TCA in una sentenza del 25 gennaio 1995 nella causa C., inc. LAVS 52 103/94,
ha deciso che:
"
(…)
Perciò, il TFA già nel 1961 aveva avuto occasione
di precisare (RCC 1961, pag. 416 consid. 1):
" Que
certaines cotisations aient ou n'aient pas été déduites du salaire ne
change rien à l'étendue du dommage: dans les deux cas, l'assurance se voit
frustrée de cotisations qui lui reviennent."
Quindi il danno della Cassa del quale risponde il
datore di lavoro che ha violato le prescrizioni, si estende su tutti i
contributi dovuti e non pagati.
In particolare il datore di lavoro non può
sottrarsi al suo dovere di risarcire la Cassa, sospendendo oltre che il
pagamento dei contributi pure il pagamento dei salari.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a
versare su detti salari, siano essi dovuti o versati, acconti mensili o
trimestrali, nonché il conguaglio di fine anno quale pagamento dei contributi
sociali. Se non lo fa egli viola le prescrizioni, per cui se alla Cassa ne deriva
un danno egli può essere chiamato a rispondere. (…)"
Il TCA, con una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa R.N e
S.N., 31.97.13-14, si è chinato su un altro caso simile ed ha stabilito che:
"
(…)
Per quanto riguarda, infine, l’ammontare del
danno si osserva che esso corrisponde all’importo dei contributi che il datore
di lavoro era tenuto a versare alla Cassa in virtù delle disposizioni della
LAVS.
I contributi sono dovuti a partire dall’istante
in cui sorge il diritto al salario. Il datore di lavoro non può quindi
sottrarsi al dovere di risarcire il danno sospendendo il pagamento dei salari
pur esercitando un'attività lucrativa (RDAT II 1995 p. 371 e giurisprudenza ivi
citata).
In tali circostanze quindi infondata è l’allegazione
dei coniugi N., secondo cui il danno non va risarcito, in quanto durante il
periodo in cui sono sorte le difficoltà finanziarie, gli interessati e i figli
non hanno più percepito il salario.
Inoltre, in caso di contestazione del danno,
incombe al convenuto rendere verosimile quali poste non sono corrette.
(…)"
Inoltre va rilevato che i
contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in
cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di
attività lucrativa durante la quale il salariato era soggetto a obbligo di
contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i
contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente
realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Nell'ambito della LADI,
ad esempio, è richiesto che il lavoratore abbia esercitato un'attività
salariata soggetta a contribuzione (DTF 113 V 352).
Di conseguenza, non è determinante sapere se effettivamente il salario sia
stato versato al lavoratore.
Recentemente, in una
sentenza del 7 dicembre 2001 nella causa J., H 186/01, consid. 3, il TFA ha
ribadito il concetto precisando quanto segue:
"
(…)
3.- En l'espèce, la recourante ne conteste ni sa
qualité d'organe de la société, ni le calcul du montant de 12 009 fr. Elle
soutient, en revanche, d'une part, que ce montant correspond aux cotisations
afférentes à son propre salaire, par 153 426 fr. 25, et que, cette somme
n'ayant pas été encaissée dans l'espoir de voir la situation économique de la
société se redresser, elle ne pouvait donner lieu à la perception de
cotisations, si bien que la somme de 12 009 fr. réclamée par la caisse ne
constituerait pas un dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Elle conteste, d'autre
part, avoir commis une quelconque négligence.
a) La cour de céans ne saurait suivre la
recourante dans son argumentation. Conformément aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1
LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont
calculées en pourcent du revenu provenant de l'exercice d'une activité
lucrative. Elles sont retenues lors de chaque paie et doivent être versées
périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Les
modalités de paiement du salaire, convenues entre employeur et employé, demeurent
sans incidence sur la perception des cotisations. Ainsi, les parties aux
rapports de travail peuvent-elles convenir d'un paiement en espèce ou du
versement du salaire sur un compte. Selon la jurisprudence, dans cette dernière
hypothèse, un revenu est réputé réalisé et donne lieu à la perception de
cotisations au moment où il est porté en compte (RCC 1976 p. 87 consid. 2 à 4).
La recourante ne soutient pas avoir purement et simplement renoncé, d'emblée, à
percevoir toute rémunération de son employeur malgré l'activité qu'elle
continuait à déployer. Elle explique, au contraire, en avoir différé
l'encaissement dans l'attente d'une amélioration de la situation économique et
d'un redressement de la société. Dans l'intervalle, ses créances de salaire ont
alimenté son compte courant «actionnaire J.________», qui présentait un solde
créancier de 153 436 fr. 25 lors de la cessation d'activité de la société,
selon le bilan pour l'année 2000. Force est ainsi de constater que la
recourante, en tant qu'employée, a bien réalisé ces revenus, même si elle n'a
pu, en définitive, obtenir le paiement du solde créancier de son compte courant
après la faillite de la société. Elle ne peut dès lors rien déduire en sa
faveur de cette dernière circonstance en relation avec l'obligation qui lui
incombe, en qualité d'organe de la société, de réparer le dommage résultant du
non-paiement de cotisations d'assurances sociales sur le montant de ces
salaires. Il est, au demeurant, douteux que le montant du dommage, par 12 009
fr., ait pu correspondre, comme le soutient la recourante, aux seules
cotisations qui devaient être déduites de son salaire, pour lequel, à fin 1998,
un montant de 1000 fr. par mois - sans commune mesure avec la somme de 153 436
fr. 25 à laquelle elle se réfère - était annoncé par son employeur à la caisse.
b) Dans un second moyen, la recourante soutient
qu'ayant volontairement renoncé, dans l'attente d'une embellie conjoncturelle,
à encaisser ses propres salaires, une négligence grave ne saurait lui être
reprochée en relation avec le non-paiement des cotisations afférentes à ce
revenu. La recourante n'allègue toutefois - devant la cour de céans pas plus
qu'en première instance - aucune circons- tance sérieuse et objective au sens
de la jurisprudence précitée (supra, consid. 2), qui lui aurait permis de
penser qu'elle pourrait s'acquitter des cotisations échues dans un délai
raisonnable. Or, le seul espoir hypothétique d'une amélioration de la situation
économique, ne constitue pas une telle circonstance si bien qu'on ne saurait
reprocher aux premiers juges d'avoir admis que son comportement était imputable
à une négligence grave (…)".
Nel caso di specie va
precisato che non c'è stata rinuncia di salario, ma eventualmente una
sospensione del pagamento in attesa di liquidità per procedere al versamento
dei salari. Inoltre l'attività non è stata interrotta.
Visto quanto sopra,
l'importo del danno fatto valere dalla Cassa è corretto. L'ammontare del danno
è di fr. 5'687.90.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 25 aprile
2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
2.8.1. __________
sostiene di aver assunto la carica di amministratore unico della società su
esplicita richiesta dell'azionista unico __________, il quale avrebbe gestito
la società con piena fiducia del convenuto. __________ gli avrebbe anche
rilasciato una dichiarazione con la quale lo stesso __________ lo esonerava da
ogni responsabilità in relazione ai debiti della società.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001
nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B.,
H 446/00, consid. 4a).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ (presunto organo di fatto della società), bensì anche
e soprattutto all'amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000
nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a
dire che era __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della
società.
Tutto ciò
non è sufficiente.
Il
convenuto, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di
amministratore unico di una società anonima, non ha svolto un sufficiente
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA
non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997
nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i
contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard,
Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS,
RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B.,
H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15
dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto __________, non giustifica comunque la passività di
__________. Egli non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza
che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei
propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Il
convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Il convenuto
avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Anzi nella fattispecie
egli doveva prendere visione di tutta la contabilità e verificare, prima di
accettare il mandato, se la ditta aveva arretrati contributivi (cfr. qui di
seguito consid. 2.7.2).
Essersi
fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli avrebbero
permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr.
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001
nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che
navigava in brutte acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e
precettarla.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Se è vero che
l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
- tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero
che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H
38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid.
3b).
Per quanto
attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ c, si ricorda in questo
contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di
verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag.
269), dovere che risulta accresciuto quando
si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr.
STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5
novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5
aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
Quanto al
fatto che __________ abbia esonerato __________ da ogni responsabilità (cfr.
doc. _), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera
questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra i due convenuti
(cfr. STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5;
STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)
2.9. Il convenuto
sostiene di non poter essere reso responsabile del pagamento degli arretrati
contributivi precedenti l'assunzione della carica di amministratore unico.
In
concreto il convenuto è entrato a far parte del CdA il 25 aprile 2000. Ora, al
momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati
contributivi (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire
dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag.
300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza
ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al momento
dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la
società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr. SVR
1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio
di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno
verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr. SVR
1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
La
fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta.
Infatti nel 1999 rispettivamente nel 2000 non si era ancora verificato un danno
ai sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile o
gravemente indebitata al momento dell'assunzione della carica di amministratore
unico da parte di __________ (cfr. doc. _). Il fallimento della ditta è stato
dichiarato il 19 settembre 2000 e sospeso per mancanza di attivi il 16 ottobre
2000 (FUSC del __________ 2000)
Quindi
alla luce di quanto detto sopra, il convenuto deve essere condannato al
pagamento dei contributi non soluti nel 2000.
2.10. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale
deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove
circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5
novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (DTF 124 V 94 consid. 4b,
122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso in esame, la documentazione
acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito alla
presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre prove.
In particolare non è
necessario procedere al richiamo degli incarti presso la pretura e L'UEF, in
quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità
di __________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5
novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.).
La
richiesta di audizione testimoniale è invece stata formulata, contrariamente a
quanto prescritto dalla giurisprudenza federale (cfr. STFA del 4 febbraio 2002
nella causa C., H 194/01, consid. 3c) senza indicare i nomi dei testi né su
cosa gli stessi dovrebbero esprimersi, per cui non viene presa in considerazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS
__________ l'importo di
fr.
4'382.70.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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