AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.20
Data decisione, Autorità:
10.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00020
ZA/nh
Lugano
10 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 22 agosto
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________
contro
__________,
rappr. da: st.leg. __________,
in relazione
alla fallita
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ 1998 (cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nella gestione di esercizi pubblici, l'acquisto, la vendita,
l'importazione e l'esportazione di beni in genere, ecc. (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 12 giugno
1998 fino al 3 novembre 1999, con diritto di firma individuale. La radiazione
venne pubblicata il 9 novembre 1999 (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS __________ in
qualità di datrice di lavoro dal 16 giugno 1998 al 30 marzo 2000 per la
gestione del Bar __________.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998. La
Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide
ed a promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. _).
In data 4
agosto 2000 e 2 novembre 2000 l'UF di __________ ha rilasciato 3 attestati di
carenza beni per un totale di fr. 9'350.40 (cfr. doc. _).
Con
decreti del 21 marzo 2001 e 25 giugno 2001, la Pretura del Distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della
procedura per mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del
__________).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha
anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul
Foglio Ufficiale svizzero.
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 9 luglio 2001 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ e __________, in via solidale tra di loro, due
decisioni di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 13'129.05 concernente i
contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non versati nel 1998 e 1999 (cfr. doc.
_).
1.3. Con
opposizione 26 luglio 2001, __________, rappresentata dallo studio __________,
respinge l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che una
sua eventuale responsabilità sarebbe data solo se, nel momento in cui è uscita
dal CdA, non avesse istruito il subentrante amministratore (in casu il signor
__________, che, a detta della convenuta, avrebbe comunque sin dall'inizio
amministrato di fatto la ditta).
Ad
occuparsi della gestione effettiva della società sarebbe stato sempre solo
__________ (cfr. doc. _)
1.4. Con
petizione 22 agosto 2001, la Cassa, precisando dapprima che __________ non ha
interposto opposizione, ha postulato la condanna di __________ motivando:
"
Con queste affermazioni, la signora __________,
ribadisce la sua estraneità alla conduzione commerciale. Di conseguenza, si
deve intendere che la sua presenza nel Consiglio di amministrazione è da
considerare unicamente come prestanome.
Questo anche in base all'affermazione secondo la
quale il signor __________ sarebbe da considerare amministratore di fatto nel
periodo in cui la __________ era amministratrice unica.
La signora __________, era membro del Consiglio
di amministrazione della società come amministratrice unica. In questa veste,
doveva, secondo l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni
diligenza. Questa va oltre la prudenza che si é usi osservare nei propri affari
(DTF 99 Il 179).
Come detto in precedenza, la signora __________,
si difende argomentando che ha svolto la sua attività come prestanome. Tuttavia
questa circostanza non é sufficiente a liberarla. Un'amministratrice diligente
non può lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi
sociali alla Cassa. Non può inoltre estraniarsi dai problemi della società
adducendo che altri si occupavano della gestione.
Praticamente vi é quindi modo di credere che, la
signora __________, lasciava ad altri la gestione vera e propria della società.
In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha
già avuto modo di decidere che una simile circostanza non può essere
considerata come scusante nei confronti della Cassa per il mancato pagamento
dei contributi.
Essendo la signora __________ uscita dal
Consiglio di amministrazione con il 3 novembre 1999, la sua responsabilità, per
il mancato pagamento dei contributi si estingue con la fine del 3. trimestre
1999.
Per meglio documentare l'ammontare rimasto
scoperto di Fr. 29'656.95 alleghiamo i quaderni dei salari per gli anni 1998,
1999 e 2000 nonché i relativi conteggi. Alleghiamo pure il dettaglio con
l'indicazione delle date di emissione dei conteggi trimestrali, delle diffide,
dei precetti esecutivi e dei relativi importi.
In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di
una società anonima deve "vigilare sulle persone incaricate della gestione
affinché esse rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di
amministrazione deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono
sottoposti; domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e
interverrà se costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag.
106).
L'amministrazione non può delegare l'obbligo di
vigilare sulle persone incaricate della gestione e della rappresentanza
affinché esse rispettino la legge (art 716 CO), altrimenti l'essenza medesima
dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua
esistenza (cfr, STCA del 30.05.1988, inc. AVS __________, consid. 2.2.5).
Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione
avesse adottato queste procedure, molto probabilmente non si giungeva
all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti
già dal 1990 non sempre i contributi venivano regolati puntualmente alla loro
scadenza. Per il loro incasso si doveva procedere all'emissione di precetti
esecutivi. I contributi relativi al 1. ‑ 2. e parte del 3. trimestre 1999
sono stati pagati. Tuttavia per tutti i contributi richiesti, sistematicamente
sono state iniziate procedure esecutive." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
13 settembre 2001 la convenuta, rappresentata dallo studio __________, ha
ribadito il ruolo predominante nella gestione della società da parte di
__________, precisando:
" (…)
Se è vero, e lo si ribadisce, che __________, al
di là della carica formale assunta, non ha mai svolto un ruolo attivo nella
gestione della società e che l'amministrazione de facto della stessa società è
sempre stata di competenza di __________, ciò che importa nel caso in esame è
di verificare se la qui convenuta abbia o meno adottato la diligenza e le
precauzioni necessarie per evitare che, nell'esercizio della propria funzione,
si producessero pregiudizi a danno della società, dei suoi azionisti e dei suoi
creditori.
Questa premessa è necessaria per segnalare alla
lodevole Autorità giudicante che __________, persona oggettivamente priva
dell'esperienza e della competenza necessarie per dirigere una società, aveva
da subito considerato opportuno avvalersi di una persona che avesse le
necessarie competenze nella conduzione di un esercizio pubblico (si ricorda
infatti che l'attività societaria consisteva nella gestione dell'esercizio
pubblico denominato "Bar __________ "). Prova ne è che solo 11 giorni
dopo la costituzione della __________ A, veniva conferita una Procura individuale
in favore del Signor __________, persona collaudata nella conduzione di
esercizi pubblici e che era pertanto entrata a far parte della società proprio
in virtù di questi requisiti.
Il conferimento della Procura individuale in
favore di __________ ha dunque da considerarsi come una delega
dell'Amministratrice unica inerente alla conduzione quotidiana della società e
pertanto pure alla gestione del personale ed ai conseguenti obblighi di
pagamento dei contributi AVS.
Ben presto __________ ha potuto realizzare che in
quest'ottica la sua carica di Amministratrice unica era di fatto sprovvista di
qualsivoglia portata pratica ed è proprio per questo motivo che all'inizio del
mese di novembre 1999, la situazione di fatto venne formalizzata con l'uscita
dalla __________ da parte di __________ e la contestuale assunzione della
funzione da parte di __________.
In considerazione dì quanto precede, è pertanto
necessario verificare, alla luce degli art. 52 LAVS e 754 CO, se __________
abbia opportunamente adottato (rispettivamente trascurato di prendere) quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella
stessa situazione.
Nella fattispecie questo esame si concretizza nel
valutare se la qui convenuta abbia preso le necessarie misure nel scegliere,
istruire e sorvegliare la persona a cui aveva delegato la gestione della
società.
Per quanto riguarda la scelta dì __________,
__________ non poteva avere alcun ragionevole dubbio sul fatto che lo stesso
non sarebbe stato in condizione di svolgere le mansioni delegate, in
considerazione proprio della già citata esperienza in materia di __________.
In merito alla cura in istruendo prestata
dalla qui convenuta, si può pacificamente affermare che, essendo __________
entrato da subito a far parte dell'amministrazione della società ed essendo lo
stesso, come già visto, provvisto di una competenza funzionale altamente più
qualificata di quella della convenuta, egli non necessitava e non poteva
ragionevolmente beneficiare, di alcuna istruzione da parte della Signora
__________.
Infine, per quanto attiene alla cura in
custodiendo che __________ avrebbe dovuto osservare nei confronti del
Procuratore, si ritiene che sarebbe semplicemente paradossale pensare che una
persona che decide di delegare la gestione dell'attività ad una persona
"collaudata", sia in condizione di esercitare un efficace
sorveglianza sull`"esperto" designato proprio per sopperire alle
proprie lacune funzionali.
In concreto ed in conclusione __________ non
avrebbe mai potuto nemmeno immaginare che __________, con la propria
esperienza, si sarebbe astenuto dall'esercizio di una delle più importanti ed
evidenti competenze delegate, ovvero il pagamento dei contributi paritetici
dovuti alla __________; ma non solo, la qui convenuta tantomeno avere, data
l'immediata entrata in società del __________, alcun ragionevole dubbio che
costui non avesse le adeguate conoscenze della situazione societaria perché si
premurasse di evaderne le incombenze.
Queste considerazioni finali acquisiscono particolare
importanza alla luce della giurisprudenza del TFA, secondo la quale, nel caso
di cambiamento dell'organo gestionale di una società, il nuovo amministratore
ha il dovere di vegliare affinché vengano versati non solo i contributi
correnti ma pure quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli
non faceva ancora parte del Consiglio d'Amministrazione, poiché esiste in
entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire dell'organo e
il non pagamento dei contributi.
Le incombenze nei confronti dell'attrice erano
pertanto di esclusiva competenza di __________." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a
fr.13'129.05.
Del resto
la convenuta non ha contestato l'importo del danno.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V
consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dal 12 giugno
1998 fino al 3 novembre 1999, con diritto di firma individuale.
2.7.1. In sostanza
la convenuta sostiene che ad amministrare la società sarebbe stato sempre e
solo __________, in quanto quest'ultimo era persona capace e di esperienza.
Ella avrebbe quindi delegato il compito di gestire la società a quest'ultimo,
compreso il pagamento degli oneri sociali.
Accettando
il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 5 novembre 2001
nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA del 31 agosto 2001, nella causa B.,
H 446/00, consid. 4a).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ (presunto organo di fatto sin dal giugno 1998), bensì anche
e soprattutto all'amministratrice unica __________, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000
nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a dire
che era __________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della società,
in quanto persona capace ed esperta nella conduzione di esercizi pubblici.
Tutto ciò
non è sufficiente.
La
convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di
amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate
della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge,
dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA del 25
luglio 1991 nella causa V.E. ;cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa
G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les
développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances
relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991,
pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto di __________, non giustifica comunque la passività
di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza
che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei
propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
La
convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società
anonima, accontentarsi di sapere di aver delegato la gestione della società a
persona competente. Del resto la ditta non si è comunque salvata, anzi ha
navigato in cattive acque sin dall'inizio. La convenuta avrebbe dovuto
verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa.
Essersi
fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H
115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque da diverso tempo,
ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal 1998.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che
l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
- tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero
che la delega non lo esime dal vigilare affinché le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non
pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società
anonima. Ella ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di
diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere
che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un'amministratrice
unica (cfr. STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00,
consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr.
anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa di compensazione
__________ fr. 13'129.05.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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