AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.57
Data decisione, Autorità:
06.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00057-59
ZA/tf
Lugano
6 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 novembre
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
2.
__________,
3.
__________,
2.,3. rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La società
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di commercio il
__________ 1992 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
Lo scopo
sociale consisteva nel commercio di pneumatici e nastri trasportatori di
cinghie trapezoidali e rappresentanze in genere, ecc.
__________,
é stato designato membro del CdA dalla costituzione della società sino al 15
dicembre 1998, data delle sue dimissioni, con diritto di firma individuale
(cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
e __________ sono stati designati membri del CdA dalla costituzione della
società sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc.
31.2000.57.
La
società __________, è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di
datrice di lavoro dal 1°novembre 1992 al 28 febbraio 1999.
La
società è entrata in mora con il pagamento dei contributi.
Di
conseguenza la Cassa ha inviato sistematicamente le diffide di pagamento dal
mese di febbraio 1996 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di
dicembre 1996 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
Con
decreto 31 agosto 1999 del Pretore del Distretto di __________ è stata
dichiarata l'apertura del fallimento, mentre con decreto del 12 novembre 1999
la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza di attivi ai sensi
dell'art. 230 LEF (FUSC del __________1999).
La Cassa
ha insinuato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti del Distretto di __________ il
proprio credito di fr. 49'540.45 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non soluti dal 1997 al 1998, per quest'ultimo anno fino al mese di febbraio,
dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
In data 6
dicembre 1999 la procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per
mancanza di attivi, in quanto nessun creditore ha anticipato le spese (cfr.
doc. _, Inc. 31.2000.57).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 2 ottobre 2000 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________, __________, __________ e __________ quattro distinte decisioni di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS. Nei confronti di __________, __________ e
__________ per fr. 49'540.45 in via solidale con __________ limitatamente
all'importo di fr. 47'420.40 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
1.3. Alle
decisioni gli ex amministratori della __________, all'esclusione di __________
i, si sono tempestivamente opposti.
__________,
con opposizione 26 ottobre 2000, sostiene di non essersi occupato della
gestione della società e di non aver compreso all'epoca della sua entrata cosa
volesse significare far parte di un CdA.
Nel corso
del 1995-1996 egli si sarebbe accorto che la situazione stava precipitando, ma
le promesse di un pronto riscatto mediante apporto di capitali lo avrebbero
rassicurato. Egli si sarebbe licenziato in quanto negli ultimi 5 mesi non gli
fu più corrisposto il salario. La sua situazione economica sarebbe inoltre
peggiorata essendo egli in disoccupazione da due anni.
L'opponente
riconosce inoltre di essersi fidato dei membri del CdA e soprattutto del padre,
peccando d'ingenuità (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
e __________, rappresentati dall'avv. __________, con opposizione 2
novembre 2000, sostengono che a loro non sono mai stati attribuiti compiti
amministrativi e che non fu loro mai consentito di interferire nell'attività
dei veri amministratori della ditta, __________, __________ e __________ (cfr.
doc. _, Inc. 31.2000.58-59).
1.4. Essendosi
__________, __________ e __________ opposti, in diversi momenti, alle
rispettive decisioni di risarcimento, con petizione 24 novembre 2000 la Cassa
ha chiesto al TCA che i tre convenuti vengano condannati a risarcirle
solidalmente il danno ex art. 52 LAVS. Più precisamente l'amministrazione
chiede che __________ e __________ vengano condannati a risarcirle il danno di
fr. 49'450.45 per i contributi paritetici non versati dalla ditta __________
nel 1997, 1998 e 1999, con vincolo di solidarietà con __________ limitatamente
all'importo di fr. 47'420.40 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
Nel
merito della vertenza la Cassa ha osservato che:
"
Dalle opposizioni non traspare un atteggiamento
determinato dei convenuti, che invece avrebbero dovuto assumere, alfine di
evitare l'insorgenza di una loro personale responsabilità.
L'assenza di indicazioni in tal senso, permette
di concludere che essi hanno passivamente accettato che altri gestissero la
società. Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che il
mandato conferiva loro, non scagiona i convenuti dalla responsabilità ex art.
52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W.P. S.B.) e ciò in considerazione dal
fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche per omissione.
Prove: C.S.
3.2
Secondo la giurisprudenza, ogni membro del CdA
deve informarsi o farsi informare periodicamente sugli affari più importati
della società e qualora dovesse emergere il sospetto di un'esecuzione
negligente o scorretta da parte di chi avrebbe ottenuto la delega gestionale, ogni
amministratore è tenuto, anche al di fuori della propria sfera di competenza,
ad intervenire con decisione chiedendo i necessari chiarimenti ed assumendo le
misure del caso.
Dalle opposizioni non emerge che le controparti
si siano attivamente interessate alla gestione della società. Di conseguenza,
la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di
contributi dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave
delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
Secondo la giurisprudenza del TFA, un
amministratore è da ritenersi liberato dalla sua responsabilità, ai sensi
dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato (RCC 1989, pag. 114,
consid. 4), in quanto da quella data non ha più la facoltà di controllo
sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid. 13 = RCC 1983, pag. 475,
consid. 13).
Il signor __________ ha dimissionato da membro
del CdA della società in data 15 dicembre 1998, ragion per cui la
responsabilità dello stesso è limitata ai contributi paritetici insoluti e
scaduti al 30 novembre 1998, pari a fr. 47'420.40.
Ritenuto che il conguaglio per l'anno 1998
ammonta a fr. 22'536.85 (Doc. _) ed essendo quest'ultimo inferiore agli acconti
(Doc. _), esso è l'importo che deve essere considerato per tale anno."
(cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57)
1.5. Con decreto
del 29 novembre 2000 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Con risposta
23 gennaio 2001, __________, rappresentato dallo Studio legale __________ e, si
è riconfermato nella sua opposizione del 26 ottobre 2000, precisando quanto
segue:
"
Orbene, come già evidenziato in precedenza, il
signor __________ non ha mai influito sulla condizione contabile amministrativa
della società, né ha mai potuto farlo poiché da un lato egli non aveva la
necessaria competenza in questo campo e dall'altro il signor __________ ha
sempre tenuto all'oscuro il signor __________ sulla reale gestione della
stessa. Egli non è mai stato informato della reale situazione della ditta, o
meglio, il padre gli ha sempre fatto credere che le cose "si sarebbero
messe a posto". Non per niente, proprio perché il padre gli aveva fatto
credere che la situazione sarebbe stata sanata con un grosso credito che
avrebbe apportato alla ditta la liquidità necessaria, che il signor __________
ha continuato a lavorare malgrado che il salario non gli veniva più versato.
Trascorsi però 5 mesi senza paga e vedendo che
questo fantomatico credito non perveniva malgrado i mesi passassero, egli ha in
seguito deciso di licenziarsi.
A questo proposito si ricorda che non vi è colpa
degli altri membri del Consiglio di amministrazione quando l'incaricato
intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del consiglio o fornisce loro informazioni errate (STFA
7.12.1993 nella causa G.F). Inoltre, per analogia, secondo la giurisprudenza
federale, l'amministratore iscritto a RC, ma di fatto privato dei suoi poteri
non può essere reso responsabile del danno subito dalla Cassa (DTF 114 V 80).
In tutta evidenza il qui convenuto, al di là
della carica che ha ricoperto per parecchi anni, non ha in realtà mai svolto
alcuna funzione in qualità di organo e non è mai stato in condizione di
influenzare in qualche modo la volontà della SA, essendo totalmente privo di
poteri decisionali. La volontà della società era in effetti determinata
esclusivamente dal signor __________, il quale, al contrario del convenuto, era
ben conscio di quanto stava accadendo. Pertanto, nel caso concreto, è fuor di
dubbio che siamo in presenza di violazione intenzionale o di negligenza grave
da parte del convenuto." (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57)
In sede
di risposta il convenuto ha sollevato l'eccezione di perenzione, motivando come
segue:
"
In concreto, l'apertura del fallimento della __________
è avvenuta in data 31 agosto 1999.
Vista l'avvenuta pubblicazione, al momento stesso
dell'apertura del fallimento, la Cassa avrebbe dovuto rendersi conto della
precarietà della situazione in cui versava l'azienda e quindi avere dei dubbi
circa la solvibilità della __________. I contributi oggetto del presente
procedimento non potevano più essere incassati tramite la procedura ordinaria a
partire dal momento dell'apertura del fallimento (DTF 123 V 170 i.f.).
In effetti, il danno subito dalla Cassa deve
essere fatto risalire al momento dell'apertura del fallimento. Il giorno della
sopravvenienza del danno fa partire il termine per la nascita del credito in
riparazione di quest'ultimo, anche se tale credito verrà poi contestato
ulteriormente. (DTF 123 V 16c. 5c e rif. ivi citati).
Già l'esistenza di esecuzioni concernenti crediti
di diritto pubblico dovuti a pubbliche casse e, quindi giusta l'art. 43 LEF
precluse dalla procedura in via di fallimento, avrebbero invero dovuto rendere
attenta l'opponente sul rischio del mancato recupero. In effetti, a quel
momento la Cassa poteva certamente già avere conoscenza dell'ampiezza del
pregiudizio causatole, poiché a fine 1998 / inizio 1999, la __________ subiva
pignoramenti anche da parte degli assicuratori sociali.
Nei confronti della __________, la cui
solvibilità iniziava quindi già a divenire dubbia, la Cassa avrebbe pertanto
dovuto usare un'attenzione accresciuta.
Non vi sono dunque dubbi che il danno per la
Cassa risale al più tardi al momento dell'apertura del fallimento.
Alla luce di tali risultanze, è evidente come la
Cassa __________ abbia mancato della diligenza necessaria ad una corretta
gestione del recupero dei contributi arretrati. Già al momento dei
pignoramenti, sarebbe in effetti stato suo preciso dovere di attivarsi
sollecitamente. Detto comportamento non va in alcun modo tutelato.
Visto quanto sopra, applicando i principi della
più recente giurisprudenza del TFA, la Cassa di compensazione avrebbe, secondo
la diligenza che le è imposta, dovuto conoscere il presunto danno al più tardi
il 31 agosto 1999, motivo per cui le pretese fatte valere in data 2 ottobre
2000 sono perenti ex art. 82 OAVS." (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
1.7. Con risposta
8 febbraio 2001, __________ e __________, rappresentati dall'avv. __________,
si sono riconfermati nella propria opposizione del 2 novembre 2000, precisando
quanto segue:
"
È' dunque scorretto "sparare nel
mucchio" come fatto dalla Cassa. Occorre distinguere fra chi ha delle
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS e chi non ne ha. Non vi può essere
automatismo nell'imputare ai membri del CdA di una società anonima ogni colpa
della stessa, dovendosi procedere caso per caso previa valutazione del ruolo
fattuale e giuridico svolto o da svolgere da un determinato membro.
Nella fattispecie l'amministrazione
"vera" della fallita non ha mai incaricato i convenuti di occuparsi
delle prescrizioni della legislazione connessa alla LAVS. Ai signori __________
non è mai stata conferita nessuna mansione, se non quella di
"figurare" nel CdA della __________, senza un benché minimo potere
decisionale. L'amministrazione della società era affidata a __________ (padre)
e __________ (figlio) __________, a cui si era affiancato il signor __________
(contabile e segretario tuttofare) quale procuratore di nome e di fatto della
fallita.
Prove:
interrogatorio delle parti; testi: __________, e __________
(…)
In casu, ai coniugi __________ non sono mai state
attribuite le pratiche finanziarie della ditta quali stipendi, tasse, imposte,
assunzioni del personale, ecc. Il raggio d'azione dei convenuti, si ripete,
limitato a quanto descritto più sopra, non consentiva loro di intercedere
nell'attività della ditta gestita a piacimento da __________, __________, e
__________.
Si ribadisce perciò l'estraneità degli opponenti
all'obbligo di pagamento di contributi paritetici. La loro firma individuale
non si riferiva ai conti da cui veniva prelevato il denaro per gli stipendi,
rispettivamente su cui venivano trattenute le quote AVS/AI/IPG/AD.
I Signori __________ non hanno mai saputo che la
società era in ritardo con il pagamento dei contributi, per i quali la Cassa
aveva ripetutamente inviato delle diffide. La corrispondenza della fallita,
recapitata direttamente presso gli uffici di __________, non è mai stata loro
mostrata.
__________ e __________, ma poi anche __________,
nell'ambito della gestione della ditta hanno sempre avuto un ruolo chiaro.
Padre e figlio erano i veri padroni della società. Tutto quanto ruotava attorno
a loro. Lo dimostra pure l'atteggiamento assunto dai signori __________ in
corso di causa, al punto che __________ nemmeno ha interposto opposizione alla
richiesta di pagamento della Cassa. Va però condannato il di lui tentativo
(maldestro e anche ingenuo) di "sollevare" suo figlio da
responsabilità e poteri decisionali che quest'ultimo ha sempre avuto, e con cui
ha sempre convissuto. Lo scritto 4 maggio 1999 (allegato del doc. _), che i
signori __________ vedono per la prima volta, non rispecchia assolutamente la
realtà, come i testi potranno senz'altro confermare.
Per contro __________ ha presentato tutta una
serie di motivazioni, che, secondo lui, dovrebbero scagionarlo dal pagamento
dei contributi paritetici arretrati. Interessante notare che, nella sua
"opposizione" del 26 ottobre 2000 (cfr. doc. _), l'amministratore
__________ non attribuisce ai signori __________ incombenze o responsabilità
alcuna, limitandosi a citarli in relazione al periodo della costituzione della
SA. Ciò è particolarmente significativo se si pensa che ciò è stato proferito
da colui che, assieme a suo padre __________, era l'autentico
responsabile/gerente delle sorti della __________." (cfr. doc. _, Inc.
31.2000.58)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. In sede di
opposizione il convenuto __________ ha sollevato l'eccezione di perenzione
sostenendo che la cassa avrebbe dovuto rendersi conto di aver subito un danno
con l'apertura del fallimento del 31 agosto 1999.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto conoscenza
e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono avverati.
Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di termini di
perenzione, che vengono considerati d’ufficio.
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti cfr.
anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della prima
assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121
V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno può
avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo
momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito,
poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui
l'amministrazione del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito
a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid.
5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194
e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i
crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale
giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di
fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento del
deposito della graduatoria.
2.4. Nell'evenienza
concreta, con decreto 31 agosto 1999 del Pretore del Distretto di __________ è
stata dichiarata l'apertura del fallimento. Pertanto è a quel momento che il
danno è sorto. Tuttavia è solo con decreto del 12 novembre 1999 che il Pretore
ha deciso la sospensione della procedura per mancanza di attivi ai sensi
dell'art. 230 LEF (FUSC del __________1999).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, nel caso di una sospensione della procedura
fallimentare per mancanza di attivi ex art. 230 LEF, la Cassa ha conoscenza di
aver subito un danno con la pubblicazione della sospensione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio, per cui da quel momento il termine di un anno
per l’esercizio del diritto al risarcimento inizia a decorrere (RCC 1990 pag.
306 consid. 4bb). Tale principio è stato recentemente confermato dal TFA in una
sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in DTF 126 V 443 ss (anche Pratique VSI
2001 pag. 194 ss):
"
C) Wird der Konkurs weder im ordentlichen noch
im summarischen Verfahren durchgeführt, fallen die zumutbare Kenntnis des
Schädens und der Eintritt desselben in der Regel mit der Einstellung des
Konkurses mangels Aktiven zusammen, wobei der Publikationszeitpunkt der
Konkurseinstellung im Schweizerischen Handelsamtsbaltt (SHAB) massgeblich ist
(ZAK 1990 S. 289 Erw. 4b und S. 290 Erw. 4c/bb; NUSSBAUMER, a.a.O. in ZAK 1991
S. 390).
Voraussetzung für eine ausreichende Kenntnis des
Schädens ist aber, dass die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits alle
tatsächlichen Umstände über die Existenz, die Beschaffenheit und die
wesentlichen Merkmale des Schädens (BGE 116 II 160 erw. 4a mit Hinweis, 116 V
76 Erw. 3b; ZAK 1992 S. 251 unten) sowie die Person des Ersatzpflichtigen
(NUSSBAUMER, a.a.. in ZAK 1991 S. 390) kennt. Da die ausstehende
Beitragsforderung Grundlage für die Höhe des Schädens bildet, kann daher eine
Kenntnis bei der Publikation der Konkurseinstellung nur dann angenommen werden,
wenn die Ausgleichskasse zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage ist, die Höhe
der Beitragsforderung zu beziffern (nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 7. Januar 2000)."
Inoltre va precisato che
il termine annuale è salvaguardato con la consegna in tempo utile della
decisione di risarcimento a un ufficio postale e non con la sua regolare
intimazione al destinatario (cfr. DTF 119 V 97 consid. 4c).
Facendo quindi partire il
termine ex art. 82 cpv. 1 OAVS dalla pubblicazione 26 novembre 1999,
la decisione 2 ottobre 2000, risulta essere tempestiva.
Per questi motivi il credito
risarcitorio non è perento.
2.5. Si ha un danno ai sensi
dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti
all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi
contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo
per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza
del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15,
16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687;
Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations
d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del
danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del
salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i
contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli
interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _, Inc.
31.2000.57), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _,
Inc.31.2000.57), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno ammonta dunque a
fr. 49'540.45.--.
L'importo del danno come
tale non è del resto stato contestato dai convenuti.
2.6. Per definizione, il danno
considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione
in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,
segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.
99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono
innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di
esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e
versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto
pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire
meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi
dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI
1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192
consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non
è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi
dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e
la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne
consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della
Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se
non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608
consid. 5b).
2.7. La cassa di compensazione che
constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle
prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni
paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui.
Incombe allora al datore
di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di
discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza
grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a
circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che,
procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a
salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà
passeggere di liquidità.
Affinché un simile
comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il
datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di
ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo del datore di
lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà
negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza
del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando
questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza
richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve
generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della
stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC 1988 pag. 634
consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).
Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico;
egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione
degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam
in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli
deve conservare un assoluto controllo sugli affari importanti della ditta,
essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali circostanze
legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o potevano
scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193
consid.2b)
2.9. Innanzitutto va precisato
che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in re G.C.; inc.
__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS
non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali
cause di un fallimento.
2.9.1. __________, é stato designato
membro del CdA dalla costituzione della società sino al 15 dicembre 1998, data
delle sue dimissioni, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc.
31.2000.57).
2.9.1.1. Il convenuto sostiene di non
essersi mai occupato della gestione della società, che di fatto era condotta,
con piena fiducia da parte sua, dal padre __________. Egli non avrebbe avuto
nessuna influenza sull'andamento della ditta né alcun potere decisionale.
__________ lo avrebbe
sempre tenuto all'oscuro della reale situazione finanziaria della ditta.
Accettando il mandato di
membro del CdA della __________, __________ ha assunto tutti gli oneri che da
tale funzione derivano (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A.,
H 436/00, consid. 3b).
La responsabilità per il
corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi solo a
__________ (presidente del CdA dal 25 marzo 1992) bensì anche al membro del CdA
__________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella causa
F.S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29
maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Il convenuto afferma che
__________ lo avrebbe rassicurato sul buon andamento degli affari societari, e
che quindi egli si sarebbe fidato delle sue affermazioni.
Al proposito va rilevato
che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli altri amministratori
(rispettivamente il socio gerente di una società a garanzia limitata), quando
l'incaricato alle questioni contributive si sottrae ai suoi obblighi di
informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7 dicembre 1993 in re
G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di essere stato impedito
di accedere alle informazioni relative al pagamento degli oneri sociali.
Nel caso in cui il reale
amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente,
l’effettiva situazione della società agli altri amministratori - segnatamente
per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non potranno essere
ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di compensazione (STFA non
pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio 1993 in re T.B. e STCA
del 31 marzo 1995 in re W.W).
È comunque implicito che,
affinché tale giurisprudenza possa trovare applicazione, l’organo che intende
discolparsi, deve dimostrare che l’effettiva, reale situazione della ditta non
era riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un
amministratore.
Parimenti non vi è colpa
degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione, intenzionalmente
si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti degli altri membri
del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma affidabili (STFA
non pubblicata del 7 dicembre 1993 in re G.F.).
Nella presente fattispecie
le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono sufficienti per liberarlo
della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde __________ non
ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere informazioni in
merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come e quando ha
verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati (ad esempio
interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si é limitato a dire che
__________ lo avrebbe rassicurato e che gli avrebbe promesso che sarebbe giunta
nuova liquidità nella società.
Tutto ciò non è
sufficiente.
Il convenuto, in
violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di membro del CdA di
una società anonima, non ha svolto un sufficiente controllo.
Come ricorda la costante
giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai sensi dell’art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in
particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei
regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto deve, di
principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in
particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati,
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere
irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una
gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano
rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA
non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del
29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid.
3a; Frésard, Les développements récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances relative à la responsabilité del l’employeur selon l’art. 52
LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve
rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni,
i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in
re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi
obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la
prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella
causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa
M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile
del danno.
Il comportamento di
__________, soprattutto l'aver sottaciuto l'effettiva situazione societaria al
convenuto, non giustifica comunque la passività di __________ i. Egli non ha adempiuto
ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va
oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio
1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Il convenuto non poteva,
nella veste di membro del CdA di una società anonima, accontentarsi di semplici
dichiarazioni verbali. Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e
personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla
Cassa.
Essersi fidato delle
dichiarazioni di __________ senza una verifica accurata della situazione
finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del membro del CdA di
una società anonima. I controlli avrebbero permesso al convenuto di appurare la
precaria situazione finanziaria della società (cfr. STFA non pubblicata dell'8
marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b).
E' pur vero che
generalmente all’interno di una parentela stretta, come nel caso che ci occupa,
vige un rapporto di fiducia privilegiato, ma è altrettanto vero che se si
volesse relativizzare gli obblighi di vigilanza all’interno di una "SA
famigliare”, si finirebbe per legittimare la posizione dell’ "uomo di
paglia” a scapito segnatamente dell’amministrazione AVS/AI (STFA non pubblicata
del 31 dicembre 1993 in re M.S. consid. 4). Per questo motivo, l'art. 716a cpv.
1 cifra 5 CO è applicabile nel caso in esame.
Del resto il TFA ha riconosciuto responsabile la moglie di un amministratore,
anch’essa membro del CdA, che non disponeva di una particolare formazione e che
si fidava delle parole “rassicuranti” del marito, senza comunque verificarne la
veridicità (STFA inedita dell’8 gennaio 1990 in re B. menzionata da Frésard,
op.cit., RSA 1991 pag. 165 punto 8). D'altra parte, secondo la giurisprudenza
federale, la moglie che entra in un CdA con il marito deve esercitare
correttamente il suo compito (cfr, RCC 1992, pag 263).
Lo stesso discorso vale
evidentemente per __________, figlio di __________.
Se il convenuto avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione. Se è vero che
l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare compiti
- tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è pur vero
che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b).
Per quanto attiene alla
presunta esclusiva colpa di __________ i, si ricorda in questo contesto che
l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in
relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique
VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella
causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
In sostanza, il
disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua responsabilità ex art.
52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a
qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla
funzione di membro del CdA di una società anonima. Egli ha omesso di verificare
se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una
grave violazione del proprio dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269),
Del resto, la passività a
dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve
essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC
1989 pag. 115).
Siccome __________ ha
provato di aver dato le dimissioni il 15 dicembre 1998, la sua responsabilità è
limitata ai contributi paritetici insoluti e scaduti al 30 novembre 1998, pari
a fr. 47'420.40.
Come rettamente rilevato
dalla Cassa, l'importo del conguaglio considerato per il 1998 ammonta a fr.
22'536.85 (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57), essendo quest'ultimo inferiore agli
acconti per tale anno (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57)
2.9.1.2. Infine, la situazione economica
personale descritta da __________ non è rilevante ai fini della causa poiché
non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di risarcimento ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del condono. Infatti,
secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione
essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito
intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag. 664).
Se il datore di lavoro, o
l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto responsabile, questo
significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza,
per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr. STCA inedita del 18
gennaio 1996 in re F. inc. 31.94.11).
Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.9.2. __________ e __________
sono stati designati membri del CdA dalla costituzione della società sino al
fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _, Inc. 31.2000.57).
I convenuti __________
hanno sollevato gli stessi argomenti del convenuto __________, per cui si
rimanda integralmente a quanto stabilito per quest'ultimo (cfr. consid.
2.9.1.1.).
2.10. Infine, per quanto riguarda la
richiesta di assunzione di prove fatte dai convenuti, corollario del diritto di
essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è utile precisare che sono in
ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del
giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una
circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento
alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza
diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti, Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53 N 24,
pag. 344).
Quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF
(DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In particolare non è
necessario procedere all'audizione testimoniale dei testi proposti dai
convenuti, in quanto il TCA ha sufficienti elementi per determinare le singole
responsabilità degli ex amministratori convenuti.
Non è nemmeno necessario
richiamare dall'UEF di __________ tutti gli incarti relativi alla __________,
in quanto sia la situazione debitoria relativa ai contributi paritetici che il
problema della perenzione, possono essere risolti sulla base della
documentazione depositata agli atti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Le petizione 24 novembre
2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ La succitata è
condannata a risarcire la Cassa __________ fr. 49'540.45, con vincolo di
solidarietà con __________ e limitatamente all'importo di fr. 47'420.40 con
__________.
2.- Le petizione 24 novembre
2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ Il succitato è
condannato a risarcire la Cassa __________ fr. 49'540.45, con vincolo di
solidarietà con __________ e limitatamente all'importo di fr. 47'420.40 con
__________.
3.- Le petizione 24 novembre
2000 nei confronti di __________ è accolta.
§ Il succitato è
condannato a risarcire la Cassa __________ fr. 47'420.40, con vincolo di
solidarietà con __________ e __________.
4.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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