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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.31
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
Omettere di sottoporre il veicolo entro il termine prescritto al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
Incarto
n.
30.2006.31
2933/609
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10
febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 2933/609 del 27 gennaio 2006 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 17 febbraio 2006
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 27
gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre
il veicolo TI __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo
alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni
federali.
Fatti accertati il __________ in
territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1
e 96 ONC;
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare di essersi
dimenticato di effettuare il controllo e chiede la riduzione della multa.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in
diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr;
che per l’art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i
veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione
penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che, come detto, la Sezione
della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme
– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine
prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con
riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 novembre 2005, da cui risulta
che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento del
veicolo in questione è avvenuto il 5 novembre 2001, ossia quattro anni prima del
controllo di polizia avvenuto il 7 novembre 2005);
che l’insorgente non nega la
fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua “stupida
dimenticanza” (cfr. osservazioni all’intimazione di contravvenzione),
chiede la riduzione dell’importo della multa;
che le motivazioni aggiuntive evocate
dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata,
ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a
negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) a prescindere dai chilometri
percorsi dal veicolo e da quanto avvenuto dopo il controllo effettuato da parte
della polizia;
che, contrariamente a quanto
asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del
lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità
dell’infrazione;
che, dopo esame degli atti,
questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una
riduzione dell’importo della multa;
che il ricorso è pertanto
destinato all’insuccesso;
che vista la particolarità del
caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia
ridotta;
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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