AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2006.20
Data decisione, Autorità:
09.11.2006, TCA
Titolo:
Contributi personali per indipendente nel 2002. Determinare i redditi da assoggettare. Determinante è la tassazione 2003A (e non 2001/2002),dove gli utili aziendali dichiarati COMPRENDONO già i redditi straordinari (gli unici tassati fiscalmente),quindi NON vanno aggiunti al reddito netto aziendale.
Raccomandata
Incarto n.
30.2006.20
TB
Lugano
9 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
gennaio 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione definitiva del 28 giugno 2005 (doc. 2) la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti dall’assicurato quale indipendente per il periodo
di contribuzione dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. La Cassa si è fondata
su un reddito aziendale di Fr. 669'158.- (doc. 1) realizzato nel 2002 (dichiarazione dell'Ufficio di tassazione di __________, doc.
1), già comprensivo dei contributi fatturati nel 2002 quale acconto (Fr. 5'700.-). Da quest'importo è stato dedotto il 3,5% del capitale di Fr. 20'000.- investito nell'azienda (doc. 1). Su un reddito
determinante di Fr. 668'458.- sono stati dunque calcolati i
contributi personali ammontanti a Fr. 65'770,55, di cui Fr. 1'269,95
corrispondono alle spese amministrative.
B. In
occasione dell'incontro fra le
parti del 31 agosto 2005 (doc. 3), l'opponente ha contestato il reddito aziendale di Fr. 669'158.- ritenuto dalla Cassa, chiedendo di
rettificarlo in Fr. 135'000.-,
determinato sulla base della notifica di tassazione 2001/2002 (doc. A2) - più il
reddito straordinario di Fr. 180'000.- (doc. A3).
Sulla scorta della
nuova documentazione contabile del 2002 prodotta dall'assicurato e delle sue dichiarazioni, il 15 dicembre 2005 (doc. 5)
la Cassa ha comunicato all'interessato
che c'erano le premesse per
procedere ad un peggioramento della sua situazione contributiva: utile
aziendale di Fr. 563'663,25 +
reddito straordinario di Fr. 180'000.- + contributi AVS/AI/IPG fatturati pari a Fr. 36'398,30 per un reddito determinante di Fr.
770'061,55, meno Fr. 700.- per
il capitale investito uguale a Fr. 769'361,55.
C. Con
decisione su opposizione del 24 gennaio 2006 (doc. A1) l’Amministrazione ha
respinto l’opposizione di RI 1 mantenuta con scritto del 30 dicembre 2005 (doc.
6), che contestava l'aggiunta
del reddito straordinario di Fr. 180'000.- malgrado l'avvertimento
di una reformatio in pejus. A suo dire, questo importo figurerebbe già nelle
somme incassate nel 2002 determinanti per fissare l'utile aziendale del 2002, nel senso che è stato aggiunto al reddito
aziendale 1999/2000 di Fr. 135'000.-
per fissare un reddito aziendale totale del 2002 di Fr. 315'000.-. La Cassa ha per contro osservato che
il reddito straordinario di Fr. 180'000.- è stato imposto nel 2002 dall'Ufficio di tassazione di __________, perciò tale ammontare va
aggiunto all'utile aziendale,
per un reddito determinante totale di Fr. 769'361,55.
D. L’assicurato
è insorto contro tale decisione con ricorso del 10 febbraio 2006 (doc. I),
lamentando che i suoi contributi AVS/AI/IPG vanno calcolati sul reddito
aziendale realizzato nel 2002 fissato dall'ispettorato fiscale in Fr. 315'000.-. Questa somma comprende il reddito aziendale di Fr. 135'000.- del biennio 1999/2000 ed il reddito
straordinario di Fr. 180'000.-
concordato con l'ispettorato
fiscale, derivante da proventi straordinari incassati nel 2002 per prestazioni
fornite negli anni precedenti il 2001. Detto importo sarebbe compreso negli
onorari incassato nel 2002 e quindi già parte integrante per la definizione
dell'utile d'esercizio del 2002. Aggiungendolo, invece, agli
utili aziendali, esso sarebbe erroneamente imposto due volte.
Con risposta del 23
febbraio 2006 (doc. III) la Cassa si è riconfermata nella decisione
peggiorativa, rilevando di non poter aggiungere il reddito straordinario al
reddito conseguito negli anni 1999 e 2000, poiché l'UT di __________ ha imposto questo reddito per il 2002.
in diritto
in ordine
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
-
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467
consid. 1; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01,
consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda
infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione
della decisione amministrativa contestata (STFA 1° luglio 2003 nella causa
G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione
(DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76
consid. 1.2).
In concreto, la
fissazione dei contributi personali dell’assicurato quale persona esercitate un'attività indipendente si riferisce all'anno 2002, mentre le decisioni (formale e
su opposizione) sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto, ogni riferimento alle norme materiali
ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in vigore nel 2002.
nel merito
- Nella
fattispecie in esame, controversa è la determinazione del reddito del
ricorrente da soggiacere a contribuzione per l'anno 2002 come persona indipendente.
Sono assicurate obbligatoriamente in
conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile nella Svizzera
(art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9 cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali
necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS).
- I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
- Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
- In
concreto, sulla base del reddito aziendale di Fr. 669'158.- indicato dall'assicurato nella dichiarazione di tassazione
2003A come reddito conseguito nel 2002 (doc. 1), la Cassa ha calcolato
definitivamente il contributo AVS/AI/IPG dovuto nel 2002 (doc.2).
A seguito delle
contestazioni del ricorrente, come visto, con decisione su opposizione la Cassa
ha aumentato questo importo a Fr. 779'361,55 (Fr. 563'663,25
di utile aziendale in base al bilancio 2002 + Fr. 180'000.- di reddito straordinario incassato nel 2002 + Fr. 36'398,30 di contributi versati l'anno precedente – Fr. 700.- quale percentuale
sul capitale investito). L'insorgente
contesta questo ammontare, facendo valere che i contributi vanno fissati sulla
base del suo reddito aziendale di Fr. 135'000.- conseguito negli anni 1999/2000 e sul citato reddito
straordinario di Fr. 180'000.- incassato
nel 2002, per un reddito aziendale complessivo pari a Fr. 315'000.-. La Cassa si sarebbe quindi erroneamente
attenuta alla comunicazione ricevuta dal competente Ufficio di tassazione per
la tassazione 2003A.
- Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione ed il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi.
Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N.
8.32, pag. 212; Greber//Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), N. 151 pag. 312, ad art. 9 LAVS).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997
AVS Nr. 110 pag. 341 segg., consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 nella sentenza R.M., Inc. n. 30.1999.172/229).
- Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sull'anno 2002 occorre determinare il reddito conseguito dall'assicurato durante quel medesimo anno (art.
22 cpv. 1 OAVS), quindi fare capo alla tassazione 2003A, che porta sui redditi
realizzati nel biennio fiscale 2001 e 2002.
In merito a ciò, va
osservato che la dichiarazione di tassazione 2003A è particolare rispetto alle
precedenti dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti
domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario
effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non
essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di
transizione dal sistema di tassazione biennale praenumerando al
sistema di tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di
aver esposto dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non
hanno ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati
stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo
di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati soltanto
una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora
fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite
straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno
erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta delle
summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio
di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione
né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice
comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli
elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti.
Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a
livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza
dal profilo delle assicurazioni sociali.
- La
Cassa, nella decisione su opposizione, non ha preso in considerazione le
richieste dell'insorgente ed ha respinto l'opposizione.
E ciò parzialmente a torto.
Va infatti osservato
come l'utile aziendale di Fr.
563'663,25 conseguito dal
ricorrente nell'anno 2002 debba
essere posto alla base del presente giudizio quale suo reddito aziendale. Il
reddito straordinario di Fr. 180'000.- accertato per il 2002, per contro, non deve essere aggiunto
a questo reddito, poiché esso è già compreso nella somma di Fr. 563'663,25. Questa certezza deriva dal verbale
d'audizione del 24 gennaio 2005
(doc. A3) allestito dall'autorità
fiscale in presenza del contribuente, laddove le parti hanno appunto definito
che per l'anno 2001 e per il
2002 veniva imposto un reddito straordinario di Fr. 180'000.-.
Infatti, un mese dopo
l'Ufficio circondariale di
tassazione di __________ ha emesso due distinte decisioni di tassazione sui
proventi straordinari (art. 321e LT e art. 218 cpv. 2 e 3 LIFD) calcolando l'imposta dovuta dall'assicurato su un imponibile di Fr. 180'000.- per ciascun anno. Questo significa che del reddito complessivo
indicato dall'insorgente nella
sua dichiarazione d'imposta
2003A, una parte, stabilita concordemente dall'autorità di tassazione e dal contribuente stesso in Fr. 180'000.-, è stata considerata come reddito
straordinario e quindi – ed essa soltanto - imposta fiscalmente in virtù del
vuoto di tassazione dovuto al passaggio dall'imposizione fiscale biennale praenumerando all'imposizione annuale postnumerando.
Pendente causa, il TCA ha richiamato gli incarti fiscali
2001/2002 e 2003A del ricorrente, come pure la verifica degli esercizi 2001 e
2002 esperita dall'Ispettorato
fiscale su richiesta dell'UT di
__________ (doc. VIII). Gli ispettori hanno analizzato le fatture emesse dall'assicurato nell'ambito della sua attività e, "Visto che le fatture più
importanti riguardavano gli oggetti già citati sopra, abbiamo controllato
quelle inerenti lavori di ampliamento o ristrutturazione di stabili che erano
già iniziati prima dell'inizio
del vuoto di tassazione. La maggior parte degli utili conseguiti nel 2001 e
2002 scaturiscono in ogni modo da lavori eseguiti in questi anni e sono quindi
da considerare ordinari.
Siamo quindi giunti
a definire, con l'accordo
del contribuente (v. allegato verbale), i seguenti redditi straordinari:
2001: fr. 180'000.-
2002: fr. 180'000.-" (sottolineatura della redattrice).
Da questa attestazione
si deduce dunque che l'intero
reddito netto di oltre Fr. 500'000.-
conseguito dal ricorrente nel 2002 comprende già il citato reddito
straordinario.
Stante quanto precede,
questa circostanza permette di rettificare il calcolo di fissazione dei
contributi personali dell'assicurato
per l'anno 2002, stabilendolo
in Fr. 563'663,25 di reddito
netto (utile aziendale) indicato dal ricorrente medesimo ed in Fr. 36'398,30 di contributi personali AVS/AI/IPG
fatturati l'anno precedente. Da
questa cifra va ancora dedotta la percentuale sul capitale investito, corrispondente
a Fr. 700.- (art. 23 cpv. 5 OAVS). Si ottiene così per il 2002 un reddito
soggetto a contribuzione pari a Fr. 599'361,55, a cui va applicata l'aliquota per la determinazione dei
contributi personali.
- In
merito alla richiesta dell'insorgente
di considerare quale suo reddito conseguito nel 2002 l'importo di Fr. 135'000.-,
la stessa va manifestamente respinta. Come visto, infatti, determinanti per la
fissazione dei contributi personali per l'anno 2002 sono i redditi conseguiti quello stesso anno, che sono
deducibili unicamente dalla dichiarazione d'imposta 2003A, portante sui redditi realizzati nel 2001 e nel 2002. La
notifica di tassazione 2001/2002 a cui accenna l'assicurato, la quale ha stabilito appunto in Fr. 135'000.- il suo reddito aziendale per quel
biennio quale media degli anni 1999 e 2000, non può dunque giovare
alla soluzione del caso in esame, differendo infatti gli anni di reddito da porre
alla base del quesito iniziale (cfr. consid. 3).
In questo senso, ogni
altra soluzione proposta dal ricorrente deve essere disattesa.
- In
queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e l'incarto rinviato alla Cassa per l'emanazione di una nuova decisione.
Il ricorrente, non
patrocinato, sebbene parzialmente vincente in causa non ha diritto a
ripetibili, non essendo adempiuti i particolari requisiti cui il riconoscimento
delle medesime è subordinato (STFA dell’11 gennaio 2004 nella causa G., H
257/03 consid. 9; DTF 110 V 82).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG conformemente ai considerandi.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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