Appeal inadmissible for failure to file challenged decision

30.2005.93Other CourtApr 8, 2005Inadmissible

Summary

RI 1 filed an appeal against unspecified decisions of CRTE 1 without attaching the challenged decision. The President of the Pretura penale granted a 5-day peremptory deadline to cure the defect, warning that the appeal would be inadmissible if the decision was not produced. The deadline expired without compliance. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered that no fees or costs be collected. It also noted that any request for installment payment must be submitted in time to the competent collection and remission office.

Regest

Art. 4 cpv. 4 and Art. 6 LPContr; admissibility of a contravention appeal lacking the challenged decision. The appellant must annex the decision impugned; failure to do so is a formal defect that may be cured within a peremptory time limit under pain of inadmissibility. This mechanism also applies where a document that must necessarily accompany the appeal is missing. Production of the challenged decision is required so that the court can examine admissibility or immediate manifest unfoundedness under Art. 10 cpv. 1 LPContr. If the deadline expires unused, the appeal is to be declared inadmissible; waiver of costs may exceptionally be ordered.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.93

Data decisione, Autorità: 08.04.2005, PRPEN

Titolo: ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

Incarto n. 30.2005.93/pg

Bellinzona 8 aprile 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 16 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

alcune decisioni emesse da CRTE 1,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

  1. Il 16 marzo 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro alcune decisioni non meglio precisate dell’CRTE 1.

  2. In data 23 marzo 2005 questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

  1. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

  2. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile; in via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.

  3. Un’eventuale richiesta di rateazione va presentata tempestivamente all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia.

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il ricorso 16 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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