AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.36
Data decisione, Autorità:
21.07.2005, TCA
Titolo:
ricorso divenuto privo d'oggetto a seguito del pagamento da parte della ricorrente di quanto chiesto dalla Cassa. Stralcio
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.36
cr
Lugano
21 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione del 28 aprile 2005 la Cassa CO 1 ha fissato in fr. 36.70 gli interessi
di mora dovuti dalla società RI 1, a causa del tardivo versamento dei
contributi paritetici dovuti per il periodo dal 1.1.2004 al 31.12.2004 (cfr. doc.
A4).
B. Contro
la predetta decisione è tempestivamente insorta la società, con opposizione del
29 aprile 2005 (cfr. doc. A5), contestando l'addebito, ritenuto che i
contributi sarebbero stati pagati il 25 febbraio 2005 (cfr. doc. A5).
Con
decisione su opposizione del 3 maggio 2005 la Cassa ha respinto le censure
dell'opponente, confermando la precedente decisione e rilevando che i
contributi sono stati accreditati sul conto della Cassa solo il 1° marzo 2005 (cfr.
doc. A6).
C. Il
27 maggio 2005 lo RI 1 si è aggravato a questo TCA riproponendo le sue tesi e richiamando
il tenore degli art. 36 e 41 bis OAVS (cfr. doc. I).
La
ricorrente ha in particolare rilevato di avere pagato i contributi in data 25
febbraio 2005, come dimostrato dall’avviso di pagamento del 25 febbraio 2005
trasmesso da __________ (cfr. doc. A2).
Con
risposta del 6 giugno 2005 la Cassa ha ribadito il buon diritto agli interessi
con argomenti che, dove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione
(cfr. doc. III). La Cassa ha inoltre rilevato che in data 31 maggio 2005 la
società ricorrente ha pagato l’importo degli interessi di mora controversi pari
a fr. 36.70 (cfr. doc. III).
D. In
data 16 giugno 2005 la ricorrente ha ribadito di avere versato i contributi
alla Cassa entro il termine. Lo stesso 25 febbraio 2005 l’importo è stato
accreditato sul conto della Cassa. La ricorrente ha rilevato che un eventuale
ritardo nell’accredito sul conto della creditrice non dipende in alcun modo
dalla società ed ha osservato di avere provveduto al pagamento degli interessi
di mora oggetto della presente controversia a titolo cautelativo, per evitare
di non poter accedere a eventuali appalti pubblici a causa del mancato
pagamento degli oneri sociali (cfr. doc. V).
La Cassa ha confermato
la risposta di causa, allegando gli scritti 20 e 22 giugno 2005 di __________,
copia della distinta degli allibramenti valuta 1° marzo 2005 e copia del
giustificativo contabile delle registrazioni del 1° marzo 2005, che confermano
l’accredito tardivo sul conto corrente postale della Cassa.
La
ricorrente ha potuto esprimersi in merito.
in
diritto
in
ordine
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
La
Cassa ha rilevato che in data 31 maggio 2005 l'insorgente ha pagato l'integralità
dell'importo richiesto (fr. 36.70), osservando che la procedura è quindi
divenuta priva d’oggetto (cfr. doc. III).
Al riguardo, va
osservato che, di regola, con il pagamento del debito la causa diventa priva di
oggetto (STFA del 5 febbraio 2001 nella causa C., H 205/00; STCA del 26 gennaio
2005 nella causa A. SA, Inc. n. 30.2004.73; STCA del 6 febbraio 2003 nella causa N. SA, Inc. n. 30.2002.51). Il
ricorso va stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto, la
giustificazione del pagamento degli interessi appare tardiva (siccome
successiva di 16 giorni rispetto al saldo) e non pertinente.
nel
merito
- Anche
se analizzato nel merito il gravame non avrebbe avuto la possibilità di esito
favorevole.
Al
caso sarebbe applicabile la LPGA siccome periodo di contribuzione e decisioni
(formale e su opposizione) sono successive all'entrata in vigore di tale
normativa.
- L'art.
14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati
periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
I
contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i
contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli
degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare
i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio
federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione (art. 14 cpv. 2 LAVS).
Di
regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono
richiesti con procedura semplificata secondo l'art. 51 LPGA. Questo vale anche
per contributi di notevole entità, in deroga all'art. 49 cpv. 1 LPGA (art. 14
cpv. 3 LAVS).
Per
l'art. 14 cpv. 4 LAVS il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di
pagamento dei contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione
d'ufficio (lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione
di quelli pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi
arretrati, anche in deroga all'art. 24 LPGA (lett. d).
In tema di interessi
di mora e interessi compensativi l'art. 26 LPGA prevede che i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente
a interessi di mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere
eccezioni per importi esigui e termini di breve durata (art. 26 cpv. 1 LPGA).
Con
il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore alcune modifiche delle norme di
esecuzione dell'AVS, in particolare circa il calcolo degli interessi.
A
norma dell'art. 34 cpv. 1 OAVS devono pagare i contributi alla cassa di
compensazione i datori di lavoro, ogni mese, o se la somma dei salari non
supera i 200'000 franchi, ogni trimestre (lett. a), le persone esercitanti
un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività
lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i
contributi, di regola ogni trimestre (lett. b).
In
casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo
annuo versato all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e
alle indennità per perdita di guadagno non supera i 3’000 franchi, la cassa di
compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a
un anno (art. 34 cpv. 2 OAVS).
I
contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo
di pagamento (art. 34 cpv. 3 OAVS).
A
norma dell'art. 36 cpv. 1 OAVS i conteggi dei datori di lavoro contengono le
indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione
nel conto individuale.
L'art.
36 cpv. 2 OAVS prevede che i datori di lavoro devono conteggiare i salari entro
30 giorni dal termine del periodo di conteggio. Il periodo di conteggio
comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente
all'articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di
pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
La
cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra
i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I
contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione
(art. 36 cpv. 4 OAVS).
A
norma dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente
dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine.
Gli
interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la
presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la
fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano
di decorrere con la fatturazione, sempreché i contributi siano pagati entro il
termine fissato (art. 41 bis cpv. 2 OAVS).
Per
l'art. 42 cpv. 1 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati
come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS).
Infine,
le summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi
paritetici sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in
materia di calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla
LAVS. Ciò è previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1
OAI), per l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG), per l'assicurazione
contro la disoccupazione (art. 6 LADI) e per gli assegni di famiglia del
diritto cantonale ticinese (art. 20 LAF).
- Nel caso di specie la Cassa, in data 26 gennaio 2005, ha inviato
alla società ricorrente una fattura relativa ai contributi dovuti dal 1.1.2004
al 31.12.2004 per un importo di fr. 7'548.50 (cfr. doc. A1). L'ammontare
richiesto doveva essere pagato entro 30 giorni dalla fatturazione, ossia entro
30 giorni a partire dal 26 gennaio 2005. Come detto il momento determinante per
stabilire se il pagamento è avvenuto entro i termini stabiliti è determinato
dall'art. 42 cpv. 1 OAVS il cui tenore è chiaro e non permette interpretazione
alcuna. Infatti, secondo questo disposto, i contributi sono considerati pagati con
la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione.
A
proposito di questa norma, l'UFAS ha rilevato (Pratique VSI 2000 pag. 134):
" Al. 1: Selon le Tribunal fédéral des assurances,
les cotisations sont réputées payées dès réception du paiement par la caisse. Cette jurisprudence est reprise dans le règlement
(ATF non publié du 3 avril 1997 en la cause S., H 347/96, consid. 2a)."
Nella
citata sentenza il TFA ha stabilito:
" 2.- a) Wie das kantonale Gericht ausführlich
darlegte, steht die angefochtene Verzugszinsverfügung mit der in Art. 41bis
AHVV enthaltenen Regelung in Einklang. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch
nicht ausdrücklich in Abrede gestellt. Zwar weist er darauf hin, die Vorinstanz
lege "den Grundsatz von Zinsvorteilen bzw. Zinsnachteilen" nach für
ihn "nicht nachvollziehbaren Kriterien" aus. Soweit er damit seine
Argumentation im kantonalen Verfahren, wonach bei der Bestimmung des Endes des
Zinsenlaufs auf das Datum der Einzahlung durch den Beitragspflichtigen und
nicht des Zahlungseinganges beim Empfänger abzustellen sei, neu aufgreifen
will, kann ihm darin jedoch nicht beigepflichtet werden. Die Verzugszinsordnung
in Art. 41bis AHVV bezweckt einen vereinfachten Schadens- und Vorteilsausgleich
(ZAK 1992 S. 167 Erw. 4b mit Hinweisen), weshalb es als durchaus sachgerecht
erscheint, wenn die Vorinstanz erst den Zahlungseingang bei der Verwaltung als
massgebenden Zeitpunkt für die nach Art. 41bis Abs. 3 AHVV vorzunehmende
Festsetzung der Dauer des Zinslaufs betrachtet. Zumindest kann darin keine Verletzung
von Bundesrecht erblickt werden. Im übrigen sind der angefochtenen
Verwaltungsverfügung anhaftende Mängel weder bezüglich der Dauer des Zinslaufs
noch der Verzugszinsberechnung ersichtlich und werden in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gar nicht geltend gemacht."
Dalla sentenza appena citata emerge che la fattura non è considerata
pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento bensì quando l'importo è
accreditato sul conto della cassa di compensazione. Ciò è confermato pure dalla
circolare sugli interessi di mora e compensativi il cui marg. 4012 prevede che
i contributi sono considerati pagati se giungono alla cassa di compensazione o
le vengono accreditati. Non è sufficiente effettuare un versamento postale o
bancario né impartire un ordine di pagamento.
Con
una sentenza non pubblicata del 5 agosto 2002 nella causa G.S. SA (inc.
30.2002.54), questo TCA ha confermato la validità delle disposizioni di legge
disciplinanti gli interessi di mora.
- In
concreto dagli atti emerge che l'importo è stato accreditato sul conto della
Cassa il 1° marzo 2005 (cfr. doc. III1), è irrilevante la data di valuta
dell'addebito bancario sui conti della ricorrente.
Non
è sufficiente effettuare un versamento postale o bancario né impartire un
ordine di pagamento per considerare di avere pagato i contributi entro i
termini richiesti. Decisivo ai fini del regolare pagamento della fattura è
unicamente il momento in cui l'importo è accreditato sul conto della cassa di
compensazione, circostanza che nel caso di specie si è realizzata solo il 1°
marzo 2005, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla Cassa (cfr.
doc. IX 3-9).
L'accredito
sul conto della convenuta è quindi avvenuto oltre il termine impartito che
scadeva il 25 febbraio 2005.
Infatti, avendo gennaio 31 giorni, i trenta giorni dalla fatturazione del 26 gennaio
2005 vengono a cadere il 25 febbraio 2005 (5 giorni di gennaio + 25 di febbraio
= 30 giorni).
In
queste circostanze, non essendo stato rispettato il termine di 30 giorni dalla
fatturazione (art. 36 cpv. 4 OAVS), rettamente l'amministrazione, in
applicazione dell'art. 41 bis cpv. 1 lett. c OAVS ha calcolato gli interessi a
partire dal giorno successivo la fatturazione fino a quello della ricezione del
pagamento.
Ai
fini del calcolo degli interessi di mora, i mesi interi sono calcolati
come 30 giorni (cfr. anche art. 42 cpv. 3 OAVS), mentre negli anni
normali il 28 febbraio è da considerare come l'ultimo, rispettivamente il
trentesimo giorno del mese. Negli anni bisestili, invece, il 28 febbraio è
considerato come giorno normale (cfr. marg. 4014 CIM).
In
concreto, per il periodo dal 27 gennaio 2005 al 1° marzo 2005, la Cassa ha correttamente
calcolato 35 giorni (4 giorni di gennaio, 30 di febbraio e 1 di marzo) che al
tasso del 5% all'anno corrispondono a fr. 36.70 di interessi di mora (7'548.50
X 35 giorni X 5 : (360 X 100); cfr. la Circolare sugli interessi edita
dall'UFAS), come indicato nel conteggio della Cassa (cfr. doc. A6).
In
queste circostanze anche ad una analisi del merito la decisione impugnata sarebbe
stata confermata
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
stralciato dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster